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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/10/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 1204/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09/05/2025, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]G. MARCONI 20, 22076 MOZZATE ITALIA con l'Avv. BARANI PAOLA
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]167, 22076 MOZZATE ITALIA con l'Avv. BARANI PAOLA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in BRESSO, in data 07/01/2019,
(anno 2019, atto n. 2, parte I);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/05/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni, come modificate dalle parti:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg. e disponendo la Controparte_1 Parte_1 relativa annotazione nei registri del Comune di Bresso nonché dei comuni di residenza;
2) Autorizzare i predetti coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Affidamento della minore
3) Affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2 provvederanno alla crescita, educazione e istruzione e per le necessità ordinarie nel tempo trascorso con l'uno e con l'altro genitore;
Collocazione, residenza della minore e assegnazione della casa familiare
4) e , stante anche la tenerissima età, continueranno a vivere unitamente alla madre Per_1 Per_2 in via ai Ronchi 599 Mozzate ( nuova abitazione acquistata dalla sig.ra successivamente CP_1 alla vendita della casa familiare ) e lì vi manterranno la propria residenza.
5) La casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi nelle quote rispettivamente del 50% è già stata venduta e le parti hanno già suddiviso le relative somme rimanenti.
Diritto di visita della minore con il genitore non collocatario/festività
6) I sigg. e sono concordi a che il diritto di visita di e Controparte_1 Parte_1 Per_1 Per_2 con il genitore non collocatario ( ) venga così organizzato (e meglio descritto nel piano Parte_1 genitoriale a cui si fa espresso riferimento):
Per i primi due anni dall'omologa di separazione:
Il sig. potrà stare con e presso l'abitazione del padre nei giorni di mercoledì Pt_1 Per_1 Per_2 sino a giovedì (con relativo pernottamento, salvo che i minori non richiedano di rientrare presso la madre – stante la tenerissima età, quantomeno di ) e nella giornata di domenica con pernotto Per_2 sino al lunedì;
Altresì rispetto alle festività più importanti (Natale /Pasqua/ compleanni dei bambini), i genitori sono concordi nel trascorrerle insieme ai figli (senza l'accordo di alternanza). Lo stesso dicasi anche per altre festività e/o ricorrenze che le parti di volta in volta vorranno determinare e indicare.
2 Trascorsi due anni dall'omologa di separazione
Il sig. potrà stare con e – indicativamente e prevedendone il pernottamento – Pt_1 Per_1 Per_2 nelle giornate dal mercoledì e al venerdì oltre un week-end in forma alternata (dal sabato mattina sino al lunedì mattina). Durante tale periodo lo stesso provvederà in autonomia, anche incaricando figure di estrema fiducia conosciute anche dall'altro genitore – quali a solo titolo esemplificativo i nonni– in caso di urgenza, alla loro gestione ordinaria (scuola /sport/ trasferte, ect)
In ogni caso i genitori garantiscono sin d'ora che l'accesso dell'uno e dell'altro genitore possa avvenire anche oltre il calendario indicato, favorendo il più possibile il rapporto di bi-genitorialità verso i figli
Le parti sin da ora concordano che rispetto alla gestione dei figli possano comunque contare sull'impegno organizzativo e sulla disponibilità reciproca intesa anche come possibilità per il padre di accedere alla casa familiare, previo consenso della sig.ra per accompagnare e CP_1 riprendere i figli a scuola nei giorni di competenza materna.
Festività:
7) Nel periodo Natalizio (sempre trascorsi due anni dall'omologa), i genitori in accordo tra di loro stabiliscono di suddividere detto periodo da trascorrere con e secondo il calendario Per_1 Per_2 scolastico in forma paritaria e così nel dettaglio dal 23.12. sino al 31.12 mattina e dal 31.12 sino al
6.1. Il tutto secondo il principio dell'alternanza. I genitori cercheranno per quanto possibile di organizzarsi affinché il genitore che trascorrerà il secondo periodo delle feste natalizie con Per_1
e , possa passare almeno qualche ora con i figli nella giornata di Natale. Naturalmente Per_2 assecondando il desiderio dei figli minori.
