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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/09/2025, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 322/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 322/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Lara D'Andreamatteo C.F._2
attori - opponenti contro quale mandataria di CF (C.F. ), CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Mario Zurlo convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per gli attori - opponenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle motivazioni di cui al presente atto, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, accogliere la presente opposizione
e: Preliminarmente: dichiarare inammissibile ed improcedibile il ricorso per carenza di titolarità dell'opposta del rapporto dedotto in giudizio e per difetto di legittimazione, altresì per difetto insanabile dello ius postulandi del difensore e di rappresentanza. Nel merito: in Via Principale, in accoglimento dell'opposizione proposta: 1) Revocare e/o comunque dichiarare la inammissibilità, improcedibilità, nullità/annullabilità, illegittimità, inefficacia ed invalidità del Decreto Ingiuntivo
n.4543/2022 del 9.11.2022 del Tribunale di Brescia (emesso, nell'ambito del procedimento per ricorso rubricato al n.10727/2022 R.G., in data 9.11.2022 dal Giudice del Tribunale di Brescia, Dott.ssa
Giovanna Faraone) notificato agli opponenti il 2.12.2022; 2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti alla parte opposta per il titolo dedotto ed in ragione dell'importo, sì come
pagina 1 di 12 genericamente ed illegittimamente indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, se del caso, dichiarandosi estinte ex art.1957 cc, se non nulle, le fideiussioni attivate e, conseguentemente, revocare, dichiarandolo privo di qualsiasi effetto di ragione e di legge, il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto sempre, con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori tutti, come per legge, con distrazione in favore del rimettente avvocato che si dichiara antistatario.
In Via Istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove documentali come da separato indice, nonché prova per testi sui capitoli di cui in premessa con i testi indicandi, nonché ammissione a prova diretta
e contraria su quelli eventualmente capitolati dalla convenuta e ammessi. Si richiede, si opus sit, CTU tecnica per la valutazione della supervalutazione del valore immobiliare e dell'antieconomicità dell'operazione di leasing sottesa ed evidenziata dalla mancanza di sinallagma genetico. Con riserva di ulteriormente, produrre, articolare ed indicare testi. Senza inversione dell'onere della prova. Salvo aggiungere o modificare. Salvo ogni altro diritto”.
Per la convenuta - opposta:
“NEL MERITO
In via principale
Respingere l'opposizione de qua in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuto nullo o inefficace e, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata la legittimità della richiesta di pagamento della somma di € 224.494,73, condannare in via solidale i signori (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), al pagamento, in C.F._1 Parte_2 C.F._2
favore della nella propria qualità di mandataria di , della somma CP_1 Controparte_2 di € 224.494,73 o di altra somma veriore accertanda - per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso
Rigettare tutte le eccezioni e le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa come per legge, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario”.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10.1.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4534/2022, emesso dal Tribunale di
Brescia in data 9.2.2023 su ricorso di , quale mandataria di (cessionaria CP_1 Controparte_2
in blocco ex l. n. 130/1999 di un pacchetto di crediti già in titolarità di Controparte_3
incorporante l'originaria concedente nei confronti degli stessi opponenti nonché, Controparte_4
in via solidale, di in qualità di garanti della fallita per il pagamento CP_5 Parte_3 dell'importo di € 224.494,73, a titolo di oneri e canoni scaduti e relativi interessi di mora - oltre agli ulteriori interessi al tasso convenzionale di mora dalla data della domanda monitoria e alle spese processuali -, maturati in forza del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 291439 (poi rinumerato CS 1575277) stipulato tra e l'allora in data Parte_3 Controparte_4
15.12.2010, risolto dalla concedente con comunicazione ex art. 1456 c.c. del 28.5.2015, per inadempimento dell'utilizzatrice.
A fondamento dell'opposizione gli ingiunti hanno eccepito, “preliminarmente … il difetto di legittimazione e la carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo a e, per CP_2 essa, della mandataria” in ragione della invocata nullità della clausola “P” del contratto di fideiussione e del difetto di prova circa l'inclusione del credito azionato in monitorio tra quelli oggetto di cessione in blocco del 1° dicembre 2020 di cui la controparte ha prodotto l'avviso di GU (Parte Seconda n.143 del 5.12.2020); in liminis gli opponenti hanno, altresì, eccepito che “le procure agli atti non sono conformi”, non risultando “indicato con precisione il credito da azionare a mezzo ricorso per decreto ingiuntivo”, con ritenuto conseguente difetto di ius postulandi in capo al difensore di parte opposta.
In via preliminare di merito, gli opponenti hanno eccepito la prescrizione quinquennale e/o decennale del diritto di credito vantato ex adverso per capitale e interessi, indicando quale dies a quo la data di stipulazione del contratto di locazione finanziaria (15.12.2010) e individuando quale primo atto interruttivo la missiva ricevuta dal solo il 22.7.2022 e, per entrambi gli opponenti, Parte_2
la notificazione del decreto ingiuntivo in data 2.12.2022.
Nel merito, gli opponenti hanno dedotto: i) la “nullità e/o inefficacia del contratto di leasing per errore essenziale e vizio della volontà” (invocando “quale corollario, la conseguente nullità delle fideiussioni”) sul rilievo che nel contratto viene erroneamente indicato quale legale Parte_2
rappresentante della in luogo di (che rivestiva tale carica sin dal Parte_3 CP_5
2008); ii) il difetto di prova del credito e della sua quantificazione in base alla documentazione allegata al ricorso;
iii) l'antieconomicità dell'operazione economica sottesa al leasing e l'omessa restituzione da parte della concedente dei canoni versati pur a fronte della restituzione dell'immobile da parte della pagina 3 di 12 fallita;
iv) la nullità del contratto per assenza del sinallagma genetico stante anche l'omessa produzione del verbale di collaudo, la cui datazione avrebbe dovuto costituire momento generativo dell'obbligo di pagamento dei canoni di locazione;
v) l'applicabilità, in via analogica, dell'art.1526 c.c., “per il ricalcolo del quantum da restituire alla utilizzatrice, ai fini dell'estinzione compensativa - per il medesimo importo - della presunta debitoria azionata in danno degli opponenti”; vi) la nullità delle lettere di fideiussione “per l'applicazione delle clausole ABI riconosciute illegittime”; vii) la
“violazione del d.m. usura relativamente al tasso soglia del iv trimestre 2010 e dell'art.117 comma 8 del tub”; viii) il difetto di puntuale indicazione del tasso di interesse applicato e dei costi;
ix)
“l'inutilizzabilità della lista movimenti di cui al doc. 14 quale estratto conto certificato”.
Si è costituita in giudizio quale mandataria di contestando CP_1 Controparte_2
puntualmente le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.
