Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 13/06/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00816/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01309/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Fausto Donno, Edoardo Donno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, in data 3 giugno 2021, pubblicata in pari data, nel procedimento recante il numero di ruolo -OMISSIS- R.G., confermata dalla sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, emessa in data 27 novembre 2023 e pubblicata il 7 dicembre 2023, passata in giudicato in data 21 febbraio 2024, nel procedimento recante il numero di ruolo -OMISSIS- R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori l'avv. Fausto Donno, per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe.
La sentenza così provvedeva “1) dichiara il diritto di -OMISSIS- ad usufruire i benefici di cui alla L.N. 210/1992; 2) condanna, per l’effetto, il Ministero della Salute al pagamento in favore di -OMISSIS- all’indennizzo correlato alla VIII categoria Tab. A del DPR n. 834/1981, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di legge, a far data dalla ricezione della domanda amministrativa (30.09.2011); 3) condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese processuale di parte ricorrente nella misura della metà pari ad € 3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (IVA, CPA e Rimborso spese generali del 15%) da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando la rimanente metà;”.
2.- La sentenza del Tribunale di Trani sopra richiamata veniva appellata dal Ministero della Salute dinanzi alla Corte di Appello di Bari – Sez. Lavoro – n. -OMISSIS- R.G. ed il relativo giudizio si concludeva con la sentenza n. -OMISSIS- emessa il 27 novembre 2023 e pubblicata il 7 dicembre 2023, con la quale veniva statuito quanto segue: “la Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso depositato in data 28.07.2021 dal Ministero della Salute nei confronti di -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la responsabilità nei confronti della figlia -OMISSIS-, avverso la sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, in data 01.06.2021 così provvede: dichiara improcedibile l’appello; condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario”.
3.- La sentenza sopra richiamata è stata notificata l’11 dicembre 2023 al Ministero della Salute.
ed è passata in giudicato come da attestazione della Cancelleria del 21 febbraio 2024, ragion per cui il ricorso è ammissibile.
È decorso infruttuosamente il termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997, senza che risulti l’adempimento al giudicato da parte del Ministero intimato.
Conseguentemente si ravvisa anche la condizione di procedibilità prevista ex lege.
4. In definitiva ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per accogliere il ricorso.
Va dunque ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate, come sopra riportato, in favore della ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Il Ministero intimato è altresì condannato al pagamento degli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo.
5. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (Uff. 4 - Indennizzi ex legge n. 210/1992) del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al carattere seriale del contenzioso
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge, e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del D.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.