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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/02/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Angela Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9594/20 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato ai fini del giudizio in Reggio Calabria, via Vico
Petrillina n. 8, presso lo studio dell'avv. Daniele Abenavoli (pec
, dal quale è rappresentato e difeso, giusta Email_1
procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...]
sede in Palermo, via Del Vespro n.121, domiciliata ex lege ai fini del giudizio in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, presso la sede dell'dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (p.e.c.
, dalla quale è rappresentata e difesa;
Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni – responsabilità sanitaria
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6 novembre 2024 parte attrice,
dopo aver reiterato la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali e di segnalazione della condotta dei componenti del Collegio di cc.tt.uu. al
Presidente del Tribunale, precisava le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo del giudizio;
parte convenuta si opponeva, precisando le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5 agosto 2020, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l'
[...] [...]
(d'ora innanzi denominata soltanto Controparte_1
) per sentirla condannare al risarcimento dei danni non Controparte_1
patrimoniali iure hereditatis (sub specie di danno biologico terminale,
catastrofale, tanatologico, da lesione del consenso informato e da perdita di chance di sopravvivenza) patiti dal fratello a causa del Parte_2
trattamento sanitario erroneo cui era stato sottoposto presso l'Azienda
durante il ricovero dal 21.08.2014 fino alla morte in data CP_1
21.09.2014 e a lui trasmessi in via successoria, nonché dei danni non patrimoniali iure proprio (sub specie di danno morale e da perdita del rapporto parentale) da lui patiti in conseguenza della morte del fratello, nella
2 misura da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Assumeva, infatti, che l doveva ritenersi Controparte_1
responsabile dei danni patiti sopra indicati, perché:
- i sanitari avevano sottoposto in data 02.09.2014 Parte_2
ad intervento chirurgico di emicolectomia destra per asportazione di adenocarcinoma al colon in via d'urgenza sul presupposto erroneo di una occlusione intestinale, nonostante la presenza di una broncopolmonite con compromissione della funzionalità
polmonare e l'assenza di urgenza (per stabilità del quadro intestinale) imponessero di attendere la guarigione dalla broncopolmonite;
- la scelta dell'intervento di emicolectomia “allargata” era stata errata, dovendosi optare per un intervento meno radicale;
- inoltre, l'intervento non era stato eseguito correttamente, perché
era stata provocata una lesione iatrogena alla parete destra dell'ileo;
- in sede di intervento di emicolectomia era stata, altresì,
contestualmente praticata una colecistectomia, prolungando e rendendo più gravoso l'intervento;
- era stato violato il consenso informato per omissione di tutte le informazioni necessarie e utili relative all'intervento chirurgico di emicolectomia (quali l'alto rischio chirurgico e anestesiologico, la
3 specificazione dell'intervento da eseguire, la non urgenza dell'intervento senza pregiudizio per l'esito) ed era stato del tutto omessa l'acquisizione del consenso per l'asportazione della colecisti, quest'ultima praticata ad iniziativa dei sanitari nel corso dell'intervento di emicolectomia;
- l'intervento chirurgico aveva peggiorato la funzionalità
respiratoria;
- la lesione alla parete dell'ileo provocata nel corso dell'intervento aveva determinato, in sequenza, la fuoriuscita di liquido gastroenterico, la peritonite settica, lo shock settico e l'insufficienza multiorgano, con il conseguente decesso di Pt_2
in data 21.09.2014.
[...]
La convenuta costituitasi, deduceva Controparte_1
l'infondatezza delle domande di parte attrice, sia nell'an che nel quantum, e ne chiedeva il rigetto.
Dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e l'acquisizione dei chiarimenti a seguito di richiamo, con ordinanza riservata del 20.06.2024, veniva rigettata la richiesta di rinnovo della c.t.u. e formulata alle parti una proposta conciliativa che prevedeva la rinuncia agli atti e all'azione da parte dell'attore, con spese di c.t.u. a carico di quest'ultimo e compensazione delle spese di lite.
L' , con note del 03.07.2024, manifestava la propria Controparte_1
adesione alla proposta conciliativa, mentre parte attrice, con note del
4 09.07.2024, dichiarava di non aderire alla predetta proposta, reiterando la richiesta di rinnovo della consulenza e di segnalazione dei componenti del
Collegio di cc.tt.uu. nominato al Presidente del Tribunale, in ragione del fatto che la relazione di c.t.u. si basa su affermazioni scientificamente infondate.
Quindi, all'udienza del 6 novembre 2024, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe e l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Ciò premesso, la domanda attorea è infondata.
Come è noto, anche anteriormente alla legge n.24/2017 c.d. – Pt_3
, - la giurisprudenza della Suprema Corte, che si condivide, ha Pt_4
qualificato la responsabilità della struttura sanitaria in termini di responsabilità contrattuale, per fatto proprio ex art. 1218 cod. civ., ove i danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si è
avvalso (vedi per tale distinzione Cass. n. 1620/2012).
Ora, da siffatta qualificazione discendono le conseguenze in punto di valutazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità,
alla luce del cd. principio di vicinanza della prova.
Prima della sentenza n. 13533/2001 della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite, era diffusa l'idea che la ripartizione dell'onere probatorio in caso di responsabilità medica dovesse fondarsi principalmente sulla difficoltà
della prestazione, in forza di una interpretazione che tendeva a
5 sopravvalutare gli effetti dell'art. 2236 c.c. sulla finale allocazione della cd.
alea terapeutica. Questa regola interpretativa, in punto di prova dell'inadempimento, è stata tuttavia superata con la citata pronuncia del
2001, graniticamente seguita dalla giurisprudenza successiva, che ne ha fatto ampia applicazione in tema di responsabilità medica.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso
– consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione)
della preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica, quale effetto del trattamento – mentre a carico del sanitario o della struttura è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile, ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria,
non essendo a lui imputabile ( vedi, tra le altre, Cass. n. 20904/2013, n.
975/2009, n. 11488/2004, n.10297/2004).
In altri termini, “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica,
anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno
6 lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile,
provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.” (in termini la massima di Cass. civ. n.10050/2022;
conforme Cass. civ. n.21511/2024).
Peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito,
la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata,
secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve
7 essere rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato da Cass.
n.18392/2017 e n. 26824/2017).
Così precisati la natura della responsabilità e la ripartizione dell'onere della prova, è necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno affermato: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41
c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che,
nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi
8 dell'evento stesso” (Cass. civ. n. 16123/2010, conformi Cass. civ. n.23197/2018,
n.18584/2021, n. 25825/2024, n.16199/2024, n. 5922/2024).
Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In
questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Ebbene, nel caso di specie, il dedotto inadempimento qualificato risulta smentito dalle risultanze della c.t.u. e difetta, altresì, la prova del nesso eziologico tra il comportamento dei sanitari e il danno lamentato.
Invero, il Collegio di cc.tt.uu. nominato nel corso del giudizio, composto dai dott.ri e , specialisti, Persona_1 Persona_2
rispettivamente, in medicina legale e in medicina interna, che si sono avvalsi
– giusta autorizzazione del giudice – dell'ausiliare dott. , Persona_3
specialista in chirurgia addominale, ha rassegnato le seguenti conclusioni che appare opportuno trascrivere integralmente unitamente ai quesiti posti:
“1. accertare le cause del decesso di Parte_2
9 “Dalla accurata disamina della documentazione medica acquisita in atti, è
possibile affermare che il paziente muore il data 21/09/2014, Parte_2
mentre si trova ricoverato presso il Reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale
di Palermo, durante il decorso post-operatorio di un intervento posto in CP_1
essere in seguito ad una deiscenza anastomotica occorsa come complicanza di un precedente intervento di emicolectomia destra effettuato per il trattamento di un adenocarcinoma del colon trasverso 18 giorni prima. Il decesso avviene possibilmente per la evoluzione ultima del processo settico a partenza intraddominale, per quanto la relativa mantenuta stabilità del quadro clinico e di laboratorio (lattati nella norma), e la modalità improvvisa con cui esso si verifica,
non consentono di fornire una causa certa della morte. Il verosimile progressivo deterioramento della condizione generale del paziente, a seguito del decorso clinico che lo ha visto subire due interventi chirurgici e le condizioni di base potrebbero rappresentare elementi ulteriori da tenere in considerazione nel determinismo del decesso.”
“2. stabilire se i trattamenti sanitari cui è stato sottoposto Parte_2
presso l' di Palermo nel corso del Controparte_1
ricovero dal 21 agosto 2014 al 21 settembre 2014, tenuto conto delle doglianze del ricorrente, siano stati eseguiti alla luce della migliore scienza ed esperienza, secondo le raccomandazioni delle linee guida di cui all'art. 5 Legge n. 24/2017 (ove già
emanate), le buone prassi clinico - assistenziali, le conoscenze e i protocolli terapeutici del settore, avuto riguardo all'epoca in cui si sono svolti i fatti e alle indicazioni diagnostiche e terapeutiche, ad eventuali controindicazioni, alle
10 modalità tecniche delle prestazioni, alla diligenza e prudenza di ogni singolo atto;
3.
indicare le raccomandazioni di cui alle linee guida, i protocolli e le buone pratiche clinico - assistenziali, applicabili e adeguati alla specificità del caso concreto, e accertare se i sanitari vi si siano conformati;
4. accertare, nel caso in cui i trattamenti non siano stati eseguiti secondo le predette raccomandazioni, buone prassi o protocolli terapeutici, se questi risultassero adeguati alle specificità del caso concreto;
5. accertare, in particolare, se siano individuabili profili di colpa del personale sanitario con particolare riferimento alle condotte indicate dall'attore nella memoria ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c. consistite: a) nella esecuzione di un intervento (l'emicolectomia) che avrebbe potuto e dovuto essere differito in considerazione della broncopolmonite (con conseguente deficit della funzione respiratoria) presentata dal paziente;
”
“Ai singoli sottoquesiti quesiti si darà puntuale risposta prendendo come punto di partenza i quesiti 2, 3, 4, 5 (ossia saranno elencate linee guida e letteratura di riferimento, utilizzate per la risposta al quesito). Il timing del primo intervento chirurgico non rappresenta un elemento determinante ai fini della successiva evoluzione negativa dal momento che il quadro polmonare e le condizioni generali appaiono comunque stabili, e l'intervento chirurgico appariva sicuramente indicato
(note di bibliografia da 15-20 a supporto del nostro percorso valutativo).
b) nella esecuzione di un intervento (emicolectomia destra allargata al terzo medio distale del trasverso) che, di fronte ad un paziente con focolaio broncopneumonico in atto, avrebbe certo dovuto essere più limitato (e comunque eseguito solo in presenza di una reale urgenza) e, pertanto, consistere (non in una
11 emicolectomia destra allargata ma) in una colectomia segmentaria del trasverso
(anche perché il presentava un cancro al colon localizzato al terzo medio del Pt_2
trasverso delle dimensioni di 2,5 x 2,3 x 0,6 cm.);”
“Chiara è l'indicazione alla estensione della resezione colica sino al trasverso (
[...]
. Neoplasie del colon in CP_2 CP_3 Controparte_4 Persona_4
fase occlusiva. Addominale 2009:1-8 [Article 40- Controparte_5
575]).”
“c) nella esecuzione dell'emicolectomia senza avere preventivamente tatuato con la china la sede del tumore in modo da poterlo individuare subito nel corso dell'intervento (il non averlo fatto ha prolungato ulteriormente i tempi operatori,
rendendo l'intervento ancora più stressante);”
“Nessuna linea guida indica la necessità di tatuare con china la sede della neoplasia. L'esecuzione di colonscopia intraoperatoria non ha modificato la storia naturale degli eventi.”
“d) nell'avere associato all'emicolectomia un secondo intervento (la colecistectomia) del tutto autonomo e distinto dal primo e che nulla aveva a che vedere con il tumore diagnosticato al;
” Pt_2
“Le linee guida ACOI del 2015 affermano, anche per calcolosi della colecisti asintomatica, che “la colecistectomia eseguita durante altro intervento addominale non incrementa la mortalità e può essere eseguita se il chirurgo ha esperienza e non viene utilizzato materiale protesico”
“e) nell'avere procurato al paziente, nel corso dell'intervento, una lesione alla parete dell'ileo da cui (cosi come dalla deiscenza dell'anastomosi fra ileo e colon) è
12 fuoriuscito il liquido gastroenterico che ha determinato, in sequenza, la peritonite settica, lo shock settico e l'insufficienza multiorgano;
f) nel non avere diagnosticato tempestivamente la peritonite settica insorta a seguito della lesione alla parete ileale e della deiscenza dell'anastomosi fra ileo e colon;
”
“Ai precedenti quesiti può fornirsi risposta congiunta. Il decorso post-operatorio del 3/09 di appare nel complesso regolare e fino al giorno 11/09, vale a dire Pt_2
48 ore prima del secondo intervento, il paziente viene descritto, negli aggiornamenti seriati presenti in cartella clinica, come stabile, vigile e collaborante, apiretico e con addome trattabile ed alvo aperto a feci e gas. Il giorno precedente la conta dei globuli bianchi è normale (non sono eseguiti indici di flogosi), ed un incremento inizia proprio il giorno 11, mentre è solo dal 12/09 che inizia ad appalesarsi modificazione della obbiettività addominale, con dolorabilità e comparsa di secrezione dalla ferita chirurgica. In queste due giornate i valori pressori riportati in cartella sono nella norma. Per quanto desumibile dalla documentazione clinica a disposizione, sembra quindi che il quadro clinico addominale che induce i sanitari, in data 13/09, a riportare il paziente al tavolo operatorio abbia un carattere acuto, e non è possibile reperire, nei dati clinico-laboratoristici presenti segni di peritonite settica insorta a seguito di una lesione iuxta-anastomotica in epoca immediatamente precedente alla revisione chirurgica (vedi descrizione dell'intervento chirurgico, dove si fa riferimento ad assenza di tralci di fibrina). Nessuna traccia è presente in documentazione clinica circa una lesione iatrogena alla parete dell'ileo occorsa durante il primo intervento chirurgico da cui (cosi come dalla deiscenza
13 dell'anastomosi fra ileo e colon) è fuoriuscito il liquido gastroenterico che ha determinato il quadro di peritonite. Il verbale di S.O. relativo al primo intervento non riporta annotazioni relative a complicanze intraoperatorie e la descrizione del secondo intervento riporta elementi patologici orientativi per una peritonite di recente insorgenza (note bibliografiche di riferimento 26-29).”
“g) nel non avere correttamente e compiutamente informato l'odierno attore circa il fatto che il fratello presentava un consistente rischio chirurgico ed anestesiologico, circa il tipo di intervento che si intendeva eseguire (nel modulo di consenso fatto sottoscrivere all'attore nemmeno il tipo di intervento è indicato),
circa il fatto che all'intervento di asportazione del tumore si intendeva associare un altro intervento (colecistectomia) che con il tumore nulla c'entrava, circa il fatto che nessuno dei due interventi (emicolectomia e colecistectomia) aveva caratteristiche tali che il suo differimento ne avrebbe potuto pregiudicare l'esito mentre, al contrario, la preventiva risoluzione della broncopolmonite e dell'insufficienza respiratoria (oltre ad una attenta valutazione della funzione renale, come richiesto dagli anestesisti) avrebbe offerto al paziente maggiori chance per un esito favorevole dell'intervento chirurgico;
(vedi pagg. 13 e 14 della memoria n.3 attorea);”
“Il modulo di consenso informato relativo all'intervento del 02.09.2014 presenta indubbiamente delle criticità formali, poiché l'informazione è stata fornita al fratello
(dagli atti la motivazione pare essere legata alle condizioni di base Parte_1
del sig. tuttavia tale chiarimento doveva essere esplicato nel Parte_2
modulo di consenso informato) e non è indicata la tipologia di intervento praticato.
Va tuttavia considerato che, come riportato anche nel Codice di Deontologia
14 Medica, la verbalizzazione del consenso informato è integrativa e non sostitutiva della corretta ed adeguata informazione fornita al paziente. Nel merito della correttezza, adeguatezza, congruità, ricchezza della qualità della informazione fornita, questo Collegio di Consulenti Tecnici non può esprimere alcun parere tecnico conclusivo, atteso che il colloquio informativo non è stato video o fonoregistrato (senza che ciò costituisca una omissione, non essendo tale attività
obbligatoria). Si segnala, tuttavia, l'indicazione, tra le varie complicanze possibili dell'intervento da praticare “rischi generici e specifici di emorragia intraoperatoria,
deiscenza delle suture intestinali, lesioni dell'uretere, infezione del sito chirurgico,
si sottolinea la necessità di ricorrere a confezionamento di colostomia ... complicanze aggiuntive: shock emorragico ipovolemico, cardiogeno, peritonite, exitus in tabula”
“6. accertare, ove si riscontri una non corretta esecuzione dei trattamenti ovvero una difformità dai protocolli terapeutici del settore, applicabili ed adeguati secondo la migliore scienza ed esperienza al caso di specie, se la morte del paziente sia o meno, secondo un criterio di maggiore probabilità, in relazione causale con essi;
7. accertare, in particolare, se il decesso sia imputabile esclusivamente a responsabilità per colpa dei sanitari ovvero se gli esiti infausti del trattamento possano essere derivati dalle condizioni cliniche del paziente anteriori al trattamento (anche unite al fatto traumatico occorsogli della frattura) e/o da complicanze delle patologie di cui era affetto non imputabili ai professionisti e non prevenibili con le dovute cautele, specificando la frequenza statistica di tali complicanze riportata in letteratura medica in ipotesi di trattamenti omogenei);”
15 “Pur non essendo certa la diagnosi di morte del sig. , nessuna delle Pt_2
ipotesi proposte (scadimento delle condizioni di salute per patologia di base, morte aritmica in corso di degenza in ambiente rianimatorio, shock su base settica)
riconosce una responsabilità dei sanitari;
in particolare, l'ipotesi dello shock settico sarebbe riconducibile a una complicanza dell'intervento chirurgico di emicolectomia estesa al trasverso (deiscenza della sutura), dal tasso statistico insopprimibile, per cui, stante la correttezza delle manovre chirurgiche (estendendo in tale valutazione anche l'indicazione all'intervento) sia della gestione del postoperatorio (non ipotizzabile una tardiva diagnosi della complicanza) non si riscontrano violazioni di linee guida o leges artis.” (vedi da pag. 81 a pag.86 della relazione di c.t.u.).
Per quanto concerne l'inadempimento lamentato e ribadito in sede di osservazioni critiche, consistente nel carattere non urgente dell'intervento in ragione della stabilità dell'intestino, come accertato dal Collegio di cc.tt.uu.,
“Le indicazioni a procedere all'intervento (oltre ovviamente al trattamento della patologia oncologica) sarebbero date dal segnalato incremento, alla TAC del giorno
22/08 della dilatazione delle anse del piccolo intestino a monte della stenosi,
indicatore di evoluzione peggiorativa del quadro occlusivo e dalla persistente tendenza allo squilibrio elettrolitico conseguente (17). Tali dati unitamente al rilievo che il paziente non era riuscito ad effettuare la preparazione alla indagine colonscopica per insorgenza di nausea e vomito, lasciano presumere che sia presente uno stato di subocclusione, non ancora completa in modo tale da configurare una emergenza chirurgica ma comunque presente e progressivamente evolutiva, per cui
16 tale da indirizzare, e in maniera celere, i sanitari verso un atteggiamento operativo.”.
Il parere specialistico chirurgico dell'ausiliare dott. ha Persona_3
avvalorato le conclusioni del Collegio (“Il timing chirurgico appare adeguato,
tenendo conto che il paziente stava evolvendo verso una imminente occlusione completa, come si deduce dal fatto che la preparazione del colon per la colonscopia veniva sospesa il 27.08 per il manifestarsi di nausea e vomito, e la TC eseguita il
28.08 evidenziava: “…persiste la riduzione segmentaria del lume viscerale del tratto medio del colon trasverso. Lieve incremento della distensione delle anse del piccolo intestino (diametro pari a 3 cm circa) con livelli idroaerei nel lume…”).
A tal proposito, il Collegio, in sede di chiarimenti, ha escluso che la causa della sintomatologia insorta durante la preparazione per la colonscopia potesse attribuirsi – come sostenuto dall'attore con le osservazioni critiche -
alla scarsa palatabilità dei catartici utilizzati per la preparazione all'indagine colonscopica unita al deficit cognitivo del paziente, richiamando ampia bibliografia sulla predittività dell'insuccesso della preparazione all'esame della presenza di uno stato di occlusione intestinale (“cfr Pontone S, , CP_6
, , , , Filippini A, Pontone P. CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
Polyethylene glycol-based bowel preparation before colonoscopy for selected inpatients: A pilot study. J Dig Dis. 2018 Jan;
19(1):40-47.”) e ribadendo che l'insorgenza di tali sintomi durante la assunzione di tali catartici in soggetti occlusi o subocclusi è peraltro ampiamente nel bagaglio esperienziale di
17 Chirurghi, Internisti e Geriatri che gestiscono tali pazienti nei reparti ospedalieri (vedi chiarimenti a pag.107 della relazione di c.t.u.).
A fronte di tale possibile evoluzione negativa, il Collegio ha accertato che le condizioni complessive dell'ammalato non apparivano tali “da controindicare in modo assoluto l'intervento chirurgico. I parametri emodinamici,
come detto, sono nella norma, e gli esami ematochimici riportano normali valori di coagulazione, funzione epatica e renale. I valori di emoglobina sono comunque compatibili con la possibilità di un intervento chirurgico e la ipokaliemia è
comunque posta in correzione. In relazione alla problematica respiratoria si osserva come il processo flogistico broncopolmonare, ancorché non evidente in modo preciso in documentazione clinica disponibile, non determinerebbe una condizione di insufficienza respiratoria dal momento che l'ultima emogasanalisi disponibile prima dell'intervento chirurgico, datata 22/08, riporta normali valori di ossigenazione in aria ambiente (FiO2 21%, PaO2 70,3 mmHg)- l'EGA del 5/09 presente in cartella
è, sulla base degli orari riportati, effettuato intraoperatoriamente - e la stessa consulenza pneumologica, riportata anche in cartella anestesiologica preoperatoria,
rileva la normalità degli scambi respiratori.”.
Il timing dell'intervento è stato quindi frutto della ponderazione accurata dei rischi/benefici delle due diverse opzioni (interventista e attendista) da parte dei sanitari, non censurabile in quanto non improntata a negligenza,
imprudenza e/o imperizia.
In ogni caso, per quanto concerne le osservazioni critiche consistenti sia nel carattere non urgente dell'intervento, che nella eccessiva estensione
18 della resezione ileale ed, altresì, nella non necessaria asportazione della colecisti, occorre tenere presente che tutti i danni oggetto della domanda dell'attore sono correlati alla morte del paziente (danni iure hereditatis:
biologico terminale, catastrofale, tanatologico, perdita di chance di sopravvivenza;
danni iure proprio: da perdita del rapporto parentale e morale), sicché, appare decisivo verificare se detti asseriti inadempimenti abbiano avuto una efficacia eziologica rispetto alla morte.
Ora, anche a volere ritenere che l'intervento non avesse carattere urgente in senso assoluto (nel senso di intervento atto ad evitare il pericolo imminente di morte) o anche a volere ritenere che potesse essere asportata una minore parte dell'ileo, o eseguito separatamente e successivamente l'intervento di colecistectomia, risulta comunque accertato – come indicato dal Collegio e non disconosciuto in parte neppure dall'attore - che:
- vi era una corretta indicazione all'intervento di emicolectomia (per il riscontrato adenocarcinoma);
- il non è deceduto, secondo il criterio del “più probabile che Pt_2
non” (in assenza di autopsia) per una insufficienza respiratoria conseguente al peggioramento del quadro pneumologico a seguito dell'intervento, ma per una peritonite generalizzata (infatti, come chiarito dal Collegio di cc.tt.uu., “dopo l'intervento il paziente si stabilizza rapidamente, tanto è vero che viene estubato a meno di 24 ore dall'intervento e ritenuto trasferibile ad un regime di ricovero a minore intensità di cure (passaggio da TIPO a Chirurgia), le diverse valutazioni specialistiche effettuate non ravvisano criticità e viene anche giudicato
19 candidabile ad un programma di riabilitazione motoria • I valori di Saturazione
ossiemoglobinica riportati nelle parametriche dei giorni successivi all'intervento chirurgico sono sempre tra 98 e 99% seppur sotto ossigeno, indice di scambi respiratori mantenuti nella norma. • Durante le giornate successive il paziente viene sempre descritto come eupnoico, e gli esami emogasanalitici effettuati in aria ambiente nei giorni successivi non evidenziano ipossiemia severa. • L'incremento del versamento pleurico evidenziato alla TAC del 28 Agosto non è necessariamente indicatore di attività del processo flogistico broncopolmonare dal momento che questo può riconoscere più verosimilmente diversa patogenesi quale quella da stasi-
paziente obeso, allettato e subocclusoposto che l'esame TAC effettuato di regola in posizione clinostatica, tende a sovrastimare l'entità dei versamenti pleurici.” - vedi chiarimenti a pag. 104 della relazione di c.t.u.);
- in base alle plurime patologie di cui era affetto il FI, il differimento dell'intervento non avrebbe garantito una esecuzione dello stesso in migliori condizioni (“non è possibile affermare con certezza che una ulteriore attesa con procrastinamento dell'intervento chirurgico avrebbe comportato un miglioramento e maggiore stabilizzazione del paziente, stante la possibilità concreta ed evidente di evoluzione peggiorativa del quadro generale ed addominale in particolare, sicché occorre contemplare anche lo scenario in cui l'intervento chirurgico differito avrebbe portato a dover intervenire in una condizione clinica peggiorata rispetto a quella del momento in cui esso è stato effettivamente posto in atto” -vedi chiarimenti a pag. 105 della relazione di c.t.u.);
20 - la presunta eccessiva asportazione di ileo non ha cagionato alcun danno al , il quale – come evidenziato dal Collegio di cc.tt.uu. – non è Pt_2
deceduto per deprivazione di vitamina B12 o per turbe dell'assorbimento dei sali biliari;
- anche l'asportazione della colecisti decisa nel corso dell'intervento di emicolectomia, in relazione al riscontro intraoperatorio di malattia litiasica ed un quadro macroscopico suggestivo per colecistite cronica, non ha avuto alcuna efficacia causale o concausale del decesso, perché la effettuazione della colecistectomia – come evidenziato dal Collegio di cc.tt.uu. - si è svolta senza che si siano evidenziate complicanze specifiche ad essa connesse,
quali sanguinamento o pancreatite, né l'intervento ha inciso in modo rilevante sulla complessiva tempistica operatoria, né, infine, la osservazione del successivo decorso ha evidenziato un ruolo nel determinismo del decesso.
Occorre dunque concentrarsi sulle condotte inadempienti lamentate che potrebbero avere avuto, in via di mera ipotesi, una efficacia causale nella verificazione del decesso, ossia: la lesione iatrogena da parte dei sanitari della parete destra dell'ileo, causativa, a cascata, del versamento del materiale gastroenterico e della peritonite e dello shock settico, nonché
l'eventuale ritardo di diagnosi e di esecuzione dell'intervento chirurgico riparatore della lesione.
Appare opportuno evidenziare che l'attore, in atto di citazione, sulla scorta delle valutazioni del suo c.t.p., aveva inizialmente ipotizzato delle
21 incongruenze e delle contraddizioni del verbale operatorio del secondo intervento chirurgico, poiché il chirurgo operatore faceva riferimento ad minima soluzione millimetrica a circa 2/3 cm dalla anastomosi, che veniva indicata come continente, mentre poi utilizzava il termine di deiscenza anastomotica e applicava altresì della colla sulla anastomosi, condotta questa che confermava – a parere del c.t.p. – anche la avvenuta deiscenza.
Successivamente, negli scritti difensivi posteriori al deposito della c.t.u. e dei chiarimenti, l'attore si è incentrato sulla tesi difensiva della lesione iatrogena della parete dell'ileo differente dalla deiscenza della anastomosi.
