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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale e all'esito di camera di consiglio, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2841/2021 RG trattata all'udienza del 11/07/2025 promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
VALENTINI MAURIZIO e dall'avv. SPANO MAURIZIO
Ricorrente
O Controparte_1 in liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. OLIVA Controparte_2
ANDREA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1) accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della a c.r. con qualifica e Controparte_2
mansioni di “addetto alle consegne” - 5° livello del CCNL Alimentari - Industria dal 1.3.2013 al
03.4.2017, dal 13.4.2017 al 19.4.2017 e dal 2.2.19 al 30.9.2020, con attività, orari e retribuzione come innanzi narrato;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore di tutto quanto maturato e non riscosso in relazione ai suddetti rapporti e, per l'effetto, condannare la a c.r. al pagamento in favore dello stesso, per le Controparte_2 causali precisate in narrativa e nell'allegato prospetto, della complessiva somma di € 131.002,46 o di ogni altra, maggiore o minore che risulterà di giustizia, in virtù del richiamato CCNL di cat., delle leggi in materia e comunque dell'art. 36 della Cost., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto sino al soddisfo.
In punto di fatto ha rappresentato che:
1 1) Il sig. ha lavorato alle dipendenze della a c.r. (esercente l'attività Parte_1 Controparte_2
per la produzione di pasticceria e rosticceria) dal 1.3.2013 al 03.4.2017, dal 13.4.2017 al 19.4.2017 e dal
2.2.19 al 30.9.2020, data in cui è stato licenziato verbalmente, senza giusta causa e/o giustificato motivo;
2) Nel corso dei su riportati periodi il sig. è stato occupato in nero dall'1.3.13 al 12.12.13 e dal Parte_1
2.2.19 al 26.5.20;
3) Nell'ultimo dei su elencati periodi, al sig. mentre era occupato in nero e dunque in costanza del Parte_1 rapporto lavorativo, è stato fatto sottoscrivere un fittizio contratto a tempo determinato, con decorrenza dal
27.5.20 al 31.7.20 e prorogato sino al 30.9.20 (cfr. modello c/2 storico, in atti). Tale ultimo contratto è affetto da nullità parziale per illegittima apposizione del termine, con la conseguenza che il rapporto di lavoro ad esso sottostante deve considerarsi come intercorso a tempo indeterminato sin dal suo effettivo inizio
(2.2.2019);
4) Nel corso dei su riportati rapporti lavorativi, il ricorrente ha sempre svolto mansioni di “consegnatario”, addetto al trasporto, con automezzo aziendale, e alla consegna di prodotti di pasticceria e rosticceria, realizzati dalla predetta società datrice di lavoro, presso numerosi esercizi pubblici clienti di quest'ultima;
5) Il ricorrente, anche nei brevi periodi in cui il rapporto è stato contrattualizzato – ma a part-time -, ha sempre lavorato a tempo pieno, essendo stato tenuto ad osservare immutatamente, durante tutti i su riportati rapporti lavorativi, il seguente orario giornaliero di lavoro: per l'intera settimana, dal lunedì alla domenica, senza riposo, dalle ore 4,00 alle ore 11,30 (e a volte anche oltre);
6) Il ricorrente non ha mai goduto di ferie;
7) A fronte della suesposta attività, il sig. ha ricevuto una paga giornaliera di fatto pari a € 30,00 in Parte_1
contanti. Nessun'altra somma ha mai ricevuto.
In punto di diritto ha rappresentato che:
- paga ricevuta non rispondente alle disposizioni di cui all'art. 36 Cost.;
- parziale nullità del contratto di lavoro a tempo determinato in costanza di rapporto “in nero” con riconoscimento ab initio di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- riconoscimento indennità mancato preavviso di licenziamento nella misura prevista dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto.
Parte resistente, nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato.
