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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6977/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6977/2019 promossa da
(C.F. ), quale erede di Parte_1 C.F._1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Lombardi, del Foro di Brescia
[...]
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
P. IVA ), in persona dell'amministratore unico e Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
(P. IVA , in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_2 speciale per il legale rappresentante pro tempore tutti rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Molinari, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.10.2024)
PER PARTE ATTRICE:
“Nel merito: contrariis rejectis, previa ogni necessaria declaratoria, anche di esclusiva responsabilità del sig. , anche in via presuntiva ex art. 2054 c. 1 Cod. Civ., nella determinazione del CP_1 sinistro stradale verificatosi in Brescia in data 28 gennaio 2018 e quindi delle lesioni ivi cagionate al sig. siano condannati i convenuti, in solido tra loro, a pagare alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, quale erede del sig. a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti, l'importo
[...] Parte_2 complessivo di € 60.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, e cioè € 20.000 a titolo di danno patrimoniale da inabilità temporanea, € 22.000,00 a titolo di danno biologico temporaneo ed € 18.000,00 a titolo di danno non patrimoniale intermittente, oppure i diversi importi, maggiori o minori, accertati siccome dovuti, anche in via equitativa.
Spese di lite rifuse.
In via istruttoria: siano ammesse le prove come da seconda memoria ex art. 183 VI° c. Cpc.”
PER PARTE CONVENUTA:
“Contrariis reiectis.
In via preliminare: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, respingersi, in quanto del tutto infondata, la richiesta di provvisionale ex adverso formulata.
In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, respingersi la domanda risarcitoria ex adverso formulata nei confronti degli odierni convenuti, in quanto del tutto illegittima ed infondata.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ivi compresi rimborso forfettario nella misura del
15% ed oneri di legge.
In via subordinata: previe sempre tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, delle pretese risarcitorie ex adverso formulate, condannarsi la società convenuta a corrispondere all'odierno attore solo quanto accertato siccome dovuto all'esito dell'istruttoria di causa, tenuto conto del concorso di colpa, certamente non minoritario, allo stesso addebitabile.
Con compensazione, quantomeno parziale, di spese e compensi di lite.”
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
2 II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio , e Parte_2 CP_1 Controparte_2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, Controparte_3 patiti a causa di un sinistro stradale avvenuto il giorno 28.1.2018, alle ore 21:10 circa, in
Brescia, corso Luigi Bazoli.
In particolare, l'attore ha dedotto che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, era stato investito dall'autobus della linea urbana n. 9, di proprietà di assicurato per Controparte_2 la r.c. da e in quel frangente condotto da nel tentativo di salire a bordo del CP_3 CP_1 mezzo, così riportando gravi lesioni personali.
Si sono costituiti in giudizio e a mezzo CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dello stesso difensore, e hanno contestato an e quantum debeatur, alla luce dell'eccepita responsabilità esclusiva (o quantomeno concorrente) di per l'occorso. Pt_2
A seguito della celebrazione della prima udienza è stata rigettata la richiesta di provvisionale avanzata dall'attore e disposta C.T.U. medico-legale.
Tuttavia, stante l'intervenuto decesso del danneggiato (per cause indipendenti dal sinistro), è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
Il processo è stato poi riassunto da , madre di e sua unica erede Parte_1 Pt_2
(stante la rinuncia all'eredità da parte degli altri chiamati).
Dopo la concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. la causa è stata istruita mediante C.T.U. medico-legale, assunzione di prove orali, ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate in relazione alle dichiarazioni dei redditi di e acquisizione degli atti relativi al Pt_2 procedimento penale conclusosi con l'archiviazione dell'ipotesi di reato a carico di CP_1
In data 28.2.2024 il fascicolo è stato assegnato al ruolo dello scrivente Giudice, il quale, confermata l'ordinanza con la quale il precedente G.I. aveva deciso sulle istanze istruttorie (a
3 eccezione dell'ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate, peraltro mai ottemperato), ha ritenuto la causa matura per la decisione e, pertanto, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, occorre preliminarmente riepilogare le opposte dinamiche del sinistro fornite dalle parti.
