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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/05/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2193/2021
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 06/05/2025 alle ore 12.00, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per compare l'avv. GUERRI MATTEO anche in sostituzione dell'avv. FERRO Parte_1
Per compare l'avv. PALATELLA VINCENZO , l'avv. ROSSI e Controparte_1
l'avv. MONTORRO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 14.11.2023.
Parte convenuta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 10.11.2023.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate e alle note scritte da ultimo depositate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2193/2021 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. GUERRI MATTEO (C.F. Parte_1 C.F._1
) e l'avv. FERRO CARMINE ( ) C.F._2 C.F._3
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.IVA , con l'avv. ROSSI PAOLA Controparte_1 P.IVA_1
( ), l'avv. PALATELLA VINCENZO ) e l'avv. MONTORO C.F._4 C.F._5
MARCELLO ) C.F._6
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 al fine di vederla condannata “ad eseguire l'obbligazione di liberare l'attore dalle garanzie personali, fideiussorie e ipotecarie, da questi prestate a favore dei seguenti istituti bancari: a) Controparte_2
b) Unicredit spa oggi Dobank c) Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio oggi Italfondiario d)
[...]
Cassa di Risparmio di Prato oggi Banca Popolare di Vicenza e) Credito Fondiario f) Banca di Pescia -
Credito Cooperativo”.
pagina 2 di 9 A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha dedotto i seguenti fatti: a) che l'attore, unitamente a e proprietari di quote rappresentanti complessivamente l'intero capitale Controparte_3 CP_4 sociale di Spring s.r.l., con l'assistenza del loro professionista di fiducia, dr. ebbero a Persona_1 negoziare con Cartindustria Veneta s.r.l. di Quinto Vicentino, in particolare con il sig. , Controparte_5 socio e amministratore di detta società, la cessione della quota rappresentante il 60% della società di loro proprietà; b) che la suddetta vendita rispondeva all'esigenza di sopperire ad una crisi di liquidità della
Spring s.r.l. e all'esigenza dei sigg.ri di vedersi affrancare dalle garanzie personali (fideiussioni e Pt_1 ipoteca volontaria) prestate a favore della società Spring s.r.l. nei confronti del sistema bancario;
c) che
, e lamentando l'inadempimento di Parte_1 CP_4 Controparte_3 Controparte_1 alle obbligazioni nascenti dalla scrittura del 29.1.2007 e, segnatamente, all'obbligo di essa Controparte_1 di “ottenere presso la banca Popolare dell'Etruria e del Lazio l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca sui beni personali del socio nonché a liberare tutti i soci persone fisiche dalle attuali Parte_1 fideiussioni personali rilasciate agli istituti di credito”, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., adivano il Tribunale di Pistoia per sentire “accertare e dichiarare che si è resa inadempiente alle Controparte_1 obbligazioni assunte nei confronti dei ricorrenti con la scrittura 29.1.2007 non avendo provveduto a CP_ liberare i sigg.ri , e o a far sì che gli stessi venissero liberati dalle fideiussioni Pt_1 Controparte_3 personali prestate a favore delle Banche creditrici di Spring srl e venisse cancellata l'ipoteca iscritta a favore di Banca Etruria sui beni personali di;
d) che si costituiva nel Parte_1 Controparte_1 giudizio formulando eccezioni di rito e, nel merito, eccepiva la insussistenza di alcun obbligo liberatorio a proprio carico, sia per la mancanza nell'atto notarile di cessione delle quote (nel quale era stato trasfuso il contenuto della scrittura 29.1.2007) dell'impegno alla liberazione dei soci oggetto della domanda attorea sia,
e in ogni caso, per la nullità e/o annullabilità di simile impegno;
e) che la causa veniva ritualmente istruita e con sentenza in data 6.7.2018 il Tribunale di Pistoia ha accertato l'intervenuto inadempimento di all'obbligo, assunto con la scrittura privata del 29.1.2007, di liberare i ricorrenti Controparte_1 dalle garanzie personali, fideiussorie e ipotecarie, prestate in favore di Spring s.r.l.; f) che la suddetta sentenza, non impugnata nei termini di rito, è passata in giudicato;
g) di aver richiesto alla convenuta, con missiva a mezzo legale del 7.11.2019, l'adempimento dell'obbligazione contrattuale, senza alcun esito;
h) che il sig. ha prestato garanzie ipotecarie e fideiussorie nell'interesse di Spring s.r.l. oggetto Parte_1 dell'obbligo di liberatoria assunto da con la scrittura del 29.1.2007 e non Controparte_1 rispettato, a favore delle banche , Unicredit spa oggi Dobank, Banca Controparte_2
Popolare dell'Etruria e del Lazio oggi Italfondiario, Cassa di Risparmio di Prato oggi Banca Popolare di
Vicenza, Credito Fondiario, Banca di Pescia - Credito Cooperativo;
i) che le banche creditrici si sono attivate per far valere i crediti rinvenienti dalle garanzie fideiussorie e ipotecarie prestate dall'attore ed hanno dato corso e/o sono intervenute nella procedura esecutiva immobiliari nr. R.G.E. 323/2011 a carico pagina 3 di 9 del sig. avanti al Tribunale di Pistoia;
l) che, “una volta statuito con sentenza definitiva Parte_1
l'inadempimento di all'obbligo contrattualmente assunto di ottenere presso la Controparte_1
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca gravante sui beni personali del sig. e di liberare il sig. dalle fideiussioni personali rilasciate a favore Parte_1 Parte_1 degli istituti di credito a garanzia delle esposizioni di Spring s.r.l.”, il sig. “(..) è legittimato a Parte_1 chiedere ed ottenere che l'obbligo di rimasto inadempiuto sia eseguito a spese Controparte_1 della stessa in un prefiggendo termine e nelle forme stabilite dalle norme di rito”.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda avversaria Controparte_1 con vittoria di spese di lite.