In punto di diritto ha eccepito:
- prescrizione presuntiva dei crediti retributivi;
2 - inammissibilità delle circostanze indicate dal ricorrente in punto di fatto (illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro del 26/05/2020; asserito “infortunio in itinere”) in quanto non tradotte nel petitum del ricorso introduttivo;
- inquadramento delle mansioni al 6° livello contrattuale anziché al 5°.
- Mancanza di provvedimento autorizzatorio all'eventuale lavoro straordinario prestato.
All'udienza di discussione del 25.01.22 si formulava proposta conciliativa nella misura di Euro
11.000 totali, si disponeva rinvio dell'udienza da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter al 4.02.22.
All'udienza del 4.02.22 si dava atto mediante note telematiche che la proposta conciliativa non andava a buon fine per mancata adesione della parte resistente in ragione della propria difficoltà finanziaria a sostenere la proposta transattiva;
si insisteva per l'ammissione dei mezzi di prova.
All'udienza del 20.09.22 veniva disposta escussione testi. Test Il teste di parte ricorrente ha fatto presente che: Parte_2
ADR: si sono in causa con la resistente.
ADR: io dal 2010 sino al 2018.
ADR: era inizio del 2013 sino al 2017.
ADR: in questi anni lavorato continuativamente
ADR: dei contratti non so dire.
ADR: faceva le consegne ai bar.
ADR: eravamo solo laboratorio.
ADR: al pubblico poco. La maggior parte consegnava ai bar.
ADR: alle 4.30 arrivava al lavoro e finiva alle 12.
ADR: a volte anche alle 13. L'estate a volte veniva a fare soltanto la consegna alle 18
a S. Foca.
ADR: poche ferie. Non sono continuativi. Però di pochi giorni ha goduto. Meno dello spettante.
ADR: il laboratorio non chiudeva.
ADR: lui lavorava pure la domenica.
ADR: domenica finiva alle 11. Sempre consegne.
ADR: anche il sabato lavorava. Qualche volta aveva anche un giorno di riposo.
L'estate di meno.
3 ADR: l'estate lavorava 7 giorni la settimana.
ADR: non so dire di un incidente avuto nel 2020. Io ho finito nel 2018.
ADR: non ricordo di interruzioni nel rapporto di lavoro. ricordo di periodi di assenza.
ADR: pasticciotti, rustici. . Anche prodotti per la prima Controparte_3 colazione. etc. Tes_2 Tes_3
Il teste di parte resistente ha fatto presente che: Testimone_4
ADR: ho lavorato per la resistente. Dal 2017 settembre al 2019, sempre verso settembre ottobre.
ADR: conosco il ricorrente. lavorava anche per la società
ADR: lui c'era già quando sono arrivato.
ADR: lui si occupava delle consegne
ADR: c'erano anche persone che si occupavano delle consegne.
ADR: per un periodo c'era. Poi non l'ho visto per un altro periodo.
ADR: il laboratorio lavorava dalle 3.30 alle 12/12.30.
ADR: d'estate si potevano prolungare anche di un'ora o due in base ai lavori che si dovevano fare.
ADR: tutti i consegnatari venivano più tardi verso le 5/5.30.
ADR: tempo di consegnare 2 ore e mezza 3 ore.
ADR: c'era comunque un orario flessibile. Se c'era possibilità si poteva fare anche un turno diverso.
ADR: no però d'estate si poteva fare un giro anche più tardi e quindi si poteva spostare l'orario in base alle esigenze comunque.
ADR: pasticceria e anche rosticcerie. Prodotti per colazione. Per pasticceria intendo i prodotti da colazione.
ADR: anche pasticciotti.
ADR: venivamo pagati mensilmente. Se c'era qualche ora in più da fare ci dava qualcosa in più fuori busta.
ADR: io ero pasticcere.
ADR: non so come veniva al lavoro il ricorrente
4 ADR: so che c'è stato un incidente ma non so cosa sia successo esattamente. Mi hanno riferito un sentito dire.
Non lavoravo più là. Nel 2020 sono stato collaboratore per qualche giorno per provare ricette con la signora e qualche ex collega. 3/5 giorni.
