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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4573 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere all'esito della camera di consiglio del 10.9.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50/2023 del Ruolo Contenzioso Civile vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Iadevaia Alessandra e Maria Parte_1
Rosaria Tirino ed elettivamente domiciliata in Airola via M. Landolfi n. 5 presso lo studio dell'avv.to Iadevaia
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 30.6.2022 innanzi al Tribunale di Benevento, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI -000087716 protocollo n.
[...]
.1100.17/05/2022.0160404, in relazione agli accertamenti n. CP_1 CP_1
.1100.05/04/2017.0068674 e .1100.05/04/2017.0068675 del 18.05.2017 con i quali le CP_1 CP_1 veniva contestata la violazione dell'art. 2 comma 1 bis D.L. 463/83 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), eccependo la omessa notifica degli atti presupposti all'O.I.
e chiedendone, pertanto l'annullamento o, in subordine, la riduzione delle sanzioni.
L' nel costituirsi in giudizio produceva solo l'accertamento n. 1100.05/04/2017.0068674 e la CP_1 sua notifica, mentre non produceva l'ulteriore accertamento e tantomeno la relativa notifica.
Con sentenza n. 2294/2022 il giudice di primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione evidenziando che l' nel costituirsi in giudizio aveva prodotto solo l'accertamento n. CP_1 1100.05/04/2017.0068674, regolarmente notificato, mentre non aveva prodotto l'accertamento
1100.05/04/2017.0068675 e tantomeno la relativa notifica. Osservava, tuttavia, il Giudice che l'ordinanza ingiunzione, seppur con riferimento al solo accertamento depositato, conservava la sua validità perché in relazione all'illecito contestato appariva irrilevante il numero e l'ammontare delle ritenute non versate, trattandosi di una sanzione unica, tuttavia considerato che l' aveva CP_1 tenuto conto anche delle ulteriori omissioni nel determinare la sanzione, la stessa doveva essere necessariamente ridotta al minimo edittale, riduzione che comunque andava concessa in considerazione dell'ammontare esiguo delle ritenute non versate e considerate anche le difficoltà, notorie, connesse al Covid, che certamente avevano inciso sull'omesso versamento.
Tanto precisato il giudice di prime cure annullava parzialmente l'ordinanza ingiunzione, relativamente all'accertamento n. 1100.05/04/2017.0068675 e confermava per il resto, con riduzione della sanzione al minimo edittale.
Con ricorso depositato in data 4.1.2023 proponeva appello la eccependo che il giudice Pt_1 aveva erroneamente ritenuto regolarmente notificato l'accertamento n. 1100.05/04/2017.0068674 che, al contrario era stato notificato ad un indirizzo completamente diverso dal proprio. Con le note scritte depositate in seguito alla costituzione dell' , osservava l'appellante, aveva CP_1 eccepito e provato che l'accertamento in questione era stato notificato nel 2017 alla Via Amorosi
148 di San Salvatore Telesino, sua vecchia residenza, laddove già dalla data del 4.03.2010 era residente a [...]alla C.da Ariella, 164.
Pur regolarmente citato in giudizio non si costituiva l' CP_1
Con decreto n. 20/2025 il Presidente della Corte di Appello ha disposto la assegnazione della causa, in uno a tutte quelle di analogo oggetto pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile della
Corte di Appello, alla Sezione Lavoro.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto regolarmente notificato solo uno dei due accertamenti posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI -000087716 protocollo n.
.1100.17/05/2022.0160404 e, precisamente il n. 1100.05/04/2017.0068674. CP_1
Sulla ritenuta omessa notificata del secondo accertamento nulla ha eccepito l' che, in questa CP_1 sede non si è neanche costituito.
Ebbene, quanto all'accertamento n. 1100.05/04/2017.0068674 risulta provato documentalmente che lo stesso è stato notificato in data 18.05.2017 alla Via Amorosi 148 di San Salvatore Telesino, laddove dal certificato di residenza storico prodotto dalla con le note scritte autorizzate, Pt_1 successive alla costituzione dell' , risulta che l'opponente era residente fin dal 4.3.2010 in CP_1
Cusano Mutri alla C.da Ariella, 164, proveniente da San Salvatore Telesino.