All'esito della prima udienza, il g.i. ha respinto la richiesta ex art. 648 c.p.c. di parte opposta ritenendo non sufficientemente documentata in capo all'attrice sostanziale la titolarità del credito in tesi oggetto dell'operazione di cessione in blocco. Scambiate tra le parti le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
e fissata udienza di precisazione delle conclusioni secondo le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., all'esito del deposito delle relative note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- L'opposizione è infondata e va rigettata.
2.1.- In via pregiudiziale, gli opponenti hanno eccepito che le “procure agli atti non sarebbero conformi” non risultando “indicato con precisione il credito da azionare a mezzo ricorso per decreto ingiuntivo”, sostenendo il conseguente difetto di ius postulandi in capo al difensore di parte opposta.
L'eccezione rasenta i limiti dell'inammissibilità per palese genericità, non essendo nemmeno precisato a quali “procure” si riferisca e quale sia la carenza riscontrata, elementi che non sono stati specificati nemmeno nel corso del giudizio, la cui assenza depone per il carattere defatigatorio dell'eccezione.
In ogni caso, stante il potere-dovere officioso di verificare la regolarità e validità della procura alle liti, quella rilasciata in data 30.3.2023 da in persona del dott. in favore del CP_1 Per_1 CP_6
difensore poi costituito nel presente giudizio risulta completa degli elementi richiesti dalla legge e sufficientemente determinata quanto a individuazione della lite (stante la specifica indicazione dei nominativi e dei dati anagrafici degli opponenti). È altresì in atti (cfr. doc. 1) la procura con cui ha conferito al dott. mandato “in via continuativa ad intervenire in rappresentanza CP_1 CP_6 della Società e/o dei soggetti che a questa abbiano concesso mandato a qualsiasi titolo” con i poteri ivi precisamente elencati, tra i quali “nominare avvocati o revocarli, conferendo agli stessi procure”, con pagina 4 di 12 la conseguenza che tanto il potere sostanziale di rappresentanza quanto il mandato alle liti risultano pienamente dimostrati.
2.2.- Solo in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la difesa opponente ha eccepito - in asserita replica alla “eccezione avversaria sulla (ri)qualificazione contrattuale” (i.e. qualificazione della garanzia come autonoma e non come accessoria) - “la … carenza funzionale e territoriale del
Foro adito”, invocando, “tenuto conto delle rispettive residenze, … la dichiarazione giudiziale di competenza del Tribunale di Teramo per il Sig. e di quella del Tribunale di Pescara per il Sig. Pt_1
. Parte_2
L'eccezione è palesemente inammissibile, essendo intervenuta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 38 c.p.c., che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo va identificato con l'atto di citazione in opposizione. L'eccezione è, peraltro, infondata stante l'espressa e specifica approvazione, con doppia sottoscrizione e richiamo al relativo contenuto ex art. 1341, 2° comma, c.c., della clausola derogatoria della competenza di cui alla lettera p) di ciascuna fideiussione (cfr. doc. 4 di parte opposta), la quale individua nel Tribunale di Brescia il foro “esclusivamente competente” per qualunque controversia, fermo restando che gli opponenti non ricoprono la qualità di consumatori in quanto entrambi soci della al momento della sottoscrizione della garanzia (cfr,. visura sub Parte_3
doc. 5 di parte opposta).
2.3.- All'esito dell'istruttoria documentale, va, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva rectius titolarità attiva del rapporto sollevata dagli opponenti.
Con ordinanza di rigetto della richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, si era rilevata l'insufficiente prova della titolarità attiva del rapporto in capo all'attrice sostanziale, con specifico riferimento alla inclusione del credito azionato tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco tra (in qualità di cedente) e (in qualità di cessionaria), Controparte_3 Controparte_2
pubblicizzata con avviso in G.U. (parte seconda, n. 143 del 5.12.2020) il cui estratto risultava prodotto sin dalla fase monitoria, e ciò principalmente in ragione del fatto che la lista di codici prodotta da
(ove, a pag. 9, è riportato il numero 1575277, asseritamente identificativo del contratto di cui è CP_1
causa, che sarebbe stato così rinumerato a seguito dell'incorporazione di in era CP_4 CP_3
sfornita di sottoscrizione, data certa e qualsivoglia elemento idoneo a ricollegarla alla cessione in oggetto, carenze tutte specificamente contestate ex adverso, con conseguente impossibilità di riferire con certezza detta lista alla cessione dedotta a fondamento della titolarità del rapporto in capo a CP_2
.
[...]
Con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'opposta ha depositato la dichiarazione
(confessoria) di avvenuta cessione resa dalla cedente unitamente alla procura e Controparte_3
pagina 5 di 12 al documento d'identità del procuratore speciale che ha sottoscritto la dichiarazione medesima (cfr. docc. L, M, N di parte opposta). Tale dichiarazione reca l'indicazione precisa del contratto da cui deriva il credito azionato in monitorio, nonché della numerazione “ex Fineco”, con l'identificazione della parte utilizzatrice e dei garanti.
Si legge, infatti, nella dichiarazione suddetta:
“Oggetto: Contratto di Leasing n. CS 1575277 – contratto ex 291439 CP_4
La presente per comunicarVi che il rapporto di credito derivante dal contratto CS 1575277 ex CP_4
291439 è stato ceduto a società a responsabilità limitata con socio unico,
[...] Controparte_2 costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso-Belluno n.
, iscritta presso l'elenco della società veicolo tenuto dalla BA d'IT ai sensi del P.IVA_1 provvedimento della BA d'IT del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi
e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione) (“SPV”), con efficacia giuridica a partire dall' 01 Dicembre 2020, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata da ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione. Controparte_3
Le comunichiamo inoltre che della predetta cessione è stato pubblicato avviso, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 7.1 comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ITna Parte II n. 143 del 05/12/2020.
A completamento si dichiara che il suddetto contratto è supportato dalle fidejussioni personali dei sig.
e ”. Parte_1 Parte_2
Trattasi di elemento di prova connotato da peculiare affidabilità, non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Che la dichiarazione confermativa della cessione proveniente dalla cedente sia documento “rilevante” e
“potenzialmente decisivo” ai fini della prova dell'intervenuta cessione è stato recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia (cfr. Cass. n. 10200/20211).
Assume, infine, rilievo indiziario che l'opposta sia in possesso di tutti gli atti e documenti inerenti credito, così come allegati in giudizio, e in particolare dei documenti contrattuali e contabili, della corrispondenza intercorsa tra la società cedente e i debitori, etc.
I suesposti elementi, unitamente considerati, consentono di ritenere assistita da certezza l'intervenuta cessione in favore dell'opposta del credito già vantato da Controparte_3
Non rileva, per contro, nella specie, l'omessa produzione del contratto di cessione, dal momento che gli opponenti non ne hanno eccepita l'inesistenza, limitandosi a sostenere la mancata prova dell'inclusione del proprio debito tra le posizioni cedute in blocco. È pertanto irrilevante e tardiva la contestazione contenuta nella terza memoria attorea di mancata produzione del predetto contratto di cessione.