ADR: non c'era tanto lavoro. la'zienda faceva venire anche a turno i consegnatari. Facevano a turno 3 o 4 giorni ciascuno in modo da tenere il lavoro tutti quanti.
ADR: febbraio marzo. C'era il covid.
ADR: quello che ho detto si riferisce a questi giorni.
ADR: lavorava dal luned' alla domenica con un giorno libero ma non ricordo quale.
ADR: variava il giorno libero.
ADR: di solito noi pasticceri potevamo andare in ferie nei periodi invernali perché d'estate si lavorava di più.
Non c'era una chiusura totale del laboratorio tranne in alcuni giorni di festa.
All'udienza del 14.04.23 veniva escusso il teste il quale ha fatto presente che: Testimone_5
ADR: conosco il ricorrente. siamo cugini.
ADR: lavorato assieme no.
ADR: io avevo un'attività commerciale. C'era il bar, bar stagionale e prendevo prodotti dall'azienda dove lavorava lui.
ADR: gli sfizi della era il nome della mia attività. Pt_3
ADR: era il mio fornitore. CP_2
ADR: da quello che mi risulta era trasportatore presso le azienda. Consegnava anche a me.
ADR: sono stato cliente da quando ho aperto, nel 2012 e sino al 2020.
ADR: che io sappia in questo periodo ha sempre lavorato.
ADR: apriva solo d'estate da maggio sino a fine settembre.
ADR: non era lui che consegnava tutti i giorni. molte volte faceva il rimpiazzo quando mi serviva il prodotto sul tardi.
ADR: non era sempre lui che mi faceva le consegne. Lui aveva altri giri.
ADR: non ricordo quante volte venisse da me.
ADR: quando veniva da me era sempre sul tardi. Per le 12.
ADR: prima faceva altri giri da quello che mi risulta.
ADR: quando chiamavo per quell'ora il prodotto mi serviva e quello che serviva mi portavano
ADR: gli orari non so.
5 ADR: alle 6 quando aprivo la merce era già lì
ADR: se chiamavo più tardi me la portavano.
ADR: sono a conoscenza dell'incidente. So che stava lavorando. I dettagli dell'incidente non li so di preciso.
ADR: a volte pagavo anche a lui. A volte si a volte no.
ADR: veniva con un furgone della ditta.
ADR: il messaggio lo mandavo al titolare direttamente.
ADR: la consegna avveniva da lunedì a domenica.
ADR: poteva venire in qualche giorno della settimana.
ADR: ferie non è possibile, perché nel periodo estivo non esistono ferie.
ADR: io ho conosciuto la tramite lui. In quel periodo della attività lui lavorava per New Parte_4
Framili
ADR: io lo vedevo che veniva sul tardi. La mattina non so chi consegnava. A volte era il figlio del titolare, a volte a volte un altro dipendente. Parte_1
ADR: è possibile che lui sia venuto anche la mattina.
ADR: alle 6 quan
ADR: alle 6 aprivo trovavo il prodotto. Preciso che qualche mattina lo ho visto. Quando era sul tardi era sempre lui.
ADR: la mattina qualche volta perché lui aveva altri giri.
ADR: io avevo una ditta edile ma il sig. non è mai stato mio dipendente. Parte_1
ADR: a mezzogiorno chiedevo sia rosticceria sia dolce.
Veniva escusso il teste di parte resistente il quale ha fatto presente che: Testimone_6
ADR: conosco il ricorrente. eravamo colleghi presso la Parte_4
ADR: io ero in laboratorio. Lui consegne ai bar.
ADR: io fino al 2019 dicembre ho lavorato. Poi lui ha contiuato e io ho smesso.
ADR: non so che contratto avesse il ricorrente.
ADR: arrivava alle 5/5.30 la mattina e poi verso le 8.30/9 rientrava.
ADR: d'inverno no. D'estate verso agosto faceva consegne anche più tardi, ma un paio di volte.
ADR: lui arrivava dopo di me
ADR: caricava solo. Le consegne non ricordo bene, 2 o 3 persone le facevano.
ADR: noi facevano sia dolci sia rustici. Altro salato no.
ADR: anche i rustici la mattina presto.
6 ADR: calzoni e pizzette no.
ADR: lavoravamo sempre.
ADR: di ferie non so dire. Io ero in laboratorio di queste cose non mi interessavo.
ADR: neppure in inverno l'azienda chiudeva. Non c'erano chiusure aziendali che io ricordi.
ADR: io lavoravo dalle 3 alle 8 oppure dalle 8 alle 12.
ADR: dalle 8 alle 12 preparavamo. Per le consegne di questo secondo turno si alternavano. Anche lui si alternava.
All'udienza del 5.05.23 assente il teste di parte ricorrente, regolarmente intimato, veniva escusso il teste di parte resistente il quale ha fatto presente che: Testimone_7
ADR: conosco il sig. Parte_1
ADR: siamo stati colleghi.
ADR: qualche mese. Nel 2020.
ADR: 2020
ADR: trasporto. Anche io per la Parte_4
ADR: della pasticceria. Dal laboratorio verso i bar.
ADR: durante la pandemia, aprile maggio qualcosa del genere
ADR: anche lui consegne.
ADR: quel periodo ci alternavamo. Non c'era lavoro per tutti. Eravamo 4 in quella ditta.
ADR: più o meno gli orari erano gli stessi.
ADR: si iniziava più o meno tra le 4.50 e le 5.10 e si finiva in un paio di ore.
ADR: si tornava al laboratorio e si lasciava quello che si doveva lasciare.
ADR: io ho iniziato saltuariamente sostituendo uno che andava in ferie. Da maggio 2020 ci siamo alternati con altri 4
ADR: le sostituzioni sono iniziate poco prima
ADR: ci alternavamo perché c'era meno lavoro coi bar chiusi.
ADR: la mattina era principalmente. Poteva succedere che si usciva in altro orario, ma ci alternavamo.
ADR: poteva capitare verso le 10/10.30 perché qualcuno era rimasto senza roba.
ADR: solo ingrosso. Solo per esercizi commerciali.
ADR: il laboratorio restava aperto sino alle 12.30/13.
ADR: quel periodo no perché era periodo di pandemia. Non c'era molto.
7 ADR: mi risulta un incidente dell'incidente. Stava vicino casa sua. Andando lo vidi che lo stavano soccorrendo vicino casa sua. Stava con la sua macchina vicino casa sua.
ADR: io andandomene vidi gente vicino casa sua, la sua macchina spostata. Lui su una sedia e gente attorno che lo soccorreva.
ADR: è vicino al laboratorio, circa 100 metri.
ADR: quel periodo ci alternavamo. A settimane o a giorni.
ADR: i turni li stabiliva il titolare. Controparte_4
ADR: io quando andavo era già aperto il laboratorio. Non so chi apriva materialmente.
ADR: qualche volta è capitato di lavorare anche negli stessi giorni.
ADR: facevamo gli stessi orari.
ADR: dolce e salato. Prevalentemente pasticceria. Cose da colazione.
ADR: anche il salato lo consegnavamo la mattina. Salato intendo i rustici o pizzettine piccoline.
ADR: noi dopo che facevamo il giro ce ne andavamo.
ADR: d'estate, capitava di fare le consegne più tardi se qualche esercente rimandea senza merce.
ADR: più o meno 10.30. andava chi c'era. In quel periodo eravamo in 4 a consegnare ma ci alternavamo.
ADR: io rispettavo quelle ore. Se c'era un'esigenza si portava.
ADR: poteva capitare che se c'era un'esigenza mi richiamavano. Poteva capitare che per chiudere la consegna si tornasse da un cliente per portare qualcosa che non era ancora pronto alla prima consegna.
ADR: si poteva verificare ciò una volta a settimana, una volta ogni quindici giorni.
ADR: da lunedì alla domenica era aperto il laboratorio. Le consegne avvenivano da lunedì a domenica. La domenica andava uno solo perché c'erano molti meno bar.