Resta salva la possibilità per i genitori di organizzarsi in modo differente a seconda anche dei turni lavorativi dell'uno o dell'altro o dei rispettivi impegni.
8) Per il periodo Pasquale, i genitori sono concordi nel trascorrere con e l'intero Per_1 Per_2 periodo ad anni alterni (intendendo per periodo pasquale quello di sospensione scolastica). Resta inteso che le parti possano diversamente accordarsi.
9) Per tutte le altre festività e/o ponti i genitori si accorderanno di volta in volta cercando di assecondare le necessità, esigenze e desideri di e e cercando di rispettare il criterio Per_1 Per_2 di equità temporale;
così come il periodo estivo da concordare entro il mese di maggio prevedendo almeno 15 giorni consecutivi con il genitore.
3 10) Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il relativo luogo ove abitualmente vivranno con i figli minori e a comunicare altresì eventuali collocazioni differenti (località e indirizzo) laddove il periodo di soggiorno superi i due giorni consecutivi (a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo il luogo di vacanza estiva ovvero natalizia ect.).
12) Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio dei documenti dì identità e passaporto validi per l'espatrio per sé e per i figli minori autorizzando anche viaggi all'estero.
Aspetto economici/contributo al mantenimento unico Persona_3
13) In considerazione dell'impegno delle parti nella gestione dei figli, dell'interazione dei genitori nell'organizzazione delle loro attività, anche future, sia scolastiche che sportive e ludiche, dell'aiuto reciproco attivato indipendentemente dalla calendarizzazione stabilita, gli stessi provvederanno al mantenimento dei figli minori nella forma diretta, gestendo direttamente le loro esigenze, fatto salvo la diversa ripartizione delle spese straordinarie e dell'importo a titolo di assegno unico come specificato di seguito.
14) Rispetto all'assegno unico: le parti sono concordi a che lo stesso venga percepito da entrambi pro – quota al 50%.
15) Rispetto alle spese straordinarie, le parti sono concordi nel riconoscere al genitore anticipatario la quota del 50% delle spese straordinarie effettuate per i figli e , spese che saranno Per_1 Per_2 gestite/ effettuate e acconsentite secondo le modalità indicate dal protocollo della C.A. di Milano che qui si devono intendere integralmente trascritte (fermo restando quanto di seguito specificato al punto 17).
Le parti sono altresì concordi ad inserire quale spesa straordinaria da ripartire pro – quota la spesa della mensa scolastica.
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Aspetto economico – pagamento mutuo ipotecario – autosufficienza economica
4 16) Le parti dichiarano – nelle more del presente procedimento – di aver già venduto la casa familiare e di aver già regolato le relative distribuzioni ( con estinzione del mutuo ipotecario );
17) Le parti dichiarano di aver mantenuto attivo il conto corrente comune (anche con la vendita della casa familiare ) e sono concordi nel far confluire in detto conto corrente l'importo mensile di euro
500,00 ciascuno, somma che servirà per le spese straordinarie che si riterranno necessarie per i figli.
Resta inteso che laddove l'importo delle spese straordinarie non dovesse essere coperto dalle somme accreditate su detto conto, le parti si distribuiranno la differenza nella forma pro quota paritaria.
18) I coniugi danno atto di aver regolato i loro rapporti patrimoniali, nascenti in conseguenza della loro vita matrimoniale, fino alla sottoscrizione del presente accordo, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese e fatto salvo le obbligazioni nascenti dal presente accordo relativamente ai figli minori;
20) I coniugi altresì dichiarano di essere in grado di sostenersi economicamente senza alcun contributo reciproco e in modo autonomo non richiedendo pertanto alcun contributo al mantenimento per sé.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
5
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_2
E
[...]
Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 07/01/2019, in BRESSO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRESSO
(anno 2019, atto n. 2, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BRESSO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 15/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
6
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09/05/2025, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]G. MARCONI 20, 22076 MOZZATE ITALIA con l'Avv. BARANI PAOLA
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]167, 22076 MOZZATE ITALIA con l'Avv. BARANI PAOLA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in BRESSO, in data 07/01/2019,
(anno 2019, atto n. 2, parte I);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/05/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni, come modificate dalle parti:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg. e disponendo la Controparte_1 Parte_1 relativa annotazione nei registri del Comune di Bresso nonché dei comuni di residenza;
2) Autorizzare i predetti coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Affidamento della minore
3) Affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2 provvederanno alla crescita, educazione e istruzione e per le necessità ordinarie nel tempo trascorso con l'uno e con l'altro genitore;
Collocazione, residenza della minore e assegnazione della casa familiare
4) e , stante anche la tenerissima età, continueranno a vivere unitamente alla madre Per_1 Per_2 in via ai Ronchi 599 Mozzate ( nuova abitazione acquistata dalla sig.ra successivamente CP_1 alla vendita della casa familiare ) e lì vi manterranno la propria residenza.
5) La casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi nelle quote rispettivamente del 50% è già stata venduta e le parti hanno già suddiviso le relative somme rimanenti.
Diritto di visita della minore con il genitore non collocatario/festività
6) I sigg. e sono concordi a che il diritto di visita di e Controparte_1 Parte_1 Per_1 Per_2 con il genitore non collocatario ( ) venga così organizzato (e meglio descritto nel piano Parte_1 genitoriale a cui si fa espresso riferimento):
Per i primi due anni dall'omologa di separazione:
Il sig. potrà stare con e presso l'abitazione del padre nei giorni di mercoledì Pt_1 Per_1 Per_2 sino a giovedì (con relativo pernottamento, salvo che i minori non richiedano di rientrare presso la madre – stante la tenerissima età, quantomeno di ) e nella giornata di domenica con pernotto Per_2 sino al lunedì;
Altresì rispetto alle festività più importanti (Natale /Pasqua/ compleanni dei bambini), i genitori sono concordi nel trascorrerle insieme ai figli (senza l'accordo di alternanza). Lo stesso dicasi anche per altre festività e/o ricorrenze che le parti di volta in volta vorranno determinare e indicare.
2 Trascorsi due anni dall'omologa di separazione
Il sig. potrà stare con e – indicativamente e prevedendone il pernottamento – Pt_1 Per_1 Per_2 nelle giornate dal mercoledì e al venerdì oltre un week-end in forma alternata (dal sabato mattina sino al lunedì mattina). Durante tale periodo lo stesso provvederà in autonomia, anche incaricando figure di estrema fiducia conosciute anche dall'altro genitore – quali a solo titolo esemplificativo i nonni– in caso di urgenza, alla loro gestione ordinaria (scuola /sport/ trasferte, ect)
In ogni caso i genitori garantiscono sin d'ora che l'accesso dell'uno e dell'altro genitore possa avvenire anche oltre il calendario indicato, favorendo il più possibile il rapporto di bi-genitorialità verso i figli
Le parti sin da ora concordano che rispetto alla gestione dei figli possano comunque contare sull'impegno organizzativo e sulla disponibilità reciproca intesa anche come possibilità per il padre di accedere alla casa familiare, previo consenso della sig.ra per accompagnare e CP_1 riprendere i figli a scuola nei giorni di competenza materna.
Festività:
7) Nel periodo Natalizio (sempre trascorsi due anni dall'omologa), i genitori in accordo tra di loro stabiliscono di suddividere detto periodo da trascorrere con e secondo il calendario Per_1 Per_2 scolastico in forma paritaria e così nel dettaglio dal 23.12. sino al 31.12 mattina e dal 31.12 sino al
6.1. Il tutto secondo il principio dell'alternanza. I genitori cercheranno per quanto possibile di organizzarsi affinché il genitore che trascorrerà il secondo periodo delle feste natalizie con Per_1
e , possa passare almeno qualche ora con i figli nella giornata di Natale. Naturalmente Per_2 assecondando il desiderio dei figli minori.