La Cassazione ha ripetutamente chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, l'autorità amministrativa viola il precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna quando pronunci ordinanza-ingiunzione per un fatto (individuato sia negli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie astratta dell'infrazione amministrativa, sia nelle circostanze che comunque influiscano sulla pronuncia) non attribuito al trasgressore in sede di contestazione, o applichi norme diverse da quelle richiamate nella stessa contestazione, quando la loro imputazione determini la lesione del diritto di difesa o del contraddittorio” (Sentenza n. 6838 del 16/06/1995; nello stesso senso Sentenza n. 6408 del 15/07/1996)
Ed ancora “In tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689, tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, che sia diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo;
la relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, le cui conclusioni sono insindacabili in sede di legittimità, ove adeguatamente motivate.” (Sent. n. 9790/2011; e nello stesso senso Sent. n. 18883/2017 e Ordinanza n.
21904/2022).
Nel caso di specie si è verificata una situazione ancor più grave di quella esaminata dalla
Cassazione nelle sentenze richiamate, in quanto l'autorità amministrativa ha del tutto omesso di procedere alla previa contestazione amministrativa, considerato che nessuno dei due accertamenti posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta risulta notificato alla appellante..
Ne consegue che l'ordinanza ingiunzione 000087716 protocollo n.
.1100.17/05/2022.0160404 va annullata e la sanzione di € 19.500,00, oltre € 6,60 richieste a CP_1 titolo di spese, comminata alla non è dovuta. Pt_1
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI -000087716 protocollo n.
.1100.17/05/2022.0160404, e dichiara non dovuta la sanzione di euro € 19.500,00 oltre € CP_1
6,60 richieste a titolo di spese;
condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in euro CP_1
1.700,00 per il primo grado ed in euro 1.984,00 per il presente grado oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti . Iadevaia Alessandra e Maria Rosaria
Tirino, dichiaratesi anticipatarie.
Napoli 10.9.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere all'esito della camera di consiglio del 10.9.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50/2023 del Ruolo Contenzioso Civile vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Iadevaia Alessandra e Maria Parte_1
Rosaria Tirino ed elettivamente domiciliata in Airola via M. Landolfi n. 5 presso lo studio dell'avv.to Iadevaia
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 30.6.2022 innanzi al Tribunale di Benevento, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI -000087716 protocollo n.
[...]
.1100.17/05/2022.0160404, in relazione agli accertamenti n. CP_1 CP_1
.1100.05/04/2017.0068674 e .1100.05/04/2017.0068675 del 18.05.2017 con i quali le CP_1 CP_1 veniva contestata la violazione dell'art. 2 comma 1 bis D.L. 463/83 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), eccependo la omessa notifica degli atti presupposti all'O.I.
e chiedendone, pertanto l'annullamento o, in subordine, la riduzione delle sanzioni.
L' nel costituirsi in giudizio produceva solo l'accertamento n. 1100.05/04/2017.0068674 e la CP_1 sua notifica, mentre non produceva l'ulteriore accertamento e tantomeno la relativa notifica.
Con sentenza n. 2294/2022 il giudice di primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione evidenziando che l' nel costituirsi in giudizio aveva prodotto solo l'accertamento n. CP_1 1100.05/04/2017.0068674, regolarmente notificato, mentre non aveva prodotto l'accertamento
1100.05/04/2017.0068675 e tantomeno la relativa notifica. Osservava, tuttavia, il Giudice che l'ordinanza ingiunzione, seppur con riferimento al solo accertamento depositato, conservava la sua validità perché in relazione all'illecito contestato appariva irrilevante il numero e l'ammontare delle ritenute non versate, trattandosi di una sanzione unica, tuttavia considerato che l' aveva CP_1 tenuto conto anche delle ulteriori omissioni nel determinare la sanzione, la stessa doveva essere necessariamente ridotta al minimo edittale, riduzione che comunque andava concessa in considerazione dell'ammontare esiguo delle ritenute non versate e considerate anche le difficoltà, notorie, connesse al Covid, che certamente avevano inciso sull'omesso versamento.