2.4.- Gli opponenti hanno, a questo punto, eccepito che il credito vantato ex adverso sarebbe ormai estinto per prescrizione in quanto, nel caso di debito da pagarsi mediante versamenti periodici, il relativo termine decorrerebbe dalla scadenza di ciascuna rata e non già dell'intera somma.
Anche tale eccezione è palesemente infondata e defatigatoria, stante il notorio insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di mutuo, sicuramente estendibile alla locazione finanziaria, in base al quale “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (tra le più recenti, Cass. n. 4232/2023; nello stesso senso si vedano anche Cass. n. 2301/2004, Cass. n. 19291/2010 e Cass. n. 17798/2011, richiamate dalla prima).
Ora, considerato che è in atti (cfr. doc. 7 di parte opposta) la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata a.r. del 28.5.2015, con cui ha comunicato a Maxi Foods Immobiliare Controparte_3
s.r.l. la risoluzione del contratto di leasing con relativa diffida al pagamento del debito all'epoca maturato (€ 198.184,22), momento dal quale far decorrere la prescrizione, considerato che con successiva raccomandata a.r. del 7.6.2022 (a seguito del fallimento della debitrice principale) quantomeno è stato raggiunto dalla diffida di al pagamento delle somme Parte_2 CP_1
dovute per l'importo complessivo di € 224.494,73 (cfr. doc. 16 di parte opposta attestante il recapito della raccomandata all'indirizzo del signor con ricezione dell'atto da parte della moglie), Parte_2
considerato, infine, che ai sensi dell'art. 1310, primo comma, c.c. “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido … hanno effetto riguardo agli altri debitori”, l'eccezione di prescrizione s'appalesa infondata.
2.5.- Gli opponenti hanno, ulteriormente, eccepito l'insussistenza in capo a sé di una valida ed efficace obbligazione di garanzia in ragione della nullità parziale delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione dagli stessi sottoscritta, per violazione della normativa antitrust, in quanto conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e dichiarato dalla BA d'IT con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali ex art. 2 l n. 287/1990, con conseguente
(affermata) decadenza dell'opposta dalla garanzia ex art. 1957 c.c., in ragione della pretesa invalidità della clausola derogativa pattizia.
La difesa convenuta ha resistito a tale eccezione, in primis invocando la natura autonoma della pagina 7 di 12 garanzia, derivante dall'inserimento in contratto della clausola di pagamento “immediatamente, a semplice richiesta scritta” nonché della clausola di rinuncia alle eccezioni opponibili dal debitore in deroga all'art. 1945 c.c., idonee a far venir meno l'elemento dell'accessorietà e a comportare l'irrilevanza e comunque infondatezza dell'avversaria eccezione di nullità.
In riferimento alla doglianza in esame, reputa il Tribunale assorbente che la tipologia negoziale in concreto stipulata dagli opponenti è diversa da quella interessata dal provvedimento della BA
d'IT n. 55/2005, avendo ad oggetto una specifica operazione di leasing e le singole obbligazioni da essa derivanti, senza estensione ad operazioni di diversa fonte o di futura insorgenza.
Come, per contro, risulta dal chiaro tenore della declaratoria di nullità contenuta nel provvedimento n.
55/2005 della BA d'IT (“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”), l'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Autorità di Vigilanza ha riguardato le condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus (come risultanti dallo schema ABI 2003), ossia di quella particolare garanzia personale in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà, entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c.
La garanzia specifica nella specie rilasciata dagli opponenti si differenzia dal suddetto schema per oggetto e funzione, essendo prestata con riferimento ad un'unica e determinata obbligazione già esistente, di cui è precisato l'ammontare.
Nel caso di specie, inoltre, la garanzia prestata dagli opponenti non ha ad oggetto operazioni bancarie, né obbligazioni future, originando il debito garantito dal contratto di locazione finanziaria di cui risultano esattamente individuati corrispettivo globale e oneri a carico della parte utilizzatrice, senza possibili future oscillazioni della misura della garanzia.
Ora, l'istruttoria condotta dalla BA d'IT onde verificare l'esistenza della prassi anticoncorrenziale diffusa presso gli istituti di credito, ha riguardato unicamente le fideiussioni bancarie omnibus, e non ogni forma di garanzia personale accessoria a qualsivoglia rapporto di credito.
Nello stesso parere della AGCM, sulla base del quale è stato adottato il provvedimento della BA
d'IT, ricorrono ampi riferimenti al carattere “omnibus” della fideiussione, che rivelano come le peculiarità di tale garanzia non sono state indifferenti ai fini della valutazione dell'illiceità dell'intesa a monte.
Lo specifico ambito di indagine delle determinazioni della BA d'IT esclude, comunque, che, nel pagina 8 di 12 caso in cui la garanzia si riferisca, come nella specie, a un contratto di leasing, il fideiussore possa avvantaggiarsi del regime di prova semplificato in base al quale la semplice riproduzione nel modulo di fideiussione a valle delle clausole censurate dall'autorità antitrust costituisce strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale vietata.
Deve, allora, constatarsi che, nel caso in esame, gli opponenti hanno omesso di allegare e dimostrare: i) la partecipazione di (intermediario finanziario, non banca) alla intesa del 2003 Controparte_3 oggetto di indagine da parte della BA d'IT e ii) l'appartenenza della “fideiussione” rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società utilizzatrice con la stipulazione del contratto di leasing al tipo di garanzia interessata dall'accertamento della predetta Autorità di Vigilanza, limitandosi ad evidenziare la circostanza - in sé non decisiva - dell'inserimento nel contratto sottoscritto dai medesimi opponenti di clausole contrattuali di contenuto (solo in parte) analogo e dunque in tesi riproduttive del modello ABI predetto.
In tal modo, gli ingiunti hanno omesso l'allegazione di elementi pur minimi in base ai quali operare l'accertamento di nullità dallo stesso preteso, con conseguente rigetto della relativa eccezione, posto che - in mancanza di ulteriori fondati profili di invalidità - la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. deve ritenersi norma derogabile nei confronti del professionista (si ricorda che i signori e erano soci della società garantita), anche implicitamente, attraverso Parte_2 Pt_1
l'impegno assunto dallo stipulante di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale (ex multis, Cass. n. 26906/2023; Cass. n. 31569/2019; Cass. n.
16836/2015; Cass. n. 9455/2012); la decadenza ex art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore può, inoltre, formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del garante, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non confligge con principi di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del garante del maggior rischio inerente il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (in tal senso, Cass. n. 13078/2008 e
Cass. n. 6897/1993).
