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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/11/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 790/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 790/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14.04.2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa da sé Parte_1 C.F._1 stessa, in qualità di Avvocato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Potenza alla Via Vespucci n. 2
ATTRICE
E
(c.f.: ), in proprio e nella Controparte_1 C.F._2 qualità di rappresentante legale della Controparte_2
con sede in NO di Lucania (Pz) Via Sant'Andrea snc, piva , P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. DE BONIS VITTORIO, presso il cui studio elettivamente domiciliano alla PIAZZA ALCIDE DE GASPERI 10 POTENZA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
NONCHÉ
(c.f.: ) e Controparte_3 C.F._3 CP_4
(c.f.: rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina
[...] C.F._4
790/2019 r.g.a.c. Pag. 1 presso il cui studio elettivamente in NO di Lucania alla Via De CP_5
Gregorio n. 13, giusta procura allegata telematicamente all'atto di costituzione di nuovo avvocato del 03.01.2024;
CONVENUTI
Oggetto: azione revocatoria;
nullità negoziale;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 14.04.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva nei confronti di Parte_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della PA Controparte_1
Cave e Costruzioni Srl, nonché nei confronti di e Controparte_3 CP_4
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“- in via preliminare ed in ogni caso dichiarare e dare atto che le quote sociali della PA Cave e Costruzioni Srl e quindi gli immobili facenti capo alla stessa CP_ ivi compresi quelli di di via Nuvolese di cui al presente giudizio ricadono in regime di comunione legale con la conseguenza che al fine di poter legittimamente esser trasferiti necessitavano del consenso della parte attrice quale socia ex art. 177 cc della società cedente essendo l'atto di trasferimento in discussione atto di straordinaria amministrazione da autorizzarsi da parte di tutti
i soci e quindi anche dall'esponente nonché quale comproprietaria per il regime della comunione legale dei beni in cui ricadeva il bene sociale e la medesima società in relazione agli incrementi dovuti agli investimenti familiari eseguiti;
- di conseguenza dichiarare nullo ed inefficace l'atto di compravendita dei beni ubicati in Tito (PZ) alla Via Nuvolese e catastalmente individuati nel Catasto
Fabbricati foglio 33 particella 354 sub 59 mq 79 civico 22/24, foglio 33 particella
354 sub 32 e foglio 33 particella 354 sub 58 me 70 civico 28, foglio 33 particella
354 sub 23 del 14/12/2016 per TA di Potenza Rep. 21023/14807 nei Persona_1 confronti della parte attrice per carenza dei presupposti della legittima cessione;
- in via subordinata nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi sussistere il presupposto della mala fede del terzo acquirente condannare il sig. CP_6
r.g.a.c. Pag. 2
[...] in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CP_1 [...]
alla corresponsione in favore della parte attrice del valore della Controparte_7 quota parte spettante sull'intero del valore commerciale dei beni immobili per cui è causa con maggiorazione degli oneri per interessi dalla data dello scioglimento della comunione legale risalente al provvedimento del 7/3/2016 al soddisfo;
- Condannare in ogni caso il sig. al risarcimento Controparte_1
dei danni in favore della parte esponente nella misura eveniente in corso di causa
e comunque non inferiore ad € 50.000,00 conseguente alla mancata disposizione della quota spettante alla stessa per il ripianamento della debitoria in essere con la BA SV di NO . cui è chiamata a rispondere, il tutto sempre CP_8
con maggiorazione di oneri per interessi al soddisfo sempre con decorrenza dal
7/3/2016. - Spese di lite e compensi professionali del presente giudizio vinti”.
A tal fine deduceva:
- di aver contratto matrimonio con il Sig. in data 04.04.1991 in Controparte_1 regime di comunione legale dei beni che si è sciolta in occasione della separazione personale di cui al provvedimento del Presidente del Tribunale di Potenza del
7/3/2016 depositato in data 8/3/2016;
- che in costanza di matrimonio venivano acquistate quote della società PA
Cave e Costruzioni Srl che vedevano dapprima il sig. titolare di Controparte_1 quote pari al 45% dell'intero patrimonio societario e successivamente alla data del
21/12/2010 per quote pari al 100% dell'intero patrimonio societario in virtù dell'acquisizione delle quote pari al 45% da parte di terzi e della residua quota del
10% in virtù dell'accettazione dell'atto di liberalità tra atto tra vivi formalizzato dai genitori nonché soci e Controparte_9 CP_10
- che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 cod. civ. sarebbero confluite
[... in regime di comunione legale, le quote sociali della società PA Cave nella misura del 90% dell'intero nonché il patrimonio mobiliare ed Controparte_7
immobiliare macchinari, macchine da trivellazione, impianti ed attrezzature, sempre nella quota pari ad 90% dell'intero;
790/2019 r.g.a.c. Pag.
3 - che tanto sarebbe dimostrato anche dalla circostanza che per il tramite di detta
Società sono stati eseguiti investimenti familiari con acquisizione e realizzazione di immobili, accensione e subentro in mutui le cui rate al rimborso sono state pagate con l'impegno della famiglia e contratti di affidamento costati un impegno di capitale importante tenuto conto del valore degli automezzi e delle macchine di trivellazione o degli impianti di frantumazione e di calcestruzzo e quant'altro;
- che la PA Cave e Costruzioni Srl avrebbe rappresentato per la famiglia il centro della gestione di ogni investimento ed acquisto nonché impegno finanziario: la stessa società è risultata intestataria ad esempio del camper utilizzato dalla famiglia per le vacanze, l'automobile Suzuki Granvitara utilizzata dalla parte esponente per i bisogni quotidiani, nonché un'unita immobiliare ad uso abitativo CP_ ed un locale commerciale a ceduti entrambi in locazione a terzi da sempre, beni tutti questi certamente non rientranti nella specifica attività imprenditoriale facenti capo alla società ma strumentali alla famiglia;
- che tutti gli investimenti eseguiti in favore della società quali il rimborso delle rate di mutuo o dei leasing accesi per l'opificio industriale o per le macchine e le attrezzature hanno gravato sull'intera famiglia e quindi sulla parte esponente a vantaggio della società medesima che ha subito un netto incremento mentre di contro ad oggi viene chiesto conto proprio alla parte attrice del debito fideiussorio per l'impegno assunto a garanzia dell'attività imprenditoriale del sig.
[...]
esercitata per il tramite della PA Cave e Costruzioni Srl di cui era CP_1 formalmente titolare nella qualità di socio unico;
- di aver scoperto, a seguito della domanda di separazione, che di detta società rimaneva ben poco avendo il sig. provveduto a spogliare la Controparte_1
stessa di tutto l'attivo con trasferimento di beni mobili ed immobili in parte a terzi e per il residuo con trasferimento per scissione della PA Cave e Costruzioni ad altra società di nuova costituzione, sempre unipersonale di cui risulta essere titolare nonché legale rappresentante il sig. , quale è l CP_1 Controparte_11
[...]
790/2019 r.g.a.c. Pag.
4 - che nello spoglio illegittimo rientrava anche il trasferimento delle unità immobiliari ubicate in Tito (PZ) alla Via Nuvolese catastalmente identificate nel
Catasto Fabbricati foglio 33 particella 354 sub 59 mq 79 civico 22/24, foglio 33 particella 354 sub 32 e foglio 33 particella 354 sub 58 me 70 civico 28, foglio 33 particella 354 sub 23 per atto notarile pubblico rogitato in data Persona_1
14/12/2016 in Potenza Rep. n. 21023/14807;
che l'atto di trasferimento predetto risulta essere palesemente nullo nonché illegittimo in quanto posto in essere dal sig. nella sua qualità di Controparte_1
legale rappresentante della PA Cave e Costruzioni Srl in dispregio delle formalità cui era tenuto con l'acquisizione del consenso da parte dell'esponente nella qualità di socia della medesima società e/o comunque di comproprietaria in conseguenza del regime di comunione legale dei beni in cui ricadeva la stessa nonché al solo scopo di sottrarre ogni garanzia a tutela delle ragioni creditorie della parte attrice tendente a pregiudicare ogni azione di divisione del patrimonio societario o anche di attribuzione dell'eventuale controvalore;
- che è innegabile che il diritto vantato dalla parte attrice sui beni societari anche in ragione dello scioglimento della comunione legale a seguito della separazione personale dei coniugi risulta essere pregiudicato dallo spoglio dei beni immobili societari cosi come è innegabile che il sig. nel disporre della Controparte_1 compravendita dell'immobile in discussione ha agito nell'evidente fine di sottrarsi all'azione di divisione dei beni ricadenti nella comunione legale arrecando irrimediabile pregiudizio alle ragioni creditorie dell'esponente;
- che le parti acquirenti, tenuto conto dell'acquisto del bene immobile proveniente dalla società rappresentata dal sig. e della consapevolezza del Controparte_1
pregiudizio che detto atto andava ad arrecare alla parte esponente, devono ritenersi coinvolte nella dolosa preordinazione dell'atto di acquisto dei beni immobili di che trattasi avvenuto senza la partecipazione dell'esponente quale socio della società cedente nonché di comproprietaria in ogni caso in virtù del regime di comunione legale dei beni con la conseguenza che lo stesso atto deve ritenersi nullo ed
790/2019 r.g.a.c. Pag. 5 inefficace anche nei confronti di queste anche in ragione del giudizio pendente di separazione personale;
- che ben avrebbero dovuto le parti cessionarie, unitamente al notaio che ha rogitato l'atto di compravendita, verificare la legittimazione ed i poteri dell'agente trattandosi per di più di una società unipersonale, nell'atto di disposizione di straordinaria amministrazione così che dalle opportune verifiche avrebbero potuto concludere che a detto atto avrebbe dovuto partecipare la parte attrice per la qualità di socia rivestita nella società ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 cod. civ. ed in ogni caso nella qualità di comproprietaria per il regime di comunione legale in cui ricadeva l'immobile e la società per gli investimenti familiari eseguiti;
- che la società cedente ad oggi non ha più nulla di attivo ma solo posizioni debitorie a cui è chiamala a rispondere parte attrice personalmente per le garanzie prestate con grave pregiudizio e danni conseguenti anche in relazione alle procedure di esecuzioni mobiliari già attivate dai creditori sociali.
