CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2024, n. 39631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39631 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL FO nato a [...]( SVIZZERA) il 25/07/1968 avverso l'ordinanza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG A Penale Sent. Sez. 4 Num. 39631 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 8.5.2024 la Corte di appello di Cagliari, pronunciandosi in sede di giudizio di rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte di legittimità n. 40483 del 27.9.2023, ha rigettato la domanda ex art. 314 cod, proc.pen. avanzata da CC FO in relazione al periodo di sottoposizione alla misura della custodia cautelare allo stesso applicata dall'1.2.2008 al 2 dicembre 2008 e nella forma degli arresti domiciliari fino al 12 gennaio 2009/ in forza di ordinanza del Gip del Tribunale di Cagliari in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 216 e 223 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e 7 I. n. 203 del 1991, procedimento poi conclusosi nel merito con decreto di archiviazione del 5 maggio 2016. Allo stesso era contestato il concorso nei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al fallimento delle società di diritto svizzero Word Financial Service A.G.e PP Finanz Service GmbH / aggravati dalla finalità di agevolare l'attività di una cosca calabrese di stampo mafioso facente capo alla famiglia Ferrazzo. Il procedimento veniva trasmesso dalla Procura della Repubblica di Milano a quella di Cagliarli la quale poi aveva chiesto ed ottenuto l'archiviazione motivata dalla mancata delibazione della sentenza straniera dichiarativa del fallimento delle società. 2. Avverso detta ordinanza, lo CC, a mezzo di difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in urifftiótivo di Con detto motivo deduce la violazione e/o l'erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. in generale ed anche in rapporto con gli artt. 273 e 280 cod.proc.pen. icon riferimento all'art. 60611ett. b) ed e), cod.proc.pen. Si assume che gli elementi che secondo la Corte territoriale integrano la colpa grave attengono ad affermazioni indinnostrate in quanto mai poste al vaglio del giudizio e non ritenute idonee dalla stessa Procura a sostenere l'accusa in giudizio. Si rappresenta. in particolare/ che l'utilizzo di denaro contante nelle transazioni in Svizzera può essere effettuato senza limitazioni e che la pretesa natura verticistica di controllo della società é circostanza del tutto erronea atteso che lo CC non aveva il ruolo di amministratore delle due società svizzere. 2 Quanto alle dichiarazioni rese da altri soggetti, le stesse non sono state verificate. Con riguardo alle distrazioni di denaro operate a danno delle società svizzere WFS e PP Finanz non vi é prova che dette operazioni ordinate dallo CC. Quanto alla frequentazione con l'LI, le affermazioni della Corte territoriale sono generiche,atteso che non é \tThiaríto se lo CC fosse a conoscenza dei procedimenti penali cui l'LI era assoggettato, considerato altresì che questi é stato assolto dalle relative imputazioni. 3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione< o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). La sentenza delle Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del T 3 giudizio;
dall'altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente. Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola ha chiarito che una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave quadro indiziario, può essere considerata gravemente colposa l ai fini del diniego del diritto alla riparazione, quando l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura venga accertata sulla base di elementi emersi in un momento successivo a quello della sua adozione;
ma quella stessa condotta non può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accerti che tali condizioni difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice della cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano a disposizione del giudice della cautela «e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione». In questi casi - sottolinea la sentenza - «la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa [...] in forza dello stesso meccanismo "causale" che governa l'operatività della condizione in parola». La rilevanza della condotta ostativa «si misura, infatti, non sulla influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sulla idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa» (pagg. 31 e 32 della motivazione). L'autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa 4 apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara„ Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e non rileva che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). Si è tuttavia ribadito anche - e l'affermazione è coerente con i principi sopra enunciati - che nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della • riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Si è sottolineato in proposito che l'autonomia tra i due giudizi non implica che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 3. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata non mostra di fare corretta applicazione ,/ ' principi fin qui elencati. Ed invero il giudice della riparazione ha fondato il diniego dell'istanza ex art. 314 cod.pen. sulla sussistenza di una condotta ostativa i cui elementi vengono esplicitamente desunti dalla sola ordinanza custodiale, ed in particolare la circostanza che l'istante/ in quanto socio occulto ed amministratore di fatto della Word Financial (come affermato dal coindagato UL OR / in occasione dell'interrogatorio reso il 28.9.2005 e 1 come affermato da altro coindagato EL E/ 'nel corso di un'intercettazione ad un avvocato) t aveva già nel mese di luglio del 2001 organizzato in frode all'assicuratrice un falso furto di due milioni di franchi svizzeri dalla cassaforte della Word Financial;
che aveva concorso a costituire talune società in paradisi fiscali ove confluivano parte dei proventi delle fallite ed era stato monitorato durante alcuni viaggi in Calabria nel 5 Così deciso il 2.10.2024 corso dei quali aveva incontrato esponenti vicini ad associazioni di stampo mafioso quali LI OR, già sottoposto a processo per la sua partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, denominata cosca Ferrazzo di Mesoraca. Ed inoltre ponendo in rilievo che le due società erano governate nella più totale confusione contabile e gestivano in forma disinvoltamente fiduciaria importanti flussi di denaro acquisiti direttamente o tramite interr~riisenza adeguate verifiche sulla loro provenienza. Ebbene, tale valutazione/ reiterando sostanzialmente quella del giudice della originaria cautela, non si confronta con le ragioni del provvedimento di archiviazione del quale non si menziona neanche la motivazioneiche viene quindi desunta solo dalla lettura del ricorso, difettando quindi il vaglio del giudizio successivo anche in ordine alla riferibilità della condotta ostativa al richiedente, o, ancora, alla circostanza che tali elementi posti a base del titolo custodiale non siano stati esclusi. 4. L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari ? cui demandat A anche la regolamentazione delle spese del giudizio.
P.Q.M
. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Cagliari cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
lette le conclusioni del PG A Penale Sent. Sez. 4 Num. 39631 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 8.5.2024 la Corte di appello di Cagliari, pronunciandosi in sede di giudizio di rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte di legittimità n. 40483 del 27.9.2023, ha rigettato la domanda ex art. 314 cod, proc.pen. avanzata da CC FO in relazione al periodo di sottoposizione alla misura della custodia cautelare allo stesso applicata dall'1.2.2008 al 2 dicembre 2008 e nella forma degli arresti domiciliari fino al 12 gennaio 2009/ in forza di ordinanza del Gip del Tribunale di Cagliari in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 216 e 223 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e 7 I. n. 203 del 1991, procedimento poi conclusosi nel merito con decreto di archiviazione del 5 maggio 2016. Allo stesso era contestato il concorso nei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al fallimento delle società di diritto svizzero Word Financial Service A.G.e PP Finanz Service GmbH / aggravati dalla finalità di agevolare l'attività di una cosca calabrese di stampo mafioso facente capo alla famiglia Ferrazzo. Il procedimento veniva trasmesso dalla Procura della Repubblica di Milano a quella di Cagliarli la quale poi aveva chiesto ed ottenuto l'archiviazione motivata dalla mancata delibazione della sentenza straniera dichiarativa del fallimento delle società. 2. Avverso detta ordinanza, lo CC, a mezzo di difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in urifftiótivo di Con detto motivo deduce la violazione e/o l'erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. in generale ed anche in rapporto con gli artt. 273 e 280 cod.proc.pen. icon riferimento all'art. 60611ett. b) ed e), cod.proc.pen. Si assume che gli elementi che secondo la Corte territoriale integrano la colpa grave attengono ad affermazioni indinnostrate in quanto mai poste al vaglio del giudizio e non ritenute idonee dalla stessa Procura a sostenere l'accusa in giudizio. Si rappresenta. in particolare/ che l'utilizzo di denaro contante nelle transazioni in Svizzera può essere effettuato senza limitazioni e che la pretesa natura verticistica di controllo della società é circostanza del tutto erronea atteso che lo CC non aveva il ruolo di amministratore delle due società svizzere. 