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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 515/2024 R.G.L. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 20, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Francesca Bianchini del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
– con sede in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia
Zecchini per procura generale alle liti del 22.3.2024 rep. 37875 racc. 7313, a rogito dott. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, Via Per_1
Arcivescovado 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto
APPELLATO
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 31.10.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 24.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Torino con sentenza n. 2763/2024 del 29.10.2024 ha respinto il ricorso con cui ha chiesto di accertare l'illegittimità della pretesa Parte_1 creditoria di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 3.5.2024 – che contiene la richiesta di pagamento di euro 68.953,14, di cui euro 35.697,13
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relativi a crediti – e di dichiarare nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti CP_1 impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica e dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
e di dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c..
Il Tribunale ha osservato che, costituendosi tempestivamente in giudizio, l ha CP_1
prodotto tutti gli avvisi di addebito indicati nella comunicazione preventiva opposta, nonché la documentazione attestante la ritualità delle rispettive notificazioni dei singoli sette avvisi di pagamento, perfezionatesi a mezzo pec, nelle date 19.7.2022,
5.8.2022, 5.10.2022, e a mezzo lettere raccomandate ritirate personalmente nelle date 16.1.2023, e 7.2.2023, e che in relazione a dette notifiche parte ricorrente si è limitata ad una contestazione generica e non motivata. Ha pertanto respinto l'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale ha ritenuto inoltre infondata la domanda attorea di sospensione ex L.
228/2012 sia perché non proponibile nei confronti di crediti divenuti definitivi, sia per mancanza della documentazione richiesta dall'art. 1 comma 538 L. 228/2012, sia trattandosi di istituto applicabile ai tributi e non ai contributi previdenziali.
2. Propone appello;
resiste l' . Parte_1 CP_1
Alla presente udienza la causa è stata discussa e decisa.
3. Nell'appello sono enunciate, in modo poco chiaro, alcune argomentazioni già proposte in primo grado ma non riproposte sotto forma di specifici motivi di impugnazione (e cioè: “1. Sull'onere probatorio, decadenza dell'azione e omessa indicazione interessi”, “
2. Sul rilievo d'ufficio e incompetenza territoriale”, “
3. Sulla prescrizione ex art. 2948 c.c.”), e altre, nel paragrafo “Oggetto di gravame”, con cui, trascritti alcuni stralci della sentenza, si sostiene, ancora una volta senza articolazione in motivi specifici, l'erroneità delle argomentazioni del Tribunale.
4. In ogni caso, va osservato che:
• diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l si è costituito CP_1 tempestivamente nel giudizio di primo grado (l'udienza del 19.6.2024 era relativa unicamente alla discussione sull'istanza di sospensione del titolo impugnato mentre la prima udienza per il merito era fissata al 1°.10.2024 e l si è costituito con memoria del 14.8.2024, del tutto tempestiva rispetto CP_1
a detta udienza) e pertanto la documentazione da esso prodotta è ammissibile ed utilizzabile;
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• in relazione alla notifica degli avvisi di addebito prodotti dall' in allegato CP_1 alla tempestiva costituzione in giudizio l'attuale appellante non ha sollevato alcuna eccezione né in primo grado (invitata dal Tribunale a prendere posizione sul punto, la difesa attorea ha dichiarato genericamente di contestare “le notificazioni prodotte come da motivazioni in atti”, v. verbale ud.
29.10.2024), né nel ricorso in appello, essendosi limitata, alle pagg. 6-7, alla mera trascrizione di massime o di stralci di pronunce della S.C., senza spiegare l'attinenza dei principi in essi affermati rispetto alle notifiche degli atti per cui è causa;
• le disposizioni normative richiamate nell'appello (art. 7 comma 5 bis d. lgs.
546/1997) riguardano il processo tributario e non sono pertanto applicabili, così come i termini di decadenza ivi richiamati riguardano le imposte e i tributi e non i contributi previdenziali, e l'eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio emittente l'atto esattoriale, ove riferita agli avvisi di addebito, è inammissibile in considerazione dell'incontrovertibilità degli stessi per la loro mancata impugnazione nel termine perentorio ex art. 25 d. lgs. 24/1999 ed anche manifestamente infondata perché l'Ente deputato alla formazione di detti titoli è l ai sensi del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; ove CP_1
invece riferita alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, è manifestamente infondata per l'assorbente ragione che detto atto è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - ufficio di Torino, stesso luogo di residenza dell'appellante;
• la mancata impugnazione degli avvisi di addebito rende inammissibile qualsiasi contestazione del merito della pretesa creditoria dell , ivi CP_1
comprese quelle relative alla motivazione della stessa e al calcolo degli interessi;
• in relazione alla prescrizione l'appellante si limita a rammentare che essa è quinquennale e non decennale, senza svolgere alcuna contestazione in merito alla sentenza che, proprio partendo dalla durata quinquennale della prescrizione, ha ritenuto che essa non sia maturata perché successivamente alle notifiche degli avvisi di addebito avvenute negli anni 2022-2023 detto termine quinquennale non è decorso;
• in merito all'inapplicabilità dell'istituto della sospensione ex L. 228/2012 per le
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plurime ragioni indicate dal Tribunale e sopra riassunte, l'appellante non ha svolto alcuna specifica censura, limitandosi a richiamare la normativa e pronunce di legittimità relative a pretese tributarie e non a crediti contributivi;
• la doglianza relativa al capo della sentenza di condanna al rimborso delle spese di lite non costituisce in realtà un autonomo motivo di gravame, ma bensì la mera conseguenza della richiesta di accoglimento degli altri motivi di impugnazione.
5. In conclusione, poiché l'appellante si limita a svolgere censure non pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, senza quindi scalfirne le argomentazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa (pari a euro di cui euro 35.697,13, determinato dall'importo indicato nell'atto opposto con riferimento ai crediti , e non a euro 1.000,00 indicato da parte ricorrente) e CP_1 dell'attività difensiva svolta.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-
18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato versato per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c., dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 6.946, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato versato per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 20.3.2025
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
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