Art. 7.
Per la concessione, l'utilizzazione e il rimborso allo Stato delle anticipazioni di cui all'art. 5 saranno apportate, mediante atti aggiuntivi, le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate in applicazione dell' art. 18 della legge 25 luglio 1957, n. 595 .
I rischi di ciascuna operazione di prestito sono posti integralmente a carico degli Istituti e degli Enti mutuanti.
Ciascuna annualita' di rimborso dei prestiti con i relativi interessi, sara' garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8 , 9 , 10 e 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 .
Per la concessione, l'utilizzazione e il rimborso allo Stato delle anticipazioni di cui all'art. 5 saranno apportate, mediante atti aggiuntivi, le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate in applicazione dell' art. 18 della legge 25 luglio 1957, n. 595 .
I rischi di ciascuna operazione di prestito sono posti integralmente a carico degli Istituti e degli Enti mutuanti.
Ciascuna annualita' di rimborso dei prestiti con i relativi interessi, sara' garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8 , 9 , 10 e 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 .