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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 15 gennaio 2025 ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2525/2021 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via Cristoforo Colombo N. C.F._1
5, Brolo (ME) presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1
anche disgiuntamente, dagli Avv.ti ROMBALDI GIAN MARIO e MONORITI
ANTONELLO, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata CP_ in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Disconoscimento giornate agricole anni 2015 e 2016.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/07/2021 adiva questo Parte_1
Giudice del Lavoro esponendo di aver lavorato, nel corso degli anni 2015 e 2016 per 51 giornate annue, alle dipendenze della ditta “Trusso Alò Soc. Coop. Agricola” come bracciante agricola a tempo determinato e che immotivatamente CP_ l' con provvedimento dell'11.02.2021, pervenuta in data notevolmente successiva, aveva disconosciuto il predetto rapporto lavorativo, lasciando vano anche il successivo ricorso amministrativo inoltrato dalla medesima entro i termini di legge.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato il ricorso per cui è causa chiedendo che fosse riconosciuto il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta Trusso Alò Soc. Coop. Agricola per 51 giornate annue per il 2015 ed il
2016, con condanna dell' alla reiscrizione della stessa negli elenchi CP_1
anagrafici degli operatori agricoli ed al pagamento delle spese e dei compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_
L' si costituiva con memoria depositata in data 04.01.2023 contestando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, a seguito della presa di servizio dello scrivente con provvedimento del 30 novembre 2022, all'odierna udienza la causa veniva decisa sulla base dei motivi che seguono.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
Il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza non trova fondamento alcuno.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione in materia di disconoscimento o di mancata iscrizione negli elenchi grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c., onere di fatto assolto da parte ricorrente.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del
2 rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., civ. Sez. lav. n. 7995/2000, e da ultimo Cass. n. 14296/11)”.
Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione o di disconoscimento dagli elenchi. La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali o datoriali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo dal datore.
Dall'espletamento della prova testimoniale, invero, risulta provato il rapporto di subordinazione lavorativa tra la ricorrente e la ditta sopra indicata per gli anni
2015 e 2016 per 51 giornate annue.
I testi escussi hanno riferito non solo di aver visto lavorare la ricorrente nei terreni della ditta, ma addirittura hanno specificato il numero di giornate lavorate,
l'orario effettuato, la sottoposizione alle direttive lavorative da parte del datore e la regolare percezione della retribuzione come risultante dalle buste paga prodotte in giudizio.
CP_
Di contro i verbali ispettivi prodotti dall' non escludono la sussistenza del detto rapporto lavorativo, ma solo l'assunzione di un numero di lavoratori superiore al fabbisogno dei terreni, circostanza questa che non porta ad escludere che il rapporto di lavoro della ricorrente non sia stato effettivo.
Viene valutata anche l'attendibilità dei testi non potendosi automaticamente escludere la stessa nelle ipotesi che i testimoni abbiano cause analoghe contro l' . Invero, pur avendo dichiarato di aver testimoniato per altri colleghi CP_1
comunque non sono emersi elementi idonei per diminuire la loro attendibilità
3 quali, ad esempio, un pieno coinvolgimento della ricorrente anche nei giudizi instaurati dai testi escussi.
Tanto basta per accogliere la domanda della ricorrente in ordine al diritto della stessa all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per il 2015 ed il 2016 per 51 giornate annue lavorative.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M.
10 marzo 2014 e ss. modificazioni, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 16/07/2021 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni 2015 e 2016 per 51 giornate annue lavorative;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del CP_1
giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.312,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 15 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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