Sentenza 11 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/05/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1735/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1735 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato VALENTINA MAGNANO, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale udienza del 07/05/2025): la ricorrente ha concluso come da ricorso:
1
autorizzandoli a vivere separati;
2) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) Stabilire che la casa coniugale sita in Piazza Gramsci n.21 – Campi Bisenzio (FI) condotta in locazione da resti assegnata alla stessa Sig.ra che Parte_1 Pt_1
la continuerò ad abitare;
4) disporre che il Sig. si allontani dall'immobile reperendo altra Controparte_1
sistemazione abitativa ed asportando i propri beni personali, assegnando allo stesso un congruo termine perentorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale da , il quale è rimasto contumace. Controparte_1
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente comparsa, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, e di essere separata in casa dal marito da oltre un anno.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, come richiesto dalla ricorrente.
Non occorre adottare ulteriori statuizioni, considerato che il figlio della coppia è maggiorenne ed economicamente indipendente. In particolare, non può essere accolta la richiesta della di assegnazione della casa coniugale, istituto previsto a tutela di Pt_1
figli minori o economicamente non autosufficienti.
Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza del resistente, rimasto contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . Controparte_1
P. Q. M.
2 Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a PRATO Parte_1
(PO), il 10/03/1974, e , n. a CI MA (KR), il Controparte_1
04/01/1968 (matrimonio contratto a IR IN (KR) il 20/08/1992, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IR IN (KR) al n. 60, parte II, serie A, anno 1992);
- nulla per le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
3