2.1 Con l'atto di citazione , premesso che il giorno 28.1.2028, alle ore 21:10 circa, si Pt_2 trovava alla fermata sita in Brescia, corso Luigi Bazoli, essendo intenzionato a tornare a casa a mezzo dell'autobus della linea urbana n. 9, ha allegato che dopo aver fatto salire altro CP_1 passeggero, aveva chiuso la porta anteriore e aveva ripreso la marcia senza avvedersi che anche lui si era avvicinato al mezzo per salirvi dalla porta anteriore, pur senza aver ancora guadagnato la salita. L'autobus, con tale manovra di repentina chiusura e ripartenza, era quindi andato a urtare con la sua parte anteriore destra contro di lui che, come detto, aveva raggiunto l'autobus. Il danneggiato ha aggiunto che, dopo aver tentato di aggrapparsi alla fiancata del mezzo, era caduto a terra ed era stato sormontato e arrotato dalla ruota posteriore destra in movimento. Infine, ha chiarito che la versione da lui fornita agli agenti della Polizia
Locale subito dopo il sinistro, in base alla quale, allorquando era già salito sul primo gradino della porta centrale (riservata alla discesa), aveva chiuso la porta ed era ripartito CP_1 facendolo cadere all'indietro, non era da considerare in quanto frutto delle sue precarie condizioni psicofisiche dovute alle gravi lesioni patite.
Viceversa, i convenuti, dopo aver evidenziato la discrasia tra le due versioni fornite dal danneggiato, hanno dedotto che il sinistro si era verificato o in quanto si era Pt_2 avveduto tardivamente del fatto che il mezzo, terminata la fermata e chiuse le porte, si stesse riavviando, o poiché aveva deciso tardivamente di prendere l'autobus, cercando di accedervi tramite la porta centrale, nonostante la stessa non fosse nemmeno stata aperta. In ogni caso, tale condotta anomala, imprevedibile ed estremamente pericolosa aveva quale unica giustificazione il suo stato di ubriachezza, come accertato in Pronto Soccorso e come testimoniato dal rinvenimento di due bottiglie di birra sul luogo del sinistro. Circostanza che, peraltro, renderebbe anche possibile una caduta a causa di un inciampo avvenuto prima della ripartenza dell'autobus.
2.2 Ciò premesso in fatto, dal punto di vista dell'inquadramento generale la fattispecie è regolata dall'art. 2054, co. 1 c.c., secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
4 In altri termini, vige una presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, tuttavia suscettibile di riduzione progressiva in caso di concorso del pedone investito (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2241 del 28/1/2019, Rv. 652291 - 01).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
infine, quello di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (cfr. sul punto Cass. pen., 12.10.2005, n. 44651, nonché Cass. pen., 13.10.2005, n. 40908).
Quanto alla prova liberatoria richiamata dalla disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9856 del 28/3/2022, Rv. 664262 - 01).
È stato ulteriormente chiarito che “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/2/2017,
Rv. 643134 - 01).
Fermo restando che “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al
5 sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 842 del 17/1/2020, Rv. 656632 - 01).
Pertanto, dall'esame della giurisprudenza di legittimità che si è occupata di fornire l'esatta interpretazione dell'art. 2054, co. 1 c.c. in caso di investimento di un pedone possono ricavarsi tre possibili scenari:
a) il conducente non fornisce la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, né risultano profili di imprudenza e pericolosità nella condotta del pedone: il conducente dovrà essere ritenuto responsabile al 100%;
b) il conducente fornisce la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento, ovvero di aver tenuto una condotta di guida esente da colpe e, al tempo stesso, risulta provato un comportamento anormale e imprevedibile da parte del pedone: il conducente andrà esente da responsabilità;
c) il conducente non fornisce la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, tuttavia, risultano profili di imprudenza e pericolosità nella condotta del pedone: si rientra nel campo di applicazione della responsabilità concorsuale ex art. 1227, co. 1 c.c.
