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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6852 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6645/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
AM AN Presidente
Maria delle Donne Consigliere
IL PO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6645 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025 vertente
TRA
(P.I. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._1 Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. Angelo Ciolina e dall'avv. Carlo Maltese.
APPELLANTI
E
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cultrera. P.IVA_3
APPELLATA
1 E
nipersonale (C.F. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea TT, dall'avv. DO SA
[...] P.IVA_3
AM e dall'avv. BI AR.
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis:
• IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 15053/2019, resa inter partes dal Tribunale di Roma, XI Sezione Civile, in persona del
Giudice Dott. Massimo Corrias – R.G. n. 49248/2014, pubblicata il 17/07/2019, Repert. N. 15169/2019, per
i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
• IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ed interesse a resistere nel presente giudizio della in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa Controparte_3 CP_4
quale mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore, data la carenza di titolarità del
[...] diritto creditorio vantato e per tutti i motivi di cui in narrativa;
• IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare la carenza di ius postulandi degli avv.ti Andrea TT, DO SA AM e BI AR, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla nullità della comparsa in appello ed ogni atto conseguente e dipendente, per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
• NEL MERITO: 1) ACCERTARE E DICHIARARE la contraddittoria, insufficiente, erronea, motivazione della sentenza di primo grado n. 15053/2019, resa inter partes dal Tribunale di Roma, XI Sezione Civile, in persona del
Giudice Dott. Massimo Corrias – R.G. n. 49248/2014, pubblicata il 17/07/2019, Repert. N. 15169/2019, per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 1815, 2033, 2697, 2702 c.c., 644 c.p., art. 2 L. 108/96, per tutto quanto esposto in narrativa E, PER L'EFFETTO, RIFORMARE in parte qua l'impugnata sentenza, anche all'esito dei ricalcoli predisposti dal CTU, al netto delle lamentate anomalie, errori e contraddizioni sia contabili, sia contrattuali rinvenuti sui rapporti per cui è causa, come esposto in narrativa;
2) ACCERTARE E DICHIARARE la contraddittoria, insufficiente, erronea, motivazione della sentenza di primo grado oggi impugnata, nella parte in cui l'Ill.mo Tribunale non abbia valutato i fatti e/o statuito conformemente sulla valutazione di questi e/o di tutta la documentazione contabile e contrattuale prodotta, nonché sulle circostanze da cui deriva la violazione della legge, ai sensi degli artt. 1418, 1419, 1815, 2697 ,
2702 c.c., 644 c.p., L. 108/96, e 115, 116 c.p.c., come dedotto in narrativa E, PER L'EFFETTO, RIFORMARE in parte qua l'impugnata sentenza, per le motivazioni meglio dedotte in narrativa;
3) ACCOGLIERE le domande di parte attrice, come precisate nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1
c.p.c., avanzate con il giudizio di primo grado;
4) ACCERTARE E DICHIARARE l 'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari sul rapporto di c/c anticipi n. 10407445, superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, così come statuito nel corso dell'espletata istruttoria e per l'effetto, DICHIARARE la gratuita del rapporto ex art. 1815, II comma c.c.;
5) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia di ogni addebito, a decorrere dalla data del passaggio a sofferenza e/o recesso realizzato dalla per tutti i rapporti oggetto di causa;
e per l'effetto CP_5
2 6) RIDETERMINARE il “dare e avere” tra le parti mediante il ricalcolo contabile di tutti i rapporti per cui è causa, applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi, del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta;
7) CONDANNARE la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora come quantificate in narrativa oltre spese di CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
8) DICHIARARE la liberazione dei fideiussori per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.
9) CONDANNARE l'istituto di credito convenuto a corrispondere all'attrice gli interessi di legge sulla somma come sopra rivalutata.
– IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.”
L'appellata ha così concluso:
“Voglia l 'Ecc.ma Corte d'Appello adita
- in via preliminare, rigettare l'istanza cautelare
- nel merito, rigettare il ricorso in quanto inammissibile oltre che infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
La terza intervenuta si è riportata alle conclusioni dell'appellata.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La (d'ora in avanti , in qualità di debitrice Parte_1 Parte_1
principale, e e , in qualità di fideiussori, convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l' (d'ora in poi anche solo banca), Controparte_1
riferendo di avere intrattenuto con l'istituto di credito i rapporti di c/c n. 372860 e n. 427193
e i rapporti di conto anticipi su fatture n. 310135 e n. 10407449, e che, sottoposti detti rapporti all'esame di esperti del settore, era emersa l'illegittima applicazione di interessi ultra legali,
usurari e anatocistici, di c.m.s. non pattuite e comunque prive di causa e di interessi conseguenti a illegittima antergazione e/o postergazione dei giorni di valuta.
Gli attori lamentavano inoltre l'illegittimità del recesso dai contratti da parte della banca ai sensi degli artt. 1375 e 1845 c.c.
Essi, pertanto, chiedevano al Tribunale adito la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti e la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca, nonché il risarcimento dei danni sofferti. Chiedevano altresì che venisse dichiarata la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.
3 2. Si costituiva in giudizio la banca convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento del saldo debitore dei rapporti dedotti in giudizio, pari all'importo complessivo di € 1.596.544,10 oltre interessi e spese concordate.
3. Nel corso della causa veniva ammessa C.T.U. contabile per l'esame e il ricalcolo dei saldi dei rapporti oggetto di causa.
4. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15053/2019, così provvedeva:
• “affermata la natura usuraria degli interessi pattuiti con il contratto di apertura del conto anticipi su fatture 10407449 ed effettuato il ricalcolo dei saldi finali di detto conto e dei
conti 372860, 427193 e 310135, respinta ogni altra domanda, condanna in solido gli attori
e i fideiussori e a Parte_1 Parte_1 Parte_2
corrispondere alla convenuta la somma di €.944.766,86; CP_1
• condanna altresì gli attori a corrispondere alla gli interessi al tasso contrattuale CP_1
del 13,5% su €.362.516,40 e al tasso contrattuale del 9,61% su €.399.955,02, dal 1.2.2015
al saldo;
• pone le spese della CTU a carico di entrambe le parti al 50%;
• compensa fra le parti al 50% le spese del giudizio;
• condanna gli attori a rifondere alla banca convenuta le spese del giudizio che, ai sensi del
DM. Giustizia 37/2018 ed operata la suddetta compensazione, si liquidano in € 13.500,00
per compensi di avvocato relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria dei
giudizi civili di cognizione, più spese generali, CPA ed Iva.”
All'esito dell'accertamento peritale il Tribunale dichiarava la natura usuraria del conto anticipi su fatture n. 10495449, sul rilievo che il tasso debitore stabilito alla data del contratto del 24.2.2005 pari al 13,50% risultava essere superiore al tasso soglia del I trimestre del 2005
pari all'8,61%. Il Tribunale ricalcolava poi i saldi finali di tale rapporto e degli altri rapporti dedotti in giudizio, accogliendo in parte le doglianze attoree e reputando corretto il prospetto n. 8 elaborato dal CTU che teneva conto delle pattuizioni contrattuali ove presenti e dal quale emergeva:
4 - in relazione al c/c n. 372860, un debito del correntista pari ad € 362.516,40.
- in relazione al c/c n. 427193, un credito del correntista pari ad € 115.480,96.
- in relazione al conto anticipi n. 310135, un debito del correntista pari ad € 399.955,02;
- in relazione al conto anticipi n. 10407449, un debito del correntista pari ad €
297.776,40.
Rispetto al saldo relativo al c/c n. 372860 e al saldo relativo al conto anticipi n. 310135 il
Tribunale riteneva inoltre dovuti gli interessi al tasso contrattuale, rispettivamente, del
13,50% e del 9,61%, a partire dal 1.2.2015 sino al soddisfo.
5. La e hanno proposto appello per i Parte_1 Parte_1 Parte_2
seguenti motivi.
Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato l'erroneità e la contraddittorietà
della sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur avendo dichiarato la natura usuraria del tasso di interesse pattuito in relazione al rapporto di conto anticipi n. 10407449, aveva riconosciuto come dovuto il relativo saldo finale senza epurarlo dagli interessi.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità e la contraddittorietà
della sentenza nella parte in cui il Tribunale li aveva condannati in solido al pagamento degli interessi al tasso contrattuale del 9,61% sul conto anticipi n. 310135 e del 13,5% sul c/c n. 372860 dall'1.2.2015 al saldo, formulando una duplice censura.
In particolare, gli appellanti hanno dedotto in primo luogo che con riferimento al conto anticipi n. 310135 il Tribunale avrebbe applicato il tasso contrattuale del 9,61% pur a fronte dell'accertata mancanza del documento contrattuale. In secondo luogo, hanno affermato che i suddetti conti si erano estinti nel 2013 per passaggio a sofferenza degli stessi e recesso della banca, e che quindi il Tribunale avrebbe erroneamente applicato interessi ai tassi contrattuali oltre la data di cessazione dei relativi rapporti.
6. Si è costituita in appello la chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
inammissibile e infondato.
5 7. In data 31.1.2025 è intervenuta in giudizio la e per essa quale Controparte_3
mandataria la quale cessionaria del credito. CP_4
8. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.10.2025 gli appellanti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva sia sostanziale che processuale della dell'intervenuta e della mandataria, rilevando che la procura in atti conferita dalla
[...]
alla non e che, comunque, non vi era prova della CP_3 CP_4 Parte_3
cessione del credito da parte della in favore della Controparte_1 Controparte_3
Gli appellanti hanno inoltre dedotto che la procura generale conferita all'avv. Andrea
TT era priva di valida firma digitale da parte del notaio rogante e non recava altre valide sottoscrizioni da parte del legale rappresentante della con la conseguenza CP_4
che gli avvocati Andrea TT, DO SA AM e BI AR non risultavano provvisti di valido ius postulandi ex art. 83 c.p.c.
9. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della Controparte_3
Quanto alla prova della legittimazione attiva del soggetto che agisce quale cessionario del credito, si ritiene opportuno riportare alcuni brani della recente sentenza n. 17944/2023
della Corte di Cassazione che ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale sulla questione.
E' stato in particolare premesso che “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un
credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile
con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera
valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in
proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova
dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito)
dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di
una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di
tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione
di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del
contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli
6 rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti
ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di
contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di
ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue
caratteristiche concrete.”.
La Cassazione nella medesima sentenza ha precisato che diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto, poiché, in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova,
non essendo sufficiente la prova della notificazione mediante inclusione del credito nell'avviso pubblicato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.,
anche se “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa
eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione,
al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in
cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente
alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un
elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi,
la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da
parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione,
non sarà sindacabile in sede di legittimità.”.
A fronte della genericità della contestazione degli appellanti, la cessione può ritenersi sufficientemente provata con l'avviso della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale
contenente il riferimento alle categorie di crediti ceduti e a un apposito link che rimanda all'elenco analitico reperibile in rete di tali crediti (cfr. Gazzetta Ufficiale Parte II n. 137 del
18.11.2021).
Deve poi rilevarsi che, a seguito della contestazione, la cessionaria ha anche prodotto il contratto di cessione e la dichiarazione della cedente.
7 Anche l'eccezione di carenza di legittimazione della quale mandataria CP_4
della deve essere respinta, essendo stata depositata la copia digitale della Controparte_3
procura notarile rilasciata dalla cessionaria alla mandataria. Pur non essendo stato deposito il documento nel formato digitale .p7m, gli appellanti non hanno dedotto specificamente i profili di non conformità della copia all'atto originale, facilmente reperibile in quanto atto pubblico.
Da rigettarsi è anche l'eccezione di difetto di ius postulandi degli avvocati Andrea TT,
DO SA AM e BI AR, poiché è stato depositato il file, firmato digitalmente, della procura generale alle liti conferita da tramite atto notarile. CP_4
12. L'appello proposto da e è Parte_1 Parte_1 Parte_2
parzialmente meritevole di accoglimento, nei termini che seguono.
Per quanto riguarda il primo motivo di appello, attraverso il quale gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale avrebbe dapprima accertato la natura usuraria del conto anticipi n. 10407449, per poi condannarli al pagamento del saldo di tale conto senza procedere alla epurazione degli interessi usurari, la censura è priva di fondamento.
Occorre premettere che, a fronte della rilevata usura originaria rispetto al suddetto conto anticipi, il C.T.U. aveva elaborato due prospetti di calcolo relativamente al c/c ordinario n.
372860, sul quale il suddetto conto anticipi si appoggiava:
- il prospetto n. 9, nel quale le competenze del suddetto conto anticipi venivano regolarmente girocontate sul c/c ordinario d'appoggio, avendo l'esperto rilevato che la banca aveva di fatto applicato un tasso inferiore a quello usurario pattuito;
- il prospetto n. 8, nel quale le competenze del suddetto conto anticipi non venivano girocontate sul c/c ordinario d'appoggio.
