Ordinanza collegiale 26 febbraio 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 16/03/2026, n. 4895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4895 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04895/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01344/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Iacopo Casini Ropa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Interno- Ufficio Territoriale del Governo Ancona- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Ancona in data 17-18/11/2025 (Prot. 0157565 del 18/11/2025), notificato all’interessato in data 18/11/2025, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Ancona e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa NA IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di attribuzione della cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 9;
l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di richiesta della cittadinanza per matrimonio;
alla camera di consiglio odierna è stato dato avviso alle parti della possibilità di definire la controversia con sentenza breve;
Ritenuto che:
la concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall'art. 5 della legge n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario, come chiarito dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, condiviso dalla Sezione (vedi, tra tante, TAR Lazio, sez. V bis, nn. 1105/2023; 13426/2022; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 123/2019; n. 1994/2019; n. 8153/2019; n. 10986/2021,; 13676/2022; Cons. Stato, sez. III, 7324/2022; n. 4677/2020; n. 2768/2019, nel senso che “rispetto alla pretesa acquisizione della cittadinanza per matrimonio, il coniuge del cittadino italiano sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto; dunque, relativamente all'acquisto della cittadinanza italiana, l'unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992 n. 91, ossia i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Soltanto in tale evenienza, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo. In tutti gli altri casi, la vertenza va riassunta dinanzi al giudice civile”).
La Corte di Cassazione ha altresì di recente precisato che nessun dubbio, al riguardo, è prospettabile con riferimento del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3, co 2, conv. In L. 13 aprile 2017, n. 46, chiarendo che “tale disposizione, nell'attribuire alle sezioni specializzate in materia di immigrazione la competenza in ordine alle controversie sull'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, si limita a fissare regole relative alla “competenza per materia”, quindi concerne unicamente il riparto delle competenze all’interno della giurisdizione ordinaria, e non può essere considerata una norma sulla giurisdizione (Cass. civile sez. un., 21/10/2021, n.29297).
nel caso in esame le ragioni ostative all’acquisto della cittadinanza per matrimonio non rientrano tra i motivi di sicurezza sopraindicati, ma sono riconducibili alle controindicazioni di carattere penale previste dall’art. 6 legge n. 91/1992,, sicché la controversia rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario.
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia tra quelle attribuite al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite dato che l’Amministrazione stessa ha indotto la parte ricorrente in errore indicando, in calce all’atto impugnato, il TAR quale autorità giudiziaria davanti alla quale ricorrere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IZ, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.