Costituitosi in giudizio, confutava le avverse deduzioni Controparte_1
chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso avanzate con vittoria di spese.
Parimenti i convenuti e chiedevano il rigetto Controparte_4 Controparte_3 delle avverse domande evidenziando, rispetto alla revocatoria, l'insussistenza del requisito del consilium fraudis.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ., con ordinanza del
04.05.2022, il Got ammetteva le prove orali richieste dall'attrice poi revocate, prima della loro effettiva assunzione, con successiva ordinanza del 18.12.2023.
Con note scritte del 06.06.2024 l'attrice rinunciava, ex art. 306 cod. proc. civ., agli atti del giudizio, ma stante la mancata accettazione del convenuto costituito
, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni Controparte_1
ed infine trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*******************
790/2019 r.g.a.c. Pag. 6 §1. Preliminarmente si rileva che in sede di comparsa conclusionale l'attrice ha rilevato, per la prima volta, “l'inesistenza assoluta e l'insanabile della procura alle liti depositata in atti dal difensore di e dalla società Controparte_1
PA Cave e costruzione SRL con conseguente inesistenza di ogni difesa afferente le stesse parti”, deducendo come “Dall'esame degli atti depositati a suo tempo in cancelleria e quindi dall'esame dei fascicoli cartacei depositati dal difensore palese è la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inesistenza assoluta ed insanabile delle procure alle liti presenti nei relativi fascicoli di parte”, poiché la procura recherebbe una data anteriore rispetto a quella dell'instaurazione del presente giudizio con la notifica dell'atto di citazione.
In proposito, deve osservarsi che secondo la giurisprudenza, in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della “procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 29244 del 20/10/2021), chiarendo che, se tale eccezione è formulata solamente nella comparsa conclusionale, la parte contro cui la stessa si dirige può legittimamente indicare la fonte del proprio potere di rappresentanza nella memoria di replica ed allegarvi i documenti giustificativi (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 798 del 15/01/2013).
Orbene, nella specie, i convenuti e la società PA Cave Controparte_1
Costruzioni S.r.l. hanno prodotto, con la memoria conclusionale, documentazione al fine di superare il rilevato vizio della procura alle liti, sebbene la memoria sia stata depositata tardivamente solamente in data 16.07.2025.
Al di là della possibilità di ritenere comunque sanato il vizio (considerando che, secondo parte della giurisprudenza, la documentazione idonea a regolarizzare il vizio della procura prescinderebbe dalle preclusioni istruttorie trattandosi di atto meramente processuale), va esclusa, in radice, la ricorrenza di un'ipotesi di
790/2019 r.g.a.c. Pag. 7 invalidità della procura alle liti alla luce di quanto recentemente chiarito dalla
Suprema Corte.
Invero, le Sezioni Unite (sentenza Sez. U, Sentenza n. 2075 del 2024) hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto a seguito di recenti ordinanze della Sezione III
(ord. n. 9271 del 4.4.2023, n. 11240 del 6.4.2022) che avevano dichiarato l'invalidità della procura conferita dal cliente in data anteriore alla redazione del ricorso per Cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto. Tale orientamento faceva leva sulla (supposta) necessaria simultaneità tra conferimento della procura e redazione dell'atto, al fine di garantire l'imprescindibile collegamento tra atto e procura stabilito dall'art. 83 3° comma c.c.
Le SS.UU. aderiscono, invece al diverso (meno formalistico) orientamento, confermando che il requisito della specialità della procura ai sensi degli artt. 83 comma 3 e 365 c.p.c. è soddisfatto se essa è congiunta materialmente o mediante strumenti informatici all'atto cui la procura accede per cui la mera anteriorità della data in cui la procura è stata rilasciata rispetto all'atto non può avere ripercussioni sulla validità della procura così rilasciata.
Le sezioni unite rilevano, in particolare, come “il conferimento della procura a margine o in calce (anche nelle distinte modalità – della procura nativa digitale e della copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo – contemplate dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c.), provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dello stesso art. 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità all'esterno del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non già nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, che attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente. Di qui, l'irrilevanza della circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso (tra le molte: Cass.,
Sez. Lav., 16 maggio 1997, n. 4389; Cass., Sez. III, 23 aprile 1999, n. 4038; Cass.,
Sez. I, 25 marzo 2003, n. 4368; Cass., Sez. Lav., 13 settembre 2006, n. 19560;
Cass., Sez. II, 17 marzo 2017, n. 7014; Cass., Sez. Trib., 26 febbraio 2019, n. 5577;
790/2019 r.g.a.c. Pag. 8 Cass., Sez. II, 27 maggio 2019, n. 14437; Cass., Sez. III, 17 gennaio 2022, n. 1165)
[…] In ogni caso, come anche rilevato in dottrina, il riferimento alla disciplina di cui all'art. 2703 c.c. imporrebbe, semmai, una contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione della procura e certificazione dell'avvocato (ciò che trova una qualche rispondenza nella previsione di legge speciale, sopra richiamata, di cui all'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, la quale - come evidenziato da
Cass., S.U., n. 15177/2021 – individua, nella certificazione della data di rilascio della procura, “un autonomo presupposto di ammissibilità del ricorso, introdotto specificamente dal legislatore, che attribuisce al difensore due distinti poteri e che, ordinariamente, richiederà la presenza fisica del ricorrente all'atto del rilascio della procura speciale”) e non già tra la procura e la redazione del ricorso cui la stessa si viene a collocare topograficamente”.
La Corte, con osservazione ampiamente condivisibile, sottolinea ancora come “In questo contesto, e proprio al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la “funzione di grande rilievo sociale” dell'avvocato assume una peculiare importanza nell'esercizio della giurisdizione, la quale – come precisato da queste
Sezioni Unite con la sentenza n. 36507 del 9 dicembre 2022 – non può, pertanto, svolgersi “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele;
ma non si deve trarre dall'esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell'operato della classe forense”.
Per tutto quanto sin qui osservato, dunque, deve ritenersi che la procura alle liti sia stata validamente rilasciata (sebbene in data anteriore alla redazione dell'atto) e la sua riferibilità all'atto cui accede è automatica conseguenza della congiunzione materiale della procura all'atto medesimo.
§1.2. Sempre in sede di comparsa conclusionale, l'attrice ha chiesto la riunione del presente procedimento a quello avente ad oggetto la divisione della comunione legale tra i coniugi, recante RG 611/2019 riunito al 3240/2018 dello stesso
790/2019 r.g.a.c. Pag. 9 Tribunale di Potenza. La richiesta non può essere accolta trattandosi di un'ipotesi di riunione facoltativa ex art. 274 cod. civ., nella specie, preclusa in considerazione dello stato in cui si trova il presente giudizio, già riservato per la decisione (cfr.
Cass. civ. n. 12441/2017 “Ove tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione”).
§2. Passando all'esame della controversia, le domande avanzate dall'attrice non possono trovare accoglimento per quanto di seguito chiarito.
§2.1. L'attrice ha impugnato l'atto di compravendita intercorso tra la società di capitali Cave e Costruzioni S.r.l. ed i signori e CP_1 Controparte_3 CP_4
sull'erroneo presupposto di poter immedesimare la società ed il suo
[...] patrimonio con le vicende personali riguardanti l'ex coniuge-persona fisica
(a nulla rilevando, ai fini della pretesa immedesimazione, che Controparte_1
l'ex coniuge fosse divenuto titolare unico delle quote della società).
L'attrice, invero, ha chiesto – in via preliminare – dichiararsi la nullità ovvero inefficacia del contratto di compravendita concluso tra la società ed i terzi convenuti quale conseguenza dell'accertamento della caduta in comunione legale tra i coniugi, ex art. 177 cod. civ., delle quote sociali della PA Cave
e Costruzioni S.r.l., e quindi degli immobili facenti capo alla stessa, ivi compresi quelli oggetto del successivo contratto di compravendita qui impugnato.
