TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/05/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 2423 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Aquilea n. 12, presso lo studio degli avv.ti Chiara Cifola e Anna Morsillo che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nata a [...] il [...]. Controparte_1 resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.10.2024 - premesso che dalla Parte_1 relazione more uxorio con nasceva in data 20.07.2020 il figlio Controparte_1
, riconosciuto da entrambi i genitori - ha chiesto all'intestato Tribunale di Per_1 volere disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, disciplinare le modalità di frequentazione genitori-figlio, il mantenimento ordinario del figlio in via diretta a carico di entrambi i genitori nei periodi in cui ciascuno terrà presso di sé il minore, nonché
1 la suddivisione al 50% delle spese straordinarie per il figlio.
Con decreto del 29.11.2024 veniva fissata udienza per la comparizione delle parti e per i relativi adempimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. al 16.04.2025.
Con istanza depositata il 16.01.2025 parte ricorrente rinunciava agli atti del giudizio per intervenuta riconciliazione delle parti.
All'udienza del 16.04.2025 nessuno compariva e il Giudice, preso atto che le parti si erano riconciliate, rimetteva la causa al Collegio.
Deve ritenersi che la riconciliazione abbia determinato la sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad un provvedimento giurisdizionale sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c.
Deve dunque dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso stante la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 337 bis e ss.
c.c., iscritto al n. 2423/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia il 6 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
2
Sezione Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 2423 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Aquilea n. 12, presso lo studio degli avv.ti Chiara Cifola e Anna Morsillo che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nata a [...] il [...]. Controparte_1 resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.10.2024 - premesso che dalla Parte_1 relazione more uxorio con nasceva in data 20.07.2020 il figlio Controparte_1
, riconosciuto da entrambi i genitori - ha chiesto all'intestato Tribunale di Per_1 volere disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, disciplinare le modalità di frequentazione genitori-figlio, il mantenimento ordinario del figlio in via diretta a carico di entrambi i genitori nei periodi in cui ciascuno terrà presso di sé il minore, nonché
1 la suddivisione al 50% delle spese straordinarie per il figlio.
Con decreto del 29.11.2024 veniva fissata udienza per la comparizione delle parti e per i relativi adempimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. al 16.04.2025.
Con istanza depositata il 16.01.2025 parte ricorrente rinunciava agli atti del giudizio per intervenuta riconciliazione delle parti.
All'udienza del 16.04.2025 nessuno compariva e il Giudice, preso atto che le parti si erano riconciliate, rimetteva la causa al Collegio.
Deve ritenersi che la riconciliazione abbia determinato la sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad un provvedimento giurisdizionale sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c.
Deve dunque dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso stante la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 337 bis e ss.
c.c., iscritto al n. 2423/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia il 6 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
2