Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 816/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato ad [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1 titolare della omonima ditta individuale, con sede in Castellammare del Golfo, via
Gioberti, 95, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ivano Matteo Barbera e Patricia Maria Cristina
Fischioni,
- appellante-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in San Giorgio della Richinvelda (PN), via
Udine, 39. P.I.: P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Zucchiatti e Ludovica Silei,
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
n. 816/2020 r.g.
Il Tribunale di Trapani, pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti della , intese
[...] Controparte_1
a ottenere la risoluzione del contratto di vendita di una partita di barbatelle di vite per gravi vizi della merce ceduta e la condanna della venditrice al risarcimento del danno, con sentenza n. 321 del 5.5.2020 rigettava le domande e poneva a carico dell'attore le spese di lite e di c.t.u..
Il soccombente ha interposto appello, del quale l'appellata, costituendosi, ha invocato il rigetto.
All'esito di trattazione scritta la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. decorrenti dal 24.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si critica la sentenza per non aver tenuto conto che la società cooperativa non aveva contestato che le 9900 piantine di viti di varietà Grecanico fossero quelle rinvenibili nel terreno di proprietà dell'attore, poi analizzate in data
27.6.2014 dal laboratorio PH s.r.l. e oggetto di accertamento il successivo
29.7.2014 da parte degli ispettori della Unità Periferica Fitosanitaria di Trapani.
Va esaminata preliminarmente l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta, respinta dal primo giudice per tardività e riproposta dalla società appellata in questa sede.
Secondo la l'originario atto di costituzione, munito di Controparte_1 procura sottoscritta dall'allora Presidente non corredata del timbro della società, era stata rinnovata con un atto successivo munito di regolare procura recante trascritta la precedente comparsa contenente l'eccezione; e tanto avrebbe dovuto ritenersi sufficiente a consentire al Tribunale di rilevare la tardività della denuncia, dal momento che l'eccezione era stata tempestivamente espressa e poi riproposta alla prima occasione utile col secondo atto di costituzione.
Osserva la Corte che in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado in modo espresso o attraverso un'enunciazione n. 816/2020 r.g. 3
indiretta che ne sottenda chiaramente e inequivocamente la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c., causa il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c., né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (Cass. n. 25876/24).
Nel caso concreto, in presenza di una dichiarazione espressa da parte del primo giudice, che pur avendo respinto l'eccezione ha accolto la tesi della società convenuta rigettando le domande attoree, era onere dell'appellata proporre appello incidentale condizionato chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva espressamente disatteso l'eccezione di decadenza, e non limitarsi a riproporre l'eccezione in appello.
Nel merito il motivo di appello non è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto che l'attore non abbia fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto e, in particolare, dei vizi della cosa acquistata.
Ritiene la Corte che, in punto di preesistenza della malattia, il mutamento delle conclusioni del c.t.u., passato da un giudizio di incertezza a uno di riconoscimento del vizio sulla scorta del verbale di sopralluogo degli ispettori in data 27.07.2014, non sia condivisibile, essendo da credere, in assenza di prova contraria (peraltro facilmente somministrabile, ad esempio per via testimoniale), che l'indagine dei funzionari di sorveglianza fitosanitaria abbia riguardato, come leggesi nel verbale, una varietà di vitigno diversa da quella (Grecanico) oggetto della compravendita.
n. 816/2020 r.g. 4
La sentenza va dunque confermata, con conseguente irrilevanza delle ulteriori doglianze, postulanti tutte l'affermazione della responsabilità, qui esclusa, della venditrice.
Segue per legge la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, che si liquidano nella complessiva somma di euro 7.160,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Trova applicazione l'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Trapani n. 321 del 5.5.2020; condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
le spese di appello, che liquida in complessivi euro 7.160,00, oltre
[...] al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo il giorno 1.2.2025, nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte di Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 816/2020 r.g.