Dalla lettura dell'atto di citazione l'attrice paventerebbe anche l'esistenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto ex art. 2901 cod. civ. allorché deduce che “il diritto vantato dalla parte attrice sui beni societari anche in ragione dello scioglimento della comunione legale a seguito della separazione personale dei coniugi risulta essere pregiudicato dallo spoglio dei beni immobili societari cosi come è innegabile che il sig. nel disporre della compravendita Controparte_1
790/2019 r.g.a.c. Pag. 10 dell'immobile in discussione ha agito nell'evidente fine di sottrarsi all'azione di divisione dei beni ricadenti nella comunione legale arrecando irrimediabile pregiudizio alle ragioni creditorie dell'esponente” nonché la partecipazione degli acquirenti “nella dolosa preordinazione dell'atto di acquisto dei beni immobili”.
§2.2. La comunione legale dei beni tra i coniugi – come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311 del 1988 – a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei.
Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal secondo comma dell'art. 180 cod. civ. per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato si traduce in un vizio da far valere nei termini fissati dall'art.184 cod. civ.
(da ultimo Cass. Sez. 2, 31/08/2018, n. 21503).
Per ciò che concerne, invece, gli atti di disposizione su beni mobili, l'art. 184, terzo comma, cod. civ. non prevede detto consenso, limitandosi a porre a carico del coniuge che ha effettuato l'atto in questione l'obbligo di ricostituire, ad istanza dell'altro, la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l'equivalente del bene secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione, senza stabilire alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia per l'atto compiuto in assenza del consenso del coniuge, atto che resta, pertanto, pienamente valido ed efficace (ex multis, Cass. n. 4033 del 19/03/2003; Cass. n. 4890 del 07/03/2006; da ultimo anche Cass. n. 9888 del 13/05/2016).
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi, tuttavia, permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., allorquando
790/2019 r.g.a.c. Pag. 11 i beni cadono in comunione ordinaria – come affermato dalla granitica giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. 05/04/2017, n. 8803) – e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla, essendo venuta meno l'esigenza di tutela del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei.
Lo scioglimento della comunione apre, invero, la fase di liquidazione della stessa, potendo ciascuno dei coniugi realizzare la propria quota, pari alla metà dei diritti già acquisiti e dei proventi delle attività separate non consumati, trovando applicazione in sede di divisione il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art. 192 c.c.
§2.3. Ciò chiarito in termini generali, deve osservarsi come la pretesa dell'attrice di essere comunque comproprietaria dei beni in virtù del regime della comunione legale non può essere condivisa, trattandosi di beni facenti capo alla società – soggetto giuridico distinto – e, in ogni caso, l'azione proposta sarebbe errata atteso che gli atti dispositivi di beni immobili rientranti nella comunione da parte di un solo coniuge senza il consenso dell'altro non sono nulli o inefficaci, bensì annullabili ex art. 184 cod. civ. nel termine breve di un anno dalla conoscenza dell'atto (o comunque entro un anno dalla sua trascrizione ovvero, in mancanza, dallo scioglimento della comunione).
§2.4. Parimenti infondata è la domanda di accertamento dell'invalidità dell'atto di compravendita posto in essere dalla società giacché, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, avrebbe richiesto il consenso dell'attrice nella sua qualità di socia della società, status che discenderebbe automaticamente dall'accertamento della caduta in comunione delle quote sociali.
La tesi è assolutamente destituita di fondamento confondendo, ancora una volta, i rapporti interni tra i coniugi e quelli facenti capo alla società che, fino a prova contraria, rappresenta un autonomo soggetto giuridico insensibile alle vicende che vedono coinvolte le persone fisiche che compongono la compagine sociale.
790/2019 r.g.a.c. Pag. 12 Anche l'orientamento che ammette l'ingresso in comunione delle quote sociali
(allorché non importino una responsabilità illimitata dell'altro coniuge), in quanto sussumibili nella nozione di acquisti ex art. 177 cod. civ., esclude l'opponibilità alla società della comunione legale, non avendo quest'ultima alcun onere di indagine o di accertamento per controllare il regime patrimoniale scelto dai soci intestatari delle partecipazioni.
Pur ammettendo – dunque – che le quote acquistate in costanza di matrimonio siano entrate a far parte, ex art. 177 cod. civ., della comunione legale ciò non può determinare alcuna invalidità dell'atto concluso da un soggetto giuridico distinto, la società per l'appunto, rispetto alla quale l'attrice non può avanzare alcuna pretesa.
L'attrice, al più avrebbe potuto azionare, all'esito dello scioglimento della comunione legale, in ragione della caduta in comunione ordinaria dei beni comuni
– tra cui le quote sociali – il diritto alla intestazione presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2190 c.c. delle quote sociali nella misura del 50% della quota rientrante nella comunione legale.
§2.5. In ogni caso, l'attrice ha proposto in questa sede anche la domanda di accertamento della caduta in comunione delle quote sociali – quale presupposto delle ulteriori domande spiegate – rispetto alla quale il convenuto ha manifestato il proprio interesse ad una decisione nel merito.
Invero, il Sig. era già titolare, in proprietà personale ed esclusiva Controparte_1 di una quota di partecipazione pari ad € 18.592,00 della società di famiglia
“PA Cave e Costruzioni S.r.l.”, dall'anno 1987 (anno di iscrizione della società nel registro delle imprese) e, dunque, antecedentemente al matrimonio contratto nel 1994.
L'attrice ha dedotto che l'ex marito avrebbe conseguito ulteriori quote sociali in costanza di matrimonio e precisamente in data del 21/12/2010 con atto per TA
acquistando quote pari al 45% da parte di terzi e per il 10% in virtù Per_2
790/2019 r.g.a.c. Pag. 13 dell'accettazione dell'atto di liberalità tra atto tra vivi formalizzato dai genitori nonché soci e Controparte_9 CP_10
Quindi, esclusa la caduta in comunione dell'acquisto della quota del 10% ex art. 179 lett. b), resterebbe da esaminare l'acquisto della sola quota del 45% (che al massimo avrebbe potuto dare all'attrice una partecipazione alla società nella misura della metà della quota rientrante nella comunione e, quindi, nella misura del 22,5%, restando in capo all'ex coniuge la quota del 77,5%).
In proposito, il convenuto ha eccepito che l'acquisto della quota del 45%, con cui
è divenuto titolare esclusivo del capitale sociale, è avvenuto con il medesimo atto indicato dall'attrice del 21.12.2010, a rogito notaio di Potenza, Persona_3
rep. n. 87364 racc. n. 18462, registrato a Potenza il 17.01.2011 al n. 221, da qualificarsi quale patto di famiglia avente natura donativa.
Ebbene, l'espressa qualificazione dell'atto in commento quale “patto di famiglia”, espressamente richiamata dal convenuto nei propri scritti difensivi e non specificamente contestata dall'attrice, porta ad escludere che le quote ulteriori acquistate dal in costanza di matrimonio siano entrate a far parte CP_1 della comunione legale tra i coniugi dovendo le stesse ritenersi escluse ai sensi dell'art. 179 lett. b) e non ai sensi della fattispecie di cui al secondo comma, che avrebbe richiesto la dichiarazione della natura personale dei beni utilizzati e la partecipazione dell'altro coniuge all'atto.
Come noto, l'istituto del patto di famiglia è previsto dall'art. 768 bis c.c., introdotto con la legge 14 febbraio 2006 n. 55, che lo definisce come il contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti;
ai sensi dell'art. 768 quater c.c. al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore, e gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti.
790/2019 r.g.a.c. Pag. 14 Si tratta di un contratto inter vivos ad effetti reali che consente il trasferimento immediato dell'azienda o delle partecipazioni societarie, sostanzialmente anticipando le disposizioni successorie, e consente da un lato di prevenire liti ereditarie e la disgregazione di aziende o partecipazioni societarie e, dall'altro,
l'assegnazione di tale complesso di beni a soggetti idonei ad assicurare la continuità dell'impresa.
Nel caso in esame, nell'atto notarile del 21.12.2010, a pagina 3 si legge “- che
e sono coniugi ed hanno due figli Controparte_9 CP_10
legittimi nelle persone di e , come risulta dalla CP_12 Controparte_1 situazione originaria della famiglia rilasciata dal comune di NO di Lucania in data 29 luglio 2010 […] che , e CP_10 CP_12 [...]
, sono gli unici soggetti che sarebbero legittimari ove in questo CP_1 momento si aprisse la successione di ai sensi e per gli Controparte_9
effetti dell'art. 768 quater, comma primo, cod. civ.; - che Controparte_9
e sono gli unici soggetti legittimari ove in CP_12 Controparte_1
questo momento si aprisse la successione di , ai sensi e per gli effetti CP_10 dell'art. 768 quater, comma primo, cod. civ.; - che Controparte_9
, e , sono pervenuti nella CP_10 CP_12 Controparte_1 determinazione di stipulare i patti di famiglia di cui infra ai sensi degli artt. 768 bis e s.s. cod. civ., aventi ad oggetto: 1) il trasferimento della quota di partecipazione di titolarità di nella società PA Controparte_9
Fabbricati S.r.l., a favore di , il quale si è dichiarato di accettare;
CP_12
2) il trasferimento delle quote di partecipazione di titolarità di PA AT
CH e LO SA, nella società PA Cave e Costruzioni S.r.l. a favore di il quale si è dichiarato espressamente di accettare”. Controparte_1
Con riferimento alla società convenuta, PA Cave Costruzioni S.r.l., dall'atto si evince che ne conseguiva la titolarità esclusiva ricevendo la Controparte_1
quota complessiva del 10% dai genitori, e Controparte_9 CP_10 la quota del 22,5% dal fratello e l'ulteriore quota del 22,5% da parte CP_12
di (moglie del fratello . Parte_2 CP_12
790/2019 r.g.a.c. Pag. 15 A pagina 5 dell'atto, in particolare, si legge che “ e CP_12 [...]
, quale controprestazione lato sensu della rinunzia al diritto di CP_1 liquidazione da parte di ed a latere del patto di famiglia in Controparte_1
oggetto convengono che e cedano a titolo CP_12 Parte_3 oneroso a , le proprie quote di compartecipazione nella Controparte_1 società “PA Cave e Costruzioni S.r.l.” per il rispettivo valore nominale di
9.296,00 euro (pari al 17,5% del capitale sociale di € 41.316,00 n.d.r.), espressamente promettendo il fatto di ai sensi CP_12 Parte_2
dell'art 1381 cod. civ.”.
Richiamato per quello che qui interessa il contenuto del regolamento negoziale, non può revocarsi in dubbio che vada respinta la tesi dell'attrice secondo cui dovrebbe trovare applicazione l'art. 179 co. 2 cod. civ., per cui la mancata partecipazione dell'attrice all'atto, all'epoca coniuge di , ne Controparte_1
avrebbe determinato l'automatica caduta in comunione.
Trattasi di argomentazione appena enunciata nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 cod. proc. civ, senza che l'attrice contestasse espressamente le avverse deduzioni in ordine alla natura donativa/successoria del patto di famiglia e, dunque, la sua riconduzione alla lettera b) dell'art. 179 cod. civ. con conseguente esclusione del regime di comunione legale degli acquisti in tal modo conseguiti.
La scrivente, pur consapevole del variegato panorama dottrinale e giurisprudenziale circa la natura giuridica del patto di famiglia, ritiene di aderire a alla tesi illustrata considerando la causa tipica dello stesso (che, seppur atto inter vivos, mira a regolare i rapporti tra soggetti legittimari in via anticipata rispetto all'apertura della successione) nonché in ragione del rilievo che, nella fattispecie in esame, il carattere oneroso della cessione delle quote in favore di
[...]
, da parte di e , trova giustificazione CP_1 CP_12 Parte_3 non solo nel corrispettivo indicato in contratto (pari a € 18.592,00), ma anche nella contestuale rinuncia di rispetto ai diritti che avrebbe Controparte_1 potuto far valere, in qualità di legittimario, sulle quote della società CP_1
790/2019 r.g.a.c. Pag. 16 , con il medesimo atto pubblico, al fratello Parte_4
. CP_12
Per tutto quanto sin qui osservato, anche in considerazione dell'assoluta genericità delle argomentazioni sviluppate dall'attrice rispetto a quanto eccepito dal convenuto, deve escludersi che gli acquisti delle quote sociali della PA
Costruzioni S.r.l., conseguiti dal convenuto , siano stati acquisiti Controparte_1
alla comunione legale dei coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 co. 1, lett.
a), rientrando gli stessi – piuttosto – nella previsione di cui all'art. 179 co. 1 lett.
b)
§2.6. Per tutto quanto sin qui osservato, vanno respinte tutte le domande avanzate dall'attrice fondate sull'assunto dell'acquisizione alla comunione legale delle quote societarie così come pervenute al convenuto in forza del regolamento contrattuale appena esaminato nonché le ulteriori pretese solo abbozzate, non sufficientemente circostanziate, circa gli investimenti eseguiti in favore della società che avrebbe in tal modo conseguito degli incrementi (da ricondurre alla fattispecie di cui all'art. 177 co. 2 cod. civ., che avrebbe richiesto la prova della gestione da parte di entrambi i coniugi dell'impresa, ovvero alla cosiddetta
“comunione de residuo”, richiamata dall'attrice solo in sede di comparsa conclusionale. In merito le Sezioni Unite hanno chiarito, con la sentenza n. 15889 del 17/5/2022 che, nel caso di scioglimento della comunione legale, i beni ricompresi nell'azienda costituita dopo il matrimonio da uno solo dei coniugi entrano a far parte della cd. “comunione de residuo”, che attribuisce all'altro coniuge non un diritto reale sulla quota di metà dei beni stessi bensì un mero diritto di credito, pari alla metà del valore dell'azienda stessa determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale e al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data).
§2.7. In ogni caso, le domande risarcitorie genericamente avanzate risultano infondate non essendo affatto provata l'effettiva sussistenza di un danno risarcibile.
790/2019 r.g.a.c. Pag. 17 §2.8. Va, infine, respinta la domanda revocatoria dell'atto di compravendita intercorso tra la società PA Cave e Costruzioni S.r.l. ed i convenuti CP_3
e , rispetto alla quale manca addirittura la legittimazione
[...] Controparte_4
attiva dell'istante non essendosi la stessa qualificata quale creditrice della società che è l'unico soggetto che ha compiuto l'atto di disposizione.
Invero, la pretesa si fonda ancora sull'erroneo assunto dell'immedesimazione tra la persona fisica e la società da questi amministrata per cui, Controparte_1 secondo la prospettazione di parte, l'atto dispositivo compiuto dalla seconda sarebbe revocabile in ragione delle aspettative di credito vantate nei confronti dell'ex marito che “nel disporre della compravendita dell'immobile in discussione ha agito nell'evidente fine di sottrarsi all'azione di divisione dei beni ricadenti nella comunione legale arrecando irrimediabile pregiudizio alle ragioni creditorie dell'esponente”, nonché sull'ulteriore premessa fallace che l'eventuale ingresso nella comunione legale delle quote societarie acquisite in costanza di matrimonio avrebbe determinato, per ciò solo, l'acquisto della qualità di socia ed il necessario consenso della stessa trattandosi di atto di straordinaria amministrazione (essendo, peraltro, atti di straordinaria amministrazione solo quelli che modificano la struttura economico-organizzativa dell'impresa e non anche qualsiasi atto dispositivo di carattere gestorio) nonché la comproprietà dei beni facenti capo alla società.
§2.8.1. Da ultimo, con riferimento alla posizione dei terzi acquirenti convenuti in giudizio (anche ai fini del regolamento delle spese di lite), si segnala l'assenza di qualsiasi prova in ordine all'esistenza di una eventuale loro conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie dell'attrice
(che si ribadisce sarebbero riferibili al solo persona fisica e non Controparte_1
alla venditrice società), rivelandosi inidonee a tal fine le prove orali articolate e non ammesse, e risultando assolutamente inconferente quanto osservato dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ. allorché deduce
“Emerge immediatamente che se per un verso l'acquirente rappresenta di non essere a conoscenza di un eventuale danno arrecato alla parte esponente
790/2019 r.g.a.c. Pag. 18 dall'altra, nel dettaglio, è pienamente a conoscenza che tra la parte esponente ed il signor vigeva la comunione legale dei beni, che la società Controparte_1 venditrice l'immobile, rappresentata dal signor , era una Persona_4
società unipersonale di proprietà di quest'ultimo, ed ancora che l'acquisizione delle quote di detta società provenivano allo stesso dal Patto di famiglia. Orbene la domanda a fronte di tale precisione è legittima: come mai questa cognizione dettagliata in merito da parte di terzi estranei alla coppia? Immediatamente vien da sé il dubbio che le parti ben conoscevano qual era la questione in merito all'eventuale danno che sarebbe stato arrecato alla parte esponente laddove
l'immobile fosse stato compravenduto senza il consenso della stessa perdipiù a seguito della separazione personale dei coniugi interessati”, atteso che i terzi hanno potuto apprendere i dettagli della vicenda dalla lettura dell'atto di citazione e dei documenti alla stessa allegati.
§2.9. Per tutto quanto sin qui osservato le domande a vario titolo proposte dall'attrice vanno tutte respinte, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda rientrante nello scaglione delle controversie da
52.001,00 a 260.000,00.
Le spese sono liquidate anche in favore dei convenuti che hanno accettato la rinuncia, ex art. 306 co. 4 cod. proc. civ. secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, in mancanza di un diverso accordo, con applicazione dei parametri minimi considerata la modesta attività difensiva complessivamente svolta e con esclusione della fase decisionale considerata l'accettazione della pronuncia prima che la causa fosse riservata in decisione, il contenuto della comparsa conclusionale (nella quale i convenuti hanno insistito per l'estromissione dal giudizio) ed il mancato deposito della comparsa conclusionale di replica.
P.Q.M.
