Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 10 febbraio 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1408/2023 R.G. sezione lavoro vertente
TRA
, nata il [...] ad [...] e residente in [...] ,elett.tedom.ta in Sant'Antimo CodiceFiscale_1
(NA) alla Via Roma n. 157 presso lo studio dell'Avv. Antonietta Chiariello, C.F.
- P.I. , la quale dichiara di voler ricevere le C.F._2 P.IVA_1 comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 081.00200637 o alla seguente casella di posta elettronica: , .ta e Email_1 Ema_2 difende giusta mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Emanuela Calamia (c.f. , giusta procura generale C.F._3 alle liti per Notaio di Roma, del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Persona_1
Raccolta n.7313), con indirizzo PEC t Email_3
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la ricorrente – odierna appellante, sul presupposto dell'accertamento del 1
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 5823/2022 pubbl. il 15/12/2022 il Giudice adito rigettò il ricorso ritenendo fondato il diniego dell' , stante la CP_1 carenza del requisito reddituale, documentata attraverso l'estratto conto previdenziale.
Con atto depositato il 14.6.2023 ha proposto tempestivo gravame la ricorrente rilevando che il Tribunale erroneamente aveva omesso di esaminare la documentazione allegata alle note di trattazione del 13.12.2022 (in particolare le certificazioni Cud 2020, 2021 e 2022 per i redditi relativi agli anni 2019, 2020 e 2021; la certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate relativa agli anni 2020 e 2021), dalla quale emergeva che il reddito prodotto dalla ricorrente era inferiore a quanto previsto dalla legge per usufruire dell'assegno mensile di assistenza.
Ha evidenziato l'insufficienza, ai fini della prova del requisito reddituale, dell'estratto contributivo ed ha concluso come in atti chiedendo, in riforma CP_1 della gravata sentenza, la condanna dell' al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente , dei ratei di assegno mensile di assistenza di cui alle Parte_1 leggi 118/71, 18/80, 508/80 e succ. modificazioni, con decorrenza dal 04.03.2020, oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge, oltre spese di giudizio con attribuzione.
Si è costituito l'appellato chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, sono state depositate le note delle parti costituite;
quindi, all'odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Deve premettersi che parte ricorrente, nell'atto introduttivo di primo grado, aveva solo genericamente allegato di essere in possesso del requisito reddituale, richiamando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (unica documentazione depositata in atti davanti al Tribunale) ai fini della prova.
L' , nel resistere al ricorso, aveva ribadito le ragioni del diniego del pagamento CP_1 della prestazione ed aveva depositato estratto conto contributivo dal quale risultava
– per gli anni di interesse nel presente giudizio – la percezione da parte della di redditi da lavoro dipendente e CIGS in misura evidentemente superiore Pt_1 ai limiti annuali di reddito normativamente fissati.
Sulla base di tal risultanze il Giudice aveva respinto il ricorso.
2 Nell'atto di appello la ha dedotto che erroneamente il Tribunale aveva Pt_1 omesso di esaminare la documentazione allegata alle note di trattazione scritta del 13.12.2022.
Osserva il collegio che era onere della parte ricorrente curare – sin dall'atto introduttivo di primo grado – l'allegazione e la prova del requisito reddituale, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa: nulla di preciso era stato dedotto, insufficiente risultando poi la documentazione prodotta.
Gli atti allegati alle note di trattazione scritta in primo grado, poi, oltre ad essere stati tardivamente prodotti, non possono ritenersi decisivi, risultando anzi inadeguati allo scopo. I CUD infatti riportano dati non coerenti (nel raffronto tra i redditi di lavoro percepiti e l'imponibile previdenziale) che peraltro non trovano corrispondenza nella generica certificazione dell'Agenzia delle Entrate relativa ad un reddito “esente” netto. Quest'ultima– pacificamente – non tiene conto dell'indennità CIGS attestata dall' e neppure contestata da controparte. CP_1
L'insufficienza delle allegazioni e l'incoerenza del materiale istruttorio che, oltre ad essere stato tardivamente prodotto, non è risultato adeguato allo scopo di provare il requisito – costitutivo – reddituale e soprattutto di confutare le argomentazioni poste dall' a fondamento del rigetto della domanda amministrativa e della CP_1 difesa nel presente giudizio, puntualmente riscontrate dal relativo estratto conto, ostano all'accoglimento della domanda di pagamento.
Da quanto sopra esposto consegue il rigetto dell'appello.
Non si provvede sulle spese del grado ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 3 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 10 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla CATALANO
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