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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4072 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dr. Elena Gelato Consigliere dr. Maria Aversano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4085 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), difesi e rappresentati, tanto congiuntamente quanto C.F._2
disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Batini (C.F. – FAX C.F._3
0586/884233 – PEC e Roberta Batini (C.F. Email_1
– FAX 0586/884233 – PEC , C.F._4 Email_2
entrambi del foro di Livorno, ed elettivamente domiciliati presso l'Avv. Luciana Cannas
(C.F. – FAX 06.71510145 - PEC C.F._5
), con studio in Roma, Via Sesto Calvino n. 33, Email_3
come da procura in atti.
APPELLANTI
E
1 (C.F. ), in persona del suo Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Roma (RM), Piazza del Viminale n. 1, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. – fax 0696514000 – PEC P.IVA_2
ed elettivamente domiciliato presso la sede di Email_4
quest'ultima sita in Roma (RM), Via dei Portoghesi n. 12
APPELLATO
CONTUMACE
OGGETTO: appello della sentenza n. 3565/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma,
Seconda Sezione civile, in data 26.02.2021, depositata in cancelleria in data 01.03.2021, resa nella causa iscritta al n. 4237/2018 R.G.
FATTO E DIRITTO
e hanno adito il Tribunale di Roma chiedendo che fosse loro Pt_1 Parte_2
riconosciuto lo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili e l'assegno vitalizio di €
500,00 mensili, entrambi soggetti a perequazione automatica, ai sensi dell'art. 5, commi 3 bis e 3 quater, della legge n. 206 del 2004 e successive modificazioni, con conseguente condanna del a pagare in loro favore tali prestazioni con i relativi Controparte_1
arretrati con interessi e rivalutazione.
Gli attori hanno esposto di essere figli dei Sig.ri e che, in Parte_3 Parte_4
data 02.08.1980, sono stati coinvolti nell'attentato avvenuto presso la Stazione di Bologna
Centrale. Per effetto di tale tragico evento, la di loro madre è rimasta uccisa mentre il padre, Sig. è sopravvissuto alla strage pur riportando postumi Parte_3
permanenti successivamente quantificati in ragione dell'85% .
Gli odierni appellanti hanno dedotto che in seguito a tali lesioni, il Sig. Parte_3
ha percepito le provvidenze previste dalle Leggi n. 466/1980, n. 407/1998 e n. 206/2004
2 e sino alla data della morte, avvenuta il 03.08.2011, l'assegno vitalizio riconosciuto alle vittime del terrorismo con una invalidità non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
Il , costituitosi in giudizio, in considerazione del tenore letterale Controparte_1
delle disposizioni introdotte a far data dal 1° gennaio 2014, con l'art. 1 comma 494 della
Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha chiesto il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3565/2021, ha rigettato la domanda sulla base della seguente motivazione: “La premorienza del de cuius rispetto all'entrata in vigore della normativa che gli attori chiedono di applicare nei propri confronti determina l'evidenza che gli attori sono orfani superstiti e non figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente. L'utilizzo della locuzione, in uno al profilo temporale dato dall'entrata in vigore della disposizione, determina l'esclusione ovvero
l'inclusione a seconda della ricorrenza della fattispecie astrattamente prevista dal legislatore. È corretto evidenziare, come ha evidenziato l'avvocatura dello Stato, che proprio in materia di vittime di azioni terroristiche, laddove il legislatore intende riconoscere i superstiti per beneficarli - come nel comma 3 dell'articolo 5 della Legge 206/2004 nonché ai superstiti delle vittime compresi i figli maggiorenni -li individua espressamente.”
I Sig.ri e ritenendo che la corresponsione dei benefici di cui ai Pt_1 Parte_2
commi 3 bis ss. dell'art. 5 della legge n. 206 del 2004 non presupponesse che la vittima del terrorismo fosse ancora in vita alla data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013, hanno proposto appello chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità della predetta sentenza in quanto emessa in assenza di motivazione o, comunque, con motivazione insufficiente e/o apparente così come indicato in narrativa e per l'effetto prendere ogni provvedimento necessario e conseguente e, nel merito, di riformare la sentenza del Tribunale di Roma e di riconoscere agli attori, quali figli di vittima del terrorismo portatore di una invalidità superiore al 50%, i diritti previsti dall' art. 1 comma
494 della Legge 147/2013 con conseguente condanna del convenuto a CP_1
corrispondere agli stessi l'indennità ivi prevista oltre corresponsione degli arretrati decorrenti dal 01 gennaio 2014, data di entrata in vigore della suddetta legge, con interessi 3 su detti arretrati e in subordine, il difetto di legittimità costituzionale della suddetta norma essendo la stessa in palese contrasto con il disposto dell'art. 3 della Carta costituzionale.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
*****
I Sig.ri e affidando l'appello a tre motivi, hanno eccepito: Pt_1 Parte_2
1) LA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 132 C.P.C. E 118 DISP.