790/2019 r.g.a.c. Pag. 19 Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate da Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e di delle spese del CP_1 Controparte_2
presente giudizio si liquidano complessivamente in € 14.103,00, oltre rimborso
Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. Vittorio De
Bonis, dichiaratosi antistatario;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_3
e delle spese del presente giudizio si liquidano
[...] Controparte_4
complessivamente in € 4.925,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
Così deciso in Potenza, il 05/11/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
790/2019 r.g.a.c. Pag. 20
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 790/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14.04.2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa da sé Parte_1 C.F._1 stessa, in qualità di Avvocato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Potenza alla Via Vespucci n. 2
ATTRICE
E
(c.f.: ), in proprio e nella Controparte_1 C.F._2 qualità di rappresentante legale della Controparte_2
con sede in NO di Lucania (Pz) Via Sant'Andrea snc, piva , P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. DE BONIS VITTORIO, presso il cui studio elettivamente domiciliano alla PIAZZA ALCIDE DE GASPERI 10 POTENZA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
NONCHÉ
(c.f.: ) e Controparte_3 C.F._3 CP_4
(c.f.: rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina
[...] C.F._4
790/2019 r.g.a.c. Pag. 1 presso il cui studio elettivamente in NO di Lucania alla Via De CP_5
Gregorio n. 13, giusta procura allegata telematicamente all'atto di costituzione di nuovo avvocato del 03.01.2024;
CONVENUTI
Oggetto: azione revocatoria;
nullità negoziale;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 14.04.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva nei confronti di Parte_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della PA Controparte_1
Cave e Costruzioni Srl, nonché nei confronti di e Controparte_3 CP_4
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“- in via preliminare ed in ogni caso dichiarare e dare atto che le quote sociali della PA Cave e Costruzioni Srl e quindi gli immobili facenti capo alla stessa CP_ ivi compresi quelli di di via Nuvolese di cui al presente giudizio ricadono in regime di comunione legale con la conseguenza che al fine di poter legittimamente esser trasferiti necessitavano del consenso della parte attrice quale socia ex art. 177 cc della società cedente essendo l'atto di trasferimento in discussione atto di straordinaria amministrazione da autorizzarsi da parte di tutti
i soci e quindi anche dall'esponente nonché quale comproprietaria per il regime della comunione legale dei beni in cui ricadeva il bene sociale e la medesima società in relazione agli incrementi dovuti agli investimenti familiari eseguiti;
- di conseguenza dichiarare nullo ed inefficace l'atto di compravendita dei beni ubicati in Tito (PZ) alla Via Nuvolese e catastalmente individuati nel Catasto
Fabbricati foglio 33 particella 354 sub 59 mq 79 civico 22/24, foglio 33 particella
354 sub 32 e foglio 33 particella 354 sub 58 me 70 civico 28, foglio 33 particella
354 sub 23 del 14/12/2016 per TA di Potenza Rep. 21023/14807 nei Persona_1 confronti della parte attrice per carenza dei presupposti della legittima cessione;
- in via subordinata nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi sussistere il presupposto della mala fede del terzo acquirente condannare il sig. CP_6
r.g.a.c. Pag. 2
[...] in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CP_1 [...]
alla corresponsione in favore della parte attrice del valore della Controparte_7 quota parte spettante sull'intero del valore commerciale dei beni immobili per cui è causa con maggiorazione degli oneri per interessi dalla data dello scioglimento della comunione legale risalente al provvedimento del 7/3/2016 al soddisfo;
- Condannare in ogni caso il sig. al risarcimento Controparte_1
dei danni in favore della parte esponente nella misura eveniente in corso di causa
e comunque non inferiore ad € 50.000,00 conseguente alla mancata disposizione della quota spettante alla stessa per il ripianamento della debitoria in essere con la BA SV di NO . cui è chiamata a rispondere, il tutto sempre CP_8
con maggiorazione di oneri per interessi al soddisfo sempre con decorrenza dal
7/3/2016. - Spese di lite e compensi professionali del presente giudizio vinti”.
A tal fine deduceva:
- di aver contratto matrimonio con il Sig. in data 04.04.1991 in Controparte_1 regime di comunione legale dei beni che si è sciolta in occasione della separazione personale di cui al provvedimento del Presidente del Tribunale di Potenza del
7/3/2016 depositato in data 8/3/2016;
- che in costanza di matrimonio venivano acquistate quote della società PA
Cave e Costruzioni Srl che vedevano dapprima il sig. titolare di Controparte_1 quote pari al 45% dell'intero patrimonio societario e successivamente alla data del
21/12/2010 per quote pari al 100% dell'intero patrimonio societario in virtù dell'acquisizione delle quote pari al 45% da parte di terzi e della residua quota del
10% in virtù dell'accettazione dell'atto di liberalità tra atto tra vivi formalizzato dai genitori nonché soci e Controparte_9 CP_10
- che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 cod. civ. sarebbero confluite
[... in regime di comunione legale, le quote sociali della società PA Cave nella misura del 90% dell'intero nonché il patrimonio mobiliare ed Controparte_7
immobiliare macchinari, macchine da trivellazione, impianti ed attrezzature, sempre nella quota pari ad 90% dell'intero;
790/2019 r.g.a.c. Pag.
3 - che tanto sarebbe dimostrato anche dalla circostanza che per il tramite di detta
Società sono stati eseguiti investimenti familiari con acquisizione e realizzazione di immobili, accensione e subentro in mutui le cui rate al rimborso sono state pagate con l'impegno della famiglia e contratti di affidamento costati un impegno di capitale importante tenuto conto del valore degli automezzi e delle macchine di trivellazione o degli impianti di frantumazione e di calcestruzzo e quant'altro;
- che la PA Cave e Costruzioni Srl avrebbe rappresentato per la famiglia il centro della gestione di ogni investimento ed acquisto nonché impegno finanziario: la stessa società è risultata intestataria ad esempio del camper utilizzato dalla famiglia per le vacanze, l'automobile Suzuki Granvitara utilizzata dalla parte esponente per i bisogni quotidiani, nonché un'unita immobiliare ad uso abitativo CP_ ed un locale commerciale a ceduti entrambi in locazione a terzi da sempre, beni tutti questi certamente non rientranti nella specifica attività imprenditoriale facenti capo alla società ma strumentali alla famiglia;
- che tutti gli investimenti eseguiti in favore della società quali il rimborso delle rate di mutuo o dei leasing accesi per l'opificio industriale o per le macchine e le attrezzature hanno gravato sull'intera famiglia e quindi sulla parte esponente a vantaggio della società medesima che ha subito un netto incremento mentre di contro ad oggi viene chiesto conto proprio alla parte attrice del debito fideiussorio per l'impegno assunto a garanzia dell'attività imprenditoriale del sig.
[...]
esercitata per il tramite della PA Cave e Costruzioni Srl di cui era CP_1 formalmente titolare nella qualità di socio unico;
- di aver scoperto, a seguito della domanda di separazione, che di detta società rimaneva ben poco avendo il sig. provveduto a spogliare la Controparte_1
stessa di tutto l'attivo con trasferimento di beni mobili ed immobili in parte a terzi e per il residuo con trasferimento per scissione della PA Cave e Costruzioni ad altra società di nuova costituzione, sempre unipersonale di cui risulta essere titolare nonché legale rappresentante il sig. , quale è l CP_1 Controparte_11
[...]
790/2019 r.g.a.c. Pag.
4 - che nello spoglio illegittimo rientrava anche il trasferimento delle unità immobiliari ubicate in Tito (PZ) alla Via Nuvolese catastalmente identificate nel
Catasto Fabbricati foglio 33 particella 354 sub 59 mq 79 civico 22/24, foglio 33 particella 354 sub 32 e foglio 33 particella 354 sub 58 me 70 civico 28, foglio 33 particella 354 sub 23 per atto notarile pubblico rogitato in data Persona_1
14/12/2016 in Potenza Rep. n. 21023/14807;
che l'atto di trasferimento predetto risulta essere palesemente nullo nonché illegittimo in quanto posto in essere dal sig. nella sua qualità di Controparte_1
legale rappresentante della PA Cave e Costruzioni Srl in dispregio delle formalità cui era tenuto con l'acquisizione del consenso da parte dell'esponente nella qualità di socia della medesima società e/o comunque di comproprietaria in conseguenza del regime di comunione legale dei beni in cui ricadeva la stessa nonché al solo scopo di sottrarre ogni garanzia a tutela delle ragioni creditorie della parte attrice tendente a pregiudicare ogni azione di divisione del patrimonio societario o anche di attribuzione dell'eventuale controvalore;
- che è innegabile che il diritto vantato dalla parte attrice sui beni societari anche in ragione dello scioglimento della comunione legale a seguito della separazione personale dei coniugi risulta essere pregiudicato dallo spoglio dei beni immobili societari cosi come è innegabile che il sig. nel disporre della Controparte_1 compravendita dell'immobile in discussione ha agito nell'evidente fine di sottrarsi all'azione di divisione dei beni ricadenti nella comunione legale arrecando irrimediabile pregiudizio alle ragioni creditorie dell'esponente;
- che le parti acquirenti, tenuto conto dell'acquisto del bene immobile proveniente dalla società rappresentata dal sig. e della consapevolezza del Controparte_1
pregiudizio che detto atto andava ad arrecare alla parte esponente, devono ritenersi coinvolte nella dolosa preordinazione dell'atto di acquisto dei beni immobili di che trattasi avvenuto senza la partecipazione dell'esponente quale socio della società cedente nonché di comproprietaria in ogni caso in virtù del regime di comunione legale dei beni con la conseguenza che lo stesso atto deve ritenersi nullo ed
790/2019 r.g.a.c. Pag. 5 inefficace anche nei confronti di queste anche in ragione del giudizio pendente di separazione personale;
- che ben avrebbero dovuto le parti cessionarie, unitamente al notaio che ha rogitato l'atto di compravendita, verificare la legittimazione ed i poteri dell'agente trattandosi per di più di una società unipersonale, nell'atto di disposizione di straordinaria amministrazione così che dalle opportune verifiche avrebbero potuto concludere che a detto atto avrebbe dovuto partecipare la parte attrice per la qualità di socia rivestita nella società ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 cod. civ. ed in ogni caso nella qualità di comproprietaria per il regime di comunione legale in cui ricadeva l'immobile e la società per gli investimenti familiari eseguiti;
- che la società cedente ad oggi non ha più nulla di attivo ma solo posizioni debitorie a cui è chiamala a rispondere parte attrice personalmente per le garanzie prestate con grave pregiudizio e danni conseguenti anche in relazione alle procedure di esecuzioni mobiliari già attivate dai creditori sociali.
Costituitosi in giudizio, confutava le avverse deduzioni Controparte_1
chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso avanzate con vittoria di spese.
Parimenti i convenuti e chiedevano il rigetto Controparte_4 Controparte_3 delle avverse domande evidenziando, rispetto alla revocatoria, l'insussistenza del requisito del consilium fraudis.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ., con ordinanza del
04.05.2022, il Got ammetteva le prove orali richieste dall'attrice poi revocate, prima della loro effettiva assunzione, con successiva ordinanza del 18.12.2023.
Con note scritte del 06.06.2024 l'attrice rinunciava, ex art. 306 cod. proc. civ., agli atti del giudizio, ma stante la mancata accettazione del convenuto costituito
, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni Controparte_1
ed infine trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
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790/2019 r.g.a.c. Pag. 6 §1. Preliminarmente si rileva che in sede di comparsa conclusionale l'attrice ha rilevato, per la prima volta, “l'inesistenza assoluta e l'insanabile della procura alle liti depositata in atti dal difensore di e dalla società Controparte_1
PA Cave e costruzione SRL con conseguente inesistenza di ogni difesa afferente le stesse parti”, deducendo come “Dall'esame degli atti depositati a suo tempo in cancelleria e quindi dall'esame dei fascicoli cartacei depositati dal difensore palese è la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inesistenza assoluta ed insanabile delle procure alle liti presenti nei relativi fascicoli di parte”, poiché la procura recherebbe una data anteriore rispetto a quella dell'instaurazione del presente giudizio con la notifica dell'atto di citazione.
In proposito, deve osservarsi che secondo la giurisprudenza, in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della “procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 29244 del 20/10/2021), chiarendo che, se tale eccezione è formulata solamente nella comparsa conclusionale, la parte contro cui la stessa si dirige può legittimamente indicare la fonte del proprio potere di rappresentanza nella memoria di replica ed allegarvi i documenti giustificativi (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 798 del 15/01/2013).
Orbene, nella specie, i convenuti e la società PA Cave Controparte_1
Costruzioni S.r.l. hanno prodotto, con la memoria conclusionale, documentazione al fine di superare il rilevato vizio della procura alle liti, sebbene la memoria sia stata depositata tardivamente solamente in data 16.07.2025.
Al di là della possibilità di ritenere comunque sanato il vizio (considerando che, secondo parte della giurisprudenza, la documentazione idonea a regolarizzare il vizio della procura prescinderebbe dalle preclusioni istruttorie trattandosi di atto meramente processuale), va esclusa, in radice, la ricorrenza di un'ipotesi di
790/2019 r.g.a.c. Pag. 7 invalidità della procura alle liti alla luce di quanto recentemente chiarito dalla
Suprema Corte.
Invero, le Sezioni Unite (sentenza Sez. U, Sentenza n. 2075 del 2024) hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto a seguito di recenti ordinanze della Sezione III
(ord. n. 9271 del 4.4.2023, n. 11240 del 6.4.2022) che avevano dichiarato l'invalidità della procura conferita dal cliente in data anteriore alla redazione del ricorso per Cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto. Tale orientamento faceva leva sulla (supposta) necessaria simultaneità tra conferimento della procura e redazione dell'atto, al fine di garantire l'imprescindibile collegamento tra atto e procura stabilito dall'art. 83 3° comma c.c.
Le SS.UU. aderiscono, invece al diverso (meno formalistico) orientamento, confermando che il requisito della specialità della procura ai sensi degli artt. 83 comma 3 e 365 c.p.c. è soddisfatto se essa è congiunta materialmente o mediante strumenti informatici all'atto cui la procura accede per cui la mera anteriorità della data in cui la procura è stata rilasciata rispetto all'atto non può avere ripercussioni sulla validità della procura così rilasciata.
Le sezioni unite rilevano, in particolare, come “il conferimento della procura a margine o in calce (anche nelle distinte modalità – della procura nativa digitale e della copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo – contemplate dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c.), provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dello stesso art. 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità all'esterno del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non già nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, che attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente. Di qui, l'irrilevanza della circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso (tra le molte: Cass.,
Sez. Lav., 16 maggio 1997, n. 4389; Cass., Sez. III, 23 aprile 1999, n. 4038; Cass.,
Sez. I, 25 marzo 2003, n. 4368; Cass., Sez. Lav., 13 settembre 2006, n. 19560;
Cass., Sez. II, 17 marzo 2017, n. 7014; Cass., Sez. Trib., 26 febbraio 2019, n. 5577;
790/2019 r.g.a.c. Pag. 8 Cass., Sez. II, 27 maggio 2019, n. 14437; Cass., Sez. III, 17 gennaio 2022, n. 1165)
[…] In ogni caso, come anche rilevato in dottrina, il riferimento alla disciplina di cui all'art. 2703 c.c. imporrebbe, semmai, una contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione della procura e certificazione dell'avvocato (ciò che trova una qualche rispondenza nella previsione di legge speciale, sopra richiamata, di cui all'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, la quale - come evidenziato da
Cass., S.U., n. 15177/2021 – individua, nella certificazione della data di rilascio della procura, “un autonomo presupposto di ammissibilità del ricorso, introdotto specificamente dal legislatore, che attribuisce al difensore due distinti poteri e che, ordinariamente, richiederà la presenza fisica del ricorrente all'atto del rilascio della procura speciale”) e non già tra la procura e la redazione del ricorso cui la stessa si viene a collocare topograficamente”.
La Corte, con osservazione ampiamente condivisibile, sottolinea ancora come “In questo contesto, e proprio al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la “funzione di grande rilievo sociale” dell'avvocato assume una peculiare importanza nell'esercizio della giurisdizione, la quale – come precisato da queste
Sezioni Unite con la sentenza n. 36507 del 9 dicembre 2022 – non può, pertanto, svolgersi “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele;
ma non si deve trarre dall'esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell'operato della classe forense”.
Per tutto quanto sin qui osservato, dunque, deve ritenersi che la procura alle liti sia stata validamente rilasciata (sebbene in data anteriore alla redazione dell'atto) e la sua riferibilità all'atto cui accede è automatica conseguenza della congiunzione materiale della procura all'atto medesimo.
§1.2. Sempre in sede di comparsa conclusionale, l'attrice ha chiesto la riunione del presente procedimento a quello avente ad oggetto la divisione della comunione legale tra i coniugi, recante RG 611/2019 riunito al 3240/2018 dello stesso
790/2019 r.g.a.c. Pag. 9 Tribunale di Potenza. La richiesta non può essere accolta trattandosi di un'ipotesi di riunione facoltativa ex art. 274 cod. civ., nella specie, preclusa in considerazione dello stato in cui si trova il presente giudizio, già riservato per la decisione (cfr.
Cass. civ. n. 12441/2017 “Ove tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione”).
§2. Passando all'esame della controversia, le domande avanzate dall'attrice non possono trovare accoglimento per quanto di seguito chiarito.
§2.1. L'attrice ha impugnato l'atto di compravendita intercorso tra la società di capitali Cave e Costruzioni S.r.l. ed i signori e CP_1 Controparte_3 CP_4
sull'erroneo presupposto di poter immedesimare la società ed il suo
[...] patrimonio con le vicende personali riguardanti l'ex coniuge-persona fisica
(a nulla rilevando, ai fini della pretesa immedesimazione, che Controparte_1
l'ex coniuge fosse divenuto titolare unico delle quote della società).
L'attrice, invero, ha chiesto – in via preliminare – dichiararsi la nullità ovvero inefficacia del contratto di compravendita concluso tra la società ed i terzi convenuti quale conseguenza dell'accertamento della caduta in comunione legale tra i coniugi, ex art. 177 cod. civ., delle quote sociali della PA Cave
e Costruzioni S.r.l., e quindi degli immobili facenti capo alla stessa, ivi compresi quelli oggetto del successivo contratto di compravendita qui impugnato.
Dalla lettura dell'atto di citazione l'attrice paventerebbe anche l'esistenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto ex art. 2901 cod. civ. allorché deduce che “il diritto vantato dalla parte attrice sui beni societari anche in ragione dello scioglimento della comunione legale a seguito della separazione personale dei coniugi risulta essere pregiudicato dallo spoglio dei beni immobili societari cosi come è innegabile che il sig. nel disporre della compravendita Controparte_1
790/2019 r.g.a.c. Pag. 10 dell'immobile in discussione ha agito nell'evidente fine di sottrarsi all'azione di divisione dei beni ricadenti nella comunione legale arrecando irrimediabile pregiudizio alle ragioni creditorie dell'esponente” nonché la partecipazione degli acquirenti “nella dolosa preordinazione dell'atto di acquisto dei beni immobili”.
§2.2. La comunione legale dei beni tra i coniugi – come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311 del 1988 – a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei.
Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal secondo comma dell'art. 180 cod. civ. per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato si traduce in un vizio da far valere nei termini fissati dall'art.184 cod. civ.
(da ultimo Cass. Sez. 2, 31/08/2018, n. 21503).
Per ciò che concerne, invece, gli atti di disposizione su beni mobili, l'art. 184, terzo comma, cod. civ. non prevede detto consenso, limitandosi a porre a carico del coniuge che ha effettuato l'atto in questione l'obbligo di ricostituire, ad istanza dell'altro, la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l'equivalente del bene secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione, senza stabilire alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia per l'atto compiuto in assenza del consenso del coniuge, atto che resta, pertanto, pienamente valido ed efficace (ex multis, Cass. n. 4033 del 19/03/2003; Cass. n. 4890 del 07/03/2006; da ultimo anche Cass. n. 9888 del 13/05/2016).
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi, tuttavia, permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., allorquando
790/2019 r.g.a.c. Pag. 11 i beni cadono in comunione ordinaria – come affermato dalla granitica giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. 05/04/2017, n. 8803) – e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla, essendo venuta meno l'esigenza di tutela del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei.
Lo scioglimento della comunione apre, invero, la fase di liquidazione della stessa, potendo ciascuno dei coniugi realizzare la propria quota, pari alla metà dei diritti già acquisiti e dei proventi delle attività separate non consumati, trovando applicazione in sede di divisione il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art. 192 c.c.
§2.3. Ciò chiarito in termini generali, deve osservarsi come la pretesa dell'attrice di essere comunque comproprietaria dei beni in virtù del regime della comunione legale non può essere condivisa, trattandosi di beni facenti capo alla società – soggetto giuridico distinto – e, in ogni caso, l'azione proposta sarebbe errata atteso che gli atti dispositivi di beni immobili rientranti nella comunione da parte di un solo coniuge senza il consenso dell'altro non sono nulli o inefficaci, bensì annullabili ex art. 184 cod. civ. nel termine breve di un anno dalla conoscenza dell'atto (o comunque entro un anno dalla sua trascrizione ovvero, in mancanza, dallo scioglimento della comunione).
§2.4. Parimenti infondata è la domanda di accertamento dell'invalidità dell'atto di compravendita posto in essere dalla società giacché, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, avrebbe richiesto il consenso dell'attrice nella sua qualità di socia della società, status che discenderebbe automaticamente dall'accertamento della caduta in comunione delle quote sociali.
La tesi è assolutamente destituita di fondamento confondendo, ancora una volta, i rapporti interni tra i coniugi e quelli facenti capo alla società che, fino a prova contraria, rappresenta un autonomo soggetto giuridico insensibile alle vicende che vedono coinvolte le persone fisiche che compongono la compagine sociale.
790/2019 r.g.a.c. Pag. 12 Anche l'orientamento che ammette l'ingresso in comunione delle quote sociali
(allorché non importino una responsabilità illimitata dell'altro coniuge), in quanto sussumibili nella nozione di acquisti ex art. 177 cod. civ., esclude l'opponibilità alla società della comunione legale, non avendo quest'ultima alcun onere di indagine o di accertamento per controllare il regime patrimoniale scelto dai soci intestatari delle partecipazioni.
Pur ammettendo – dunque – che le quote acquistate in costanza di matrimonio siano entrate a far parte, ex art. 177 cod. civ., della comunione legale ciò non può determinare alcuna invalidità dell'atto concluso da un soggetto giuridico distinto, la società per l'appunto, rispetto alla quale l'attrice non può avanzare alcuna pretesa.
L'attrice, al più avrebbe potuto azionare, all'esito dello scioglimento della comunione legale, in ragione della caduta in comunione ordinaria dei beni comuni
– tra cui le quote sociali – il diritto alla intestazione presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2190 c.c. delle quote sociali nella misura del 50% della quota rientrante nella comunione legale.
§2.5. In ogni caso, l'attrice ha proposto in questa sede anche la domanda di accertamento della caduta in comunione delle quote sociali – quale presupposto delle ulteriori domande spiegate – rispetto alla quale il convenuto ha manifestato il proprio interesse ad una decisione nel merito.
Invero, il Sig. era già titolare, in proprietà personale ed esclusiva Controparte_1 di una quota di partecipazione pari ad € 18.592,00 della società di famiglia
“PA Cave e Costruzioni S.r.l.”, dall'anno 1987 (anno di iscrizione della società nel registro delle imprese) e, dunque, antecedentemente al matrimonio contratto nel 1994.
L'attrice ha dedotto che l'ex marito avrebbe conseguito ulteriori quote sociali in costanza di matrimonio e precisamente in data del 21/12/2010 con atto per TA
acquistando quote pari al 45% da parte di terzi e per il 10% in virtù Per_2
790/2019 r.g.a.c. Pag. 13 dell'accettazione dell'atto di liberalità tra atto tra vivi formalizzato dai genitori nonché soci e Controparte_9 CP_10
Quindi, esclusa la caduta in comunione dell'acquisto della quota del 10% ex art. 179 lett. b), resterebbe da esaminare l'acquisto della sola quota del 45% (che al massimo avrebbe potuto dare all'attrice una partecipazione alla società nella misura della metà della quota rientrante nella comunione e, quindi, nella misura del 22,5%, restando in capo all'ex coniuge la quota del 77,5%).
In proposito, il convenuto ha eccepito che l'acquisto della quota del 45%, con cui
è divenuto titolare esclusivo del capitale sociale, è avvenuto con il medesimo atto indicato dall'attrice del 21.12.2010, a rogito notaio di Potenza, Persona_3
rep. n. 87364 racc. n. 18462, registrato a Potenza il 17.01.2011 al n. 221, da qualificarsi quale patto di famiglia avente natura donativa.
Ebbene, l'espressa qualificazione dell'atto in commento quale “patto di famiglia”, espressamente richiamata dal convenuto nei propri scritti difensivi e non specificamente contestata dall'attrice, porta ad escludere che le quote ulteriori acquistate dal in costanza di matrimonio siano entrate a far parte CP_1 della comunione legale tra i coniugi dovendo le stesse ritenersi escluse ai sensi dell'art. 179 lett. b) e non ai sensi della fattispecie di cui al secondo comma, che avrebbe richiesto la dichiarazione della natura personale dei beni utilizzati e la partecipazione dell'altro coniuge all'atto.
Come noto, l'istituto del patto di famiglia è previsto dall'art. 768 bis c.c., introdotto con la legge 14 febbraio 2006 n. 55, che lo definisce come il contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti;
ai sensi dell'art. 768 quater c.c. al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore, e gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti.
790/2019 r.g.a.c. Pag. 14 Si tratta di un contratto inter vivos ad effetti reali che consente il trasferimento immediato dell'azienda o delle partecipazioni societarie, sostanzialmente anticipando le disposizioni successorie, e consente da un lato di prevenire liti ereditarie e la disgregazione di aziende o partecipazioni societarie e, dall'altro,
l'assegnazione di tale complesso di beni a soggetti idonei ad assicurare la continuità dell'impresa.
Nel caso in esame, nell'atto notarile del 21.12.2010, a pagina 3 si legge “- che
e sono coniugi ed hanno due figli Controparte_9 CP_10
legittimi nelle persone di e , come risulta dalla CP_12 Controparte_1 situazione originaria della famiglia rilasciata dal comune di NO di Lucania in data 29 luglio 2010 […] che , e CP_10 CP_12 [...]
, sono gli unici soggetti che sarebbero legittimari ove in questo CP_1 momento si aprisse la successione di ai sensi e per gli Controparte_9
effetti dell'art. 768 quater, comma primo, cod. civ.; - che Controparte_9
e sono gli unici soggetti legittimari ove in CP_12 Controparte_1
questo momento si aprisse la successione di , ai sensi e per gli effetti CP_10 dell'art. 768 quater, comma primo, cod. civ.; - che Controparte_9
, e , sono pervenuti nella CP_10 CP_12 Controparte_1 determinazione di stipulare i patti di famiglia di cui infra ai sensi degli artt. 768 bis e s.s. cod. civ., aventi ad oggetto: 1) il trasferimento della quota di partecipazione di titolarità di nella società PA Controparte_9
Fabbricati S.r.l., a favore di , il quale si è dichiarato di accettare;
CP_12
2) il trasferimento delle quote di partecipazione di titolarità di PA AT
CH e LO SA, nella società PA Cave e Costruzioni S.r.l. a favore di il quale si è dichiarato espressamente di accettare”. Controparte_1
Con riferimento alla società convenuta, PA Cave Costruzioni S.r.l., dall'atto si evince che ne conseguiva la titolarità esclusiva ricevendo la Controparte_1
quota complessiva del 10% dai genitori, e Controparte_9 CP_10 la quota del 22,5% dal fratello e l'ulteriore quota del 22,5% da parte CP_12
di (moglie del fratello . Parte_2 CP_12
790/2019 r.g.a.c. Pag. 15 A pagina 5 dell'atto, in particolare, si legge che “ e CP_12 [...]
