Articolo 32 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 31Articolo 33
Versione
15 marzo 1973
Art. 32.

Il fondo di riserva per le spese impreviste, da utilizzare ai termini dell' articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 10.000.000.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973