ATT. C.P.C. MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA ASSENTE, INSUFFICIENTE E/O
APPARENTE IN RELAZIONE AD UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA
2) L'ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI
AL CODICE CIVILE NELL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 5 COMMI 3-BIS, 3-TER E 3-
QUATER DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2004, N. 206 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 COMMI 3-BIS, 3-TER E 3-QUATER DELLA
LEGGE 3 AGOSTO 2004, N. 206 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E/O, COMUNQUE,
ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA AI FINI DELL'APPLICABILITÀ DELLA
PREDETTA NORMATIVA.
3) L' ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI
AL CODICE CIVILE NELL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 5 COMMI 3-BIS, 3-TER E 3-
QUATER DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2004, N. 206 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 COMMI 3-BIS, 3-TER E 3-QUATER DELLA
LEGGE 3 AGOSTO 2004, N. 206 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E/O, COMUNQUE,
ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA AI FINI DELL'APPLICABILITÀ DELLA
PREDETTA NORMATIVA.
Il Collegio, tenuto conto dell'omogeneità e della intima connessione delle contestazioni su esposte, ritiene che i motivi di appello – seppur con il contemperamento, ove possibile, della ragione più liquida- possano essere trattati congiuntamente.
4 Gli appellanti deducono che il Tribunale, nel negare il diritto al trattamento economico di cui al comma 3 bis, dell'art. 5 della legge n. 206 del 2004, in ragione della premorienza del
Sig. rispetto alla data del 1° gennaio 2014, avrebbe errato nel ritenere Parte_3
che gli stessi appellanti non fossero più “figli” ma “superstiti” e, ancorando i benefici in questione al fatto che il soggetto “portatore” dell'invalidità fosse vivo al momento dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, avrebbe fornito una interpretazione contraria allo spirito della normativa.
Nella prospettazione della difesa della parte appellante, infatti, il dato letterale della norma in commento, oltre ad essere del tutto chiaro ed univoco, non contiene alcuna precisazione temporale che consenta di differenziare il soggetto “portatore” di invalidità ancora in vita da quello già deceduto posto che il termine “portatore”, per sua natura grammaticale e semantica, non implica un valore temporale, trattandosi solo di un aggettivo qualificativo che, riferendosi al sostantivo “invalido”, si limita a dare informazioni su caratteristiche e qualità dell'invalidità (ad es. non inferiore al 50%), per cui deve logicamente intendersi che l'espressione si riferisca a persona, l'invalido, che, in conseguenza dell'atto terroristico, riporti un gravissima menomazione. L'unico riferimento temporale contenuto nella legge sarebbe, quindi, quello relativo alla decorrenza giuridica della disposizione, fissata per il “…1° gennaio
2014…” al solo ed unico fine di limitare la spesa necessaria per l'erogazione del beneficio concesso.
Parimenti, non sarebbe ravvisabile alcun elemento grammaticale che valga a distinguere sottocategorie del termine “figli” o a limitare la concessione del beneficio solo ad alcune di esse.
§2. L'appello è fondato.
Per cogliere compiutamente la fondatezza delle censure proposte appare opportuno riportare il testo delle norme poste alla base dell'odierna vicenda.
L'art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004 prescrive che "3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
5 legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno
2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni".
In seguito, la legge n. 147 del 2013 (legge di bilancio per il 2014) ha previsto all'art. 1, commi 494 e 495, che: "494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «3-bis. A decorrere dal 1°gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».
495. All'onere di cui al comma 494, valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno
2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per
l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 6 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede,con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno".
L'intervento del legislatore del 2013 ha modificato, quindi, la legge n. 206 del 2004
("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice").