Resta salva la possibilità per i genitori di organizzarsi in modo differente a seconda anche dei turni lavorativi dell'uno o dell'altro o dei rispettivi impegni.
8) Per il periodo Pasquale, i genitori sono concordi nel trascorrere con e l'intero Per_1 Per_2 periodo ad anni alterni (intendendo per periodo pasquale quello di sospensione scolastica). Resta inteso che le parti possano diversamente accordarsi.
9) Per tutte le altre festività e/o ponti i genitori si accorderanno di volta in volta cercando di assecondare le necessità, esigenze e desideri di e e cercando di rispettare il criterio Per_1 Per_2 di equità temporale;
così come il periodo estivo da concordare entro il mese di maggio prevedendo almeno 15 giorni consecutivi con il genitore.
3 10) Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il relativo luogo ove abitualmente vivranno con i figli minori e a comunicare altresì eventuali collocazioni differenti (località e indirizzo) laddove il periodo di soggiorno superi i due giorni consecutivi (a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo il luogo di vacanza estiva ovvero natalizia ect.).
12) Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio dei documenti dì identità e passaporto validi per l'espatrio per sé e per i figli minori autorizzando anche viaggi all'estero.
Aspetto economici/contributo al mantenimento unico Persona_3
13) In considerazione dell'impegno delle parti nella gestione dei figli, dell'interazione dei genitori nell'organizzazione delle loro attività, anche future, sia scolastiche che sportive e ludiche, dell'aiuto reciproco attivato indipendentemente dalla calendarizzazione stabilita, gli stessi provvederanno al mantenimento dei figli minori nella forma diretta, gestendo direttamente le loro esigenze, fatto salvo la diversa ripartizione delle spese straordinarie e dell'importo a titolo di assegno unico come specificato di seguito.
14) Rispetto all'assegno unico: le parti sono concordi a che lo stesso venga percepito da entrambi pro – quota al 50%.
15) Rispetto alle spese straordinarie, le parti sono concordi nel riconoscere al genitore anticipatario la quota del 50% delle spese straordinarie effettuate per i figli e , spese che saranno Per_1 Per_2 gestite/ effettuate e acconsentite secondo le modalità indicate dal protocollo della C.A. di Milano che qui si devono intendere integralmente trascritte (fermo restando quanto di seguito specificato al punto 17).
Le parti sono altresì concordi ad inserire quale spesa straordinaria da ripartire pro – quota la spesa della mensa scolastica.
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Aspetto economico – pagamento mutuo ipotecario – autosufficienza economica
4 16) Le parti dichiarano – nelle more del presente procedimento – di aver già venduto la casa familiare e di aver già regolato le relative distribuzioni ( con estinzione del mutuo ipotecario );
17) Le parti dichiarano di aver mantenuto attivo il conto corrente comune (anche con la vendita della casa familiare ) e sono concordi nel far confluire in detto conto corrente l'importo mensile di euro
500,00 ciascuno, somma che servirà per le spese straordinarie che si riterranno necessarie per i figli.
Resta inteso che laddove l'importo delle spese straordinarie non dovesse essere coperto dalle somme accreditate su detto conto, le parti si distribuiranno la differenza nella forma pro quota paritaria.
18) I coniugi danno atto di aver regolato i loro rapporti patrimoniali, nascenti in conseguenza della loro vita matrimoniale, fino alla sottoscrizione del presente accordo, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese e fatto salvo le obbligazioni nascenti dal presente accordo relativamente ai figli minori;
20) I coniugi altresì dichiarano di essere in grado di sostenersi economicamente senza alcun contributo reciproco e in modo autonomo non richiedendo pertanto alcun contributo al mantenimento per sé.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
5
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_2
E
[...]
Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 07/01/2019, in BRESSO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRESSO
(anno 2019, atto n. 2, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BRESSO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 15/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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