Tanto precisato il giudice di prime cure annullava parzialmente l'ordinanza ingiunzione, relativamente all'accertamento n. 1100.05/04/2017.0068675 e confermava per il resto, con riduzione della sanzione al minimo edittale.
Con ricorso depositato in data 4.1.2023 proponeva appello la eccependo che il giudice Pt_1 aveva erroneamente ritenuto regolarmente notificato l'accertamento n. 1100.05/04/2017.0068674 che, al contrario era stato notificato ad un indirizzo completamente diverso dal proprio. Con le note scritte depositate in seguito alla costituzione dell' , osservava l'appellante, aveva CP_1 eccepito e provato che l'accertamento in questione era stato notificato nel 2017 alla Via Amorosi
148 di San Salvatore Telesino, sua vecchia residenza, laddove già dalla data del 4.03.2010 era residente a [...]alla C.da Ariella, 164.
Pur regolarmente citato in giudizio non si costituiva l' CP_1
Con decreto n. 20/2025 il Presidente della Corte di Appello ha disposto la assegnazione della causa, in uno a tutte quelle di analogo oggetto pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile della
Corte di Appello, alla Sezione Lavoro.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto regolarmente notificato solo uno dei due accertamenti posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI -000087716 protocollo n.
.1100.17/05/2022.0160404 e, precisamente il n. 1100.05/04/2017.0068674. CP_1
Sulla ritenuta omessa notificata del secondo accertamento nulla ha eccepito l' che, in questa CP_1 sede non si è neanche costituito.
Ebbene, quanto all'accertamento n. 1100.05/04/2017.0068674 risulta provato documentalmente che lo stesso è stato notificato in data 18.05.2017 alla Via Amorosi 148 di San Salvatore Telesino, laddove dal certificato di residenza storico prodotto dalla con le note scritte autorizzate, Pt_1 successive alla costituzione dell' , risulta che l'opponente era residente fin dal 4.3.2010 in CP_1
Cusano Mutri alla C.da Ariella, 164, proveniente da San Salvatore Telesino.
La Cassazione ha ripetutamente chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, l'autorità amministrativa viola il precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna quando pronunci ordinanza-ingiunzione per un fatto (individuato sia negli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie astratta dell'infrazione amministrativa, sia nelle circostanze che comunque influiscano sulla pronuncia) non attribuito al trasgressore in sede di contestazione, o applichi norme diverse da quelle richiamate nella stessa contestazione, quando la loro imputazione determini la lesione del diritto di difesa o del contraddittorio” (Sentenza n. 6838 del 16/06/1995; nello stesso senso Sentenza n. 6408 del 15/07/1996)
Ed ancora “In tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689, tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, che sia diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo;
la relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, le cui conclusioni sono insindacabili in sede di legittimità, ove adeguatamente motivate.” (Sent. n. 9790/2011; e nello stesso senso Sent. n. 18883/2017 e Ordinanza n.
21904/2022).
Nel caso di specie si è verificata una situazione ancor più grave di quella esaminata dalla
Cassazione nelle sentenze richiamate, in quanto l'autorità amministrativa ha del tutto omesso di procedere alla previa contestazione amministrativa, considerato che nessuno dei due accertamenti posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta risulta notificato alla appellante..
Ne consegue che l'ordinanza ingiunzione 000087716 protocollo n.
.1100.17/05/2022.0160404 va annullata e la sanzione di € 19.500,00, oltre € 6,60 richieste a CP_1 titolo di spese, comminata alla non è dovuta. Pt_1
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI -000087716 protocollo n.
.1100.17/05/2022.0160404, e dichiara non dovuta la sanzione di euro € 19.500,00 oltre € CP_1
6,60 richieste a titolo di spese;
condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in euro CP_1
1.700,00 per il primo grado ed in euro 1.984,00 per il presente grado oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti . Iadevaia Alessandra e Maria Rosaria
Tirino, dichiaratesi anticipatarie.
Napoli 10.9.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa