Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200 , contenente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo con le seguenti aggiunte:
a) all'art. 1, secondo comma, dopo le parole "propilico e isopropilico, i quali" aggiungere tra due virgole "agli effetti del presente decreto";
b) all'art. 23 aggiungere il seguente comma: "Il Ministro per le finanze e' autorizzato a prorogare con suo decreto, sino al termine massimo di altri sessanta giorni, il tempo concesso per la regolarizzazione di cui al primo comma del presente articolo, qualora gravi esigenze lo rendessero indispensabile".
E' convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200 , contenente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo con le seguenti aggiunte:
a) all'art. 1, secondo comma, dopo le parole "propilico e isopropilico, i quali" aggiungere tra due virgole "agli effetti del presente decreto";
b) all'art. 23 aggiungere il seguente comma: "Il Ministro per le finanze e' autorizzato a prorogare con suo decreto, sino al termine massimo di altri sessanta giorni, il tempo concesso per la regolarizzazione di cui al primo comma del presente articolo, qualora gravi esigenze lo rendessero indispensabile".