ADR: pre pandemia non c'era alternanza tra gli autisti, si partiva a orari un po'sfalsati a seconda del giro delle consegne.
ADR: a marzo aprile iniziai le sostituzioni se non erro. A maggio iniziai con contratto fisso.
ADR: sempre assicurato.
ADR: sino a settembre ottobre 2021.
All'udienza del 26.01.24 veniva escusso il teste di parte ricorrente il quale Testimone_8 ha fatto presente che:
ADR: conosco Abbiamo lavorato assieme per un po' di anni. Parte_1
ADR: io ho iniziato febbraio 2017, il giorno non lo ricordo. Fino a marzo 2020.
ADR: io consegne. Il ricorrente anche
8 ADR: quando sono arrivato c'era. Parte_1
ADR: è mancato un periodo non so il motivo ma dopodichè ha lavorato. Non ricordo quanto è mancato.
ADR: non so il motivo. Non ricordo il momento in cui è mancato.
ADR: durante il Covid siamo stati fermi dalla metà di marzo. Ci siamo bloccati proprio.
ADR: prima del Covid lui c'era.
ADR: lui consegnava tutti i giorni. gli stessi orari che faceva lui facevo io.
ADR: dalle 4.30 della mattina, 4.15 sino alle 11/11.30.
ADR: dal lunedì al sabato e la domenica a volte si lavorava. Facevamo a turni.
ADR: la domenica che c'era meno lavoro si finiva prima. Alle 9 si finiva. Sempre stesso inizio.
ADR: domenica più o meno una ogni 4.
ADR: niente ferie. Io fisso. Per tutto il tempo che sono stato.
ADR: un anno soltanto me le sono fatte pagare perché non ne avevo bisogno.
ADR: a me una volta mi hanno chiesto di andare in ferie e me le sono fatte pagare invece di andare in ferie.
ADR: so che ha avuto un incidente ma io non c'ero in quel periodo. Io dopo il lockdown ho fatto una settimana e poi ho lasciato.
ADR: uno dei dipendenti mi chiamò e me lo disse. Mi chiamò per raccontare il fatto.
ADR: disse che si era sentito male dopo il lavoro e aveva fatto un incidente lì vicino. Io poi non ho dato particolare rilievo alla notizia.
ADR: coi mezzi loro facevamo le consegne.
ADR: subito dopo l'incidente che io sappia non lo ha fatto rientrare
ADR: consegnavamo a diversi bar di Lecce e provincia. CP_5
ADR: ognuno aveva la sua direzione.
ADR: la paga era 30 euro al giorno. In contanti.
ADR: no busta paga
ADR: non avevo un contratto. Io non ho firmato mai niente e non ho firmato buste paga.
ADR: non sono in causa con la società.
ADR: non credo che mi abbiamo versato contributi. A me in quel periodo interessava solo lavorare per andare avanti.
ADR: verso la fine di maggio 2020 ho terminato.
ADR: che io sappia dopo stavano continuando la turnazione e poi lui ha continuato a lavorare che io sappia sino all'incidente.
9 ADR: del 2019 non riesco a dire se c'è stato sempre. Per quel che ricordo c'è stato. Ricordo che p mancato un periodo ma non so collocarlo.
ADR: noi stavamo in laboratorio per le 4.15/4.30 e quando facevamo la prima consegna i destinatari erano già aperti.
ADR: nel pomeriggio non si lavorava.
Al termine dell'escussione il difensore di parte ricorrente chiedeva ammissione ctu o in subordine rinvio per discussione con termine per note. L'avv. Oliva chiedeva rinvio per discussione con termine per note.
In vista dell'udienza del 19.04.24, venivano depositate tempestivamente note scritte telematiche ad opera dei difensori di entrambe le parti.
