TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2576 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione in data 13.02.2025 a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, promosso da
con l'avv. CASTALDI STEFANIA Parte_1 con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Udine
* * *
OGGETTO: mutamento sesso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Accertata l'intervenuta oggettiva transizione di genere ai fini del riconoscimento del genere di appartenenza disponga la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge 164/1982 nei confronti di da femminile a maschile, Parte_1
attribuendo all'istante il nome di " " ordinando all'Ufficiale di stato civile Per_1
del Comune di Udine di apporre la rettificazione del relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche.
Ci si rimette all'Adito Organo Giudicante ogni decisione, circa la richiesta autorizzazione dell'odierno ricorrente a sottoporsi a trattamento medico- chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da femminili
a maschili presso una Azienda Ospedaliera Nazionale.
1 Conclusioni del P.M. (pervenute in data 27.02.2025)
Si conclude per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c., esponeva, in Parte_1
sintesi:
-di aver da tempo maturato la consapevolezza circa il proprio desiderio di appartenenza al genere sessuale maschile e, dunque, in merito alla discordanza tra i propri caratteri sessuali e il proprio sentire interiore;
-di aver pertanto intrapreso, nel dicembre 2019, un percorso psicologico/psichiatrico con il dott. e, parallelamente, nel 2020, Persona_2
di aver iniziato anche una terapia ormonale sotto il controllo di uno specialista endocrinologo;
-di aver, infine, ricevuto dall'anzidetto dott. la diagnosi di disforia di Per_2
genere in soggetto adulto.
La ricorrente chiedeva, pertanto, al Tribunale di accertare la già intervenuta transizione di identità di genere, quale condizione per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, utile anche per l'iscrizione nelle liste di attesa delle Strutture Ospedaliere Nazionali per sottoporsi agli interventi di riassegnazione di genere.
All'udienza del 09.01.2025 compariva personalmente la sig.ra confermando Pt_1
il contenuto del ricorso. Il giudice invitava il PM ad intervenire in giudizio e, ottenute le conclusioni dello stesso in data 27.02.2025, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, giova premettere quanto segue.
Con la sentenza n. 180/17 la Corte Costituzionale ha ribadito che la legge n. 164 del 1982 va interpretata in senso rispettoso dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana. L'interpretazione conforme a tali principi fondamentali è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale. In particolare, va osservato che la legge n. 164 del 1982
“si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. In questo ordine di idee si è posta anche la
Corte di Cassazione, sezione prima civile, nella sentenza del 20 luglio 2015, n. 2 15138, nella quale è stata condivisa un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011. In questa pronuncia, la Corte nomofilattica ha ritenuto che, per ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, si è riconosciuto che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale, che non postula la necessità di tale intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale. Con la sentenza n. 221 del 2015 la
Corte Costituzionale ha riconosciuto che la disposizione in esame “costituisce
l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona” (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU). Alla luce di tale evoluzione, che è al tempo stesso culturale e ordinamentale, la Corte Costituzionale anche con la recente sentenza n. 180/17 ha, quindi, affermato che «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. [...] Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Più di recente, a mezzo della sentenza n. 143/2024 pubblicata in data 23/7/2024, la Corte Costituzionale, ritenuta fondata la questione, 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D. lgs. 1° settembre
2011 n. 150 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico.
La Corte costituzionale, dando seguito al suo precedente orientamento, ha osservato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”. Invero, secondo la Consulta, l'“evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015)” atteso che “… agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Ne consegue, considerata l'affermata illegittimità costituzionale del predetto art. 31 co. 4, che l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico, non corrispondendo la prescritta autorizzazione giudiziale alla ratio legis. In definitiva, quindi, la rettificazione dell'attribuzione di sesso può essere disposta indipendentemente dall'intervento chirurgico, superfluo ai fini della rettifica. Vieppiù, l'autorizzazione al trattamento chirurgico non sarà più necessaria tutte le volte in cui l'autorità giudiziaria abbia avuto modo di appurare, sulla base degli elementi di fatto emersi in corso di causa, che si sia già compiuta, in quel soggetto, la transizione di genere, mediante mutamenti di aspetto compatibili con 4 la richiesta di cambio anagrafico, trattamenti ormonali e sostegni di tipo psicologico-comportamentale, indipendentemente, dunque, dal trattamento chirurgico.
Tutto ciò premesso, nella fattispecie concreta, dalla documentazione clinica prodotta e dal confronto con la ricorrente in udienza, il Tribunale ha avuto modo di apprezzare che:
- la sig.ra è in cura presso il dott. (psichiatra e psicoterapeuta) dal Pt_1 Per_2
2019: il medico ha accertato la sussistenza, a carico della ricorrente, della Disforia di Genere, evidenziando che “E' presente, infatti, nella sig.ra una marcata Pt_1
incongruenza tra il genere esperito (maschile) e il genere assegnato (femminile), e sono positivi sostanzialmente tutti i criteri indicati dal DSM-5 per confermare tale inquadramento. E' presente infatti nella sig.ra il desiderio di liberarsi delle Pt_1
proprie caratteristiche sessuali primarie (femminili), così come è presente un forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie del sesso opposto (maschili) e il desiderio di appartenere al genere maschile e di essere trattata come maschio, riconoscendo in sé sentimenti e reazioni tipiche, appunto, del genere maschile. La sig.ra riferisce, inoltre, che questo, seppure riconosciuto con Pt_1
consapevolezza solamente intorno ai 50 anni, ha rappresentato da sempre una grande sofferenza nella sua vita, portandola spesso a limitazioni affettive, così come nelle relazioni sociali e in generale nel campo professionale. Durante il percorso effettuato, infine, non è mai emerso alcun dubbio sulla sua volontà di trasformazione, né sono emersi elementi di sospetto per patologie psichiatriche in atto o passate” (relazione dd. 30.04.2024);
- la sig.ra ha già iniziato un percorso di preparazione per accedere Pt_1 all'intervento chirurgico di rettificazione del proprio sesso, finalizzato ad elaborare le modificazioni ormonali e somatiche: come si apprende dalla relazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova dd. 4.6.2024, la parte ha richiesto un percorso di transizione completo e assume da tempo terapia ormonale (androgeni da oltre due anni); la stessa, inoltre, come ha avuto modo di appurare il giudice relatore all'udienza del 09.01.2025, ha già raggiunto un aspetto fisico compatibile con la richiesta di cambio anagrafico ed eventuale trattamento chirurgico. Anche il medico chirurgo dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dott. ha escluso Per_3
psicopatologie ostative al percorso di transizione di genere.
Il nome scelto dall'interessata per l'identità maschile è Per_1
5 La documentazione medica depositata da parte attrice è pertanto sufficiente ai fini della presente decisione, senza necessità di espletamento di approfondimenti peritali.
Vi è prova, infatti, della serietà ed univocità del percorso scelto, così da poter riconoscere a tale percorso il crisma della irreversibilità, nei termini intesi dalla
Cassazione, come supra indicati.
Ne consegue che deve essere dichiarato il non luogo a provvedere quanto alla autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, non essendovi necessità di tale autorizzazione nel caso di specie, tenuto conto della già avvenuta transizione di genere da parte della ricorrente, per le ragioni anzidette.
Deve essere, invece, riconosciuto all'istante il diritto alla rettifica anagrafica.
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico;
2) dispone la rettificazione - a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Udine - di tutti gli atti dello stato civile ed anagrafici relativi a Pt_1
nata il [...] ad [...], C.F.: residente a
[...] C.F._1
Udine in via Pola n. 119, nel senso che alla indicazione del sesso “femminile” ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile”, con indicazione, altresì, del prenome in luogo di;
ciò a modifica di quanto Per_1 Pt_1 enunciato nell'atto di nascita (n. 2359, parte I, serie A, anno 1968);
3) nulla per le spese.
Si attesta, ai sensi dell'articolo 52 comma uno del decreto legislativo numero 196 del 2003, che la presente sentenza contiene "dati sensibili" e si dispone che venga notato, a cura della Cancelleria, che in caso di riproduzione o diffusione della sentenza in qualsiasi forma non potranno essere indicate le generalità o altri dati identificativi dell'attore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 3.3.2025
Il Presidente 6 dott.ssa Annamaria Antonini
Il giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor
7