In particolare, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della azione ex adverso proposta, da qualificare quale domanda di risarcimento in forma specifica, risultando essa “sostanzialmente identica” alla richiesta di risarcimento per equivalente proposta in un precedente giudizio tra le stesse parti, decisa con sentenza e coperta da giudicato, pena la violazione del principio del ne bis in idem; ha eccepito l'improponibilità della domanda per avere la controparte già richiesto implicitamente la risoluzione del contratto ex art. 1453 secondo comma c.c.; ha eccepito la prescrizione dell'azione di condanna ad adempiere;
ha eccepito la nullità della clausola contrattuale ex adverso azionata per indeterminatezza dell'oggetto; in subordine, ha dedotto che la condotta avversaria consistita nell'aver promosso un secondo giudizio, a distanza di dieci anni dal primo, per avanzare una domanda che avrebbe dovuto chiedere nel primo, eventualmente in forma alternativa, si pone in contrasto con il principio giurisprudenziale che pone il divieto di plurime azioni a difesa di diritti scaturenti da un solo rapporto obbligatorio;
in ulteriore subordine, ha eccepito il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c.
Concessi termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., svolta istruttoria solo documentale, autorizzato il deposito di note conclusive autorizzate, precisate le conclusioni, all'udienza odierna la causa è passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. I fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia insorta sono pacifici e/o documentali.
Con scrittura privata sottoscritta in data 29.1.2007, , e in qualità Parte_1 Controparte_3 CP_4 di proprietari di quote rappresentanti complessivamente l'intero capitale sociale della società Spring s.r.l., hanno negoziato con una complessa operazione economica finalizzata alla Controparte_1 cessione, da parte dei primi ed in favore della seconda, di una quota di partecipazione pari al 60% del capitale sociale di Spring s.r.l. (cfr. doc. 1 fasc. att.)
Più precisamente, in virtù di quanto previsto nella citata scrittura, sarebbe Controparte_1 divenuta socia di maggioranza della Spring s.r.l. e quindi la nuova compagine sociale sarebbe risultata così composta: 60%, 20%, 10%, 10%”. Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 CP_6 pagina 4 di 9 In tale scrittura le parti hanno altresì pattuito una clausola del seguente tenore: “La SPRING SRL come gestita dalla nuova compagine sociale si impegna ad ottenere presso la Banca Popolare dell'Etruria e del
Lazio l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca gravante sui beni di nonché a liberare Parte_1 tutti i soci persone fisiche dalle attuali fidejussioni personali rilasciate agli istituti di credito.”
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , e lamentando Parte_1 CP_4 Controparte_3
l'inadempimento della convenuta alla obbligazione nascente dalla clausola da Controparte_1 ultimo menzionata, hanno adito il Tribunale di Pistoia per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte nei Controparte_1
CP_ confronti dei ricorrenti con la scrittura 29.1.2007 non avendo provveduto a liberare i sigg.ri , e Pt_1
o a far sì che gli stessi venissero liberati dalle fideiussioni personali prestate a favore delle Controparte_3
Banche creditrici di Spring srl e venisse cancellata l'ipoteca iscritta a favore di Banca Etruria sui beni personali di conseguentemente e in ogni caso condannare a Parte_1 Controparte_1 risarcire i ricorrenti per tutti i danni subiti e subendi per la mancata liberatoria dalle fideiussioni e dall'ipoteca di cui sopra, danni da liquidarsi in euro 1.716.793,85 oltre interessi, salvo diverso giudiziale apprezzamento” (cfr. doc. 2 fasc. att.).
Con sentenza n. 573/2018, pubblicata in data 6.7.2018 e passata in giudicato, il Tribunale di Pistoia ha accertato l'intervenuto inadempimento di all'obbligo, assunto con la scrittura Controparte_1 privata del 29.1.2007, di liberare i ricorrenti dalle garanzie personali, fideiussorie e ipotecarie, prestate in favore di Spring s.r.l., rigettando tuttavia la domanda risarcitoria “per difetto di prova dei relativi presupposti sia nell'an che nel quantum” (cfr. doc. 3 fasc. att.).
Nella citata pronuncia il Tribunale di Pistoia rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata dalla convenuta sulla base di una interpretazione dell'accordo inter partes Controparte_1 per cui “l'espressione 'la Spring srl come gestita dalla nuova compagine sociale' contenuta nella scrittura privata del 29.01.2007 sia riferibile anche e soprattutto proprio alla socia di nuovo ingresso” (cfr. punto II.2 sentenza - doc. 3 cit.).
Il Tribunale affermava, altresì, che “di scarso rilievo è la disquisizione circa l'esatto titolo di responsabilità della convenuta, ovvero se si sia in presenza di un'obbligazione diretta di essa quale socio di controllo di
Spring s.r.l. ovvero di un'obbligazione ex art. 1381 c.c. assunta da per conto di Controparte_1
Spring s.r.l. , in quanto dal testo della scrittura privata del 29.1.2007 come qui interpretato risulta comunque l'obbligo assunto dalla Spring s.r.l. nel nuovo assetto societario e, quindi, inevitabilmente implicante la decisione e attivazione in tal senso del socio di maggioranza a carico della quale Controparte_1 la sussistenza dell'obbligazione in parola è dunque indubbia” (cfr. punto III sentenza - doc. 3 cit.)
2. Così richiamati i fatti rilevanti, si osserva che il sig. con l'atto introduttivo di questo Parte_1 giudizio, premesso che con la richiamata sentenza passata in giudicato è stato accertato l'inadempimento di pagina 5 di 9 all'obbligo contrattualmente assunto di ottenere presso la Banca Popolare Controparte_1 dell'Etruria e del Lazio l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca gravante sui beni personali del sig.
e di liberare il sig. dalle fideiussioni personali rilasciate a favore degli istituti di Parte_1 Parte_1 credito a garanzia delle esposizioni di Spring s.r.l.”, ha agito in questo giudizio per “ottenere che l'obbligo di rimasto inadempiuto sia eseguito a spese della stessa” (cfr. atto di citazione pp. Controparte_1
3-4).
3. Orbene, la prima questione che deve essere affrontata attiene alla individuazione dell'esatto contenuto della prestazione dedotta nell'obbligazione assunta da nei confronti dei sig.ri Controparte_1 in forza della clausola contenuta nella scrittura privata del 29.1.2007, il cui inadempimento è stato Pt_1 definitivamente accertato con la sentenza inter partes passata in giudicato.
Alla luce del tenore letterale della clausola in esame e di un apprezzamento della operazione economica complessiva per come emergente dal citato accordo, concordemente con quanto statuito nella citata pronuncia (laddove si afferma che “l'obbligo assunto dalla Spring s.r.l. nel nuovo assetto societario (…) inevitabilmente implicante la decisione e attivazione in tal senso del socio di maggioranza CP_1
), deve ritenersi che detta obbligazione abbia avuto ad oggetto l'adozione, da parte di
[...]
quale nuovo socio di maggioranza di Spring s.r.l. e dunque nell'ambito degli organi Controparte_1 sociali di cui avrebbe assunto il controllo, delle decisioni societarie necessarie affinché la società compravenduta si attivasse per ottenere - presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca gravante sui beni di e altresì liberasse tutti i soci Parte_1 persone fisiche dalle fidejussioni rilasciate agli istituti di credito.
4. La seconda questione che occorre esaminare concerne la qualificazione della domanda proposta dal sig. in questo giudizio e, più precisamente, se essa sia da considerare alla stregua di azione di Parte_1 esatto adempimento oppure di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.
Come osservato da condivisa dottrina, l'azione di esatto adempimento è diretta ad ottenere la condanna del debitore all'adempimento. Tra i suoi presupposti vi sono la inesecuzione totale o parziale della prestazione e la relativa imputabilità al debitore.
In presenza di tali presupposti il creditore può esercitare l'azione di esatto adempimento quando, nonostante l'inadempimento, il diritto del creditore sia stato sì frustato ma non totalmente e la prestazione dedotta in obbligazione sia rimasta ancora possibile (l'eventuale danno risarcibile consisterà essenzialmente in quello derivato dal ritardo nell'esecuzione).
Di contro, l'azione di risarcimento del danno in forma specifica, prevista dall'art. 2058 c.c. e ritenuta applicabile da consolidata giurisprudenza di legittimità anche in ambito in ambito contrattuale (cfr. ex plurimis Cass. 6985/1997), postula la irrimediabilità della lesione alle aspettative del creditore alla prestazione originale, riparabile solamente con una prestazione “diversa e succedanea” a quella prevista pagina 6 di 9 come contenuto del rapporto, volta a rimuovere la fonte del danno e le sue conseguenze pregiudizievoli con l'attribuzione al danneggiato-creditore della medesima utilità giuridico-economica lesa dalla condotta illecita (o dall'inadempimento).
Nella specie l'attore non ha univocamente qualificato la domanda proposta nell'uno o nell'altro senso.
Invero, le conclusioni rassegnate dall'attore, volte alla condanna del convenuto “ad eseguire l'obbligazione di liberare l'attore dalle garanzie personali, fideiussorie e ipotecarie, da questi prestate a favore dei seguenti istituti bancari (..)”, indurrebbero a ritenere in questa sede esperita l'azione di esatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte con la scrittura privata del 29.1.2007.
Nondimeno, il tenore complessivo dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. conduce a qualificare la domanda attorea in termini di azione risarcitoria.
Depone in tal senso anzitutto l'affermazione contenuta in atto di citazione della legittimazione dell'attore ad “ottenere che l'obbligo di rimasto inadempiuto sia eseguito a spese della Controparte_1 stessa”, ciò consentendo di individuare con esattezza il contenuto della condotta concretamente richiesta alla parte convenuta e, quindi, il petitum sostanziale della domanda, vale a dire la condanna alla corresponsione delle somme necessarie per la liberazione delle fideiussioni prestate dal sig. Parte_1 dettagliatamente quantificate nella narrativa che precede.
A suffragio della opzione ermeneutica proposta depone poi il contenuto della memoria ex art. 183 co.6 n. 1
c.p.c. laddove parte attrice argomenta in senso favorevole alla ammissibilità in questa sede della domanda di
“risarcimento in forma specifica” (cfr. pag. 3 e pag. 5), ex adverso contestata.
5. La domanda attorea, così qualificata in termini di azione di risarcimento (in forma specifica), deve ritenersi inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
Secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione risarcitoria è unica e spetta al danneggiato- creditore il potere di scegliere espressamente tra la richiesta di risarcimento in forma specifica oppure per equivalente.
Invero, il risarcimento in forma specifica, secondo il principio generale fissato dall'art. 2058 c.c., applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, costituisce rimedio alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario, sicché il creditore di un'obbligazione da contratto inadempiuta non può chiedere, a titolo di risarcimento del danno derivato al suo patrimonio dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento di essa, congiuntamente sia l'attribuzione della somma in denaro idonea a reintegrare tale patrimonio della diminuzione economica derivatagli dall'inadempimento della prestazione dovuta - nel che consiste il danno
-, che l'adempimento diretto della prestazione dovutagli da parte dell'obbligato, volto a rimuovere la causa -
e cioè l'inadempimento - della lesione del suo patrimonio, ma deve optare per l'una o l'altra forma di risarcimento (Cass. 7569/2003).
Ora, anche a voler considerare ammissibile la proposizione di domanda di risarcimento del danno in forma pagina 7 di 9 specifica dopo aver promosso in un precedente giudizio – definito con sentenza di rigetto una domanda di risarcimento del danno per equivalente, si osserva come, nella specie, il petitum sostanziale di questo procedimento risulti del tutto identico a quello del giudizio precedentemente introdotto.
Invero, come sopra evidenziato, la prestazione riparatoria richiesta dall'attore alla convenuta consiste nel sostenere le spese necessarie per la liberazione delle fideiussioni prestate dal sig. quantificate in atto Pt_1 di citazione in misura pari all'ammontare dell'esposizione debitoria di Spring s.r.l. verso il ceto bancario coperta dalle garanzie citate, e, dunque, nel pagamento di quelle stesse somme oggetto della domanda di risarcimento del danno per equivalente avanzata nel precedente giudizio in forza del medesimo titolo contrattuale.
Pertanto, la domanda proposta in questo giudizio, identificandosi in tutti i suoi elementi costitutivi con quella formulata nel giudizio precedente, va reputata inammissibile per bis in idem, essendosi sulla stessa già deciso con sentenza passata in giudicato.
6. Ad abundantiam, si osserva che, anche a volere qualificare la domanda attorea in termini di azione di esatto adempimento, la stessa non può comunque trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Invero, l'esatto adempimento dell'obbligazione di facere, nel contenuto sopra precisato, è senz'altro divenuto impossibile poiché, come peraltro ammesso dallo stesso attore nell'atto introduttivo del primo giudizio definito con sentenza passata in giudicato, Spring s.r.l. che, per effetto dell'adozione delle necessarie decisioni societarie su iniziativa del socio di maggioranza avrebbe dovuto Controparte_1 attivarsi per ottenere l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni di presso i detti Parte_1 istituti bancari e procedere alla liberazione del predetto dalle garanzie personali prestate, era stata posta, e lo
è tuttora (cfr. docc.
2-3 fasc. conv.), in concordato preventivo con cessione dei beni ex art. 160 LF.
In tal senso si richiama il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo della causa R.G. n. 40232/2011, laddove, ai fini di sostenere la sussistenza del diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento del danno per equivalente, sia che si qualifichi l'obbligazione come direttamente assunta sia che si configuri la fattispecie di cui all'art. 1381 c.c., si afferma, con riferimento a quest'ultima ipotesi, che “ Controparte_1 quale società controllante di Spring srl, con l'assunzione della delibera e la proposizione della domanda di ammissione di Spring srl alla procedura di concordato preventivo ha, per un verso, conclamato la propria intenzione di non adempiere o comunque ha reso impossibile il compimento del fatto (pagamento integrale del debito da parte di Spring srl e liberatoria delle fideiussioni) promesso” (cfr. doc. 2 fasc. att.).
Coerentemente con tale premessa, i sig.ri , e manifestando Parte_1 CP_4 CP_6 peraltro implicitamente di non avere interesse ad un adempimento tardivo della obbligazione in parola, agivano nella predetta sede al fine di “ottenere il ristoro dei danni subiti e che saranno costretti a subire in conseguenza della mancata liberatoria delle fideiussioni personali prestate e della mancata cancellazione dell'ipoteca sui beni personali del sig. , quantificati in euro 1.716.793,85 oltre interessi. Parte_1 pagina 8 di 9 Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, al rigetto della domanda di esatto adempimento, essendo divenuto impossibile, giuridicamente oltre che materialmente, per la convenuta CP_1
nelle vesti di socia di maggioranza di Spring s.r.l. sottoposta a procedura di concordato
[...] preventivo con cessione dei beni, l'esecuzione della prestazione di facere come sopra precisata, rimasta inadempiuta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite (indeterminabile) e all'attività processuale svolta. Si ritiene giustificata la liquidazione di compensi in misura inferiore ai valori medi per tutte le fasi processuali, per l'assenza di prove orali, l'assenza di questione in fatto di elevata complessità, la modalità semplificata di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Pistoia, 6.5.2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 06/05/2025 alle ore 12.00, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per compare l'avv. GUERRI MATTEO anche in sostituzione dell'avv. FERRO Parte_1
Per compare l'avv. PALATELLA VINCENZO , l'avv. ROSSI e Controparte_1
l'avv. MONTORRO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 14.11.2023.
