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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/04/2024, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
Rg. n. 1958/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1958/2018 promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CIRO Controparte_1 C.F._1
APICELLA, MAXIMO RUSSO e ANTONIO RUSSO, giusta procura in calce all'atto introduttivo di primo grado;
Parte appellante contro
(ex , in persona del proprio l.r.p.t., Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELA DE BENEDICTIS, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Nonché in persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Controparte_4
GIULIANA SENATORE e ANTONINO CASCONE, giusta Procura Generale alle liti Rep. N. 3298 del
16.09.2015;
Parti appellate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di opposizione proposti ex art. 615 c.p.c. e ss., , proponeva Controparte_1 azione di accertamento negativo, relativamente alle cartelle di pagamento nr.
10020070008351743000 di cui al ruolo n. 1936/2007 dell'importo di € 213,45, nr.
pagina 1 di 5 10020110017040089000 di cui al ruolo n.1955/2011 dell'importo di 374,56 e nr.
10020040036042548000 di cui al ruolo n.4059/2004 dell'importo di € 240,71, notificate per infrazioni amministrative (apprese dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale di cui all'estratto di ruolo;
- la prescrizione delle cartelle esattoriali, con vittoria di spese con attribuzione;
i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_3
- l'incompetenza del Giudice adito;
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo;
- il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di presunti vizi relativi agli atti prodromici ed alle attività proprie dell'ente impositore;
- prescrizione infondata, giacché non maturata;
- la legittimità della cartella esattoriale;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento;
- la legittimità dell'applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 lg. 689/1981; con vittoria di spese.
Il si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo Controparte_4 il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di eccezioni riguardanti l'operato del
Concessionario, con vittoria di spese.
Con la sentenza impugnata n. 421/2018, depositata il 12.02.2018, il Giudice di Pace di CP_4 dichiarava l'impugnazione dell'estratto di ruolo inammissibile per carenza di interesse ad
[...] agire, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore degli opposti.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente appello, reiterando le Controparte_1 difese come articolate in primo grado ed eccependo nuovamente l'ammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo;
con vittoria di spese del presente grado di pagina 2 di 5 giudizio.
si è costituita, riproponendo le difese di primo grado in ordine Controparte_3 all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
Il si è costituito, eccependo in via preliminare l'operatività Controparte_4 dell'art. 4 D.L. 119/2018, chiedendo quindi di dichiarare l'intervenuto difetto di interesse ad agire e/o la cessata materia del contendere, con vittoria di spese.
All'udienza del 14.02.24, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In considerazione di quanto dedotto va, preliminarmente, dichiarata cessata la materia del contendere per tutte le cartelle di cui all'opposizione proposta in primo grado, in quanto rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 4 DL n. 119/2018, che prevede testualmente che “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”.
Sennonché le parti chiedono la pronuncia sulle spese (anche in relazione al primo grado di giudizio). Detta domanda, tenuto conto della intervenuta cessata materia del contendere, va qualificata come domanda di pronuncia di soccombenza virtuale.
A tale fine, pertanto, va virtualmente dichiarato l'appello infondato nei termini che seguono
(tuttavia tenuto conto delle precisazioni in punto di regolamentazione delle spese di lite).
Va precisato, in via preliminare ed assorbente, come parte appellante non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del pagina 3 di 5 credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
Ricorrono, pertanto, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado.
