TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 426 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 426 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...]À DI PIAVE (VE) il 02/06/1985 Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. BOSCHETTI CHIARA CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. BOSCHETTI CHIARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/03/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 7.09.2013, a Chiaravalle (AN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata ad [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1.I coniugi sono autorizzati a vivere separati: il marito trasferirà la residenza nell'immobile presso il quale abita entro il termine di sei mesi dal deposito del presente ricorso, mentre la Sig. , Parte_1
unitamente alla figlia minorenne continuerà a risiedere presso l'abitazione posta in Per_1
Santarcangelo di R. (RN), Via Della Cella n.18, già abitazione familiare, provvedendo alla intestazione del contratto di locazione a proprio nome esclusivo, con voltura di tutte le utenze a proprio nome, entro il termine di sei mesi dal deposito del presente ricorso.
Nel frattempo, ogni onere per canoni ed utenze in relazione a tale abitazione sarà sostenuto integralmente dalla Sig. . Parte_1
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere pertanto autonomamente al rispettivo mantenimento, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia assegno periodico;
3. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, con residenza presso l'immobile posto in Per_1
Santarcangelo di R. (RN), Via Della Cella n.18, già abitazione familiare, con collocazione paritaria presso ciascuno dei genitori, in considerazione dell'impegno lavorativo paritetico dei coniugi. Le parti stabiliscono indicativamente un calendario su base bisettimanale: durante la settimana A la figlia trascorrerà con la madre le giornate di lunedì, martedì, sabato e domenica e con il padre le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, mentre nella settimana B la figlia trascorrerà con il padre le giornate di lunedì, martedì, sabato e domenica e con la madre le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Resta inteso che i genitori potranno, di comune accordo e con congruo preavviso, modificare il suddetto calendario in relazione ai rispettivi impegni lavorativi, in osservanza al principio della alternanza e della collocazione paritaria dagli stessi prescelta;
4. In considerazione dell'età della figlia, i genitori si impegnano reciprocamente ad osservare il principio di gradualità nella frequentazione della figlia con i nuovi compagni/e;
5. In considerazione della collocazione paritaria della figlia non viene previsto alcun Per_1
assegno di mantenimento, posto che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario della figlia durante i periodi di permanenza con la stessa, mentre le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 50%, con conguaglio mensile in favore di chi le ha anticipate, previa esibizione di relativa documentazione contabile;
6. Durante le festività Natalizie, i genitori potranno trascorrere con la figlia una settimana Per_1 consecutiva ciascuno, osservando il principio dell'alternanza e con la precisazione che, a prescindere dalla settimana di spettanza di ciascun genitore, il giorno di Natale verrà trascorso unitamente alla figlia ad anni alterni. Durante gli altri ponti, festività, compleanni si applicherà il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà tenere con sé la figlia per una settimana consecutiva, durante il mese di agosto, in periodo da concordarsi con congruo preavviso.
Stanti gli ottimi rapporti tra le parti rimane ferma la possibilità di trascorrere congiuntamente alcune ricorrenze, nell'interesse della figlia Per_1
7. I coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio ad esclusivi fini turistici;
8. I coniugi dichiarano di avere preventivamente definito ogni ulteriore questione economica tra gli stessi e di non avere nell'altro a che pretendere l'uno dall'altro;
9. Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 24 Parte II Serie A Anno 2013 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 426 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...]À DI PIAVE (VE) il 02/06/1985 Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. BOSCHETTI CHIARA CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. BOSCHETTI CHIARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/03/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 7.09.2013, a Chiaravalle (AN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata ad [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1.I coniugi sono autorizzati a vivere separati: il marito trasferirà la residenza nell'immobile presso il quale abita entro il termine di sei mesi dal deposito del presente ricorso, mentre la Sig. , Parte_1
unitamente alla figlia minorenne continuerà a risiedere presso l'abitazione posta in Per_1
Santarcangelo di R. (RN), Via Della Cella n.18, già abitazione familiare, provvedendo alla intestazione del contratto di locazione a proprio nome esclusivo, con voltura di tutte le utenze a proprio nome, entro il termine di sei mesi dal deposito del presente ricorso.
Nel frattempo, ogni onere per canoni ed utenze in relazione a tale abitazione sarà sostenuto integralmente dalla Sig. . Parte_1
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere pertanto autonomamente al rispettivo mantenimento, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia assegno periodico;
3. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, con residenza presso l'immobile posto in Per_1
Santarcangelo di R. (RN), Via Della Cella n.18, già abitazione familiare, con collocazione paritaria presso ciascuno dei genitori, in considerazione dell'impegno lavorativo paritetico dei coniugi. Le parti stabiliscono indicativamente un calendario su base bisettimanale: durante la settimana A la figlia trascorrerà con la madre le giornate di lunedì, martedì, sabato e domenica e con il padre le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, mentre nella settimana B la figlia trascorrerà con il padre le giornate di lunedì, martedì, sabato e domenica e con la madre le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Resta inteso che i genitori potranno, di comune accordo e con congruo preavviso, modificare il suddetto calendario in relazione ai rispettivi impegni lavorativi, in osservanza al principio della alternanza e della collocazione paritaria dagli stessi prescelta;
4. In considerazione dell'età della figlia, i genitori si impegnano reciprocamente ad osservare il principio di gradualità nella frequentazione della figlia con i nuovi compagni/e;
5. In considerazione della collocazione paritaria della figlia non viene previsto alcun Per_1
assegno di mantenimento, posto che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario della figlia durante i periodi di permanenza con la stessa, mentre le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 50%, con conguaglio mensile in favore di chi le ha anticipate, previa esibizione di relativa documentazione contabile;
6. Durante le festività Natalizie, i genitori potranno trascorrere con la figlia una settimana Per_1 consecutiva ciascuno, osservando il principio dell'alternanza e con la precisazione che, a prescindere dalla settimana di spettanza di ciascun genitore, il giorno di Natale verrà trascorso unitamente alla figlia ad anni alterni. Durante gli altri ponti, festività, compleanni si applicherà il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà tenere con sé la figlia per una settimana consecutiva, durante il mese di agosto, in periodo da concordarsi con congruo preavviso.
Stanti gli ottimi rapporti tra le parti rimane ferma la possibilità di trascorrere congiuntamente alcune ricorrenze, nell'interesse della figlia Per_1
7. I coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio ad esclusivi fini turistici;
8. I coniugi dichiarano di avere preventivamente definito ogni ulteriore questione economica tra gli stessi e di non avere nell'altro a che pretendere l'uno dall'altro;
9. Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 24 Parte II Serie A Anno 2013 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi