Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 giugno 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 settembre 2021 |
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Giurisprudenza • 312
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- legge di revisione costituzionale·
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- procedimento di formazione (referendum)
Versioni del testo
- Titolo I : Referendum previsto dall'articolo 138 della costituzione
- Art. 1.
Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti ne danno comunicazione al Governo indicando se l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione. - Art. 2.
La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione , e' espressa con la formula seguente:
"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato.
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:
(Testo della legge)
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".