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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/11/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3048/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MB LV Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3048/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], residente a Parte_1 C.F._1 Castelnuovo Belbo, rappresentato e difeso dall'avv. DAGNA SARA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2 a Castelnuovo Belbo, rappresentato e difeso dall'avv. MACCARIO FRANCESCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in NOVELLO il 14/05/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NOVELLO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/11/2009 e il 07/04/2014. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 02/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale proponendo le condizioni concernenti i reciproci rapporti e la gestione dei figli minori.
1 Con decreto del 07/10/2025, la Presidente del Tribunale di Asti, concedeva termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, peraltro, ai ricorrenti, di prendere posizione in merito alla scelta del Foro di Asti pur risiedendo le parti nel circondario del Tribunale di Alessandria ed essendo il ricorso intestato al Tribunale di Alessandria.
Nel termine perentorio loro assegnato, le parti facevano pervenire note scritte firmate anche personalmente, in cui dichiaravano di rinunciare agli atti del giudizio che indicavano come depositato telematicamente erroneamente presso questo Tribunale.
Occorre pertanto prendere atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte dei coniugi e dichiarare ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'estinzione del presente procedimento.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 306 c.p.c. dichiara l'estinzione del processo.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa MB LV
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MB LV Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3048/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], residente a Parte_1 C.F._1 Castelnuovo Belbo, rappresentato e difeso dall'avv. DAGNA SARA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2 a Castelnuovo Belbo, rappresentato e difeso dall'avv. MACCARIO FRANCESCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in NOVELLO il 14/05/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NOVELLO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/11/2009 e il 07/04/2014. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 02/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale proponendo le condizioni concernenti i reciproci rapporti e la gestione dei figli minori.
1 Con decreto del 07/10/2025, la Presidente del Tribunale di Asti, concedeva termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, peraltro, ai ricorrenti, di prendere posizione in merito alla scelta del Foro di Asti pur risiedendo le parti nel circondario del Tribunale di Alessandria ed essendo il ricorso intestato al Tribunale di Alessandria.
Nel termine perentorio loro assegnato, le parti facevano pervenire note scritte firmate anche personalmente, in cui dichiaravano di rinunciare agli atti del giudizio che indicavano come depositato telematicamente erroneamente presso questo Tribunale.
Occorre pertanto prendere atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte dei coniugi e dichiarare ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'estinzione del presente procedimento.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 306 c.p.c. dichiara l'estinzione del processo.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa MB LV
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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