Nel caso in esame la deroga in parola, formulata alla lettera f) della garanzia, risulta espressamente e specificamente approvata per iscritto, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., con la conseguenza che l'obbligazione di garanzia va ritenuta efficace anche in mancanza della prova del rispetto del termine di decadenza sancito dalla norma derogata.
Avendo, peraltro, gli opponenti validamente sottoscritto alla lettera g) della “fideiussione” altresì la clausola di pagamento immediato “a semplice richiesta scritta” [nonché alla lettera h) la rinuncia a far valere le eccezioni opponibili dal debitore in espressa deroga all'art. 1945 c.c.], deve ritenersi che la lettera con la quale la società di leasing ha comunicato la risoluzione contrattuale, contestualmente pagina 9 di 12 chiedendo il pagamento di quanto all'epoca quantificabile come dovuto dall'utilizzatore in conseguenza del relativo inadempimento, sia in ogni caso idonea a evitare la decadenza ex art. 1957
c.c.
Nel termine semestrale decorrente dalla cessazione del rapporto infatti, la concedente ha effettivamente rivolto le proprie istanze nei confronti del debitore principale, essendo ciò avvenuto con la stessa comunicazione di risoluzione.
Al riguardo, è opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità che, laddove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, il rinvio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. - in ipotesi operante per effetto della dedotta nullità/inefficacia della clausola pattizia derogativa della norma - deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due previsioni, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Cass. n. 22346/2017; conforme a Cass. n. 13078/2008, secondo cui laddove il contratto preveda una clausola di pagamento
“a prima richiesta” e al tempo stesso operi l'art. 1957 c.c., la relativa decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche rivolgendo al fideiussore la semplice richiesta di adempimento).
Nel caso in esame, l'istanza stragiudiziale di pagamento (di quanto all'epoca dovuto) rivolta al debitore principale è stata inviata contestualmente alla comunicazione di risoluzione, sicché la richiesta è indubbiamente tempestiva, anche volendo ritenere operante l'art. 1957 c.c. pattiziamente derogato dalle parti.
Va, infine, considerato che, essendo medio tempore fallita l'obbligata principale, Controparte_3
ha altresì depositato domanda tempestiva di ammissione al passivo del Fallimento del credito
[...]
vantato, in tal modo dando prova di aver altresì diligentemente coltivato, in tutte le opportune sedi giudiziali, la pretesa creditoria derivante dalla risoluzione contrattuale per inadempimento della parte utilizzatrice.
2.6.- Palesemente infondata è poi l'eccezione di nullità delle garanzie quale conseguenza dell'asserita nullità del contratto di leasing per errore essenziale e/o vizio della volontà, errore/vizio che consisterebbe nell'indicazione, quale legale rappresentante, di , in luogo Parte_2 dell'Amministratore Unico dell'epoca, CP_5
pagina 10 di 12 La circostanza, di per sé veritiera (cfr. visura in atti), non può certo integrare un vizio della volontà, né un errore essenziale, avendo il signor in ogni caso sottoscritto il contratto di leasing in forza Parte_2 di procura notarile speciale all'uopo conferitagli dall'Amministratore Unico, signor e CP_5
possedendo, pertanto i poteri di rappresentanza sostanziale necessari alla stipulazione dell'atto.
2.7.- Inammissibile in base alle clausole g) e h) dei contratti di garanzia e in ogni caso palesemente generica e contraddetta dalle copiose ed esaustive produzioni dell'attrice sostanziale è l'eccezione di difetto di prova del credito e della sua quantificazione in base alla documentazione allegata al ricorso.
2.8.- Analoghe considerazioni valgono per il rilievo di “antieconomicità” dell'operazione economica sottesa al leasing nonché per le contestazioni concernenti il mancato utilizzo del bene da parte della debitrice principale, la durata dell'inadempimento, il successivo fallimento e le conseguenze del medesimo, in particolare, l'omessa restituzione da parte della concedente dei canoni versati pur a fronte della restituzione dell'immobile da parte della fallita ai sensi dell'art. 1526 c.c.
Tali eccezioni sono precluse dalla espressa “rinuncia ad opporre eccezioni” spettanti al debitore in deroga all'art. 1945 c.c. validamente stipulata dagli opponenti alla clausola h) di ciascun contratto di garanzia, con doppia sottoscrizione e richiamo al relativo contenuto ex art. 1341 c.c.
2.9.- Da ultimo, in riferimento all'eccepito superamento del “tasso soglia” nel contratto di leasing e all'asserita nullità del medesimo per indeterminatezza del tasso d'interesse e dei costi applicati ex art. 117 t.u.b. è sufficiente rilevare che gli opponenti si sono limitati a indicare, senza tuttavia documentarli,
i tassi in tesi applicati al tempo della stipula del contratto, senza operare alcun confronto con quelli ivi indicati che, anzi, hanno espressamente dichiarato di ignorare, avendone addirittura lamentato il difetto, con conseguente palese contraddittorietà oltre che genericità della censura in esame.
Destituito di fondamento è poi l'assunto in base al quale il contratto avrebbe oggetto indeterminato ex art. 117, comma 8, t.u.b., posto che nel contratto risulta chiaramente indicato il tasso leasing (in misura del 3,78%) e dettagliata la relativa modalità di calcolo (“tasso annuo nominale calcolato sui giorni effettivi su base 30 giorni mese”), così come precisate tutte le ulteriori condizioni economiche e contrattuali (importo complessivo finanziato, costo dell'area, corrispettivo globale della locazione finanziaria, durata, misura e periodicità dei canoni, prezzo per l'opzione di acquisto, tasso applicato agli oneri accessori al contratto per la fase di prelocazione, tasso di mora, tasso di attualizzazione, spese ed oneri).
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (da ultimo d.m. n.
147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 52.001 ed € 260.000, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, senza applicare alcun aumento per numero di pagina 11 di 12 parti, stante l'identica posizione processuale dei due opponenti, per i quali non è stato necessario distinguere gli argomenti di difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
quale mandataria di avverso il decreto ingiuntivo n. 4534/2022 emesso CP_1 Controparte_2
dal Tribunale di Brescia in data 9.2.2023, che conferma e dichiara esecutivo;
condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 14.103,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Brescia, 13 settembre 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il principio è stato precisato e confermato dalle recenti pronunce della Cassazione Civile, Sez. I, del 25 agosto 2025, nn.
23834, 23849 e 23852, in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, con particolare riguardo all'onere probatorio gravante sul cessionario che chiede l'ammissione di un credito allo stato passivo nelle procedure concorsuali, ove la S.C. ha ribadito che il giudizio circa l'effettiva titolarità del credito in capo alla presunta cessionaria va reso alla luce di un “accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. pagina 6 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 322/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Lara D'Andreamatteo C.F._2
attori - opponenti contro quale mandataria di CF (C.F. ), CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Mario Zurlo convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per gli attori - opponenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle motivazioni di cui al presente atto, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, accogliere la presente opposizione
e: Preliminarmente: dichiarare inammissibile ed improcedibile il ricorso per carenza di titolarità dell'opposta del rapporto dedotto in giudizio e per difetto di legittimazione, altresì per difetto insanabile dello ius postulandi del difensore e di rappresentanza. Nel merito: in Via Principale, in accoglimento dell'opposizione proposta: 1) Revocare e/o comunque dichiarare la inammissibilità, improcedibilità, nullità/annullabilità, illegittimità, inefficacia ed invalidità del Decreto Ingiuntivo
n.4543/2022 del 9.11.2022 del Tribunale di Brescia (emesso, nell'ambito del procedimento per ricorso rubricato al n.10727/2022 R.G., in data 9.11.2022 dal Giudice del Tribunale di Brescia, Dott.ssa
Giovanna Faraone) notificato agli opponenti il 2.12.2022; 2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti alla parte opposta per il titolo dedotto ed in ragione dell'importo, sì come
pagina 1 di 12 genericamente ed illegittimamente indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, se del caso, dichiarandosi estinte ex art.1957 cc, se non nulle, le fideiussioni attivate e, conseguentemente, revocare, dichiarandolo privo di qualsiasi effetto di ragione e di legge, il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto sempre, con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori tutti, come per legge, con distrazione in favore del rimettente avvocato che si dichiara antistatario.
In Via Istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove documentali come da separato indice, nonché prova per testi sui capitoli di cui in premessa con i testi indicandi, nonché ammissione a prova diretta
e contraria su quelli eventualmente capitolati dalla convenuta e ammessi. Si richiede, si opus sit, CTU tecnica per la valutazione della supervalutazione del valore immobiliare e dell'antieconomicità dell'operazione di leasing sottesa ed evidenziata dalla mancanza di sinallagma genetico. Con riserva di ulteriormente, produrre, articolare ed indicare testi. Senza inversione dell'onere della prova. Salvo aggiungere o modificare. Salvo ogni altro diritto”.
Per la convenuta - opposta:
“NEL MERITO
In via principale
Respingere l'opposizione de qua in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuto nullo o inefficace e, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata la legittimità della richiesta di pagamento della somma di € 224.494,73, condannare in via solidale i signori (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), al pagamento, in C.F._1 Parte_2 C.F._2
favore della nella propria qualità di mandataria di , della somma CP_1 Controparte_2 di € 224.494,73 o di altra somma veriore accertanda - per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso
Rigettare tutte le eccezioni e le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa come per legge, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario”.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10.1.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4534/2022, emesso dal Tribunale di
Brescia in data 9.2.2023 su ricorso di , quale mandataria di (cessionaria CP_1 Controparte_2
in blocco ex l. n. 130/1999 di un pacchetto di crediti già in titolarità di Controparte_3
incorporante l'originaria concedente nei confronti degli stessi opponenti nonché, Controparte_4
in via solidale, di in qualità di garanti della fallita per il pagamento CP_5 Parte_3 dell'importo di € 224.494,73, a titolo di oneri e canoni scaduti e relativi interessi di mora - oltre agli ulteriori interessi al tasso convenzionale di mora dalla data della domanda monitoria e alle spese processuali -, maturati in forza del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 291439 (poi rinumerato CS 1575277) stipulato tra e l'allora in data Parte_3 Controparte_4
15.12.2010, risolto dalla concedente con comunicazione ex art. 1456 c.c. del 28.5.2015, per inadempimento dell'utilizzatrice.
A fondamento dell'opposizione gli ingiunti hanno eccepito, “preliminarmente … il difetto di legittimazione e la carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo a e, per CP_2 essa, della mandataria” in ragione della invocata nullità della clausola “P” del contratto di fideiussione e del difetto di prova circa l'inclusione del credito azionato in monitorio tra quelli oggetto di cessione in blocco del 1° dicembre 2020 di cui la controparte ha prodotto l'avviso di GU (Parte Seconda n.143 del 5.12.2020); in liminis gli opponenti hanno, altresì, eccepito che “le procure agli atti non sono conformi”, non risultando “indicato con precisione il credito da azionare a mezzo ricorso per decreto ingiuntivo”, con ritenuto conseguente difetto di ius postulandi in capo al difensore di parte opposta.
In via preliminare di merito, gli opponenti hanno eccepito la prescrizione quinquennale e/o decennale del diritto di credito vantato ex adverso per capitale e interessi, indicando quale dies a quo la data di stipulazione del contratto di locazione finanziaria (15.12.2010) e individuando quale primo atto interruttivo la missiva ricevuta dal solo il 22.7.2022 e, per entrambi gli opponenti, Parte_2
la notificazione del decreto ingiuntivo in data 2.12.2022.
Nel merito, gli opponenti hanno dedotto: i) la “nullità e/o inefficacia del contratto di leasing per errore essenziale e vizio della volontà” (invocando “quale corollario, la conseguente nullità delle fideiussioni”) sul rilievo che nel contratto viene erroneamente indicato quale legale Parte_2
rappresentante della in luogo di (che rivestiva tale carica sin dal Parte_3 CP_5
2008); ii) il difetto di prova del credito e della sua quantificazione in base alla documentazione allegata al ricorso;
iii) l'antieconomicità dell'operazione economica sottesa al leasing e l'omessa restituzione da parte della concedente dei canoni versati pur a fronte della restituzione dell'immobile da parte della pagina 3 di 12 fallita;
iv) la nullità del contratto per assenza del sinallagma genetico stante anche l'omessa produzione del verbale di collaudo, la cui datazione avrebbe dovuto costituire momento generativo dell'obbligo di pagamento dei canoni di locazione;
v) l'applicabilità, in via analogica, dell'art.1526 c.c., “per il ricalcolo del quantum da restituire alla utilizzatrice, ai fini dell'estinzione compensativa - per il medesimo importo - della presunta debitoria azionata in danno degli opponenti”; vi) la nullità delle lettere di fideiussione “per l'applicazione delle clausole ABI riconosciute illegittime”; vii) la
“violazione del d.m. usura relativamente al tasso soglia del iv trimestre 2010 e dell'art.117 comma 8 del tub”; viii) il difetto di puntuale indicazione del tasso di interesse applicato e dei costi;
ix)
“l'inutilizzabilità della lista movimenti di cui al doc. 14 quale estratto conto certificato”.
Si è costituita in giudizio quale mandataria di contestando CP_1 Controparte_2
puntualmente le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.
