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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9288 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I In persona dei giudici: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 15730 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: disciplina del regime di affido e di mantenimento di figlio non matrimoniale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Immacolata Parte_1 Guida, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace nonchè Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 16.7.2024, la sign. – premesso che dalla relazione Parte_2 sentimentale con il sign. è nata il [...] – esponeva che il resistente era Controparte_1 Per_1 sempre stato molto assente come padre ed aveva sempre mostrato insofferenza nei confronti delle responsabilità genitoriali;
cessata la convivenza, erano terminate le manifestazioni violente che spesso lui aveva avuto nei suoi confronti;
aggiungeva che non aveva mai contribuito al mantenimento della figlia. Dopo aver vissuto insieme per diversi anni a MA, la ricorrente si era trasferita a NA dove ora vive con l'aiuto della sua famiglia di origine;
la bambina frequenta regolarmente la scuola e sono di grande aiuto i nonni materni;
ha una regolare vita sociale ed è serena. Il padre della minore vive stabilmente a MA e non incontra mai la figlia. La ricorrente ha solo chiesto stabilirsi a carico del un contributo al mantenimento della figlia, CP_1 senza formulare domanda di affido (né condiviso né esclusivo) né di visite padre-figlia.
Sentita all'udienza del 5.12.2024, la ha dichiarato: Pt_1 Io ed il abbiamo vissuto insieme per circa 14 anni di cui 13 anni a MA ed 1 anno a NA. CP_1 Dopo pochi mesi che siamo rientrati a NA, mi sono accorta di comportamenti strani di in CP_1 quanto spesso non mangiava nulla di quello che cucinavo e dimenticava quello che gli dicevo e prelevava molti soldi dal conto comune senza darmi spiegazioni. Quando siamo tornati a NA mio padre gli ha trovato un posto in un ristorante a Caivano di un suo amico, e lui è stato assunto. Poi mi sono informata
– dopo aver cominciato a sospettare che facesse uso di sostanze – presso il ristorante e ne ho avuto conferma. Gli dissi di fare il test ma lui rifiutò, ed io, poiché avevo paura per mia figlia, ad un certo punto non ce l'ho fatta più e l'ho mandato via. E' stato licenziato dal ristorante perché il datore di lavoro l'ha trovato a sniffare cocaina nel bagno del ristorante. Gli ho messo le valigie fuori la porta nel gennaio del 2023. Da quel momento non mi ha più contattato neppure per sapere della bambina. Una sola volta lui chiamò per la festa del papà e la rimproverò che lei non gli aveva fatto gli auguri e mia Per_1 figlia gli disse che era lui che doveva cercarla e che se ne era andato via. non ha più i genitori CP_1 né fratelli o sorelle. Quando stavamo a MA lavora come guardia giurata. Io non lavoro, prima facevo la contabile. Vivo con i miei genitori e e nessuno altro. Abitiamo a Secondigliano e Per_1 Per_1 frequenta la IV elementare. Mi aiutano i miei genitori. non mi ha mai dato nulla per mia figlia. CP_1 Per la casa di MA c'è un mutuo che terminerà tra circa 20 anni e la rata mensile è di circa 650 euro. Pagavo io l'intera rata fino a quando ho lavorato e lui non ha mai pagato nulla. Avevamo un conto in comune sul quale convogliavano i nostri redditi lavorativi. Mi accorsi che lui iniziò a fare prelievi in
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continuazione dei quali non mi dava alcuna spiegazione. Ora la sua parte di conto è stata bloccata. Quando stavamo insieme guadagnava circa 700 euro al mese come guardia giurata ed io circa 1.200/1.300,00. Lui si era accordato con la società per la quale lavorava che dichiarati avrebbe percepito 700 euro e poi lui si pagava i contributi da sé e la società gli dava la parte restante al nero. Per cui guadagna anche 1300,00 o 1400,00. Poi certe volte faceva gli straordinari e guadagnava di più. Con il lavoro di entrambi abbiamo acceso il mutuo. fa scuola di ballo e paghiamo 35 euro al Per_1 mese e ginnastica posturale e paghiamo 35 euro al mese. A scuola l'accompagno io. non mi ha Per_1 più chiesto del padre e non ne vuole parlare. Se io le chiedo se vuole parlare con il padre lei mi dice di no. Il nonno è il suo riferimento maschile. Stiamo seguendo un corso di sostegno psicologico. Confermo la mia richiesta di 500 euro al mese per mia figlia. è irreperibile da gennaio 2023. Non è mai CP_1 venuto a NA né io l'ho mai chiamato. Negli ultimi tempi è diventato aggressivo verbalmente ed io non me la sento di chiamarlo anche se mi rendo conto che dovrei farlo per il bene di mia figlia. Prendo l'assegno unico di € 199,00 per mia figlia. Non pago alcun canone perché la casa è di proprietà dei miei genitori.