2.3 Ciò considerato in diritto, ritiene il Tribunale che la fattispecie in esame rientri nell'ipotesi sub b) appena delineata. In altri termini, il conducente ha dimostrato di aver tenuto una condotta di guida esente da colpe e, al tempo stesso, risulta provato un comportamento anomalo e imprevedibile da parte di . Pt_2
Nel dettaglio, le modalità di verificazione del sinistro in esame possono essere ricostruite tramite le testimonianze raccolte nel corso del giudizio (cfr. verbale ud. 30.3.2023), gli accertamenti compiuti dalla Polizia Locale intervenuta nell'immediatezza dei fatti (cfr. doc. 1 fasc. att.) e, soprattutto, la registrazione delle telecamere interne dell'autobus (cfr. doc. 2 fasc. att.).
Dall'insieme di tale materiale probatorio si può evincere la seguente dinamica: il mezzo condotto da fermo nell'apposita area di sosta, apre la sola porta anteriore, deputata alla CP_1 salita dei passeggeri, mentre quella centrale, per la sola discesa, resta chiusa, essendo l'autobus in quel momento vuoto;
dalla porta anteriore sale un unico passeggero, il quale si dirige verso il fondo del mezzo;
chiude la porta anteriore e riparte;
poco dopo il mezzo subisce uno CP_1 scossone;
l'autobus, infine, si ferma con le ruote posteriori ancora all'interno dell'area di sosta.
Essendo stata questa la dinamica dei fatti, deve ritenersi che abbia tentato di salire sul Pt_2 mezzo dalla porta anteriore o da quella centrale allorquando l'autobus aveva oramai tutte le porte chiuse ed era già ripartito a bassa velocità.
6 Pertanto, non corrisponde al vero la tesi sostenuta da parte attrice, secondo cui la caduta sarebbe stata causata dalla manovra di repentina chiusura della porta e ripartenza da parte di il quale non si sarebbe avveduto della presenza di , finendo per urtarlo con la CP_1 Pt_2 parte anteriore destra del mezzo.
A tal fine, occorre ulteriormente considerare che:
- il mezzo si trovava in fase di ripartenza dopo la sosta nell'apposita fermata e pertanto, considerata anche le sue dimensioni, la velocità non poteva che essere contenuta. Tanto è vero che, al momento dell'arresto subito dopo l'impatto con , la ruota posteriore Pt_2 destra era ancora all'interno dell'area delimitata;
- l'attenzione di essendo in fase di ripartenza, era inevitabilmente catturata dalla CP_1 visione dello specchietto retrovisore di sinistra (vale a dire il lato opposto a quello in cui si trovava ), dovendo verificare che non sopraggiungessero altri mezzi al fine di Pt_2 immettersi nel flusso veicolare;
- al momento della ripartenza dell'autobus non si trovava già in prossimità del Pt_2 mezzo, contrariamente a quanto da lui sostenuto, come attestato dal fatto che tra il momento in cui saliva il passeggero dalla porta anteriore (alle 21:09:09) e quello in cui si verificava lo scossone del mezzo provocato dalla caduta di e dal passaggio della Pt_2 ruota posteriore sul suo corpo (alle 21:09:18) passavano circa nove secondi (cfr. doc. 2 fasc. att.). Tale circostanza, invece, avvalora la tesi secondo la quale il tentativo di salita sul mezzo avveniva allorquando questo aveva già chiuso le porte ed era ripartito;
- indossava vestiti scuri (cfr. doc. 1 fasc. att.) e ciò lo rendeva ancor meno visibile;
Pt_2
- l'autobus condotto da come tutti quelli a uso urbano, era dotato di un sistema CP_1 automatico di immobilizzazione del veicolo a porte aperte, in grado di consentire al veicolo di rimanere fermo in fase di salita e discesa dei passeggeri (cfr. doc. 3 fasc. conv., teste - verbale ud. 30.3.2023). Inoltre, sul mezzo in questione era stato altresì Tes_1 installato un dispositivo automatico di riapertura delle porte nel caso in cui, in fase di chiusura, esse avessero incontrato un ostacolo, così impedendo al veicolo di rimettersi in movimento (cfr. teste - verbale ud. 30.3.2023). Pertanto, deve ritenersi con Tes_1 certezza che non fosse già in fase di salita del mezzo, altrimenti questo non Pt_2 avrebbe potuto chiudere le porte e ripartire;
- se si fosse trovato effettivamente, come da lui sostenuto, in prossimità della Pt_2 porta anteriore destra, non si comprende in che modo sarebbe stato colpito dal mezzo, dal momento che quest'ultimo, essendo in fase di ripartenza, era indirizzato verso sinistra (e non verso destra), come testimoniano anche le foto che ritraggono la sua
7 posizione statica finale (cfr. doc. 1 fasc. att.);
- le tracce di 'spolveramento' rinvenute dalla Polizia Locale sulla portiera centrale e su quella posteriore del mezzo confermano la perdita di equilibro di nel tentativo Pt_2 di salire sul mezzo già in ripartenza e il disperato tentativo di aggrapparsi a esso per non cadere;
- infine, non possono trascurarsi le condizioni in cui versava al momento del Pt_2 fatto, che, anzi, corroborano la tesi dell'assenza di responsabilità in capo ai convenuti.
Infatti, gli accertamenti ospedalieri effettuati subito dopo il sinistro hanno consentito di appurare un tasso alcolemico pari a 2,07 g/l, tipico di uno stato di ebbrezza alcolica (cfr. doc. 1 fasc. att.), avvalorato dal rinvenimento sul luogo dei fatti di due bottiglie di birra
(cfr. doc. 2 fasc. conv.). Tale condizione non può non aver influito sulla lucidità di in quei frangenti e, anzi, verosimilmente concorre a chiarire la dinamica dei Pt_2 fatti. Senza che rilevino le modalità con le quali è stato accertato tale stato, così come invece eccepito da parte attrice, dal momento che in questa sede non si discute della sanzione elevata a suo carico dalla Polizia Locale ai sensi dell'art. 688, co. 1 c.p., quanto piuttosto del rilievo di tale condizione sullo svolgimento dei fatti, a ulteriore conferma degli altri elementi di cui si è detto.
Alla luce di tali considerazioni, deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in casa analoghi (cfr. in particolare Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 23214 del 2016), secondo cui l'art. 2054 c.c. va interpretato nel senso che pone una presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, che onera quest'ultimo della prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
questa prova può essere raggiunta per via indiretta ogniqualvolta il giudice accerti in concreto una condotta del pedone, anomala ed imprevedibile, tale che l'investimento non avrebbe potuto essere evitato, per le concrete circostanze della circolazione e l'impossibilità di adottare manovre d'emergenza (cfr. anche
Cass. civ., n. 21249/2006, Cass. civ., n. 14064/2010, Cass. civ., n. 24472/2014).
Considerato inoltre che, come visto, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, co. 1 c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, co. 1
c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 05/03/2013, n. 5399).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che da un lato, nella condotta di guida di non sono ravvisabili violazioni di norme generiche o di precetti specifici, e CP_1
8 dall'altro, che la condotta tenuta da , consistita nel tentativo di salire sull'autobus con Pt_2 le porte chiude e in fase di ripartenza, deve ritenersi quale causa esclusiva dell'evento, tale da rendere impossibile altresì l'adozione di qualsiasi manovra di emergenza, tenuto conto altresì della bassissima velocità del mezzo (essendo da poco ripartito) e del posizionamento delle ruote posteriori ancora nell'area delimitata di fermata (nella giurisprudenza di merito cfr. Trib.
Venezia, Sez. II, 28/08/2023, n. 1498).
In conclusione, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
2.4 Da ultimo, si rileva la superfluità, ai fini della decisione, di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto finora osservato e richiamato il contenuto dei provvedimenti emessi in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte attrice.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal d.m.
55/2014 (nella sua versione più aggiornata) per le cause rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del disputatum.
Per le medesime ragioni i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare ai convenuti, in via di solidarietà attiva, le spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico di parte attrice.
Brescia, 28 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6977/2019 promossa da
(C.F. ), quale erede di Parte_1 C.F._1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Lombardi, del Foro di Brescia
[...]
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
P. IVA ), in persona dell'amministratore unico e Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
(P. IVA , in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_2 speciale per il legale rappresentante pro tempore tutti rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Molinari, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA-
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CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.10.2024)
PER PARTE ATTRICE:
“Nel merito: contrariis rejectis, previa ogni necessaria declaratoria, anche di esclusiva responsabilità del sig. , anche in via presuntiva ex art. 2054 c. 1 Cod. Civ., nella determinazione del CP_1 sinistro stradale verificatosi in Brescia in data 28 gennaio 2018 e quindi delle lesioni ivi cagionate al sig. siano condannati i convenuti, in solido tra loro, a pagare alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, quale erede del sig. a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti, l'importo
[...] Parte_2 complessivo di € 60.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, e cioè € 20.000 a titolo di danno patrimoniale da inabilità temporanea, € 22.000,00 a titolo di danno biologico temporaneo ed € 18.000,00 a titolo di danno non patrimoniale intermittente, oppure i diversi importi, maggiori o minori, accertati siccome dovuti, anche in via equitativa.
Spese di lite rifuse.
In via istruttoria: siano ammesse le prove come da seconda memoria ex art. 183 VI° c. Cpc.”
PER PARTE CONVENUTA:
“Contrariis reiectis.
In via preliminare: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, respingersi, in quanto del tutto infondata, la richiesta di provvisionale ex adverso formulata.
In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, respingersi la domanda risarcitoria ex adverso formulata nei confronti degli odierni convenuti, in quanto del tutto illegittima ed infondata.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ivi compresi rimborso forfettario nella misura del
15% ed oneri di legge.
In via subordinata: previe sempre tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, delle pretese risarcitorie ex adverso formulate, condannarsi la società convenuta a corrispondere all'odierno attore solo quanto accertato siccome dovuto all'esito dell'istruttoria di causa, tenuto conto del concorso di colpa, certamente non minoritario, allo stesso addebitabile.
Con compensazione, quantomeno parziale, di spese e compensi di lite.”
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FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
2 II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio , e Parte_2 CP_1 Controparte_2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, Controparte_3 patiti a causa di un sinistro stradale avvenuto il giorno 28.1.2018, alle ore 21:10 circa, in
Brescia, corso Luigi Bazoli.
In particolare, l'attore ha dedotto che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, era stato investito dall'autobus della linea urbana n. 9, di proprietà di assicurato per Controparte_2 la r.c. da e in quel frangente condotto da nel tentativo di salire a bordo del CP_3 CP_1 mezzo, così riportando gravi lesioni personali.
Si sono costituiti in giudizio e a mezzo CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dello stesso difensore, e hanno contestato an e quantum debeatur, alla luce dell'eccepita responsabilità esclusiva (o quantomeno concorrente) di per l'occorso. Pt_2
A seguito della celebrazione della prima udienza è stata rigettata la richiesta di provvisionale avanzata dall'attore e disposta C.T.U. medico-legale.
Tuttavia, stante l'intervenuto decesso del danneggiato (per cause indipendenti dal sinistro), è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
Il processo è stato poi riassunto da , madre di e sua unica erede Parte_1 Pt_2
(stante la rinuncia all'eredità da parte degli altri chiamati).
Dopo la concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. la causa è stata istruita mediante C.T.U. medico-legale, assunzione di prove orali, ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate in relazione alle dichiarazioni dei redditi di e acquisizione degli atti relativi al Pt_2 procedimento penale conclusosi con l'archiviazione dell'ipotesi di reato a carico di CP_1
In data 28.2.2024 il fascicolo è stato assegnato al ruolo dello scrivente Giudice, il quale, confermata l'ordinanza con la quale il precedente G.I. aveva deciso sulle istanze istruttorie (a
3 eccezione dell'ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate, peraltro mai ottemperato), ha ritenuto la causa matura per la decisione e, pertanto, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, occorre preliminarmente riepilogare le opposte dinamiche del sinistro fornite dalle parti.
