TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 16/03/2026, n. 4895
TAR
Ordinanza collegiale 26 febbraio 2026
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Sentenza breve 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall'art. 5 della legge n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario. Solo in presenza dell'esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo. Nel caso di specie, le ragioni ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio non rientrano tra i motivi di sicurezza, ma sono riconducibili alle controindicazioni di carattere penale previste dall’art. 6 legge n. 91/1992, sicché la controversia rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 16/03/2026, n. 4895
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4895
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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