Questo Giudice ha, pertanto, disposto quanto segue adottando i provvedimenti provvisori: (…) In punto di diritto vanno premessi i seguenti principi: la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131). Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777). In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ. 29 marzo 2012, n. 5108). La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587). Non pare potersi dubitare, nel caso concreto, che il – rimasto contumace nel presente giudizio – CP_1 sia completamente assente dalla vita della figlia minore ormai da quasi due anni e, sebbene non si sia reso irreperibile in quanto, secondo quanto detto dalla risponde ancora al telefono, non si occupa in Pt_1 alcun modo della minore, non la vede, non la cerca, non contribuisce (se non con piccole somme e solo su richiesta della madre) al suo mantenimento. La bambina è totalmente cresciuta ed allevata dalla madre e dai nonni materni, e vive presso di loro, e, sebbene sembri che non parli più del padre, è chiaro che l'assenza della figura paterna sia gravemente pregiudizievole per la sua crescita emotiva ed affettiva. Si riserva, pertanto, ogni ulteriore valutazione sul punto a tutela di Per_1
Circa le modalità di visita, nulla va disposto in quanto il si è trasferito a MA (dove gli è CP_1 stato notificato l'atto introduttivo ed il pedissequo decreto) e non ha mai fatto ritorno a NA (dove sembra non aver più alcun legame familiare) né ha mai chiesto alla madre di vedere la bambina. Inoltre, sembrerebbe dedito all'uso di sostanze stupefacenti e, pertanto, non possono trovare spazio neppure le visite in modalità protetta. In ogni caso, in assenza di ulteriori elementi, va disposta senza indugio una indagine socio ambientale presso la abitazione di , che vive presso i genitori nel Persona_2 quartiere di Secondigliano alla via TRAVERSA 1 Cassano n.
3. Gli operatori dei SS, espletata la visita domiciliare, avranno cura di sentire la madre della minore, i nonni conviventi e, se possibile anche la minore, segnalando a questo Giudice ogni eventuale criticità. Assumeranno informazioni anche presso l'istituto scolastico frequentato dalla minore, dando conto del rendimento scolastico e della socialità della bambina, ovvero del suo inserimento nel contesto educativo di riferimento.
Avuto riguardo ai provvedimenti economici, ovvero al contributo per il mantenimento di - si Per_1 osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c.
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nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Preso atto di quanto emerso dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla scarna documentazione agli atti, tenuto conto che:
- non si ha alcuna informazione utile – per una corretta quantificazione- della redditività del del CP_1 quale si ignora anche se stia o meno svolgendo attività lavorativa;
- il tenore di vita della coppia durante la loro relazione era discreto in quanto entrambi i genitori lavoravano ed hanno anche avuto accesso ad un mutuo fondiario con il quale hanno acquistato casa a MA, dove risiedevano;
- oggi la ricorrente non lavora e percepisce il reddito di inclusione;
- la non sostiene alcun canone in quanto abita con i Pt_1 suoi genitori insieme alla figlia e, allo stato, percepisce il solo assegno unico per la bambina pari a circa 200 euro mensili;
la somma da porsi provvisoriamente a carico di quale contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia va quantificata in € 300,00 mensili con decorrenza dal ricorso. Per_1 Le spese straordinarie per la minore vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% , come indicate nel Protocollo del 7.3.2018. (…)
Dalla relazione dei SS di Secondigliano del 2.5.2025, è emerso che la piccola ascoltata dagli Per_1 operatori – frequenta un centro di psicoterapia a NA (al centro per controllare gli attacchi di Pt_3 panico che sono, però, cessati. Ha dichiarato che ha tratto grande beneficio dal percorso svolto e che intende proseguirlo. La bambina è apparsa serena e disponibile al dialogo, ma ha indicato nel compagno della madre il suo punto di riferimento maschile, dicendosi delusa dalla condotta del padre;
ha descritto il compagno della madre – con loro convivente – come un uomo buono e paziente, che gioca con lei e con il quale ha un bellissimo rapporto. Dopo l'udienza del dicembre 2024, il padre contattava la figlia e la madre organizzava il viaggio a MA per la bambina;
ma, una volta giunta a MA, in hotel, avrebbe chiamato la madre chiedendole Per_1 di fare ritorno a casa;
successivamente, dopo un solo altro incontro del padre a NA a casa della Pt_1 il non ha dato più notizie di sé né ha corrisposto più nulla per la minore. CP_1 La casa nella quale vivono madre e figlia in Casalnuovo è stata descritta come accogliente ed ospitale;
la sostiene il canone di € 700,00 mensili , dotata di ogni confort. Pt_1 Alla luce di tali evidenze, il Giudice ha effettuato l'ultimo tentativo per ripristinare il rapporto padre-figlia minore, dando mandato ai SS di contattare il e per comprendere se avesse intenzione CP_1 Per_1 di provare di nuovo a vedere il padre. Nella relazione del 18.9.2025 è stato dato atto della scarsa disponibilità della bambina che ha dichiarato di sentire il padre solo con brevi video-chiamate, ma nulla di più. Il giorno della sua Prima Comunione il padre le inviava solo un messaggio e che le avrebbe consegnato il suo regalo, mai pervenuto. ha Per_1 mostrato tutto il suo dispiacere ed ha dichiarato di non volerlo vedere né di avere l'esigenza di sentirlo, chiaramente addolorata e delusa per l'ennesima volta. Non è stato, pertanto, effettuato più alcun tentativo dagli operatori che hanno preso atto della chiara indisponibilità della bambina e non hanno dato seguito ad altri incontri.
Orbene, il Tribunale, preso atto di quanto emerso dall'istruttoria svolta – conferma l'ordinanza del Gi e dispone l'affido esclusivo di alla madre che adotterà ogni decisione di ordinaria e straordinaria Per_1 amministrazione nell'interesse della minore.
Nulla si statuisce in ordine alle visite padre-figlia che, di fatto non si sono mai svolte. Sarà la figlia, se vorrà, a cercare il padre quando lo riterrà opportuno.
Circa il mantenimento della minore, il Collegio conferma l'ordinanza del Gi con la quale era stato posto provvisoriamente a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura CP_1 di € 300,00 mensili che, allo stato, in assenza di nuovi elementi sopravvenuti, può ritenersi congrua. La decorrenza è stabilita dal ricorso introduttivo, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat da novembre 2026.
I genitori contribuiranno entrambi nella misura del 50% alle spese straordinarie, come da Protocollo del 2018.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
3 4
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , decide come di seguito: Controparte_1
- Affida la minore nata a MA il [...], in [...] esclusiva alla madre, Persona_3 autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse della figlia ai sensi dell'art. 337 quater cc;
- Nulla provvede in ordine alle visite padre-figlia, per come espresso in parte motiva;
- Pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 300,00 Controparte_1 quale contributo al mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a e decorrenza dal ricorso;
- Pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
- Spese non ripetibili.
Si Comunichi. NA, 3.10.2025
Il Presidente rel.est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I In persona dei giudici: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 15730 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: disciplina del regime di affido e di mantenimento di figlio non matrimoniale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Immacolata Parte_1 Guida, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace nonchè Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 16.7.2024, la sign. – premesso che dalla relazione Parte_2 sentimentale con il sign. è nata il [...] – esponeva che il resistente era Controparte_1 Per_1 sempre stato molto assente come padre ed aveva sempre mostrato insofferenza nei confronti delle responsabilità genitoriali;
cessata la convivenza, erano terminate le manifestazioni violente che spesso lui aveva avuto nei suoi confronti;
aggiungeva che non aveva mai contribuito al mantenimento della figlia. Dopo aver vissuto insieme per diversi anni a MA, la ricorrente si era trasferita a NA dove ora vive con l'aiuto della sua famiglia di origine;
la bambina frequenta regolarmente la scuola e sono di grande aiuto i nonni materni;
ha una regolare vita sociale ed è serena. Il padre della minore vive stabilmente a MA e non incontra mai la figlia. La ricorrente ha solo chiesto stabilirsi a carico del un contributo al mantenimento della figlia, CP_1 senza formulare domanda di affido (né condiviso né esclusivo) né di visite padre-figlia.
Sentita all'udienza del 5.12.2024, la ha dichiarato: Pt_1 Io ed il abbiamo vissuto insieme per circa 14 anni di cui 13 anni a MA ed 1 anno a NA. CP_1 Dopo pochi mesi che siamo rientrati a NA, mi sono accorta di comportamenti strani di in CP_1 quanto spesso non mangiava nulla di quello che cucinavo e dimenticava quello che gli dicevo e prelevava molti soldi dal conto comune senza darmi spiegazioni. Quando siamo tornati a NA mio padre gli ha trovato un posto in un ristorante a Caivano di un suo amico, e lui è stato assunto. Poi mi sono informata
– dopo aver cominciato a sospettare che facesse uso di sostanze – presso il ristorante e ne ho avuto conferma. Gli dissi di fare il test ma lui rifiutò, ed io, poiché avevo paura per mia figlia, ad un certo punto non ce l'ho fatta più e l'ho mandato via. E' stato licenziato dal ristorante perché il datore di lavoro l'ha trovato a sniffare cocaina nel bagno del ristorante. Gli ho messo le valigie fuori la porta nel gennaio del 2023. Da quel momento non mi ha più contattato neppure per sapere della bambina. Una sola volta lui chiamò per la festa del papà e la rimproverò che lei non gli aveva fatto gli auguri e mia Per_1 figlia gli disse che era lui che doveva cercarla e che se ne era andato via. non ha più i genitori CP_1 né fratelli o sorelle. Quando stavamo a MA lavora come guardia giurata. Io non lavoro, prima facevo la contabile. Vivo con i miei genitori e e nessuno altro. Abitiamo a Secondigliano e Per_1 Per_1 frequenta la IV elementare. Mi aiutano i miei genitori. non mi ha mai dato nulla per mia figlia. CP_1 Per la casa di MA c'è un mutuo che terminerà tra circa 20 anni e la rata mensile è di circa 650 euro. Pagavo io l'intera rata fino a quando ho lavorato e lui non ha mai pagato nulla. Avevamo un conto in comune sul quale convogliavano i nostri redditi lavorativi. Mi accorsi che lui iniziò a fare prelievi in
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continuazione dei quali non mi dava alcuna spiegazione. Ora la sua parte di conto è stata bloccata. Quando stavamo insieme guadagnava circa 700 euro al mese come guardia giurata ed io circa 1.200/1.300,00. Lui si era accordato con la società per la quale lavorava che dichiarati avrebbe percepito 700 euro e poi lui si pagava i contributi da sé e la società gli dava la parte restante al nero. Per cui guadagna anche 1300,00 o 1400,00. Poi certe volte faceva gli straordinari e guadagnava di più. Con il lavoro di entrambi abbiamo acceso il mutuo. fa scuola di ballo e paghiamo 35 euro al Per_1 mese e ginnastica posturale e paghiamo 35 euro al mese. A scuola l'accompagno io. non mi ha Per_1 più chiesto del padre e non ne vuole parlare. Se io le chiedo se vuole parlare con il padre lei mi dice di no. Il nonno è il suo riferimento maschile. Stiamo seguendo un corso di sostegno psicologico. Confermo la mia richiesta di 500 euro al mese per mia figlia. è irreperibile da gennaio 2023. Non è mai CP_1 venuto a NA né io l'ho mai chiamato. Negli ultimi tempi è diventato aggressivo verbalmente ed io non me la sento di chiamarlo anche se mi rendo conto che dovrei farlo per il bene di mia figlia. Prendo l'assegno unico di € 199,00 per mia figlia. Non pago alcun canone perché la casa è di proprietà dei miei genitori.