Ora, con riguardo alla tesi di cui in atto di citazione della mancata continuità della sutura anastomotica nel corso del primo intervento chirurgico del 13.09.2014, dedotta dalla constatazione dell'utilizzo della colla di fibrina, applicata anche sulla anastomosi, oltre che sul tratto iuxtanastomotico suturato, come evidenziato dal Collegio di cc.tt.uu., “Tale
ipotesi però non trova alcuna conferma clinica, strumentale, laboratoristica o documentale: il fatto che il chirurgo abbia voluto utilizzare la colla di fibrina per rinforzare l'anastomosi (dopo la constatazione della soluzione di continuo perianastomotica) può anche essere interpretato come atto prudenziale volto a rinforzare la tenuta dell'anastomosi stessa, tenuto conto del reintervento praticato e del certo insulto flogistico da questo derivante. L'equivalenza utilizzo colla di fibrina sull'anastomosi = smascheramento di una deiscenza anastomotica non dichiarata sul verbale operatorio non è in alcun modo confermabile dagli atti compulsati. Ma anche ove, per assurdo, si volesse dar pregio alla ipotesi di una
22 deiscenza della sutura, come è stato ampiamente spiegato nel capoverso dedicato alla descrizione dei caratteri generali delle deiscenze anastomotiche e iuxtanastomotiche,
tal complicanza è insita nella procedura chirurgica, ha un tasso statistico insopprimibile, non si desumono dagli atti errori tecnici tali da censurare la condotta dell'operatore, né, a ben vedere, Parte Attrice propone delle teorie plausibili per motivare un errore colposo tale da consentire di sostenere il nesso di causalità con il decesso” (vedi pag. 99 e 100 dei chiarimenti nella relazione di c.t.u.).
Invero, il Collegio ha ben chiarito, senza alcuna contraddizione, che “ la differenza tra una deiscenza anastomotica e una deiscenza iuxtanastomotica, fatto salvo il dovere di correttezza diagnostica, non ha alcun rilievo poiché nella letteratura relativa all'argomento, tutte le complicanze relative alle deiscenze, sia anastomiche che iuxta o perianastomotiche vengono trattate nell'ampio capitolo delle “complicanze delle anastomosi”. Questo è il motivo per cui nella bozza inviata alle Parti si è parlato di “deiscenza anastomotica”….Le deiscenze (da intendersi in questa sede, e successivamente, come interruzione della sutura chirurgica dei due monconi o come soluzione di continuo del viscere in prossimità della sutura chirurgica) è una eventualità insopprimibile in ambito chirurgico, attestandosi su percentuali comprese tra il 2 e il 7% in caso di procedure eseguite da chirurghi esperti (1-3% in caso di anastomosi ileo-coliche; 10-20% in caso di anastomosi colo-
anali). Quindi, anche in caso di procedure effettuate a regola d'arte e da personale estremamente competente, non può essere soppresso il rischio di una deiscenza/soluzione di continuo/leak. La maggior parte delle deiscenze si rende
23 manifesta, sotto forma di fuoriuscita di materiale enterico, a distanza di 5-7 giorni dalla procedura chirurgica. Addirittura la metà delle deiscenze si verificano dopo la dimissione del paziente e fino al 12% delle stesse si verificano dopo la trentesima giornata postoperatoria. Il problema relativo alla perdita di continuità della sutura dei visceri non risiede tanto nella sede anastomotica o iuxtanastomotica della lesione quanto nella tempestiva e precoce individuazione e nell'altrettanto tempestivo e precoce trattamento.” (vedi pagg. 98 e 99 della relazione di c.t.u.).
I chiarimenti resi dal Collegio in ordine alla terminologia sulle deiscenze forniscono anche una spiegazione del linguaggio apparentemente contraddittorio usato dal chirurgo nel verbale operatorio del secondo intervento.
Per estremo scrupolo, con ordinanza dell'8 marzo 2024, questo giudice,
“rilevato che, in sostanza, parte attrice nega, sulla base delle risultanze della documentazione sanitaria, che si sia trattato di una deiscenza, tanto anastomotica che iuxtaanastomotica, - come sostenuto dal Collegio di cc.tt.uu. - e afferma, invece,
che si è trattato di una lesione iatrogena della parete dell'ileo da cui è fuoriuscito,
dalla data del primo intervento, il materiale enterico che ha provocato la peritonite al paziente, con susseguente shock settico (perché il contatto delle superfici peritoneali con il liquido gastroenterico determina l'assorbimento di tossine che vanno in circolo), insufficienza multiorgano e, infine, decesso ad una settimana di distanza dal II intervento” disponeva il richiamo del Collegio per fornire chiarimenti in merito, anche con specifico riferimento alle annotazioni del
24 chirurgo in sede di secondo intervento, autorizzando lo stesso ad avvalersi dell'ausiliare chirurgo in precedenza nominato.
Il Collegio, a seguito del richiamo, in modo del tutto coerente con quanto esposto nella precedente relazione e nei chiarimenti, ha chiarito
“definitivamente e a scanso di ulteriori equivoci semantici, che il sig. , nel Pt_2
corso della seconda procedura chirurgica a cui è stato sottoposto, presentava una soluzione di continuo iuxta-anastomotica (ossia una interruzione della continuità
dell'intestino nelle vicinanze dell'anastomosi chirurgica. La rima anastomotica relativa alla prima sutura chirurgica era integra e non affetta da lesioni. Tuttavia,
se da un punto di vista semantico, v'è una differenza tra il termine “deiscenza” ed i più generici termini “soluzione di continuo” o “lesione”, va comunque segnalato che spesso nella pratica clinica vengano usati i tre termini precedentemente elencati in maniera intercambiabile e come sinonimi, proprio perché sia l'eziologia, sia,
soprattutto, le conseguenze cliniche derivanti da una “deiscenza”, “soluzione di continuo” o “lesione” dell'intestino sono tra loro analoghe e sovrapponibili.)”.
Detta precisazione non smentisce affatto, ma conferma quanto precedentemente affermato dallo stesso Collegio, secondo cui si era trattato di una “soluzione di continuo del viscere in prossimità della sutura chirurgica”.
Appare, inoltre, dirimente ai fini dell'esclusione della causazione della lesione della parete dell'ileo in sede di intervento di emicolectomia ascrivibile ad imperizia del chirurgo operatore, nonché della esclusione di un ritardo nel trattamento della complicanza, la valutazione del Collegio -
fondata su evidenze scientifiche e condivisa da questo giudice - che “Se il
25 paziente fosse stato davvero perforato a partire anche dal 5 settembre (come si legge nelle osservazioni Abenavoli) avrebbe avuto febbre > 38 °C, dolore, rigidità di parete addominale, fino al franco addome acuto e addome inondato di fibrina alla rilaparotomia. È impossibile che il sig. fosse perforato a far data dal Pt_2
postoperatorio del 02.09.2014 o, come ipotizzato dall'avv. Abenavoli, dal
05.09.2014.” (vedi chiarimenti a pag.110 della relazione di c.t.u.).
Anche in sede di richiamo, il Collegio ha ribadito che la tesi della causazione della lesione in sede di primo intervento è contraria alle stesse risultanze della procedura chirurgica del 13.09.2014, di cui è stato riportato uno stralcio: “discreta quota di versamento enterico corpuscolato come da perforazione del piccolo intestino determinante un quadro di peritonite generalizzata. Il riscontro intraoperatorio con l'assenza di diffusi tralci di fibrina conferma la recente insorgenza del quadro addominale, come tra l'altro indicato dall'osservazione clinica del paziente stesso. Si procede ad esplorazione delle anse intestinali del . All'ileo terminale, a circa 2-3 cm dalla recente anastomosi Pt_5
ileo-colica, si reperta millimetrica soluzione di continuo della parete con gemizio di materiale enterico. L'anastomosi appare invece normocromica, ben vascolarizzata e continente. Considerate le condizioni cliniche del paziente, il quadro peritoneale di recente insorgenza e le esigue dimensioni della lesione si decide per il trattamento conservativo con sutura della soluzione di continuo a punti staccati in duplice strato”.
Continua il Collegio che “Dalla valutazione critica del referto operatorio, oltre alla soluzione di continuo iuxta-anastomotica, è stata evidenziata la “assenza di
26 diffusi tralci di fibrina”, interpretata già in corso di procedura chirurgica come attestante la “recente insorgenza del quadro addominale”, la buona tenuta dell'anastomosi, e, soprattutto, la possibilità di procedere a una semplice raffia
(sutura) della soluzione di continuo intestinale, proprio per il buono stato dell'intestino (condizione, anche qui, indicativa della recente apertura della soluzione di continuo)” (vedi pag. 4 della relazione integrativa di c.t.u.).
Alle conclusioni del Collegio di cc.tt.uu. (integrato dall'ausiliare specialista in chirurgia addominale) questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il Collegio replicato in modo esauriente ed esaustivo alle osservazioni critiche mosse da parte attrice.
Esclusa una responsabilità sanitaria dell per la morte Controparte_1
o la perdita di chances di sopravvivenza di rimane da Parte_2
esaminare la domanda risarcitoria formulata per la violazione del consenso informato, con specifico riferimento, tuttavia, ai profili dedotti dall'attore,
stante il divieto di pronunce ultra petita alligata et probata partis.
Nella specie, l'attore ha dedotto che “Nella vicenda oggetto del presente giudizio, a non è stato spiegato che il fratello costituiva un Parte_1
paziente ad alto rischio chirurgico ed anestesiologico;
non gli è stato spiegato quale intervento si voleva eseguire (gli è stato detto, in maniera molto generica e nel cuore della notte dopo averlo fatto arrivare d'urgenza al Policlinico, che era stato rinvenuto un cancro al colon e che il cancro andava asportato ma non gli sono state
27 spiegate le modalità dell'intervento di asportazione del tumore né tantomeno è stato informato che era intento dei chirurghi eseguire pure un ulteriore intervento, del tutto autonomo rispetto a quello relativo all'asportazione del tumore, ossia l'asportazione della colecisti e, infatti, come sopra precisato, nel modulo di consenso fatto sottoscrivere all'attore non è nemmeno indicato l'intervento chirurgico per cui si richiedeva il consenso); ancora, non è stato spiegato all'attore che nessuno dei due interventi (emicolectomia allargata e colecistectomia) aveva caratteristiche tali che il suo differimento ne avrebbe potuto pregiudicare l'esito e non gli è stato spiegato che,
al contrario, la preventiva risoluzione della broncopolmonite e dell'insufficienza respiratoria (oltre ad una attenta valutazione della funzione renale, come richiesto dagli anestesisti) avrebbe offerto al paziente maggiori chance per un esito favorevole dell'intervento chirurgico. Se avesse correttamente ricevuto tutte Parte_1
queste informazioni, mai avrebbe prestato il suo consenso all'intervento, la notte tra il I e il 2 settembre 2014.” (vedi pagg. 40 e 41 dell'atto di citazione).
Ora, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione –
condiviso da questo giudice – “In materia di responsabilità sanitaria,
l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece,
l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto
28 terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa".” (in termini la massima di
Cass. n.24471/2020).
Ed ancora “..Vanno tenuti distinti i casi in cui dalla lesione del diritto al consenso informato si siano verificate delle, pur incolpevoli, conseguenze lesive per la salute del paziente asseritamente discendenti dal trattamento sanitario e di esse chieda il risarcimento l'attore (danno alla salute), dai casi in cui il paziente faccia valere esclusivamente la diversa lesione del proprio diritto all'autodeterminazione in sé e per sé considerato, comunque discendente dalla violazione del relativo obbligo da parte del medico e della struttura sanitaria. Solo nella prima delle ipotesi citate,
(risarcibilità del consenso informato in quanto ne è derivato danno alla salute) il danno sarà risarcibile nella misura in cui il danneggiato alleghi e provi, anche presuntivamente, che se compiutamente informato avrebbe rifiutato di sottoporsi alla terapia, perché in questo modo viene fornita la prova del nesso causale tra la mancanza di un consapevole consenso e il danno alla salute verificatosi a seguito della sottoposizione all'operazione. E' ben possibile d'altronde che il danneggiato
29 chieda di essere risarcito del danno derivante puramente e semplicemente dalla violazione del proprio diritto ad una consapevole autodeterminazione. In questo caso,
la prova del rifiuto del trattamento, ove la persona fosse stata compiutamente informata, non è necessaria, perché non si assume il verificarsi di un danno diverso dalla stessa mancanza del proprio diritto alla autodeterminazione. E tuttavia, tale danno non è incondizionatamente risarcibile. Condizione di risarcibilità (in via strettamente equitativa) di tale tipo di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni
unite nn. 26972-26975 del 2008, con le quali è stato condivisibilmente affermato che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (v. ex aliis Cass. n. 2369 del 2018; n. 26827 del 2017; n. 24220 del 2015).
Anche in tale prospettiva, però, non essendo predicabile un danno in re ipsa,
presupposto comunque indispensabile per l'apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che, appunto, l'intervento si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite, seppur nei termini esposti. In altre parole, se non è necessario per la risarcibilità di tale tipo di danno, che dall'intervento consegua un danno alla salute
(v. Cass.12/04/2018, n. 9053, in motivazione, 5 6, lett. a4), è pur sempre necessario che si alleghi e dimostri l'esistenza di pregiudizi riconducibili al trattamento (che possono essere rappresentati anche dai disagi e dalle sofferenze cagionate dalle stesse modalità e tempi di esecuzione, salvi i limiti di rilevanza sopra indicati). In questo
30 senso, la giurisprudenza da ultimo citata si pone in linea con un principio già
contenuto nella sentenza n.2947 del 2010, posta a base della sentenza impugnata ( e in essa non richiamato), secondo il quale in tema di responsabilità professionale del medico, l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente,
conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità
derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi.” (in termini un passo della motivazione di Cass 20885/2018).
Nel caso di specie, la lesione del diritto al consenso informato è stata prospettata con riferimento all'evento dannoso che ne è conseguito (danno alla salute e morte del paziente) e che si sarebbe evitato, perché
[...]
non avrebbe dato il consenso all'intervento per il fratello, se Parte_1
fosse stato correttamente informato.
Tuttavia, il difetto informativo principale con riferimento alla emicolectomia - di cui l'attore si duole - ha ad oggetto un contenuto che,
invece, è stato escluso dal Collegio di cc.tt.uu., ossia che l'intervento da eseguire per l'asportazione del cancro non “aveva caratteristiche tali che il suo differimento ne avrebbe potuto pregiudicare l'esito e non gli è stato spiegato che, al contrario, la preventiva risoluzione della broncopolmonite e dell'insufficienza
31 respiratoria (oltre ad una attenta valutazione della funzione renale, come richiesto dagli anestesisti) avrebbe offerto al paziente maggiori chance per un esito favorevole dell'intervento chirurgico”.
Al contrario, il Collegio ha evidenziato una ponderazione attenta dei rischi -benefici dell'intervento da parte dei sanitari per una possibile evoluzione peggiorativa della sub occlusione.
Sebbene quindi il consenso sottoscritto da , senza Parte_1
dubbio, non possa ritenersi completo, perché non specifica la tipologia dell'intervento e non illustra la comparazione dei rischi – benefici considerati dai sanitari, tuttavia, non vi sono elementi, neppure presuntivi, per ritenere che avrebbe negato il suo consenso, ove gli fosse Parte_1
stata specificata la tipologia di intervento per l'asportazione dell'adenocarcinoma, e gli fosse stato illustrato il rischio della occlusione intestinale e l'assenza di maggiori certezze in caso di differimento dell'intervento.
Al contrario, tale ipotetico rifiuto può ragionevolmente escludersi sulla base di tali contenuti informativi.
Per quanto concerne l'asportazione della colecisti, è indubbia la mancanza di un consenso preventivo, ma detta violazione non ha avuto una incidenza causale sul danno alla salute e sull'evento dannoso lamentati dall'attore e rispetto al quale va valutato il dissenso presunto in caso di corretta informazione.
32 Visti i numerosi rilievi di parte attrice e la richiesta di segnalazione dei professionisti al Presidente del Tribunale, preme da ultimo sottolineare che il Collegio non ha mai fornito dei dati non veritieri, avendo correttamente evidenziato che non vi era alcun riferimento alla lesione della parete dell'ileo nel verbale del primo intervento chirurgico (e non del secondo intervento chirurgico), ad ulteriore riprova del fatto che, nel corso del primo intervento, non si era presentata detta complicanza.
Anche la ricostruzione del quadro pre e postoperatorio da parte del
Collegio si è basata su una interpretazione – certamente differente da quella attorea –, ma pur sempre fornita sulla base dei dati risultanti dalla documentazione clinica, correttamente e fedelmente riportati nella relazione di c.t.u..
Non può quindi che ribadirsi in questa sede che non sussistono i presupposti per il rinnovo della c.t.u. e per la segnalazione dei professionisti al Presidente del Tribunale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea va rigettata.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base al paragrafo 2 “giudizio di cognizione dinanzi al
Tribunale” di cui al D.M. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile di complessità alta (in cui rientra il valore della domanda proposta) applicando i parametri medi su tutte le fasi del giudizio
33 (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), anche in considerazione della mancata adesione dell'attore alla proposta conciliativa, a differenza dell'Azienda convenuta.
Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico dell'attore.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,
eccezione e difesa:
- rigetta la domanda proposta da
contro
Parte_1
l con atto di citazione Controparte_1
notificato il 5 agosto 2020;
- condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 CP_1
delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che liquida in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- - pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso in Palermo il 25.02.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
34 rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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