Parte convenuta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 10.11.2023.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate e alle note scritte da ultimo depositate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2193/2021 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. GUERRI MATTEO (C.F. Parte_1 C.F._1
) e l'avv. FERRO CARMINE ( ) C.F._2 C.F._3
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.IVA , con l'avv. ROSSI PAOLA Controparte_1 P.IVA_1
( ), l'avv. PALATELLA VINCENZO ) e l'avv. MONTORO C.F._4 C.F._5
MARCELLO ) C.F._6
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 al fine di vederla condannata “ad eseguire l'obbligazione di liberare l'attore dalle garanzie personali, fideiussorie e ipotecarie, da questi prestate a favore dei seguenti istituti bancari: a) Controparte_2
b) Unicredit spa oggi Dobank c) Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio oggi Italfondiario d)
[...]
Cassa di Risparmio di Prato oggi Banca Popolare di Vicenza e) Credito Fondiario f) Banca di Pescia -
Credito Cooperativo”.
pagina 2 di 9 A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha dedotto i seguenti fatti: a) che l'attore, unitamente a e proprietari di quote rappresentanti complessivamente l'intero capitale Controparte_3 CP_4 sociale di Spring s.r.l., con l'assistenza del loro professionista di fiducia, dr. ebbero a Persona_1 negoziare con Cartindustria Veneta s.r.l. di Quinto Vicentino, in particolare con il sig. , Controparte_5 socio e amministratore di detta società, la cessione della quota rappresentante il 60% della società di loro proprietà; b) che la suddetta vendita rispondeva all'esigenza di sopperire ad una crisi di liquidità della
Spring s.r.l. e all'esigenza dei sigg.ri di vedersi affrancare dalle garanzie personali (fideiussioni e Pt_1 ipoteca volontaria) prestate a favore della società Spring s.r.l. nei confronti del sistema bancario;
c) che
, e lamentando l'inadempimento di Parte_1 CP_4 Controparte_3 Controparte_1 alle obbligazioni nascenti dalla scrittura del 29.1.2007 e, segnatamente, all'obbligo di essa Controparte_1 di “ottenere presso la banca Popolare dell'Etruria e del Lazio l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca sui beni personali del socio nonché a liberare tutti i soci persone fisiche dalle attuali Parte_1 fideiussioni personali rilasciate agli istituti di credito”, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., adivano il Tribunale di Pistoia per sentire “accertare e dichiarare che si è resa inadempiente alle Controparte_1 obbligazioni assunte nei confronti dei ricorrenti con la scrittura 29.1.2007 non avendo provveduto a CP_ liberare i sigg.ri , e o a far sì che gli stessi venissero liberati dalle fideiussioni Pt_1 Controparte_3 personali prestate a favore delle Banche creditrici di Spring srl e venisse cancellata l'ipoteca iscritta a favore di Banca Etruria sui beni personali di;
d) che si costituiva nel Parte_1 Controparte_1 giudizio formulando eccezioni di rito e, nel merito, eccepiva la insussistenza di alcun obbligo liberatorio a proprio carico, sia per la mancanza nell'atto notarile di cessione delle quote (nel quale era stato trasfuso il contenuto della scrittura 29.1.2007) dell'impegno alla liberazione dei soci oggetto della domanda attorea sia,
e in ogni caso, per la nullità e/o annullabilità di simile impegno;
e) che la causa veniva ritualmente istruita e con sentenza in data 6.7.2018 il Tribunale di Pistoia ha accertato l'intervenuto inadempimento di all'obbligo, assunto con la scrittura privata del 29.1.2007, di liberare i ricorrenti Controparte_1 dalle garanzie personali, fideiussorie e ipotecarie, prestate in favore di Spring s.r.l.; f) che la suddetta sentenza, non impugnata nei termini di rito, è passata in giudicato;
g) di aver richiesto alla convenuta, con missiva a mezzo legale del 7.11.2019, l'adempimento dell'obbligazione contrattuale, senza alcun esito;
h) che il sig. ha prestato garanzie ipotecarie e fideiussorie nell'interesse di Spring s.r.l. oggetto Parte_1 dell'obbligo di liberatoria assunto da con la scrittura del 29.1.2007 e non Controparte_1 rispettato, a favore delle banche , Unicredit spa oggi Dobank, Banca Controparte_2
Popolare dell'Etruria e del Lazio oggi Italfondiario, Cassa di Risparmio di Prato oggi Banca Popolare di
Vicenza, Credito Fondiario, Banca di Pescia - Credito Cooperativo;
i) che le banche creditrici si sono attivate per far valere i crediti rinvenienti dalle garanzie fideiussorie e ipotecarie prestate dall'attore ed hanno dato corso e/o sono intervenute nella procedura esecutiva immobiliari nr. R.G.E. 323/2011 a carico pagina 3 di 9 del sig. avanti al Tribunale di Pistoia;
l) che, “una volta statuito con sentenza definitiva Parte_1
l'inadempimento di all'obbligo contrattualmente assunto di ottenere presso la Controparte_1
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca gravante sui beni personali del sig. e di liberare il sig. dalle fideiussioni personali rilasciate a favore Parte_1 Parte_1 degli istituti di credito a garanzia delle esposizioni di Spring s.r.l.”, il sig. “(..) è legittimato a Parte_1 chiedere ed ottenere che l'obbligo di rimasto inadempiuto sia eseguito a spese Controparte_1 della stessa in un prefiggendo termine e nelle forme stabilite dalle norme di rito”.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda avversaria Controparte_1 con vittoria di spese di lite.