In particolare, il difensore di parte ricorrente eccepiva l'inesistenza della prescrizione presuntiva sollevata da controparte. Sulle risultanze istruttorie si afferma che la prospettazione del ricorrente è stata avallata dalle dichiarazioni dei testi di parte escussi. Anche i testi di controparte hanno confermato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente in favore di controparte, in epoca ben antecedente le sue assunzioni datorialmente formalizzate (anche con riferimento alla paga lavorativa, ferie, permessi, riposo settimanale compensativo e indennità sostitutiva).
Pertanto, insisteva nei propri atti di causa e per l'ammissione di CTU.
Il difensore di parte resistente ha affermato che tutto quanto esposto nella memoria di costituzione trova conferma nelle risultanze istruttorie precisando che dalle tre deposizioni dei testi della convenuta che il Sig. lavorava non più di tre ore al giorno, lavorava per turni e fruiva di Parte_1 un giorno di riposo settimanale. In particolare, il teste non sa dire in merito alle ferie del ricorrente, Tes_4 però precisa che lui delle ferie fruiva, ma in inverno.
Dall'escussione dei testi di parte ricorrente le dichiarazioni sono generiche in quanto si limitano ad affermazioni vaghe quanto contraddittorie, certamente poco credibili, talvolta limitate a riportare presunte dichiarazioni “de relato actoris”, che, come è pacificamente noto, non possono essere considerate fruibili.
Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso introduttivo.
A seguito di camera di camera di consiglio si valutava la necessità di disporre ctu.
10 Il 2.05.24, sciolta la riserva, disponeva con ordinanza nomina di CTU affinché calcoli le seguenti differenze retributive per lavoro ordinario/supplementare nonché per 13ma, 14ma, ferie non godute e TRF. In particolare:
- per il periodo 1.3.13/3.4.17 e 13.4.17/19.4.17 (inquadramento 5° livello Alimentari industria) tenga presente una settimana lavorativa di 37 ore lavorative su 7 giorni (di cui 4 ore di lavoro domenicale) e calcoli le differenze tra quanto dovuto per le ore sopra indicate e quanto dichiarato come percepito in ricorso
(30€ al giorno)
- per il periodo 2.2.19/29.2.2020 calcoli un orario settimanale di 37 ore settimanali su 7 giorni (di cui 4 ore di lavoro domenicale e inquadramento 6° livello Alimentari industria) e calcoli le differenze per le medesime voci sopra indicate. Detragga quanto indicato come percepito in ricorso;
- per il periodo 1.3.2020/30.9.2020 calcoli un orario settimanale di 18 ore settimanali e una domenica lavorativa al mese (di tre ore lavorative). Tenga conto di un inquadramento 6° livello Alimentari industria.
- Per il periodo indicato come di infortunio in ricorso (31.8.2020/30.9.2020) calcoli solo la paga base di cui al contratto individuale in atti.
Calcoli le differenze sulle voci sopra indicate.
Tenga conto che il maggior orario svolto andrà considerato come orario supplementare.
Tenga conto dell'art 20 ccnl prodotto per le maggiorazioni da lavoro supplementare.
Detragga quanto indicato come percepito in ricorso o, se maggiore, quanto provato come pagato come da allegati alla memoria di costituzione.
Ciò detto, deve farsi presente come vada preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile con la difesa nel merito volta a contestare la sussistenza del credito e ciò in quanto tale difesa è incompatibile con la ratio della prescrizione presuntiva stessa (Cass. n. 17595 del 28/06/2019, tra le altre). Né a tacer d'altro può sussistere prescrizione ordinaria alcuna dato che addirittura il quinquennio dalla cessazione del primo rapporto di lavoro non era trascorso neppure in sede di prima udienza.
Ulteriormente, va fatto presente che per il periodo 2013/2017 (ossia i due contratti di cui al primo punto del quesito al ctu) va ritenuto conforme a contratto l'inquadramento nel 5 livello.
Per il periodo successivo invece esiste un contratto che indica il 6° come livello.
