Sentenza breve 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 14/06/2023, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2023
N. 01492/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00567/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 567 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ekaterina Tatyanich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura MI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in MI, via Freguglia, 1;
Questore di MI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
silenzio illegittimamente serbato alla domanda di rilascio/conversione del permesso di soggiorno per motivi sussidiari al permesso di soggiorno per soggiornanti lungo periodo UE presentata dal ricorrente in data 31.03.2022 alla Questura di MI (numero identificativo dell'assicurata 055962440567), nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda mediante l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura MI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorrente agisce perché sia accertata la illegittimità del silenzio opposto dall’amministrazione alla domanda di rilascio di permesso di soggiorno;
che, nelle more della causa, l’amministrazione ha concluso il procedimento, e che il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla causa, che è divenuta perciò improcedibile;
che le spese sono compensate nel peculiare caso di specie
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in MI nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.