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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/12/2024, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5655/2022 R.G.
TRA
, con Avv. Francesco Belcastro Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con Avv. Davide Tedesco resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.10.2022 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo “[..] Controparte_1 accertare il diritto della ricorrente alla remunerazione dell'indennità di vestizione maturata nel periodo dal 1.04.2016 al 30.09.2022, e per l'effetto condannare l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. a rifondere alla ricorrente la somma di Euro 6.416,38 oltre
a interessi legali e rivalutazione monetaria come sopra specificata e dettagliata, e fino al soddisfo, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226
c.c. Condannare ad adeguarsi all'art. 27 Controparte_1 del CCNL comparto sanità del 2018 ed art 43 CCNL comparto sanità del 2022 corrispondendo in busta paga la prescritta indennità di vestizione, svestizione e passaggi di consegne per come ivi contemplato [..]”.
1 L' si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.12.2024
– sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere – per come chiesto in via principale dall' convenuta con le note ex art. 127 ter CP_1
c.p.c. – avendo la parte ricorrente dedotto con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 16.12.2024 che “[..] l' si è impegnata ad Controparte_1 elaborare i conteggi di quanto dovuto alla ricorrente ed a tutti i lavoratori nelle medesime condizioni ed ha già preceduto al pagamento delle somme dovute in favore della ricorrente, riconducibili alla richiesta indennità di vestizione [..]” ed essendo, in tal modo, venuti meno i motivi di contrasto inter partes, rimanendo estranei alla res litigiosa la liquidazione del compenso professionale del procuratore della parte ricorrente.
Le spese di lite possono essere compensate in misura di ½ stante il riconoscimento in corso di causa della fondatezza della domanda attorea da parte della convenuta e, per la parte residua, sono poste a carico dell'
[...]
liquidate come da dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l'
[...]
al pagamento delle spese di lite che, compensate in Controparte_1 misura di ½, liquida in complessive € 1.300,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 17 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
2
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5655/2022 R.G.
TRA
, con Avv. Francesco Belcastro Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con Avv. Davide Tedesco resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.10.2022 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo “[..] Controparte_1 accertare il diritto della ricorrente alla remunerazione dell'indennità di vestizione maturata nel periodo dal 1.04.2016 al 30.09.2022, e per l'effetto condannare l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. a rifondere alla ricorrente la somma di Euro 6.416,38 oltre
a interessi legali e rivalutazione monetaria come sopra specificata e dettagliata, e fino al soddisfo, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226
c.c. Condannare ad adeguarsi all'art. 27 Controparte_1 del CCNL comparto sanità del 2018 ed art 43 CCNL comparto sanità del 2022 corrispondendo in busta paga la prescritta indennità di vestizione, svestizione e passaggi di consegne per come ivi contemplato [..]”.
1 L' si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.12.2024
– sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere – per come chiesto in via principale dall' convenuta con le note ex art. 127 ter CP_1
c.p.c. – avendo la parte ricorrente dedotto con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 16.12.2024 che “[..] l' si è impegnata ad Controparte_1 elaborare i conteggi di quanto dovuto alla ricorrente ed a tutti i lavoratori nelle medesime condizioni ed ha già preceduto al pagamento delle somme dovute in favore della ricorrente, riconducibili alla richiesta indennità di vestizione [..]” ed essendo, in tal modo, venuti meno i motivi di contrasto inter partes, rimanendo estranei alla res litigiosa la liquidazione del compenso professionale del procuratore della parte ricorrente.
Le spese di lite possono essere compensate in misura di ½ stante il riconoscimento in corso di causa della fondatezza della domanda attorea da parte della convenuta e, per la parte residua, sono poste a carico dell'
[...]
liquidate come da dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l'
[...]
al pagamento delle spese di lite che, compensate in Controparte_1 misura di ½, liquida in complessive € 1.300,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 17 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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