Questo Giudice ha, pertanto, disposto quanto segue adottando i provvedimenti provvisori: (…) In punto di diritto vanno premessi i seguenti principi: la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131). Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777). In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ. 29 marzo 2012, n. 5108). La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587). Non pare potersi dubitare, nel caso concreto, che il – rimasto contumace nel presente giudizio – CP_1 sia completamente assente dalla vita della figlia minore ormai da quasi due anni e, sebbene non si sia reso irreperibile in quanto, secondo quanto detto dalla risponde ancora al telefono, non si occupa in Pt_1 alcun modo della minore, non la vede, non la cerca, non contribuisce (se non con piccole somme e solo su richiesta della madre) al suo mantenimento. La bambina è totalmente cresciuta ed allevata dalla madre e dai nonni materni, e vive presso di loro, e, sebbene sembri che non parli più del padre, è chiaro che l'assenza della figura paterna sia gravemente pregiudizievole per la sua crescita emotiva ed affettiva. Si riserva, pertanto, ogni ulteriore valutazione sul punto a tutela di Per_1
Circa le modalità di visita, nulla va disposto in quanto il si è trasferito a MA (dove gli è CP_1 stato notificato l'atto introduttivo ed il pedissequo decreto) e non ha mai fatto ritorno a NA (dove sembra non aver più alcun legame familiare) né ha mai chiesto alla madre di vedere la bambina. Inoltre, sembrerebbe dedito all'uso di sostanze stupefacenti e, pertanto, non possono trovare spazio neppure le visite in modalità protetta. In ogni caso, in assenza di ulteriori elementi, va disposta senza indugio una indagine socio ambientale presso la abitazione di , che vive presso i genitori nel Persona_2 quartiere di Secondigliano alla via TRAVERSA 1 Cassano n.
3. Gli operatori dei SS, espletata la visita domiciliare, avranno cura di sentire la madre della minore, i nonni conviventi e, se possibile anche la minore, segnalando a questo Giudice ogni eventuale criticità. Assumeranno informazioni anche presso l'istituto scolastico frequentato dalla minore, dando conto del rendimento scolastico e della socialità della bambina, ovvero del suo inserimento nel contesto educativo di riferimento.
Avuto riguardo ai provvedimenti economici, ovvero al contributo per il mantenimento di - si Per_1 osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c.