Ebbene, in relazione al c/c ordinario n. 372860, il giudice di primo grado ha posto alla base della decisione il prospetto n. 8, rilevando espressamente che non vi potevano essere riportati gli interessi passivi relativi al conto anticipi n. 10407449 trattandosi di interessi pattuiti all'origine ad un tasso superiore alla soglia antiusura. Ne consegue che,
8 diversamente da quanto affermato dagli appellanti, il Tribunale ha riconosciuto la gratuità
del rapporto conseguente all'usura originaria.
Ciò chiarito in merito all'infondatezza della specifica censura formulata dagli appellanti,
occorre rilevare che il motivo di appello con il quale si chiede la rideterminazione del saldo del conto anticipi n. 10407449 deve essere parzialmente accolto per una diversa ragione.
Nello specifico, nell'elaborato peritale integrativo depositato in appello dal C.T.U.,
quest'ultimo ha segnalato che nel prospetto n. 8 le competenze del conto anticipi n. 10407449
ricalcolate dal 1.10.2013 al 28.10.2013, pari ad € 2.468,94, pur non essendo state girocontate sul c/c ordinario di appoggio, erano state erroneamente addebitate nel saldo finale del suddetto conto anticipi (cfr. pag. 14 elaborato peritale definitivo).
Il saldo del conto anticipi n. 10407449 deve quindi essere rideterminato nel minore importo di € 295.307,46, dovendosi eliminare le competenze erroneamente conteggiate dall'esperto.
Il secondo motivo di appello, con il quale gli appellanti hanno censurato la condanna al pagamento degli interessi al tasso contrattuale del 9,61% sul conto anticipi n. 310135 e del
13,5% sul c/c n. 372860 dall'1.2.2015 al soddisfo, è infondato.
In primo luogo, non è condivisibile la doglianza secondo la quale il Tribunale sarebbe incorso in una contraddizione, avendo affermato la mancanza del documento contrattuale in relazione al conto anticipi n. 310135, e avendo ciononostante applicato il tasso contrattuale del 9,61%.
Invero, dall'elaborato peritale di primo grado (cfr. pagine 12 e 19) - puntualmente richiamato nella sentenza del Tribunale - si evince chiaramente che per quanto riguarda il conto anticipi n. 310135 non era presente in atti il contratto di apertura del conto corrente,
ma era invece presente il contratto di affidamento stipulato in data 12.4.2013 con il quale era stato pattuito tale tasso debitore;
tanto è vero che nel rideterminare il saldo del suddetto conto anticipi l'esperto, in riferimento al periodo precedente alla stipula del contratto di affidamento, ha applicato il tasso sostitutivo T.U.B. minimo per gli interessi debitori ed il tasso sostitutivo T.U.B. massimo per gli interessi creditori, provvedendo ad applicare il tasso del 9,61% solo a partire dal 12.4.2013.
9 Parimenti, deve essere respinta la doglianza secondo la quale il Tribunale avrebbe erroneamente condannato gli appellanti al pagamento degli interessi al tasso contrattuale del 9,61% sul conto anticipi n. 310135 e del 13,5% sul c/c n. 372860 dall'1.2.2015 al saldo, così
applicando tali interessi ai tassi contrattuali senza avvedersi dell'avvenuta estinzione dei suddetti conti nel 2013 per passaggio a sofferenza degli stessi e recesso della banca.
Sul punto la sentenza di primo grado è priva di errori, atteso che, dopo la chiusura del conto, sono comunque dovuti gli interessi moratori e che tali interessi, nel caso in cui siano stati previamente convenuti interessi superiori alla misura legale, sono dovuti nella stessa misura degli interessi convenzionalmente pattuiti (art. 1224 c.c.).
8. In conclusione, la condanna disposta a carico degli appellanti deve essere ridotta a causa della rideterminazione del saldo del conto anticipi n. 10407449, all'esito della quale la somma complessiva dovuta dagli appellanti risulta pari a € 942.297,92.
Per il resto, l'appello deve essere rigettato.
Quante alle domande degli appellanti meramente riportate nelle conclusioni, anche mediante richiamo agli atti del primo grado di giudizio, ma non oggetto di motivi di appello, le stesse non possono essere prese in considerazione non essendo stata formulata alcuna censura specifica alla sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza pressoché totale degli appellanti e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia nel grado d'appello.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, condanna in solido gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata e della terza intervenuta del minore importo di € 942.297,92 rispetto all'importo di € 944.766,86;
2) Conferma per il resto la sentenza appellata;
3) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata e della terza intervenuta delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in favore di
10 ciascuna in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 18.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL PO AM AN
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