Con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 5 della legge n. 206 del 2004, oggetto della presente controversia, si osserva che il comma 3 di tale articolo appresta tutela, oltre che al soggetto rimasto vittima dell'attentato a cui comunque sopravvive, anche ai suoi familiari superstiti. Infatti, tale disposizione prevede che "A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di
8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni".
La novità introdotta dal legislatore del 2013 concerne, dunque l'ampliamento dei destinatari dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033 e dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, in quanto non viene più in rilievo solo la posizione della vittima o quella dei superstiti, ma si riconoscono le prestazioni in esame anche al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50% a causa dell'atto terroristico subito. 7 Riguardo all'estensione dei benefici in questione si richiama una recente giurisprudenza formatasi proprio su caso analogo a quello in esame, specificamente l'ordinanza n.
16218/2022 con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal
[...]
avverso la sentenza della Corte territoriale con cui si era affermato che la CP_1
corresponsione dei benefici previsti dalla legge 147 del 2013 non presupponeva che la vittima del terrorismo fosse ancora in vita alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge ma esclusivamente che detta vittima fosse sopravvissuta all'attentato:
Si tratta, quindi, come osservato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale questo Collegio ritiene di conformarsi (Cass., Sez. L, n. 11180 del 6 aprile 2022; Cass., Sez. L, n. 11014 del 5 aprile
2022), di un nuovo diritto spettante iure proprio a tali soggetti, con l'esplicita esclusione del caso in cui il coniuge poi deceduto o l'ex coniuge divorziato o i figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento abbiano già percepito le prestazioni previste dalla legge n. 204 del 2006 (art. 5, comma 3 ter, della legge n. 204 del 2006). Costoro vanno individuati nei superstiti della vittima dell'atto terroristico, già destinatari delle misure indicate dall'art. 5 comma 3 della citata legge n. 204 e che, per effetto delle nuove disposizioni, sarebbero risultati comunque compresi nella previsione introdotta nel 2013 che individua i beneficiari per via del solo rapporto familiare esistente con la vittima.
Al di fuori di tale limitazione, che tende chiaramente ad evitare la duplicazione dei benefici, il testo del comma 3 bis dell'art. 5 citato è chiaro nel riferirsi "(...) al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso (...)".
Il testo della legge sopravvenuta non esplicita, pertanto, la condizione che i beneficiari siano solo il coniuge ed i figli della vittima del terrorismo ancora in vita alla data dell'entrata in vigore della legge n. 147 del
2013, come sostiene, al contrario, il , e l'insieme delle disposizioni citate non Controparte_1
autorizza l'interprete a ridurre l'ambito dei soggetti destinatari delle prestazioni de quibus.”
Ciò premesso in merito alla legittimazione in linea di principio, si rileva anche la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma in capo agli appellanti, avendo questi ultimi dimostrato di essere i figli di persona sopravvissuta all'attentato terroristico della Parte_3
8 strage di Bologna del 2 agosto 1980 con invalidità superiore al 50% ( v. doc.8, 9 e 12 a parte appellante)
Alla luce delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto agli appellanti il diritto al vitalizio di cui all'art. 5 co. 3 bis della L. n. 206/2004 a decorrere dal 1° gennaio
2014.
Non si ritiene, invece, accoglibile l'istanza per il vitalizio di cui all'art. 2 co. 3 quater L.
206/2004, posto che dalla lettera della norma (
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e
3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998 n. 407, e successive modificazioni)) si può inferire che essa si compendia in una mera estensione soggettiva del vitalizio di cui all'art. 2 co. 1 della l.
407/1998, che, al pari della L. 206/2004, precedentemente prevedeva la corresponsione di tale beneficio solo ai sopravvissuti con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa ed ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata, anche al coniuge ai figli dei sopravvissuti con invalidità.
Nessuna statuizione sulle spese di lite attesa la contumacia di parte appellata.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'appello proposto da e e, in riforma della Parte_1 Parte_2
sentenza impugnata, riconosce il diritto degli appellanti alla corresponsione del vitalizio di cui all'art. 5 co. 3 bis della L. n. 206/2004 a decorrere dal 1° gennaio 2014, respinge per il resto.
-Nulla per le spese.
Roma, 25.6.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Maria Aversano Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
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