Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
L'obbligo per il conducente di avere sempre con sè, durante la guida, gli occhiali di scorta, nel caso in cui la sua acutezza visiva sia raggiunta con l'adozione di lenti a contatto (obbligo sancito dall'abrogato codice della strada), non è più previsto dall'art. 322 del nuovo codice della strada.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Mario CICALA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTO di SIRACUSA, difeso e rappresentato dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi 12 è per legge domiciliato;
- ricorrente -
contro
AZ EN
- intimato -
avverso la sentenza del PR di Siracusa sez. distaccata di Noto n. 10 del 17/22.02.95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/98 dal Relatore Cons. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza 17/22.2.95 il PR di Siracusa, sezione distaccata di Noto, accoglieva l'opposizione proposta da EN ZA avverso l'ordinanza ingiunzione n.551, notificatagli il 14.9.90 con cui il Prefetto di Siracusa richiedeva il pagamento della sanzione amministrativa di lire 208.300, per aver circolato il 22.12.89 alla guida della propria autovettura sprovvisto di occhiali correttivi di scorta, pur essendo provvisto, invece, di idonee lenti a contatto. Rilevava il PR che la normativa in questione era contraddittoria ed illogica onde il ZA, probabilmente ignorando l'obbligo di portare al seguito occhiali correttivi, versava in una situazione di ignoranza inevitabile: probabilità, non certezza, ma sufficiente, ai sensi dell'art. 23 della legge 689/81, per configurare una situazione di insufficienza di prove sull'elemento psicologico, con conseguente obbligo di accogliere la opposizione.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Siracusa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo, con atto notificato il 9.4.96 - e quindi al limite dell'anno, tenuto conto che nei giorni 7 ed 8 cadevano le festività pasquali - due motivi di censura.
Non si è costituito l'intimato ZA.
Motivi della decisione
Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 112 cpc, per aver il PR pronunciato ultra ed extra petita. Rileva
l'Avvocatura che il ZA non aveva addotto a propria difesa l'errore scusabile di diritto e non potevano quindi esser rilevati d'ufficio profili di nullità del provvedimento.
Col secondo motivo di censura si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 689/81, nonché la motivazione illogica e contraddittoria. Dopo aver ribadito che l'errore scusabile va dedotto dal contravventore e non accertato, d'ufficio, dal giudice, si assume che i riferimenti alla particolare natura dell'obbligo ed al carattere equivoco e contradditorio della normativa risultano affermati ma non spiegati.
Il ricorso è fondato. Polché -S.U. 10508/95- sussiste una presunzione di colpa a carico di colui che ha commesso il fatto contravvenzionale, l'errore incolpevole, di fatto o di diritto, costituisce un fatto ostativo la cui deduzione è, secondo i comuni principi che reggono il giudizio civile, a carico dell'opponente. Nel caso, l'opponente non ha dedotto di essere incorso in ignoranza inevitabile del precetto che gli imponeva di circolare con un paio di occhiali di scorta e non rientrava quindi nel poteri del giudice la ricerca, d'ufficio, della prova di un fatto impeditivo non dedotto. Inoltre, se si possono condividere i rilievi della sentenza impugnata circa l'illogicità della norma, se ne deve escludere l'equivocità, come dimostra una ricostruzione, meno sintetica, della vicenda normativa.
L'art. 81.4 del DPR 15/06/1959 Num. 393 stabiliva che "Nel regolamento saranno stabiliti i requisiti fisici e psichici necessari per conseguire le patenti di guida e la conferma di validità delle medesime". Limitando l'esame - dato il tema proposto - ai soli requisiti visivi necessari per la conferma della patente già concessa, l'art. 483 del DPR 30/06/1959 Num. 420 non contemplava l'impiego di lenti a contatto, all'epoca, del resto, ancora non diffuse, ma si limitava a fissare il visus necessario "raggiungibile con qualsiasi correzione di lenti, purché tollerate". Delle lenti a contatto inizia ad occuparsi l'art. 14 del 23/09/1976 Num. 995 che, nel sostituire l'art. 483 sopra richiamato prevede nei comma sesto e settimo di tale articolo: "L'acutezza visiva richiesta può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.// Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere tollerate ed efficaci."
Il dm 23/6/88 n.263 - emesso in attuazione della legge 111/88 - unificava i requisiti visivi necessari per conseguire la patente di guida e quelli necessari per confermarne la validità - in precedenza tenuti distinti - ed abrogava perciò (art. 7) il richiamato art. 483, dettando (art.3) un nuovo testo dell'art. 472 nel senso che "per conseguire, o confermare o per la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria" è necessario un certo grado di visus e, quanto alle lenti a contatto, specificava:
"L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi, che il conducente deve avere sempre con sè durante la guida. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto la clausola di cui sopra non deve essere rispettata ed il conducente deve portare un secondo paio di lenti a contatto di riserva. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate".
Il fatto addebitato al ZA, avvenuto il 22.12.89, ricade quindi sotto la disciplina del dm 263/88 che statuisce espressamente che il conducente deve avere sempre con sè, durante la guida, gli occhiali di scorta: norma discutibile sul piano razionale, ma assolutamente chiara sul piano precettivo.
Per completezza e contrariamente a quanto assume l'Avvocatura, va rilevato che il precetto è stato escluso dalla recente normativa. L'art. 322 del D.P.R. 16.12.92 n.495 ha disposto, ai comma 8-10: "8.- L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.// 9.- Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto non si applica la disposizione di cui al comma 8.//10.- Il Visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.", mentre l'art. 181, d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 - allo stato conclusivo della vicenda legislativa - ha modificato ulteriormente le disposizioni in esame, che ora prevedono: "8.- L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto// 9.- Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale // 10.- Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate". In tali statuizionì l'obbligo di lenti di scorta non sembra più previsto.
Poiché la fattispecie in esame è anteriore all'entrata in vigore della nuova normativa, non ne è possibile l'applicazione, non operando, in materia, il favor rei previsto dall'art. 2 C.P.(S.U. 890/94). E, d'altra parte, rimane assorbente il rilievo che l'errore non fu invocato dall'opponente, ma ipotizzato dal giudicante. La sentenza deve essere annullata e la causa rinviata ad altro giudice della Pretura di Siracusa, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
cassa e rinvia al PR di Siracusa in persona di altro magistrato anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1999