Sebbene, tale contratto sia stato contestato non vi è nessuna richiesta di conversione del rapporto ma solo di differenze retributive per il maggior periodo. In ogni caso, la
11 contestazione non investe il livello contrattuale. Ciò detto, va anche precisato come tra le due fasi lavorative sussiste uno stacco temporale tale che consente di ritenere ben possibile un diverso inquadramento a livello contrattuale. In assenza quindi di specifica contestazione del livello indicato nel contratto del 2020 in sede di ctu si è ritenuta valida tale impostazione.
Ed ancora si deve ritenere come per la fase del rapporto sino al 2017 sia provato un maggiore orario rispetto a quello previsto. Sono indicate certamente un numero di ore inferiori rispetto a quelle indicate nel contratto individuale. Per le domeniche deve ritenersi parimenti che si lavorasse 4 ore. In particolare, i testi di parte ricorrente sono stati maggiormente chiari e precisi nell'esposizione. In particolare, i testi e sono stati precisi nel definire Tes_5 Tes_8 il maggior orario svolto. Anche il teste appare preciso nel definire un maggiore orario Pt_2
e la sua testimonianza unitamente a quella del conferisce una copertura anche al Tes_5 primo periodo del rapporto nel senso voluto dal ricorso.
In ogni caso, va affermato come i testi di parte resistente siano meno precisi e spesso si riferiscano a periodi minimi del rapporto e quindi inidonei a inficiare quanto altrove emerso.
Tali circostanze si ricavano dalle testimonianze in atti.
Parimenti – pure per il rapporto decorso a far data dal 2019 – deve ritenersi che vi sia stato un maggiore orario nei termini previsti dalla ordinanza ammissiva di consulenza.
Parimenti provato appare il lavoro domenicale.
Le consegne come si evince dalle copiose testimonianze sopra riportate non aveva quella minima portata oraria che è riportata nel contratto di lavoro sottoscritto.
Ciò detto, deve tuttavia rappresentarsi come un minore e diverso orario debba ricavarsi nel periodo Covid. Appare sì provata la presenza lavorativa del ricorrente ma non appare, di contro, provata una estensione oraria come quella precedente.
Ugualmente, si ricava dalle testimonianze in atti come anche il lavoro domenicale fosse ridotto e non potesse ritenersi effettuato ogni settimana ma su base turnaria tra i vari addetti alle consegne.
Tale quantum orario si ricava sulla base di un ragionamento presuntivo idoneo a sorreggere le richieste di maggior orario (il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale. Cass. 12794/2018).
12 Questo giudice – nell'ambito di questo giudizio – si è avvalso di tale potere nella determinazione del quantum sulla base voci richieste e di quanto emerso in corso di istruttoria.
Come detto, risulta provata anche la costante attività lavorativa il che esclude la fruizione di ferie nonché dà diritto alla relativa indennità.
Nel formulare la ctu (e rispetto ai conteggi formulati) si è ritenuto di escludere le voci festività
e permessi in quanto si è ritenuto che le stesse non fossero idoneamente delineate in ricorso.
Ciò detto, rispetto alla prova raggiunte circa l'an delle spettanze, per il quantum si è ricorso – come detto – a consulenza tecnica.
Gli esiti della disposta ctu hanno evidenziato una differenza di € 70.683,50 di cui € 9.275,25 per TFR oltre interessi e rivalutazione (calcolati in € 8.903,26 e € 14.850,99 al 30.4.2025, come da tabella 9 allegata alla ctu).
Ciò detto, gli esiti contabili possono essere fatti propri da questo giudice in quanto gli stessi sono stati redatti sulla base delle direttive di cui all'ordinanza ammissiva della ctu. Parimenti non sono state formulate osservazioni alla bozza di ctu né sono state sollevate eccezioni in sede di udienza di discussione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 429 cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2841/2021, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento di € € 70.683,50 di cui € 9.275,25 per TFR oltre interessi e rivalutazione (calcolati in € 8.903,26 e € 14.850,99 al 30.4.2025, come da tabella 9 allegata alla ctu); condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 6500,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Pone le spese di ctu a carico di parte resistente.
Lecce, 11/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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