, quale controprestazione lato sensu della rinunzia al diritto di CP_1 liquidazione da parte di ed a latere del patto di famiglia in Controparte_1
oggetto convengono che e cedano a titolo CP_12 Parte_3 oneroso a , le proprie quote di compartecipazione nella Controparte_1 società “PA Cave e Costruzioni S.r.l.” per il rispettivo valore nominale di
9.296,00 euro (pari al 17,5% del capitale sociale di € 41.316,00 n.d.r.), espressamente promettendo il fatto di ai sensi CP_12 Parte_2
dell'art 1381 cod. civ.”.
Richiamato per quello che qui interessa il contenuto del regolamento negoziale, non può revocarsi in dubbio che vada respinta la tesi dell'attrice secondo cui dovrebbe trovare applicazione l'art. 179 co. 2 cod. civ., per cui la mancata partecipazione dell'attrice all'atto, all'epoca coniuge di , ne Controparte_1
avrebbe determinato l'automatica caduta in comunione.
Trattasi di argomentazione appena enunciata nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 cod. proc. civ, senza che l'attrice contestasse espressamente le avverse deduzioni in ordine alla natura donativa/successoria del patto di famiglia e, dunque, la sua riconduzione alla lettera b) dell'art. 179 cod. civ. con conseguente esclusione del regime di comunione legale degli acquisti in tal modo conseguiti.
La scrivente, pur consapevole del variegato panorama dottrinale e giurisprudenziale circa la natura giuridica del patto di famiglia, ritiene di aderire a alla tesi illustrata considerando la causa tipica dello stesso (che, seppur atto inter vivos, mira a regolare i rapporti tra soggetti legittimari in via anticipata rispetto all'apertura della successione) nonché in ragione del rilievo che, nella fattispecie in esame, il carattere oneroso della cessione delle quote in favore di
[...]
, da parte di e , trova giustificazione CP_1 CP_12 Parte_3 non solo nel corrispettivo indicato in contratto (pari a € 18.592,00), ma anche nella contestuale rinuncia di rispetto ai diritti che avrebbe Controparte_1 potuto far valere, in qualità di legittimario, sulle quote della società CP_1
790/2019 r.g.a.c. Pag. 16 , con il medesimo atto pubblico, al fratello Parte_4
. CP_12
Per tutto quanto sin qui osservato, anche in considerazione dell'assoluta genericità delle argomentazioni sviluppate dall'attrice rispetto a quanto eccepito dal convenuto, deve escludersi che gli acquisti delle quote sociali della PA
Costruzioni S.r.l., conseguiti dal convenuto , siano stati acquisiti Controparte_1
alla comunione legale dei coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 co. 1, lett.
a), rientrando gli stessi – piuttosto – nella previsione di cui all'art. 179 co. 1 lett.
b)
§2.6. Per tutto quanto sin qui osservato, vanno respinte tutte le domande avanzate dall'attrice fondate sull'assunto dell'acquisizione alla comunione legale delle quote societarie così come pervenute al convenuto in forza del regolamento contrattuale appena esaminato nonché le ulteriori pretese solo abbozzate, non sufficientemente circostanziate, circa gli investimenti eseguiti in favore della società che avrebbe in tal modo conseguito degli incrementi (da ricondurre alla fattispecie di cui all'art. 177 co. 2 cod. civ., che avrebbe richiesto la prova della gestione da parte di entrambi i coniugi dell'impresa, ovvero alla cosiddetta
“comunione de residuo”, richiamata dall'attrice solo in sede di comparsa conclusionale. In merito le Sezioni Unite hanno chiarito, con la sentenza n. 15889 del 17/5/2022 che, nel caso di scioglimento della comunione legale, i beni ricompresi nell'azienda costituita dopo il matrimonio da uno solo dei coniugi entrano a far parte della cd. “comunione de residuo”, che attribuisce all'altro coniuge non un diritto reale sulla quota di metà dei beni stessi bensì un mero diritto di credito, pari alla metà del valore dell'azienda stessa determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale e al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data).
§2.7. In ogni caso, le domande risarcitorie genericamente avanzate risultano infondate non essendo affatto provata l'effettiva sussistenza di un danno risarcibile.
790/2019 r.g.a.c. Pag. 17 §2.8. Va, infine, respinta la domanda revocatoria dell'atto di compravendita intercorso tra la società PA Cave e Costruzioni S.r.l. ed i convenuti CP_3
e , rispetto alla quale manca addirittura la legittimazione
[...] Controparte_4
attiva dell'istante non essendosi la stessa qualificata quale creditrice della società che è l'unico soggetto che ha compiuto l'atto di disposizione.
Invero, la pretesa si fonda ancora sull'erroneo assunto dell'immedesimazione tra la persona fisica e la società da questi amministrata per cui, Controparte_1 secondo la prospettazione di parte, l'atto dispositivo compiuto dalla seconda sarebbe revocabile in ragione delle aspettative di credito vantate nei confronti dell'ex marito che “nel disporre della compravendita dell'immobile in discussione ha agito nell'evidente fine di sottrarsi all'azione di divisione dei beni ricadenti nella comunione legale arrecando irrimediabile pregiudizio alle ragioni creditorie dell'esponente”, nonché sull'ulteriore premessa fallace che l'eventuale ingresso nella comunione legale delle quote societarie acquisite in costanza di matrimonio avrebbe determinato, per ciò solo, l'acquisto della qualità di socia ed il necessario consenso della stessa trattandosi di atto di straordinaria amministrazione (essendo, peraltro, atti di straordinaria amministrazione solo quelli che modificano la struttura economico-organizzativa dell'impresa e non anche qualsiasi atto dispositivo di carattere gestorio) nonché la comproprietà dei beni facenti capo alla società.
§2.8.1. Da ultimo, con riferimento alla posizione dei terzi acquirenti convenuti in giudizio (anche ai fini del regolamento delle spese di lite), si segnala l'assenza di qualsiasi prova in ordine all'esistenza di una eventuale loro conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie dell'attrice
(che si ribadisce sarebbero riferibili al solo persona fisica e non Controparte_1
alla venditrice società), rivelandosi inidonee a tal fine le prove orali articolate e non ammesse, e risultando assolutamente inconferente quanto osservato dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ. allorché deduce
“Emerge immediatamente che se per un verso l'acquirente rappresenta di non essere a conoscenza di un eventuale danno arrecato alla parte esponente
790/2019 r.g.a.c. Pag. 18 dall'altra, nel dettaglio, è pienamente a conoscenza che tra la parte esponente ed il signor vigeva la comunione legale dei beni, che la società Controparte_1 venditrice l'immobile, rappresentata dal signor , era una Persona_4
società unipersonale di proprietà di quest'ultimo, ed ancora che l'acquisizione delle quote di detta società provenivano allo stesso dal Patto di famiglia. Orbene la domanda a fronte di tale precisione è legittima: come mai questa cognizione dettagliata in merito da parte di terzi estranei alla coppia? Immediatamente vien da sé il dubbio che le parti ben conoscevano qual era la questione in merito all'eventuale danno che sarebbe stato arrecato alla parte esponente laddove
l'immobile fosse stato compravenduto senza il consenso della stessa perdipiù a seguito della separazione personale dei coniugi interessati”, atteso che i terzi hanno potuto apprendere i dettagli della vicenda dalla lettura dell'atto di citazione e dei documenti alla stessa allegati.
§2.9. Per tutto quanto sin qui osservato le domande a vario titolo proposte dall'attrice vanno tutte respinte, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda rientrante nello scaglione delle controversie da
52.001,00 a 260.000,00.
Le spese sono liquidate anche in favore dei convenuti che hanno accettato la rinuncia, ex art. 306 co. 4 cod. proc. civ. secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, in mancanza di un diverso accordo, con applicazione dei parametri minimi considerata la modesta attività difensiva complessivamente svolta e con esclusione della fase decisionale considerata l'accettazione della pronuncia prima che la causa fosse riservata in decisione, il contenuto della comparsa conclusionale (nella quale i convenuti hanno insistito per l'estromissione dal giudizio) ed il mancato deposito della comparsa conclusionale di replica.
P.Q.M.
790/2019 r.g.a.c. Pag. 19 Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate da Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e di delle spese del CP_1 Controparte_2
presente giudizio si liquidano complessivamente in € 14.103,00, oltre rimborso
Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. Vittorio De
Bonis, dichiaratosi antistatario;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_3
e delle spese del presente giudizio si liquidano
[...] Controparte_4
complessivamente in € 4.925,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
Così deciso in Potenza, il 05/11/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
790/2019 r.g.a.c. Pag. 20