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nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Preso atto di quanto emerso dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla scarna documentazione agli atti, tenuto conto che:
- non si ha alcuna informazione utile – per una corretta quantificazione- della redditività del del CP_1 quale si ignora anche se stia o meno svolgendo attività lavorativa;
- il tenore di vita della coppia durante la loro relazione era discreto in quanto entrambi i genitori lavoravano ed hanno anche avuto accesso ad un mutuo fondiario con il quale hanno acquistato casa a MA, dove risiedevano;
- oggi la ricorrente non lavora e percepisce il reddito di inclusione;
- la non sostiene alcun canone in quanto abita con i Pt_1 suoi genitori insieme alla figlia e, allo stato, percepisce il solo assegno unico per la bambina pari a circa 200 euro mensili;
la somma da porsi provvisoriamente a carico di quale contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia va quantificata in € 300,00 mensili con decorrenza dal ricorso. Per_1 Le spese straordinarie per la minore vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% , come indicate nel Protocollo del 7.3.2018. (…)
Dalla relazione dei SS di Secondigliano del 2.5.2025, è emerso che la piccola ascoltata dagli Per_1 operatori – frequenta un centro di psicoterapia a NA (al centro per controllare gli attacchi di Pt_3 panico che sono, però, cessati. Ha dichiarato che ha tratto grande beneficio dal percorso svolto e che intende proseguirlo. La bambina è apparsa serena e disponibile al dialogo, ma ha indicato nel compagno della madre il suo punto di riferimento maschile, dicendosi delusa dalla condotta del padre;
ha descritto il compagno della madre – con loro convivente – come un uomo buono e paziente, che gioca con lei e con il quale ha un bellissimo rapporto. Dopo l'udienza del dicembre 2024, il padre contattava la figlia e la madre organizzava il viaggio a MA per la bambina;
ma, una volta giunta a MA, in hotel, avrebbe chiamato la madre chiedendole Per_1 di fare ritorno a casa;
successivamente, dopo un solo altro incontro del padre a NA a casa della Pt_1 il non ha dato più notizie di sé né ha corrisposto più nulla per la minore. CP_1 La casa nella quale vivono madre e figlia in Casalnuovo è stata descritta come accogliente ed ospitale;
la sostiene il canone di € 700,00 mensili , dotata di ogni confort. Pt_1 Alla luce di tali evidenze, il Giudice ha effettuato l'ultimo tentativo per ripristinare il rapporto padre-figlia minore, dando mandato ai SS di contattare il e per comprendere se avesse intenzione CP_1 Per_1 di provare di nuovo a vedere il padre. Nella relazione del 18.9.2025 è stato dato atto della scarsa disponibilità della bambina che ha dichiarato di sentire il padre solo con brevi video-chiamate, ma nulla di più. Il giorno della sua Prima Comunione il padre le inviava solo un messaggio e che le avrebbe consegnato il suo regalo, mai pervenuto. ha Per_1 mostrato tutto il suo dispiacere ed ha dichiarato di non volerlo vedere né di avere l'esigenza di sentirlo, chiaramente addolorata e delusa per l'ennesima volta. Non è stato, pertanto, effettuato più alcun tentativo dagli operatori che hanno preso atto della chiara indisponibilità della bambina e non hanno dato seguito ad altri incontri.
Orbene, il Tribunale, preso atto di quanto emerso dall'istruttoria svolta – conferma l'ordinanza del Gi e dispone l'affido esclusivo di alla madre che adotterà ogni decisione di ordinaria e straordinaria Per_1 amministrazione nell'interesse della minore.
Nulla si statuisce in ordine alle visite padre-figlia che, di fatto non si sono mai svolte. Sarà la figlia, se vorrà, a cercare il padre quando lo riterrà opportuno.
Circa il mantenimento della minore, il Collegio conferma l'ordinanza del Gi con la quale era stato posto provvisoriamente a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura CP_1 di € 300,00 mensili che, allo stato, in assenza di nuovi elementi sopravvenuti, può ritenersi congrua. La decorrenza è stabilita dal ricorso introduttivo, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat da novembre 2026.
I genitori contribuiranno entrambi nella misura del 50% alle spese straordinarie, come da Protocollo del 2018.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , decide come di seguito: Controparte_1
- Affida la minore nata a MA il [...], in [...] esclusiva alla madre, Persona_3 autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse della figlia ai sensi dell'art. 337 quater cc;
- Nulla provvede in ordine alle visite padre-figlia, per come espresso in parte motiva;
- Pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 300,00 Controparte_1 quale contributo al mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a e decorrenza dal ricorso;
- Pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
- Spese non ripetibili.
Si Comunichi. NA, 3.10.2025
Il Presidente rel.est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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