Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/06/2025, n. 11720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11720 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11720/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12894/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12894 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Maria Gandolfo e Gabriele Castiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto di rigetto dell'istanza per la concessione della cittadinanza italiana del -OMISSIS-, prot. nr. -OMISSIS-,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 maggio 2025 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento del -OMISSIS-, prot. nr. -OMISSIS-, a firma del Sottosegretario di Stato, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza per la concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente medesima in data -OMISSIS-.
Esposti i fatti, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1.- Eccesso di potere – generalità - difetto di motivazione del provvedimento.
2.- Eccesso di potere: b) difetto di motivazione del provvedimento - mancata specificazione delle ragioni sottese alla valutazione emessa.
3.- Eccesso di potere: c) mancata presa in considerazione dei sostanziali requisiti della ricorrente
Il provvedimento impugnato non avrebbe idonea motivazione, in quanto il giudizio prognostico circa la “non coincidenza tra l'interesse pubblico e quello privato dell'istante”, si baserebbe su elementi comportamentali che non atterrebbero alla ricorrente, bensì al marito della stessa, sulla quale, pertanto, non sarebbe stato operato un giudizio personalizzato. La ricorrente, peraltro, lungi dall’essere un potenziale soggetto favoreggiatore delle condotte del marito avrebbe già preso le distanze dall’atteggiamento di quest’ultimo, risultando espressamente parte offesa nell'episodio di maltrattamenti in famiglia di cui agli atti del fascicolo.
2. La ricorrente, in vista dell’udienza del 9.05.2025, con memoria depositata il 5.05.2025, ha fatto presente di essere legalmente separata dal marito e ha rappresentato l’esistenza di tutte le condizioni di legge per la concessione della cittadinanza italiana.
3. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con deposito documentale ha insistito per la correttezza del proprio operato e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
4. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 9 maggio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che in tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. n. 91 del 5 febbraio 1992, n. 91 l’Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, soggetto tuttavia al controllo giudiziario sull’esercizio della discrezionalità, che non si estende al merito della valutazione compiuta, ma alla logicità e proporzionalità della stessa, alla sufficienza dell’istruttoria svolta, al travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2025, n. 2656).
La delicatezza della valutazione discrezionale che l’Amministrazione è chiamata a compiere, nel formulare il giudizio di meritevolezza in relazione alla richiesta di conseguire lo status di cittadino, si correla, in particolare, alla pienezza del godimento dei diritti civili e politici che scaturisce dall’attribuzione dello status civitatis .
S’impone, pertanto, un esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e dello stile di vita dell’interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell’interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano.
3. Ciò posto, nel caso di specie il Ministero non ha esercitato correttamente il potere discrezionale di cui dispone.
3.1. Va, in particolare, rilevato che il Ministero ha posto alla base della propria determinazione i precedenti di furto e guida senza patente addebitati al coniuge dell’istante e ha ritenuto che tali precedenti costituirebbero elementi di valutazione che incidono sul giudizio prognostico relativo al comportamento tenuto dalla richiedente, considerato che la stabilità affettiva e parentale avrebbe potuto indurre la richiedente medesima ad agevolare, anche solo per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico. Di talché, secondo il Ministero, gli elementi indicati sarebbero stati sintomatici di una mancata integrazione nella comunità nazionale dell’intero nucleo familiare nel quale l’istante è inserita.
Parte ricorrente, tuttavia, ha rappresentato e documentato, sia in seno al procedimento che nel corso del presente giudizio, quanto segue:
- era parte offesa del procedimento penale per il reato di maltrattamenti in capo al marito;
- si è separata legalmente dal marito, come da documentazione allegata in atti;
- ha la completa gestione economica e familiare dei figli minori, -OMISSIS-, i quali frequentano la scuola e attività sportive in una squadra calcistica locale;
- non ha riportato denunce e non ha mai commesso alcun reato di rilevanza penale in questo periodo;
- ha sempre lavorato come -OMISSIS- e, attualmente, come -OMISSIS-, come da documentazione allegata;
- è integrata nella comunità locale, come dimostra la perfetta conoscenza della lingua italiana, avendo studiato e conseguito il diploma di scuola media proprio in Italia.
In disparte la considerazione che le ragioni addotte a sostegno del rigetto dell’istanza della ricorrente rappresentano, a parere di questo Collegio, più che un giudizio prognostico sulla ricorrente medesima, un giudizio effettuato sul marito della stessa ( ora ex coniuge) e sui suoi precedenti, alla luce delle ragioni esposte dalla parte appare evidente che la valutazione effettuata sulla ricorrente si sia basata su degli elementi e considerazioni del tuto scollegate alla realtà fattuale del caso concreto: se , infatti, nel provvedimento si legge che la stabilità affettiva e parentale avrebbe potuto indurre la richiedente ad agevolare, anche solo per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico, il provvedimento non ha tenuto conto che la richiedente, già all’epoca, non aderiva affatto ai comportamenti antigiuridici del marito, tant’è che era parte offesa del procedimento per maltrattamenti in capo a questi.
Dalla documentazione allegata in vista della odierna udienza pubblica, inoltre, emerge il progressivo allontanamento della ricorrente e dei suoi figli dal disfunzionale nucleo familiare in cui insisteva l’ex coniuge, con il quale la ricorrente, stante la separazione, non ha alcun rapporto.
4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni nel rispetto dei principi conformativi di cui alla presente sentenza.
5. Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.