Art. 3.
Ai personali di cui agli articoli precedenti ai quali non siano state estese le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Capo provvisorio, dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, l'anticipazione prevista dalla presente legge 6 corrisposta, fermi i criteri di cui al precedente art. 1, sulla base di una mezza mensilita' netta del trattamento a titolo di stipendio, paga o retribuzione, e di indennita' di carovita base escluse le quote complementari, in godimento al 1 luglio 1954.
Ai personali di cui al precedente comma sono estese le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 85 , osservando, ai fini della determinazione dell'importo dell'anticipazione, quanto stabilito nel comma medesimo, fermo il riferimento alla posizione d'impiego posseduta al 31 dicembre 1953.
Ai personali di cui agli articoli precedenti ai quali non siano state estese le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Capo provvisorio, dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, l'anticipazione prevista dalla presente legge 6 corrisposta, fermi i criteri di cui al precedente art. 1, sulla base di una mezza mensilita' netta del trattamento a titolo di stipendio, paga o retribuzione, e di indennita' di carovita base escluse le quote complementari, in godimento al 1 luglio 1954.
Ai personali di cui al precedente comma sono estese le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 85 , osservando, ai fini della determinazione dell'importo dell'anticipazione, quanto stabilito nel comma medesimo, fermo il riferimento alla posizione d'impiego posseduta al 31 dicembre 1953.