Tuttavia, anche in relazione al presente grado di appello, tenuto conto della pronuncia di cessata materia del contendere, favorita dalla sopravvenienza normativa sopra indicata, si ritiene le spese debbono essere compensate tra tutte le parti in causa tenuto conto altresì delle considerazioni sopra fatte in ordine alla sopravvenienza della pronuncia resa dalla Suprema pagina 4 di 5 Corte a Sezioni Unite, rispetto anche al presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in parte motiva;
• rigetta virtualmentel'appello come proposto da per le ragioni di cui Controparte_1 in parte motiva;
• compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 19.04.2024
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1958/2018 promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CIRO Controparte_1 C.F._1
APICELLA, MAXIMO RUSSO e ANTONIO RUSSO, giusta procura in calce all'atto introduttivo di primo grado;
Parte appellante contro
(ex , in persona del proprio l.r.p.t., Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELA DE BENEDICTIS, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Nonché in persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Controparte_4
GIULIANA SENATORE e ANTONINO CASCONE, giusta Procura Generale alle liti Rep. N. 3298 del
16.09.2015;
Parti appellate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di opposizione proposti ex art. 615 c.p.c. e ss., , proponeva Controparte_1 azione di accertamento negativo, relativamente alle cartelle di pagamento nr.
10020070008351743000 di cui al ruolo n. 1936/2007 dell'importo di € 213,45, nr.
pagina 1 di 5 10020110017040089000 di cui al ruolo n.1955/2011 dell'importo di 374,56 e nr.
10020040036042548000 di cui al ruolo n.4059/2004 dell'importo di € 240,71, notificate per infrazioni amministrative (apprese dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale di cui all'estratto di ruolo;
- la prescrizione delle cartelle esattoriali, con vittoria di spese con attribuzione;
i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_3
- l'incompetenza del Giudice adito;
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo;
- il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di presunti vizi relativi agli atti prodromici ed alle attività proprie dell'ente impositore;
- prescrizione infondata, giacché non maturata;
- la legittimità della cartella esattoriale;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento;
- la legittimità dell'applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 lg. 689/1981; con vittoria di spese.
Il si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo Controparte_4 il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di eccezioni riguardanti l'operato del
Concessionario, con vittoria di spese.
Con la sentenza impugnata n. 421/2018, depositata il 12.02.2018, il Giudice di Pace di CP_4 dichiarava l'impugnazione dell'estratto di ruolo inammissibile per carenza di interesse ad
[...] agire, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore degli opposti.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente appello, reiterando le Controparte_1 difese come articolate in primo grado ed eccependo nuovamente l'ammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo;
con vittoria di spese del presente grado di pagina 2 di 5 giudizio.
si è costituita, riproponendo le difese di primo grado in ordine Controparte_3 all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
Il si è costituito, eccependo in via preliminare l'operatività Controparte_4 dell'art. 4 D.L. 119/2018, chiedendo quindi di dichiarare l'intervenuto difetto di interesse ad agire e/o la cessata materia del contendere, con vittoria di spese.
All'udienza del 14.02.24, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In considerazione di quanto dedotto va, preliminarmente, dichiarata cessata la materia del contendere per tutte le cartelle di cui all'opposizione proposta in primo grado, in quanto rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 4 DL n. 119/2018, che prevede testualmente che “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”.
Sennonché le parti chiedono la pronuncia sulle spese (anche in relazione al primo grado di giudizio). Detta domanda, tenuto conto della intervenuta cessata materia del contendere, va qualificata come domanda di pronuncia di soccombenza virtuale.
A tale fine, pertanto, va virtualmente dichiarato l'appello infondato nei termini che seguono
(tuttavia tenuto conto delle precisazioni in punto di regolamentazione delle spese di lite).
Va precisato, in via preliminare ed assorbente, come parte appellante non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del pagina 3 di 5 credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
Ricorrono, pertanto, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado.
Tuttavia, anche in relazione al presente grado di appello, tenuto conto della pronuncia di cessata materia del contendere, favorita dalla sopravvenienza normativa sopra indicata, si ritiene le spese debbono essere compensate tra tutte le parti in causa tenuto conto altresì delle considerazioni sopra fatte in ordine alla sopravvenienza della pronuncia resa dalla Suprema pagina 4 di 5 Corte a Sezioni Unite, rispetto anche al presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in parte motiva;
• rigetta virtualmentel'appello come proposto da per le ragioni di cui Controparte_1 in parte motiva;
• compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 19.04.2024
Il Giudice dott. Simone Iannone
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