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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/09/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N.950/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.950/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._2
) e residente in [...];
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Biagio CAROSELLA, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Guardiagrele al largo San Francesco n.3, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in data 29 gennaio 2018 in Orsogna, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 8 settembre 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con verbale di udienza del 14 luglio 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 26 maggio 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orsogna a margine dell'Atto n.2 – Parte I – Anno 2018).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 18 settembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.950/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._2
) e residente in [...];
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Biagio CAROSELLA, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Guardiagrele al largo San Francesco n.3, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in data 29 gennaio 2018 in Orsogna, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 8 settembre 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con verbale di udienza del 14 luglio 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 26 maggio 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orsogna a margine dell'Atto n.2 – Parte I – Anno 2018).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 18 settembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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