2.1 Con l'atto di citazione , premesso che il giorno 28.1.2028, alle ore 21:10 circa, si Pt_2 trovava alla fermata sita in Brescia, corso Luigi Bazoli, essendo intenzionato a tornare a casa a mezzo dell'autobus della linea urbana n. 9, ha allegato che dopo aver fatto salire altro CP_1 passeggero, aveva chiuso la porta anteriore e aveva ripreso la marcia senza avvedersi che anche lui si era avvicinato al mezzo per salirvi dalla porta anteriore, pur senza aver ancora guadagnato la salita. L'autobus, con tale manovra di repentina chiusura e ripartenza, era quindi andato a urtare con la sua parte anteriore destra contro di lui che, come detto, aveva raggiunto l'autobus. Il danneggiato ha aggiunto che, dopo aver tentato di aggrapparsi alla fiancata del mezzo, era caduto a terra ed era stato sormontato e arrotato dalla ruota posteriore destra in movimento. Infine, ha chiarito che la versione da lui fornita agli agenti della Polizia
Locale subito dopo il sinistro, in base alla quale, allorquando era già salito sul primo gradino della porta centrale (riservata alla discesa), aveva chiuso la porta ed era ripartito CP_1 facendolo cadere all'indietro, non era da considerare in quanto frutto delle sue precarie condizioni psicofisiche dovute alle gravi lesioni patite.
Viceversa, i convenuti, dopo aver evidenziato la discrasia tra le due versioni fornite dal danneggiato, hanno dedotto che il sinistro si era verificato o in quanto si era Pt_2 avveduto tardivamente del fatto che il mezzo, terminata la fermata e chiuse le porte, si stesse riavviando, o poiché aveva deciso tardivamente di prendere l'autobus, cercando di accedervi tramite la porta centrale, nonostante la stessa non fosse nemmeno stata aperta. In ogni caso, tale condotta anomala, imprevedibile ed estremamente pericolosa aveva quale unica giustificazione il suo stato di ubriachezza, come accertato in Pronto Soccorso e come testimoniato dal rinvenimento di due bottiglie di birra sul luogo del sinistro. Circostanza che, peraltro, renderebbe anche possibile una caduta a causa di un inciampo avvenuto prima della ripartenza dell'autobus.
2.2 Ciò premesso in fatto, dal punto di vista dell'inquadramento generale la fattispecie è regolata dall'art. 2054, co. 1 c.c., secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
4 In altri termini, vige una presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, tuttavia suscettibile di riduzione progressiva in caso di concorso del pedone investito (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2241 del 28/1/2019, Rv. 652291 - 01).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
infine, quello di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (cfr. sul punto Cass. pen., 12.10.2005, n. 44651, nonché Cass. pen., 13.10.2005, n. 40908).
Quanto alla prova liberatoria richiamata dalla disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9856 del 28/3/2022, Rv. 664262 - 01).
È stato ulteriormente chiarito che “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/2/2017,
Rv. 643134 - 01).
Fermo restando che “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al
5 sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 842 del 17/1/2020, Rv. 656632 - 01).
Pertanto, dall'esame della giurisprudenza di legittimità che si è occupata di fornire l'esatta interpretazione dell'art. 2054, co. 1 c.c. in caso di investimento di un pedone possono ricavarsi tre possibili scenari:
a) il conducente non fornisce la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, né risultano profili di imprudenza e pericolosità nella condotta del pedone: il conducente dovrà essere ritenuto responsabile al 100%;
b) il conducente fornisce la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento, ovvero di aver tenuto una condotta di guida esente da colpe e, al tempo stesso, risulta provato un comportamento anormale e imprevedibile da parte del pedone: il conducente andrà esente da responsabilità;
c) il conducente non fornisce la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, tuttavia, risultano profili di imprudenza e pericolosità nella condotta del pedone: si rientra nel campo di applicazione della responsabilità concorsuale ex art. 1227, co. 1 c.c.