All'esito della prima udienza, il g.i. ha respinto la richiesta ex art. 648 c.p.c. di parte opposta ritenendo non sufficientemente documentata in capo all'attrice sostanziale la titolarità del credito in tesi oggetto dell'operazione di cessione in blocco. Scambiate tra le parti le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
e fissata udienza di precisazione delle conclusioni secondo le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., all'esito del deposito delle relative note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- L'opposizione è infondata e va rigettata.
2.1.- In via pregiudiziale, gli opponenti hanno eccepito che le “procure agli atti non sarebbero conformi” non risultando “indicato con precisione il credito da azionare a mezzo ricorso per decreto ingiuntivo”, sostenendo il conseguente difetto di ius postulandi in capo al difensore di parte opposta.
L'eccezione rasenta i limiti dell'inammissibilità per palese genericità, non essendo nemmeno precisato a quali “procure” si riferisca e quale sia la carenza riscontrata, elementi che non sono stati specificati nemmeno nel corso del giudizio, la cui assenza depone per il carattere defatigatorio dell'eccezione.
In ogni caso, stante il potere-dovere officioso di verificare la regolarità e validità della procura alle liti, quella rilasciata in data 30.3.2023 da in persona del dott. in favore del CP_1 Per_1 CP_6
difensore poi costituito nel presente giudizio risulta completa degli elementi richiesti dalla legge e sufficientemente determinata quanto a individuazione della lite (stante la specifica indicazione dei nominativi e dei dati anagrafici degli opponenti). È altresì in atti (cfr. doc. 1) la procura con cui ha conferito al dott. mandato “in via continuativa ad intervenire in rappresentanza CP_1 CP_6 della Società e/o dei soggetti che a questa abbiano concesso mandato a qualsiasi titolo” con i poteri ivi precisamente elencati, tra i quali “nominare avvocati o revocarli, conferendo agli stessi procure”, con pagina 4 di 12 la conseguenza che tanto il potere sostanziale di rappresentanza quanto il mandato alle liti risultano pienamente dimostrati.
2.2.- Solo in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la difesa opponente ha eccepito - in asserita replica alla “eccezione avversaria sulla (ri)qualificazione contrattuale” (i.e. qualificazione della garanzia come autonoma e non come accessoria) - “la … carenza funzionale e territoriale del
Foro adito”, invocando, “tenuto conto delle rispettive residenze, … la dichiarazione giudiziale di competenza del Tribunale di Teramo per il Sig. e di quella del Tribunale di Pescara per il Sig. Pt_1
. Parte_2
L'eccezione è palesemente inammissibile, essendo intervenuta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 38 c.p.c., che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo va identificato con l'atto di citazione in opposizione. L'eccezione è, peraltro, infondata stante l'espressa e specifica approvazione, con doppia sottoscrizione e richiamo al relativo contenuto ex art. 1341, 2° comma, c.c., della clausola derogatoria della competenza di cui alla lettera p) di ciascuna fideiussione (cfr. doc. 4 di parte opposta), la quale individua nel Tribunale di Brescia il foro “esclusivamente competente” per qualunque controversia, fermo restando che gli opponenti non ricoprono la qualità di consumatori in quanto entrambi soci della al momento della sottoscrizione della garanzia (cfr,. visura sub Parte_3
doc. 5 di parte opposta).
2.3.- All'esito dell'istruttoria documentale, va, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva rectius titolarità attiva del rapporto sollevata dagli opponenti.
Con ordinanza di rigetto della richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, si era rilevata l'insufficiente prova della titolarità attiva del rapporto in capo all'attrice sostanziale, con specifico riferimento alla inclusione del credito azionato tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco tra (in qualità di cedente) e (in qualità di cessionaria), Controparte_3 Controparte_2
pubblicizzata con avviso in G.U. (parte seconda, n. 143 del 5.12.2020) il cui estratto risultava prodotto sin dalla fase monitoria, e ciò principalmente in ragione del fatto che la lista di codici prodotta da
(ove, a pag. 9, è riportato il numero 1575277, asseritamente identificativo del contratto di cui è CP_1
causa, che sarebbe stato così rinumerato a seguito dell'incorporazione di in era CP_4 CP_3
sfornita di sottoscrizione, data certa e qualsivoglia elemento idoneo a ricollegarla alla cessione in oggetto, carenze tutte specificamente contestate ex adverso, con conseguente impossibilità di riferire con certezza detta lista alla cessione dedotta a fondamento della titolarità del rapporto in capo a CP_2
.
[...]
Con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'opposta ha depositato la dichiarazione
(confessoria) di avvenuta cessione resa dalla cedente unitamente alla procura e Controparte_3
pagina 5 di 12 al documento d'identità del procuratore speciale che ha sottoscritto la dichiarazione medesima (cfr. docc. L, M, N di parte opposta). Tale dichiarazione reca l'indicazione precisa del contratto da cui deriva il credito azionato in monitorio, nonché della numerazione “ex Fineco”, con l'identificazione della parte utilizzatrice e dei garanti.
Si legge, infatti, nella dichiarazione suddetta:
“Oggetto: Contratto di Leasing n. CS 1575277 – contratto ex 291439 CP_4
La presente per comunicarVi che il rapporto di credito derivante dal contratto CS 1575277 ex CP_4
291439 è stato ceduto a società a responsabilità limitata con socio unico,
[...] Controparte_2 costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso-Belluno n.
, iscritta presso l'elenco della società veicolo tenuto dalla BA d'IT ai sensi del P.IVA_1 provvedimento della BA d'IT del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi
e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione) (“SPV”), con efficacia giuridica a partire dall' 01 Dicembre 2020, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata da ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione. Controparte_3
Le comunichiamo inoltre che della predetta cessione è stato pubblicato avviso, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 7.1 comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ITna Parte II n. 143 del 05/12/2020.
A completamento si dichiara che il suddetto contratto è supportato dalle fidejussioni personali dei sig.
e ”. Parte_1 Parte_2
Trattasi di elemento di prova connotato da peculiare affidabilità, non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Che la dichiarazione confermativa della cessione proveniente dalla cedente sia documento “rilevante” e
“potenzialmente decisivo” ai fini della prova dell'intervenuta cessione è stato recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia (cfr. Cass. n. 10200/20211).
Assume, infine, rilievo indiziario che l'opposta sia in possesso di tutti gli atti e documenti inerenti credito, così come allegati in giudizio, e in particolare dei documenti contrattuali e contabili, della corrispondenza intercorsa tra la società cedente e i debitori, etc.
I suesposti elementi, unitamente considerati, consentono di ritenere assistita da certezza l'intervenuta cessione in favore dell'opposta del credito già vantato da Controparte_3
Non rileva, per contro, nella specie, l'omessa produzione del contratto di cessione, dal momento che gli opponenti non ne hanno eccepita l'inesistenza, limitandosi a sostenere la mancata prova dell'inclusione del proprio debito tra le posizioni cedute in blocco. È pertanto irrilevante e tardiva la contestazione contenuta nella terza memoria attorea di mancata produzione del predetto contratto di cessione.