2 Quanto alle dichiarazioni rese da altri soggetti, le stesse non sono state verificate. Con riguardo alle distrazioni di denaro operate a danno delle società svizzere WFS e PP Finanz non vi é prova che dette operazioni ordinate dallo CC. Quanto alla frequentazione con l'LI, le affermazioni della Corte territoriale sono generiche,atteso che non é \tThiaríto se lo CC fosse a conoscenza dei procedimenti penali cui l'LI era assoggettato, considerato altresì che questi é stato assolto dalle relative imputazioni. 3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione< o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). La sentenza delle Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del T 3 giudizio;
dall'altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente. Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola ha chiarito che una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave quadro indiziario, può essere considerata gravemente colposa l ai fini del diniego del diritto alla riparazione, quando l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura venga accertata sulla base di elementi emersi in un momento successivo a quello della sua adozione;
ma quella stessa condotta non può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accerti che tali condizioni difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice della cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano a disposizione del giudice della cautela «e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione». In questi casi - sottolinea la sentenza - «la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa [...] in forza dello stesso meccanismo "causale" che governa l'operatività della condizione in parola». La rilevanza della condotta ostativa «si misura, infatti, non sulla influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sulla idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa» (pagg. 31 e 32 della motivazione). L'autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa 4 apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara„ Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e non rileva che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). Si è tuttavia ribadito anche - e l'affermazione è coerente con i principi sopra enunciati - che nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della • riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Si è sottolineato in proposito che l'autonomia tra i due giudizi non implica che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 3. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata non mostra di fare corretta applicazione ,/ ' principi fin qui elencati. Ed invero il giudice della riparazione ha fondato il diniego dell'istanza ex art. 314 cod.pen. sulla sussistenza di una condotta ostativa i cui elementi vengono esplicitamente desunti dalla sola ordinanza custodiale, ed in particolare la circostanza che l'istante/ in quanto socio occulto ed amministratore di fatto della Word Financial (come affermato dal coindagato UL OR / in occasione dell'interrogatorio reso il 28.9.2005 e 1 come affermato da altro coindagato EL E/ 'nel corso di un'intercettazione ad un avvocato) t aveva già nel mese di luglio del 2001 organizzato in frode all'assicuratrice un falso furto di due milioni di franchi svizzeri dalla cassaforte della Word Financial;
che aveva concorso a costituire talune società in paradisi fiscali ove confluivano parte dei proventi delle fallite ed era stato monitorato durante alcuni viaggi in Calabria nel 5 Così deciso il 2.10.2024 corso dei quali aveva incontrato esponenti vicini ad associazioni di stampo mafioso quali LI OR, già sottoposto a processo per la sua partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, denominata cosca Ferrazzo di Mesoraca. Ed inoltre ponendo in rilievo che le due società erano governate nella più totale confusione contabile e gestivano in forma disinvoltamente fiduciaria importanti flussi di denaro acquisiti direttamente o tramite interr~riisenza adeguate verifiche sulla loro provenienza. Ebbene, tale valutazione/ reiterando sostanzialmente quella del giudice della originaria cautela, non si confronta con le ragioni del provvedimento di archiviazione del quale non si menziona neanche la motivazioneiche viene quindi desunta solo dalla lettura del ricorso, difettando quindi il vaglio del giudizio successivo anche in ordine alla riferibilità della condotta ostativa al richiedente, o, ancora, alla circostanza che tali elementi posti a base del titolo custodiale non siano stati esclusi. 4. L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari ? cui demandat A anche la regolamentazione delle spese del giudizio.
P.Q.M
. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Cagliari cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.