In particolare, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della azione ex adverso proposta, da qualificare quale domanda di risarcimento in forma specifica, risultando essa “sostanzialmente identica” alla richiesta di risarcimento per equivalente proposta in un precedente giudizio tra le stesse parti, decisa con sentenza e coperta da giudicato, pena la violazione del principio del ne bis in idem; ha eccepito l'improponibilità della domanda per avere la controparte già richiesto implicitamente la risoluzione del contratto ex art. 1453 secondo comma c.c.; ha eccepito la prescrizione dell'azione di condanna ad adempiere;
ha eccepito la nullità della clausola contrattuale ex adverso azionata per indeterminatezza dell'oggetto; in subordine, ha dedotto che la condotta avversaria consistita nell'aver promosso un secondo giudizio, a distanza di dieci anni dal primo, per avanzare una domanda che avrebbe dovuto chiedere nel primo, eventualmente in forma alternativa, si pone in contrasto con il principio giurisprudenziale che pone il divieto di plurime azioni a difesa di diritti scaturenti da un solo rapporto obbligatorio;
in ulteriore subordine, ha eccepito il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c.
Concessi termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., svolta istruttoria solo documentale, autorizzato il deposito di note conclusive autorizzate, precisate le conclusioni, all'udienza odierna la causa è passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. I fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia insorta sono pacifici e/o documentali.
Con scrittura privata sottoscritta in data 29.1.2007, , e in qualità Parte_1 Controparte_3 CP_4 di proprietari di quote rappresentanti complessivamente l'intero capitale sociale della società Spring s.r.l., hanno negoziato con una complessa operazione economica finalizzata alla Controparte_1 cessione, da parte dei primi ed in favore della seconda, di una quota di partecipazione pari al 60% del capitale sociale di Spring s.r.l. (cfr. doc. 1 fasc. att.)
Più precisamente, in virtù di quanto previsto nella citata scrittura, sarebbe Controparte_1 divenuta socia di maggioranza della Spring s.r.l. e quindi la nuova compagine sociale sarebbe risultata così composta: 60%, 20%, 10%, 10%”. Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 CP_6 pagina 4 di 9 In tale scrittura le parti hanno altresì pattuito una clausola del seguente tenore: “La SPRING SRL come gestita dalla nuova compagine sociale si impegna ad ottenere presso la Banca Popolare dell'Etruria e del
Lazio l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca gravante sui beni di nonché a liberare Parte_1 tutti i soci persone fisiche dalle attuali fidejussioni personali rilasciate agli istituti di credito.”
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , e lamentando Parte_1 CP_4 Controparte_3
l'inadempimento della convenuta alla obbligazione nascente dalla clausola da Controparte_1 ultimo menzionata, hanno adito il Tribunale di Pistoia per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte nei Controparte_1
CP_ confronti dei ricorrenti con la scrittura 29.1.2007 non avendo provveduto a liberare i sigg.ri , e Pt_1
o a far sì che gli stessi venissero liberati dalle fideiussioni personali prestate a favore delle Controparte_3
Banche creditrici di Spring srl e venisse cancellata l'ipoteca iscritta a favore di Banca Etruria sui beni personali di conseguentemente e in ogni caso condannare a Parte_1 Controparte_1 risarcire i ricorrenti per tutti i danni subiti e subendi per la mancata liberatoria dalle fideiussioni e dall'ipoteca di cui sopra, danni da liquidarsi in euro 1.716.793,85 oltre interessi, salvo diverso giudiziale apprezzamento” (cfr. doc. 2 fasc. att.).
Con sentenza n. 573/2018, pubblicata in data 6.7.2018 e passata in giudicato, il Tribunale di Pistoia ha accertato l'intervenuto inadempimento di all'obbligo, assunto con la scrittura Controparte_1 privata del 29.1.2007, di liberare i ricorrenti dalle garanzie personali, fideiussorie e ipotecarie, prestate in favore di Spring s.r.l., rigettando tuttavia la domanda risarcitoria “per difetto di prova dei relativi presupposti sia nell'an che nel quantum” (cfr. doc. 3 fasc. att.).
Nella citata pronuncia il Tribunale di Pistoia rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata dalla convenuta sulla base di una interpretazione dell'accordo inter partes Controparte_1 per cui “l'espressione 'la Spring srl come gestita dalla nuova compagine sociale' contenuta nella scrittura privata del 29.01.2007 sia riferibile anche e soprattutto proprio alla socia di nuovo ingresso” (cfr. punto II.2 sentenza - doc. 3 cit.).