2.4.- Gli opponenti hanno, a questo punto, eccepito che il credito vantato ex adverso sarebbe ormai estinto per prescrizione in quanto, nel caso di debito da pagarsi mediante versamenti periodici, il relativo termine decorrerebbe dalla scadenza di ciascuna rata e non già dell'intera somma.
Anche tale eccezione è palesemente infondata e defatigatoria, stante il notorio insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di mutuo, sicuramente estendibile alla locazione finanziaria, in base al quale “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (tra le più recenti, Cass. n. 4232/2023; nello stesso senso si vedano anche Cass. n. 2301/2004, Cass. n. 19291/2010 e Cass. n. 17798/2011, richiamate dalla prima).
Ora, considerato che è in atti (cfr. doc. 7 di parte opposta) la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata a.r. del 28.5.2015, con cui ha comunicato a Maxi Foods Immobiliare Controparte_3
s.r.l. la risoluzione del contratto di leasing con relativa diffida al pagamento del debito all'epoca maturato (€ 198.184,22), momento dal quale far decorrere la prescrizione, considerato che con successiva raccomandata a.r. del 7.6.2022 (a seguito del fallimento della debitrice principale) quantomeno è stato raggiunto dalla diffida di al pagamento delle somme Parte_2 CP_1
dovute per l'importo complessivo di € 224.494,73 (cfr. doc. 16 di parte opposta attestante il recapito della raccomandata all'indirizzo del signor con ricezione dell'atto da parte della moglie), Parte_2
considerato, infine, che ai sensi dell'art. 1310, primo comma, c.c. “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido … hanno effetto riguardo agli altri debitori”, l'eccezione di prescrizione s'appalesa infondata.
2.5.- Gli opponenti hanno, ulteriormente, eccepito l'insussistenza in capo a sé di una valida ed efficace obbligazione di garanzia in ragione della nullità parziale delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione dagli stessi sottoscritta, per violazione della normativa antitrust, in quanto conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e dichiarato dalla BA d'IT con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali ex art. 2 l n. 287/1990, con conseguente
(affermata) decadenza dell'opposta dalla garanzia ex art. 1957 c.c., in ragione della pretesa invalidità della clausola derogativa pattizia.
La difesa convenuta ha resistito a tale eccezione, in primis invocando la natura autonoma della pagina 7 di 12 garanzia, derivante dall'inserimento in contratto della clausola di pagamento “immediatamente, a semplice richiesta scritta” nonché della clausola di rinuncia alle eccezioni opponibili dal debitore in deroga all'art. 1945 c.c., idonee a far venir meno l'elemento dell'accessorietà e a comportare l'irrilevanza e comunque infondatezza dell'avversaria eccezione di nullità.
In riferimento alla doglianza in esame, reputa il Tribunale assorbente che la tipologia negoziale in concreto stipulata dagli opponenti è diversa da quella interessata dal provvedimento della BA
d'IT n. 55/2005, avendo ad oggetto una specifica operazione di leasing e le singole obbligazioni da essa derivanti, senza estensione ad operazioni di diversa fonte o di futura insorgenza.
Come, per contro, risulta dal chiaro tenore della declaratoria di nullità contenuta nel provvedimento n.
55/2005 della BA d'IT (“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”), l'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Autorità di Vigilanza ha riguardato le condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus (come risultanti dallo schema ABI 2003), ossia di quella particolare garanzia personale in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà, entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c.
La garanzia specifica nella specie rilasciata dagli opponenti si differenzia dal suddetto schema per oggetto e funzione, essendo prestata con riferimento ad un'unica e determinata obbligazione già esistente, di cui è precisato l'ammontare.
Nel caso di specie, inoltre, la garanzia prestata dagli opponenti non ha ad oggetto operazioni bancarie, né obbligazioni future, originando il debito garantito dal contratto di locazione finanziaria di cui risultano esattamente individuati corrispettivo globale e oneri a carico della parte utilizzatrice, senza possibili future oscillazioni della misura della garanzia.
Ora, l'istruttoria condotta dalla BA d'IT onde verificare l'esistenza della prassi anticoncorrenziale diffusa presso gli istituti di credito, ha riguardato unicamente le fideiussioni bancarie omnibus, e non ogni forma di garanzia personale accessoria a qualsivoglia rapporto di credito.
Nello stesso parere della AGCM, sulla base del quale è stato adottato il provvedimento della BA
d'IT, ricorrono ampi riferimenti al carattere “omnibus” della fideiussione, che rivelano come le peculiarità di tale garanzia non sono state indifferenti ai fini della valutazione dell'illiceità dell'intesa a monte.
Lo specifico ambito di indagine delle determinazioni della BA d'IT esclude, comunque, che, nel pagina 8 di 12 caso in cui la garanzia si riferisca, come nella specie, a un contratto di leasing, il fideiussore possa avvantaggiarsi del regime di prova semplificato in base al quale la semplice riproduzione nel modulo di fideiussione a valle delle clausole censurate dall'autorità antitrust costituisce strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale vietata.
Deve, allora, constatarsi che, nel caso in esame, gli opponenti hanno omesso di allegare e dimostrare: i) la partecipazione di (intermediario finanziario, non banca) alla intesa del 2003 Controparte_3 oggetto di indagine da parte della BA d'IT e ii) l'appartenenza della “fideiussione” rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società utilizzatrice con la stipulazione del contratto di leasing al tipo di garanzia interessata dall'accertamento della predetta Autorità di Vigilanza, limitandosi ad evidenziare la circostanza - in sé non decisiva - dell'inserimento nel contratto sottoscritto dai medesimi opponenti di clausole contrattuali di contenuto (solo in parte) analogo e dunque in tesi riproduttive del modello ABI predetto.
In tal modo, gli ingiunti hanno omesso l'allegazione di elementi pur minimi in base ai quali operare l'accertamento di nullità dallo stesso preteso, con conseguente rigetto della relativa eccezione, posto che - in mancanza di ulteriori fondati profili di invalidità - la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. deve ritenersi norma derogabile nei confronti del professionista (si ricorda che i signori e erano soci della società garantita), anche implicitamente, attraverso Parte_2 Pt_1
l'impegno assunto dallo stipulante di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale (ex multis, Cass. n. 26906/2023; Cass. n. 31569/2019; Cass. n.
16836/2015; Cass. n. 9455/2012); la decadenza ex art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore può, inoltre, formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del garante, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non confligge con principi di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del garante del maggior rischio inerente il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (in tal senso, Cass. n. 13078/2008 e
Cass. n. 6897/1993).
