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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11376 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 28.3.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18563 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
residente in [...]
Mascagni n.16, elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura in OL (Na), alla via Palazziello 8L, presso lo studio dell'avv. Anna SP, del foro di Nola (CF:
sentenza proc. n. 18563/23 r.g. pag. 1 ), che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2
su documento separato, allegata all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
corrente in Controparte_1
Napoli alla Via Vicinale Maranda n. F/110, P.I. in pers. P.IVA_1
del leg. rapp.te pt sig. , nato a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...], C.F:
elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. C.F._3
IA ON ( ) e dell'Avv. Carlo CodiceFiscale_4
SP (C.F. ) sito in Portici, alla via Libertà C.F._5
n. 336, che la assistono, difendono e rappresentano giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
32.603 a titolo di corrispettivo per la vendita di piante di ortaggio destinate al trapianto in pieno campo.
L'opponente ha dedotto che:
fra le copie delle fatture e il registro delle vendite prodotti non vi è corrispondenza dei relativi importi;
sentenza proc. n. 18563/23 r.g. pag. 2 le parti avevano concordato che la sig.ra non Parte_1
avrebbe pagato la merce qualora non avesse realizzato il prodotto;
le piante manifestavano sin da subito alterazioni della morfologia nonché notevoli fallanze;
tale circostanza veniva comunicata al vivaista anche attraverso un rilievo fotografico redatto dalla e immediatamente Parte_1
denunciato al titolare della ditta, sig. il quale CP_1
invitava comunque l'opponente alla piantumazione rassicurandola che non avrebbe pagato la fornitura qualora il raccolto non si fosse realizzato;
a seguito dei trapianti in campo, si verificavano anomale prefioriture a carico sia di lattughe che di indivie, verze e cavolfiori che impedivano la corretta prosecuzione delle colture;
tale circostanza è riconducibile alla consegna del materiale da parte del vivaio in una fase della stagione non più idonea al trapianto delle specie in campo;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto e condannarsi l'opposto al risarcimento dei danni causati, con vittoria di spese ed attribuzione;
in via istruttoria ammettersi prova testimoniale sulle circostanze indicate.
L'opposta ha dedotto che:
non ha mai concordato alcunché con la opposta, anche perché la si occupa della vendita di prodotti e non certo Controparte_1
della sua successiva coltivazione o commercializzazione;
sentenza proc. n. 18563/23 r.g. pag. 3 non ha mai ricevuto alcuna contestazione né scritta, né verbale, circa la qualità della merce venduta;
l'art. 1495 cc dispone che “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”;
la sig.ra è quindi decaduta da ogni azione di Parte_1
garanzia per vizi della cosa;
nonostante regolare consegna della merce, avvenuta tra ottobre 2020 e ottobre 2021, parte opponente ha contestato l'esistenza del credito e l'adempimento della opposta soltanto nel 2023, dopo aver ricevuto espressa richiesta di pagamento;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva che l'acquisto della merce non è contestato.
Le contestazioni relative all'importo del credito sono del tutto generiche né l'opponente ha chiarito quale sarebbe la somma a suo dire dovuta.
Non vi è alcuna prova scritta che l'opponente abbia denunziato tempestivamente i vizi lamentati.
La prova testimoniale dedotta è irrilevante in quanto una generica denunzia verbale non sarebbe sufficiente né vi è prova che la documentazione fotografica prodotta sia poi stata effettivamente comunicata all'opposto.
sentenza proc. n. 18563/23 r.g. pag. 4 L'interrogatorio formale dedotto è inammissibile in quanto il l.r. non potrebbe confessare.
La perizia prodotta, realizzata tre anni dopo i fatti, non ha alcun valore.
L'acquirente, pertanto, è decaduta dalla garanzia per i vizi della cosa venduta.
L'opposizione, in conclusione, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 4253/23 emesso in data 26.6.23 proposta da Parte_1
nei confronti di con
[...] Controparte_1
atto di citazione notificato il 4.9.23, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.261 per onorario ed euro 286 per spese oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 4.12.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 18563/23 r.g. pag. 5 sentenza proc. n. 18563/23 r.g. pag. 6