2.3 Ciò considerato in diritto, ritiene il Tribunale che la fattispecie in esame rientri nell'ipotesi sub b) appena delineata. In altri termini, il conducente ha dimostrato di aver tenuto una condotta di guida esente da colpe e, al tempo stesso, risulta provato un comportamento anomalo e imprevedibile da parte di . Pt_2
Nel dettaglio, le modalità di verificazione del sinistro in esame possono essere ricostruite tramite le testimonianze raccolte nel corso del giudizio (cfr. verbale ud. 30.3.2023), gli accertamenti compiuti dalla Polizia Locale intervenuta nell'immediatezza dei fatti (cfr. doc. 1 fasc. att.) e, soprattutto, la registrazione delle telecamere interne dell'autobus (cfr. doc. 2 fasc. att.).
Dall'insieme di tale materiale probatorio si può evincere la seguente dinamica: il mezzo condotto da fermo nell'apposita area di sosta, apre la sola porta anteriore, deputata alla CP_1 salita dei passeggeri, mentre quella centrale, per la sola discesa, resta chiusa, essendo l'autobus in quel momento vuoto;
dalla porta anteriore sale un unico passeggero, il quale si dirige verso il fondo del mezzo;
chiude la porta anteriore e riparte;
poco dopo il mezzo subisce uno CP_1 scossone;
l'autobus, infine, si ferma con le ruote posteriori ancora all'interno dell'area di sosta.
Essendo stata questa la dinamica dei fatti, deve ritenersi che abbia tentato di salire sul Pt_2 mezzo dalla porta anteriore o da quella centrale allorquando l'autobus aveva oramai tutte le porte chiuse ed era già ripartito a bassa velocità.
6 Pertanto, non corrisponde al vero la tesi sostenuta da parte attrice, secondo cui la caduta sarebbe stata causata dalla manovra di repentina chiusura della porta e ripartenza da parte di il quale non si sarebbe avveduto della presenza di , finendo per urtarlo con la CP_1 Pt_2 parte anteriore destra del mezzo.
A tal fine, occorre ulteriormente considerare che:
- il mezzo si trovava in fase di ripartenza dopo la sosta nell'apposita fermata e pertanto, considerata anche le sue dimensioni, la velocità non poteva che essere contenuta. Tanto è vero che, al momento dell'arresto subito dopo l'impatto con , la ruota posteriore Pt_2 destra era ancora all'interno dell'area delimitata;
- l'attenzione di essendo in fase di ripartenza, era inevitabilmente catturata dalla CP_1 visione dello specchietto retrovisore di sinistra (vale a dire il lato opposto a quello in cui si trovava ), dovendo verificare che non sopraggiungessero altri mezzi al fine di Pt_2 immettersi nel flusso veicolare;
- al momento della ripartenza dell'autobus non si trovava già in prossimità del Pt_2 mezzo, contrariamente a quanto da lui sostenuto, come attestato dal fatto che tra il momento in cui saliva il passeggero dalla porta anteriore (alle 21:09:09) e quello in cui si verificava lo scossone del mezzo provocato dalla caduta di e dal passaggio della Pt_2 ruota posteriore sul suo corpo (alle 21:09:18) passavano circa nove secondi (cfr. doc. 2 fasc. att.). Tale circostanza, invece, avvalora la tesi secondo la quale il tentativo di salita sul mezzo avveniva allorquando questo aveva già chiuso le porte ed era ripartito;
- indossava vestiti scuri (cfr. doc. 1 fasc. att.) e ciò lo rendeva ancor meno visibile;
Pt_2
- l'autobus condotto da come tutti quelli a uso urbano, era dotato di un sistema CP_1 automatico di immobilizzazione del veicolo a porte aperte, in grado di consentire al veicolo di rimanere fermo in fase di salita e discesa dei passeggeri (cfr. doc. 3 fasc. conv., teste - verbale ud. 30.3.2023). Inoltre, sul mezzo in questione era stato altresì Tes_1 installato un dispositivo automatico di riapertura delle porte nel caso in cui, in fase di chiusura, esse avessero incontrato un ostacolo, così impedendo al veicolo di rimettersi in movimento (cfr. teste - verbale ud. 30.3.2023). Pertanto, deve ritenersi con Tes_1 certezza che non fosse già in fase di salita del mezzo, altrimenti questo non Pt_2 avrebbe potuto chiudere le porte e ripartire;
- se si fosse trovato effettivamente, come da lui sostenuto, in prossimità della Pt_2 porta anteriore destra, non si comprende in che modo sarebbe stato colpito dal mezzo, dal momento che quest'ultimo, essendo in fase di ripartenza, era indirizzato verso sinistra (e non verso destra), come testimoniano anche le foto che ritraggono la sua
7 posizione statica finale (cfr. doc. 1 fasc. att.);
- le tracce di 'spolveramento' rinvenute dalla Polizia Locale sulla portiera centrale e su quella posteriore del mezzo confermano la perdita di equilibro di nel tentativo Pt_2 di salire sul mezzo già in ripartenza e il disperato tentativo di aggrapparsi a esso per non cadere;
- infine, non possono trascurarsi le condizioni in cui versava al momento del Pt_2 fatto, che, anzi, corroborano la tesi dell'assenza di responsabilità in capo ai convenuti.