Nel caso in esame la deroga in parola, formulata alla lettera f) della garanzia, risulta espressamente e specificamente approvata per iscritto, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., con la conseguenza che l'obbligazione di garanzia va ritenuta efficace anche in mancanza della prova del rispetto del termine di decadenza sancito dalla norma derogata.
Avendo, peraltro, gli opponenti validamente sottoscritto alla lettera g) della “fideiussione” altresì la clausola di pagamento immediato “a semplice richiesta scritta” [nonché alla lettera h) la rinuncia a far valere le eccezioni opponibili dal debitore in espressa deroga all'art. 1945 c.c.], deve ritenersi che la lettera con la quale la società di leasing ha comunicato la risoluzione contrattuale, contestualmente pagina 9 di 12 chiedendo il pagamento di quanto all'epoca quantificabile come dovuto dall'utilizzatore in conseguenza del relativo inadempimento, sia in ogni caso idonea a evitare la decadenza ex art. 1957
c.c.
Nel termine semestrale decorrente dalla cessazione del rapporto infatti, la concedente ha effettivamente rivolto le proprie istanze nei confronti del debitore principale, essendo ciò avvenuto con la stessa comunicazione di risoluzione.
Al riguardo, è opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità che, laddove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, il rinvio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. - in ipotesi operante per effetto della dedotta nullità/inefficacia della clausola pattizia derogativa della norma - deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due previsioni, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Cass. n. 22346/2017; conforme a Cass. n. 13078/2008, secondo cui laddove il contratto preveda una clausola di pagamento
“a prima richiesta” e al tempo stesso operi l'art. 1957 c.c., la relativa decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche rivolgendo al fideiussore la semplice richiesta di adempimento).
Nel caso in esame, l'istanza stragiudiziale di pagamento (di quanto all'epoca dovuto) rivolta al debitore principale è stata inviata contestualmente alla comunicazione di risoluzione, sicché la richiesta è indubbiamente tempestiva, anche volendo ritenere operante l'art. 1957 c.c. pattiziamente derogato dalle parti.
Va, infine, considerato che, essendo medio tempore fallita l'obbligata principale, Controparte_3
ha altresì depositato domanda tempestiva di ammissione al passivo del Fallimento del credito
[...]
vantato, in tal modo dando prova di aver altresì diligentemente coltivato, in tutte le opportune sedi giudiziali, la pretesa creditoria derivante dalla risoluzione contrattuale per inadempimento della parte utilizzatrice.
2.6.- Palesemente infondata è poi l'eccezione di nullità delle garanzie quale conseguenza dell'asserita nullità del contratto di leasing per errore essenziale e/o vizio della volontà, errore/vizio che consisterebbe nell'indicazione, quale legale rappresentante, di , in luogo Parte_2 dell'Amministratore Unico dell'epoca, CP_5
pagina 10 di 12 La circostanza, di per sé veritiera (cfr. visura in atti), non può certo integrare un vizio della volontà, né un errore essenziale, avendo il signor in ogni caso sottoscritto il contratto di leasing in forza Parte_2 di procura notarile speciale all'uopo conferitagli dall'Amministratore Unico, signor e CP_5
possedendo, pertanto i poteri di rappresentanza sostanziale necessari alla stipulazione dell'atto.
2.7.- Inammissibile in base alle clausole g) e h) dei contratti di garanzia e in ogni caso palesemente generica e contraddetta dalle copiose ed esaustive produzioni dell'attrice sostanziale è l'eccezione di difetto di prova del credito e della sua quantificazione in base alla documentazione allegata al ricorso.
2.8.- Analoghe considerazioni valgono per il rilievo di “antieconomicità” dell'operazione economica sottesa al leasing nonché per le contestazioni concernenti il mancato utilizzo del bene da parte della debitrice principale, la durata dell'inadempimento, il successivo fallimento e le conseguenze del medesimo, in particolare, l'omessa restituzione da parte della concedente dei canoni versati pur a fronte della restituzione dell'immobile da parte della fallita ai sensi dell'art. 1526 c.c.
Tali eccezioni sono precluse dalla espressa “rinuncia ad opporre eccezioni” spettanti al debitore in deroga all'art. 1945 c.c. validamente stipulata dagli opponenti alla clausola h) di ciascun contratto di garanzia, con doppia sottoscrizione e richiamo al relativo contenuto ex art. 1341 c.c.
2.9.- Da ultimo, in riferimento all'eccepito superamento del “tasso soglia” nel contratto di leasing e all'asserita nullità del medesimo per indeterminatezza del tasso d'interesse e dei costi applicati ex art. 117 t.u.b. è sufficiente rilevare che gli opponenti si sono limitati a indicare, senza tuttavia documentarli,
i tassi in tesi applicati al tempo della stipula del contratto, senza operare alcun confronto con quelli ivi indicati che, anzi, hanno espressamente dichiarato di ignorare, avendone addirittura lamentato il difetto, con conseguente palese contraddittorietà oltre che genericità della censura in esame.
Destituito di fondamento è poi l'assunto in base al quale il contratto avrebbe oggetto indeterminato ex art. 117, comma 8, t.u.b., posto che nel contratto risulta chiaramente indicato il tasso leasing (in misura del 3,78%) e dettagliata la relativa modalità di calcolo (“tasso annuo nominale calcolato sui giorni effettivi su base 30 giorni mese”), così come precisate tutte le ulteriori condizioni economiche e contrattuali (importo complessivo finanziato, costo dell'area, corrispettivo globale della locazione finanziaria, durata, misura e periodicità dei canoni, prezzo per l'opzione di acquisto, tasso applicato agli oneri accessori al contratto per la fase di prelocazione, tasso di mora, tasso di attualizzazione, spese ed oneri).
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (da ultimo d.m. n.
147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 52.001 ed € 260.000, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, senza applicare alcun aumento per numero di pagina 11 di 12 parti, stante l'identica posizione processuale dei due opponenti, per i quali non è stato necessario distinguere gli argomenti di difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
quale mandataria di avverso il decreto ingiuntivo n. 4534/2022 emesso CP_1 Controparte_2
dal Tribunale di Brescia in data 9.2.2023, che conferma e dichiara esecutivo;
condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 14.103,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Brescia, 13 settembre 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il principio è stato precisato e confermato dalle recenti pronunce della Cassazione Civile, Sez. I, del 25 agosto 2025, nn.
23834, 23849 e 23852, in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, con particolare riguardo all'onere probatorio gravante sul cessionario che chiede l'ammissione di un credito allo stato passivo nelle procedure concorsuali, ove la S.C. ha ribadito che il giudizio circa l'effettiva titolarità del credito in capo alla presunta cessionaria va reso alla luce di un “accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. pagina 6 di 12