Il Tribunale affermava, altresì, che “di scarso rilievo è la disquisizione circa l'esatto titolo di responsabilità della convenuta, ovvero se si sia in presenza di un'obbligazione diretta di essa quale socio di controllo di
Spring s.r.l. ovvero di un'obbligazione ex art. 1381 c.c. assunta da per conto di Controparte_1
Spring s.r.l. , in quanto dal testo della scrittura privata del 29.1.2007 come qui interpretato risulta comunque l'obbligo assunto dalla Spring s.r.l. nel nuovo assetto societario e, quindi, inevitabilmente implicante la decisione e attivazione in tal senso del socio di maggioranza a carico della quale Controparte_1 la sussistenza dell'obbligazione in parola è dunque indubbia” (cfr. punto III sentenza - doc. 3 cit.)
2. Così richiamati i fatti rilevanti, si osserva che il sig. con l'atto introduttivo di questo Parte_1 giudizio, premesso che con la richiamata sentenza passata in giudicato è stato accertato l'inadempimento di pagina 5 di 9 all'obbligo contrattualmente assunto di ottenere presso la Banca Popolare Controparte_1 dell'Etruria e del Lazio l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca gravante sui beni personali del sig.
e di liberare il sig. dalle fideiussioni personali rilasciate a favore degli istituti di Parte_1 Parte_1 credito a garanzia delle esposizioni di Spring s.r.l.”, ha agito in questo giudizio per “ottenere che l'obbligo di rimasto inadempiuto sia eseguito a spese della stessa” (cfr. atto di citazione pp. Controparte_1
3-4).
3. Orbene, la prima questione che deve essere affrontata attiene alla individuazione dell'esatto contenuto della prestazione dedotta nell'obbligazione assunta da nei confronti dei sig.ri Controparte_1 in forza della clausola contenuta nella scrittura privata del 29.1.2007, il cui inadempimento è stato Pt_1 definitivamente accertato con la sentenza inter partes passata in giudicato.
Alla luce del tenore letterale della clausola in esame e di un apprezzamento della operazione economica complessiva per come emergente dal citato accordo, concordemente con quanto statuito nella citata pronuncia (laddove si afferma che “l'obbligo assunto dalla Spring s.r.l. nel nuovo assetto societario (…) inevitabilmente implicante la decisione e attivazione in tal senso del socio di maggioranza CP_1
), deve ritenersi che detta obbligazione abbia avuto ad oggetto l'adozione, da parte di
[...]
quale nuovo socio di maggioranza di Spring s.r.l. e dunque nell'ambito degli organi Controparte_1 sociali di cui avrebbe assunto il controllo, delle decisioni societarie necessarie affinché la società compravenduta si attivasse per ottenere - presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca gravante sui beni di e altresì liberasse tutti i soci Parte_1 persone fisiche dalle fidejussioni rilasciate agli istituti di credito.
4. La seconda questione che occorre esaminare concerne la qualificazione della domanda proposta dal sig. in questo giudizio e, più precisamente, se essa sia da considerare alla stregua di azione di Parte_1 esatto adempimento oppure di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.
Come osservato da condivisa dottrina, l'azione di esatto adempimento è diretta ad ottenere la condanna del debitore all'adempimento. Tra i suoi presupposti vi sono la inesecuzione totale o parziale della prestazione e la relativa imputabilità al debitore.
In presenza di tali presupposti il creditore può esercitare l'azione di esatto adempimento quando, nonostante l'inadempimento, il diritto del creditore sia stato sì frustato ma non totalmente e la prestazione dedotta in obbligazione sia rimasta ancora possibile (l'eventuale danno risarcibile consisterà essenzialmente in quello derivato dal ritardo nell'esecuzione).
Di contro, l'azione di risarcimento del danno in forma specifica, prevista dall'art. 2058 c.c. e ritenuta applicabile da consolidata giurisprudenza di legittimità anche in ambito in ambito contrattuale (cfr. ex plurimis Cass. 6985/1997), postula la irrimediabilità della lesione alle aspettative del creditore alla prestazione originale, riparabile solamente con una prestazione “diversa e succedanea” a quella prevista pagina 6 di 9 come contenuto del rapporto, volta a rimuovere la fonte del danno e le sue conseguenze pregiudizievoli con l'attribuzione al danneggiato-creditore della medesima utilità giuridico-economica lesa dalla condotta illecita (o dall'inadempimento).
Nella specie l'attore non ha univocamente qualificato la domanda proposta nell'uno o nell'altro senso.
Invero, le conclusioni rassegnate dall'attore, volte alla condanna del convenuto “ad eseguire l'obbligazione di liberare l'attore dalle garanzie personali, fideiussorie e ipotecarie, da questi prestate a favore dei seguenti istituti bancari (..)”, indurrebbero a ritenere in questa sede esperita l'azione di esatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte con la scrittura privata del 29.1.2007.
Nondimeno, il tenore complessivo dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. conduce a qualificare la domanda attorea in termini di azione risarcitoria.
Depone in tal senso anzitutto l'affermazione contenuta in atto di citazione della legittimazione dell'attore ad “ottenere che l'obbligo di rimasto inadempiuto sia eseguito a spese della Controparte_1 stessa”, ciò consentendo di individuare con esattezza il contenuto della condotta concretamente richiesta alla parte convenuta e, quindi, il petitum sostanziale della domanda, vale a dire la condanna alla corresponsione delle somme necessarie per la liberazione delle fideiussioni prestate dal sig. Parte_1 dettagliatamente quantificate nella narrativa che precede.
A suffragio della opzione ermeneutica proposta depone poi il contenuto della memoria ex art. 183 co.6 n. 1
c.p.c. laddove parte attrice argomenta in senso favorevole alla ammissibilità in questa sede della domanda di
“risarcimento in forma specifica” (cfr. pag. 3 e pag. 5), ex adverso contestata.
5. La domanda attorea, così qualificata in termini di azione di risarcimento (in forma specifica), deve ritenersi inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
Secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione risarcitoria è unica e spetta al danneggiato- creditore il potere di scegliere espressamente tra la richiesta di risarcimento in forma specifica oppure per equivalente.
Invero, il risarcimento in forma specifica, secondo il principio generale fissato dall'art. 2058 c.c., applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, costituisce rimedio alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario, sicché il creditore di un'obbligazione da contratto inadempiuta non può chiedere, a titolo di risarcimento del danno derivato al suo patrimonio dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento di essa, congiuntamente sia l'attribuzione della somma in denaro idonea a reintegrare tale patrimonio della diminuzione economica derivatagli dall'inadempimento della prestazione dovuta - nel che consiste il danno
-, che l'adempimento diretto della prestazione dovutagli da parte dell'obbligato, volto a rimuovere la causa -
e cioè l'inadempimento - della lesione del suo patrimonio, ma deve optare per l'una o l'altra forma di risarcimento (Cass. 7569/2003).
Ora, anche a voler considerare ammissibile la proposizione di domanda di risarcimento del danno in forma pagina 7 di 9 specifica dopo aver promosso in un precedente giudizio – definito con sentenza di rigetto una domanda di risarcimento del danno per equivalente, si osserva come, nella specie, il petitum sostanziale di questo procedimento risulti del tutto identico a quello del giudizio precedentemente introdotto.
Invero, come sopra evidenziato, la prestazione riparatoria richiesta dall'attore alla convenuta consiste nel sostenere le spese necessarie per la liberazione delle fideiussioni prestate dal sig. quantificate in atto Pt_1 di citazione in misura pari all'ammontare dell'esposizione debitoria di Spring s.r.l. verso il ceto bancario coperta dalle garanzie citate, e, dunque, nel pagamento di quelle stesse somme oggetto della domanda di risarcimento del danno per equivalente avanzata nel precedente giudizio in forza del medesimo titolo contrattuale.
Pertanto, la domanda proposta in questo giudizio, identificandosi in tutti i suoi elementi costitutivi con quella formulata nel giudizio precedente, va reputata inammissibile per bis in idem, essendosi sulla stessa già deciso con sentenza passata in giudicato.
6. Ad abundantiam, si osserva che, anche a volere qualificare la domanda attorea in termini di azione di esatto adempimento, la stessa non può comunque trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Invero, l'esatto adempimento dell'obbligazione di facere, nel contenuto sopra precisato, è senz'altro divenuto impossibile poiché, come peraltro ammesso dallo stesso attore nell'atto introduttivo del primo giudizio definito con sentenza passata in giudicato, Spring s.r.l. che, per effetto dell'adozione delle necessarie decisioni societarie su iniziativa del socio di maggioranza avrebbe dovuto Controparte_1 attivarsi per ottenere l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni di presso i detti Parte_1 istituti bancari e procedere alla liberazione del predetto dalle garanzie personali prestate, era stata posta, e lo
è tuttora (cfr. docc.
2-3 fasc. conv.), in concordato preventivo con cessione dei beni ex art. 160 LF.
In tal senso si richiama il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo della causa R.G. n. 40232/2011, laddove, ai fini di sostenere la sussistenza del diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento del danno per equivalente, sia che si qualifichi l'obbligazione come direttamente assunta sia che si configuri la fattispecie di cui all'art. 1381 c.c., si afferma, con riferimento a quest'ultima ipotesi, che “ Controparte_1 quale società controllante di Spring srl, con l'assunzione della delibera e la proposizione della domanda di ammissione di Spring srl alla procedura di concordato preventivo ha, per un verso, conclamato la propria intenzione di non adempiere o comunque ha reso impossibile il compimento del fatto (pagamento integrale del debito da parte di Spring srl e liberatoria delle fideiussioni) promesso” (cfr. doc. 2 fasc. att.).
Coerentemente con tale premessa, i sig.ri , e manifestando Parte_1 CP_4 CP_6 peraltro implicitamente di non avere interesse ad un adempimento tardivo della obbligazione in parola, agivano nella predetta sede al fine di “ottenere il ristoro dei danni subiti e che saranno costretti a subire in conseguenza della mancata liberatoria delle fideiussioni personali prestate e della mancata cancellazione dell'ipoteca sui beni personali del sig. , quantificati in euro 1.716.793,85 oltre interessi. Parte_1 pagina 8 di 9 Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, al rigetto della domanda di esatto adempimento, essendo divenuto impossibile, giuridicamente oltre che materialmente, per la convenuta CP_1
nelle vesti di socia di maggioranza di Spring s.r.l. sottoposta a procedura di concordato
[...] preventivo con cessione dei beni, l'esecuzione della prestazione di facere come sopra precisata, rimasta inadempiuta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite (indeterminabile) e all'attività processuale svolta. Si ritiene giustificata la liquidazione di compensi in misura inferiore ai valori medi per tutte le fasi processuali, per l'assenza di prove orali, l'assenza di questione in fatto di elevata complessità, la modalità semplificata di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Pistoia, 6.5.2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
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