Infatti, gli accertamenti ospedalieri effettuati subito dopo il sinistro hanno consentito di appurare un tasso alcolemico pari a 2,07 g/l, tipico di uno stato di ebbrezza alcolica (cfr. doc. 1 fasc. att.), avvalorato dal rinvenimento sul luogo dei fatti di due bottiglie di birra
(cfr. doc. 2 fasc. conv.). Tale condizione non può non aver influito sulla lucidità di in quei frangenti e, anzi, verosimilmente concorre a chiarire la dinamica dei Pt_2 fatti. Senza che rilevino le modalità con le quali è stato accertato tale stato, così come invece eccepito da parte attrice, dal momento che in questa sede non si discute della sanzione elevata a suo carico dalla Polizia Locale ai sensi dell'art. 688, co. 1 c.p., quanto piuttosto del rilievo di tale condizione sullo svolgimento dei fatti, a ulteriore conferma degli altri elementi di cui si è detto.
Alla luce di tali considerazioni, deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in casa analoghi (cfr. in particolare Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 23214 del 2016), secondo cui l'art. 2054 c.c. va interpretato nel senso che pone una presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, che onera quest'ultimo della prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
questa prova può essere raggiunta per via indiretta ogniqualvolta il giudice accerti in concreto una condotta del pedone, anomala ed imprevedibile, tale che l'investimento non avrebbe potuto essere evitato, per le concrete circostanze della circolazione e l'impossibilità di adottare manovre d'emergenza (cfr. anche
Cass. civ., n. 21249/2006, Cass. civ., n. 14064/2010, Cass. civ., n. 24472/2014).
Considerato inoltre che, come visto, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, co. 1 c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, co. 1
c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 05/03/2013, n. 5399).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che da un lato, nella condotta di guida di non sono ravvisabili violazioni di norme generiche o di precetti specifici, e CP_1
8 dall'altro, che la condotta tenuta da , consistita nel tentativo di salire sull'autobus con Pt_2 le porte chiude e in fase di ripartenza, deve ritenersi quale causa esclusiva dell'evento, tale da rendere impossibile altresì l'adozione di qualsiasi manovra di emergenza, tenuto conto altresì della bassissima velocità del mezzo (essendo da poco ripartito) e del posizionamento delle ruote posteriori ancora nell'area delimitata di fermata (nella giurisprudenza di merito cfr. Trib.
Venezia, Sez. II, 28/08/2023, n. 1498).
In conclusione, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
2.4 Da ultimo, si rileva la superfluità, ai fini della decisione, di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto finora osservato e richiamato il contenuto dei provvedimenti emessi in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte attrice.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal d.m.
55/2014 (nella sua versione più aggiornata) per le cause rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del disputatum.
Per le medesime ragioni i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare ai convenuti, in via di solidarietà attiva, le spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico di parte attrice.
Brescia, 28 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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