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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 195/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
PAOLINI ALESSANDRA
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
PAOLINI ALESSANDRA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate all'udienza dell'08/04/2025,
sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 10/04/1999 e trascritto presso il comune di Castiglione della Pescaia (serie A, Parte II, atto n. 8, anno 1999), ed hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Dall'unione della coppia nascevano due figlie (2000) e Persona_1 Per_2
(2005), entrambe maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Nel corso del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. è stata emessa sentenza di separazione cui le parti hanno fatto acquiescenza con le istanze depositate successivamente alla stessa.
Tenuto conto di quanto sopra, la domanda relativa al divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, tenuto altresì conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Castiglione della Pescaia (serie A, Parte II, atto n. 8, anno
1999), contratto tra e in data 10/04/1999; Parte_1 CP_1
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza dell'08/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
PAOLINI ALESSANDRA
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
PAOLINI ALESSANDRA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate all'udienza dell'08/04/2025,
sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 10/04/1999 e trascritto presso il comune di Castiglione della Pescaia (serie A, Parte II, atto n. 8, anno 1999), ed hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Dall'unione della coppia nascevano due figlie (2000) e Persona_1 Per_2
(2005), entrambe maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Nel corso del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. è stata emessa sentenza di separazione cui le parti hanno fatto acquiescenza con le istanze depositate successivamente alla stessa.
Tenuto conto di quanto sopra, la domanda relativa al divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, tenuto altresì conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Castiglione della Pescaia (serie A, Parte II, atto n. 8, anno
1999), contratto tra e in data 10/04/1999; Parte_1 CP_1
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza dell'08/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo