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Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 32115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32115 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT ZI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;
lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32115 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. NZ AN impugna l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale della libertà di Milano ha confermato il provvedimento applicativo degli arresti domiciliari emesso dal giudice per le indagini preliminari per i reati di frode fiscale (ex artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). In particolare, al ricorrente sono stati provvisoriamente contestati i reati di cui: al capo Q), ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, che sarebbe stato commesso dal 28 febbraio 2017 (data della prima fattura falsa emessa per conto della Start Up Trade S.r.l. nell'anno) al 29 marzo 2017 (data dell'ultima fattura falsa emessa per conto della Start Up Trade S.r.l. nell'anno); al capo R), ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, che sarebbe stato commesso il 5 ottobre 2018 (data di presentazione della dichiarazione a fini IVA); al capo S), ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, che sarebbe stato commesso dal 30 aprile 2019 (data della prima fattura falsa emessa per conto della Elettronica Italia S.r.l.s nell'anno) al 23 dicembre 2019 (data dell'ultima fattura falsa emessa per conto della Elettronica Italia S.r.l.s nell'anno); al capo T), ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, che sarebbe stato commesso il 4 giugno 2019 (data di presentazione della dichiarazione a fini IVA); al capo U), ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, che sarebbe stato commesso il 29 giugno 2020 (data di presentazione della dichiarazione a fini IVA). 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione per aver il Tribunale del riesame ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato pur essendo la contestata condotta cessata quasi tre anni prima dell'emissione dell'ordinanza impugnata (art. 606, comma 1, lettere c) ed e) cod. proc. pen.), tant'è che le ultime condotte illecite presuntivamente perpetrate dall'indagato erano risalenti al 23 dicembre 2019 (per ciò che concerne la gestione occulta della società Elettronica Italia S.r.l.$) ed al 29 giugno 2020 (per ciò che concerne la gestione occulta della società Start Up Trade S.r.l.). Sostiene di essersi lamentato dell'eccessiva genericità ed approssimazione della motivazione del giudice per le indagini preliminari che faceva perno sulle presunte capacità professionali e personali dell'indagato - del tutto indimostrate - tali da comprovare la sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte illecite analoghe, considerazione ritenuta avvalorata dalla personalità stessa del ricorrente. Aggiunge di aver, al fine di ritenere insussistente il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, allegato la circostanza per cui una delle società (Start Up Trade S.r.l.), di cui l'indagato risulterebbe essere amministratore di fatto, continuava ad essere operativa, esercitando attività d'impresa in questi ultimi due anni e mezzo senza commettere illeciti di natura tributaria e, quindi, senza reiterare le medesime condotte oggetto di procedimento, allegando, sul punto, il bilancio della società in questione all'anno 2021. L'ordinanza impugnata, con motivazione manifestamente illogica, avrebbe superato le argomentazioni difensive in ordine alla incidenza della collocazione temporale delle condotte addebitate all'AN sulla attualità dell'esigenza cautelare, riconducendo il pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose a "plurimi e convergenti fattori di rischio", successivamente individuati in due specifiche vicende richiamate nel provvedimento del GIP ambrosiano. In buona sostanza, Il Tribunale del riesame avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base di supposizioni e congetture, disancorate da elementi di prova, atteso che l'argomentazione utilizzata secondo la quale l'indagato, sulla base di "profondi legami" con gli altri indagati, avrebbe agito, "in modo del tutto sistematico", nel corso del tempo attraverso "diverse società, italiane e estere", che "ha variamente utilizzato per realizzare meccanismi fraudolenti ai danni dell'Erario" sarebbe pacificamente in contrasto con íl contenuto letterale delle contestazioni elevate a carico del ricorrente. Ed invero, nei capi di imputazioni Q), R), S), T) e U): 1) non si opera alcun riferimento a società straniere riconducibili anche indirettamente all'AN; 2) non si evince in alcun modo l'esistenza di un profondo legame tra l'odierno indagato ed i sig.ri MA e TI. Da ciò il ricorrente trae argomento per ritenere che la motivazione dell'ordinanza cautelare (replicata dal Tribunale del riesame, n.d.r.) sia manifestamente illogica, posto che all'indagato sono stati certamente contestati gravi reati tributari ma gli stessi risultano, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, meno gravi rispetto a quelli contestati agli altri indagati nell'ambito del presente procedimento, con la conseguenza che nei confronti del ricorrente poteva essere adottata una misura cautelare meno restrittiva rispetto a quella degli arresti domiciliari, anche in considerazione del suo stato di incensuratezza. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione per aver Tribunale del riesame ritenuto competente per territorio, quanto ai reati di cui ai capi S) e T), il Tribunale di Milano, pur risultando palesemente dagli atti del procedimento che la competenza 2 per territorio determinata dalla connessione appartenesse al Tribunale di Napoli (art. 606, comma 1, lettere c) ed e) cod. proc. pen.). Argomenta di aver sostenuto che i reati di dichiarazione fraudolenta contestati all'indagato, ai capi S) e T) della rubrica, non erano teleologicamente connessi ad alcun reato di emissione di false fatture iscritto nel presente procedimento perché nessuna delle società emittenti risultava riconducibile all'AN o agli altri indagati e non esisteva alcun delitto ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 connesso ai capi di imputazione S) e T). In forza di tali argomentazioni, la difesa aveva pertanto sostenuto che, aderendo al criterio di individuazione della competenza territoriale utilizzato dal GIP di Milano (artt. 12 lett. c) e 16 cod. proc. pen.), il giudice competente per i reati di dichiarazione fraudolenta contestati al ricorrente ai capi S) e T) fosse il Tribunale di Napoli. Il Tribunale del riesame, invece, riteneva infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa e radicava presso il Tribunale di Milano la competenza territoriale per tutti i reati contestati all'indagato, senza però fornire alcuna motivazione in ordine al ritenuto difetto di connessione ex art. 12, comma 1, lett. c) relativamente ai reati di cui ai capi S) e T) della rubrica, incorrendo perciò nel vizio di motivazione denunciato. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile perché non consentito e manifestamente infondato. 2.1. Il Collegio cautelare ha evidenziato come il ricorrente fosse risultato amministratore di fatto tanto della Elettronica Italia SRLS quanto della Start Up Trade S.r.l. (formalmente rappresentate da altri) e ciò in considerazione degli esiti delle attività di perquisizione compiute nel corso delle indagini e in particolare in ragione del contenuto estrapolato dai dispositivi telefonici e informatici sottoposti a sequestro, di cui era stata acquisita la copia forense. Di conseguenza - tenuto conto delle caratteristiche e modalità operative delle due società per come emersi dall'analisi di banche dati, dalla documentazione sottoposta a sequestro, dalle acquisizioni inerenti alle movimentazioni finanziarie, dettagliatamente ripercorsi nell'ordinanza - il Tribunale, nel condividere l'analogo percorso argomentativo del GIP, è giunto alla conclusione che le due società 3 operavano, quali mere interposte, in un sistema di frode carosello, che, peraltro, appariva anche più ampio rispetto a quello risultante dalle contestazioni, avuto riguardo a quanto emerso con riferimento alla società maltese Talocan LTD. Tra i dati indiziari di maggiore rilievo, sono state evidenziate le numerose anomalie nelle fatturazioni e nei documenti di trasporto nonché il ricorso alla vendita sottocosto. Dopo aver riportato l'ampia motivazione contenuta nell'originario provvedimento restrittivo, il Tribunale del riesame, nel condividerla, ha affermato che, contrariamente a quanto evidenziato dalla difesa, emergevano profondi legami, risalenti nel tempo, tra gli indagati e ciò induceva a ritenere estremamente intense le esigenze di cautela connesse al pericolo di recidiva a carico anche del ricorrente e che pertanto non consentivano di ritenere la sua posizione meno grave, dal punto di vista cautelare, di quella dei coindagati TI e MA, nonostante che al ricorrente non fosse stata contestata l'ipotesi di reato di bancarotta. Anche in considerazione delle pendenze specifiche e delle risultanze delle perquisizioni, l'indagato, per come emerge dal testo dell'ordinanza impugnata, aveva, in modo del tutto sistematico, agito, nel corso del tempo, attraverso diverse società, italiane e estere, che aveva variamente utilizzato per realizzare meccanismi fraudolenti ai danni dell'Erario. Per cui era irrilevante che i reati specificamente contestati si collocassero temporalmente, al più tardi, al 29 giugno 2020, in quanto i fattori di rischio, plurimi e convergenti, sono stati ritenuti strettamente connessi alle condotte realizzate dal ricorrente nel corso del tempo attraverso veicoli societari sempre diversi, all'occorrenza costituiti o lasciati estinguere, come ampiamente evidenziato nel provvedimento del GIP che aveva anche rimarcato come fosse emersa evidenza, nel corso delle indagini, di operazioni di carattere illecito del tutto sovrapponibili a quelle in contestazione sino a tempi estremamente recenti, a dimostrazione che il contesto in cui operavano gli indagati, ivi compreso il ricorrente, fosse del tutto rimasto immutato. Altrettanto irrilevante, in considerazione della attitudine degli indagati ad operare contemporaneamente con plurimi veicoli societari, è stata stimata la circostanza che la Start Up Trade S.r.l. avesse continuato ad esercitare l'impresa senza incorrere in alcuna segnalazione, in quanto - a tal fine ed anche prescindendo dal fatto, pur di rilievo, che gli indagati avessero operato a mezzo di svariati veicoli societari, collocati anche all'estero - la produzione del bilancio della società al 31 dicembre 2021 fosse, di per sé sola, neutra rispetto alle modalità concrete con cui la società stessa avesse operato, poiché da tale documento non era possibile in alcun modo ricostruire - in termini qualitativi - i rapporti con i 4 soggetti economici (fornitori e clienti) con cui la società si era interfacciata in tale ultimo lasso di tempo. Da ciò il Collegio cautelare ha tratto argomento per ritenere che non fossero emersi elementi utili a fondare una prognosi cautelare più favorevole di quella articolata dal Gip, essendo concreto e attuale il pericolo connesso alla reiterazione di fatti analoghi a quelli in contestazione;
pericolo non cautelabile attraverso l'applicazione di misure meno afflittive rispetto a quella individuata dal GIP, che lascerebbero all'indagato margini di libertà di movimento e comunicazione del tutto incompatibili con l'esigenza di evitare i contatti, in Italia e all'estero, attraverso i quali il ricorrente aveva operato per lungo tempo con modalità illecite. 2.2. Al cospetto di tale motivazione la quale è, all'evidenza, tutt'altro che manifestamente illogica, il ricorrente oppone improbabili argomenti alternativi che, attraverso censure di merito, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. A questo proposito è il caso di ricordare che, a causa dell'inammissibilità delle censure di merito, esula dal controllo di legittimità sulla motivazione nel giudizio di cassazione, anche in materia di impugnazioni cautelari, la doglianza sollevata, come nella specie, attraverso deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari, restando, infatti, escluse dal sindacato di legittimità le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative sugli elementi indiziari e cautelari nonché gli assunti assertori e defatigatori, atteso che questi ultimi elementi restano assorbiti nell'apprezzamento complessivo che il giudice "de libertate" opera quando qualifica il quadro indiziario e cautelare come grave ed in base a tale valutazione applica la misura coercitiva ritenuta più idonea e adeguata a salvaguardare i pericula libertatis individuati nel caso sottoposto al suo esame (v. Sez. 4, n. 34911 del 10/06/2003, Hernandez, Rv. 226289 - 01). Neppure è fondata l'affermazione secondo la quale il Collegio cautelare abbia omesso di tenere conto del tempo trascorso dalla commissione del reato, avendo preso in carico la doglianza e risolvendola con motivazione, in precedenza riassunta, adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità. E' piuttosto il ricorrente che non ha preso alcuna posizione sul collegamento decisivo eseguito dai giudici cautelari e con il quale essi hanno coniugato, a dimostrazione dell'adeguatezza della misura applicata, lo spessore delle esigenze cautelari con le specifiche modalità e circostanze dei fatti, invero molteplici e realizzati mediante plurimi assetti societari, connotandosi, sotto tale profilo, il motivo di ricorso anche per la sua genericità. 5 Manifestamente infondato è poi l'assunto secondo il quale il Tribunale cautelare sarebbe incorso nel vizio di violazione della legge processuale, posto che tale vizio postula l'inosservanza di disposizioni processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, situazioni, nella specie, non sussistenti e neppure ipotizzate con il motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'eccezione di incompetenza, non è fondato. 3.1. Sul punto, il Collegio cautelare ha affermato che sia che si aderisca al criterio della connessione per identità del disegno criminoso in relazione a tutti i reati oggetto di addebito, suggerito dalla difesa, sia che si acceda alla tesi della individuazione di criteri di natura diversa, legati alla connessione teleologica tra due o più delle ipotesi di reato contestate al ricorrente, o nell'ambito del complessivo procedimento (criterio, quest'ultimo, individuato dal GIP in relazione all'emissione di FOI da parte di diversi soggetti giuridici e indagati in favore delle società riconducibili alla gestione del ricorrente che quelle fatture hanno utilizzato nelle dichiarazioni fiscali), resta il fatto che i reati più gravi sono quelli commessi in epoca successiva all'entrata in vigore della nuova cornice edittale di pena prevista per i reati di cui agli articoli 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, tenendo conto del carattere unitario della contestazione in relazione ad ogni periodo di imposta. Sulla base di tali prospettive, il Tribunale cautelare ha ritenuto doversi avere riguardo, ai fini della determinazione della competenza per territorio per ragioni di connessione, in presenza di reati di pari gravità, al reato commesso per primo e, dunque, sul piano logico e cronologico, ai reati di emissione delle fatture per operazioni inesistenti. Rispetto a questi ultimi, il Tribunale distrettuale ha affermato che, in mancanza di elementi univocamente indicativi del luogo di materiale emissione delle fatture, soccorre il criterio residuale del luogo di accertamento ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, in forza del quale correttamente è stata individuata l'A.G. milanese quale autorità competente territorialmente in ragione del luogo di accertamento del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e, dunque, per ragioni di connessione, quale autorità competente territorialmente a conoscere anche delle ulteriori ipotesi di reato oggetto di contestazione all'odierno indagato. 3.2. La soluzione adottata nell'ordinanza impugnata per risolvere la questione della competenza per territorio è, allo stato degli atti, conforme al diritto nel dispositivo ma errata nella motivazione, che va corretta. La Corte, in diverse decisioni, ha precisato che, in tema di determinazione della competenza per territorio nei reati tributari, il decreto legislativo n. 74 del 6 .5c,^ 2000 disciplina esclusivamente le regole attributive della competenza territoriale per il singolo reato tributario (ossia a condotte non formalmente o materialmente concorrenti), mentre, nell'ipotesi di connessione (nel caso di concorso tra reati tributari ovvero tra reati tributari ed altri reati), occorre avere riguardo alle regole fissate dal codice di rito (Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, Piccioni, Rv. 260115 - 01) Orbene, il criterio di carattere generale, per la determinazione della competenza per territorio nei reati tributari, fa leva sui principi delineati dall'art. 8 cod. proc. pen., al quale espressamente rinvia l'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, disponendo infatti che, «(...) se la competenza per territorio (...) non può essere determinata ai sensi dell'art. 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato». Ne consegue che, in siffatta materia, il criterio principale determinativo della competenza per territorio è quello del /ocus commissi delicti, diventando sussidiario il criterio fondato sul luogo dell'accertamento del reato (tributario) ed al quale si ricorrerà soltanto nel caso in cui sia impossibile individuare il luogo di consumazione del singolo reato tributario. Logica conseguenza di tale affermazione è che, con riferimento ai reati di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, va esclusa l'operatività delle regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen. Una prima deroga ai suddetti principi generali, in materia di competenza territoriale per i reati tributari, è tuttavia prevista nel caso dei reati tributari cd. in dichiarazione (art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000) che sono quelli previsti dal capo I del titolo II del decreto legislativo n. 74 del 2000 (tra cui è il caso di sottolineare, venendo in rilievo nel presente procedimento, l'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), per i quali è competente il giudice del luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale poiché in tale luogo, secondo l'espressa previsione dell'art. 18, comma 2, il reato si «considera consumato». Una seconda deroga è prevista nell'ipotesi di emissione plurima di fatture per operazioni inesistenti, fattispecie disciplinata dal decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 8, comma 2, il quale dispone che, ai fini dell'applicazione della fattispecie incriminatrice tipizzata nell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, «l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato». A tale esclusivo proposito, cioè quando nel medesimo periodo di imposta sono state emesse più fatture o rilasciati altri documenti per operazioni inesistenti, l'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 - che mutua, con gli opportuni temperamenti, il criterio suppletivo ordinario previsto rispettivamente all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., e art. 10, comma 2, cod. proc. pen. - dispone che, quando nel 7 medesimo anno di imposta le fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, «è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice di procedura penale». Ne deriva che, con la regula iuris di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 3, il legislatore si è preoccupato di stabilire un criterio legale per disciplinare la competenza nel caso di emissione plurima di fatture nel medesimo periodo d'imposta, con la conseguenza che il criterio del luogo di iscrizione nel registro degli indagati del primo procedimento penale opera unicamente in tale ipotesi e presuppone: a) che, nel medesimo periodo di imposta, siano state emesse più "fatture" in luoghi rientranti in circondari diversi e b) che detti luoghi siano processualmente certi (quantomeno due di essi nello stesso periodo di imposta) perché, qualora detti luoghi non siano, in tutto o in parte, determinabili, occorre allora avere riguardo al luogo di accertamento del reato (se nessuno di essi sia conosciuto) o al luogo di consumazione (se uno solo di essi invece lo sia), essendo, in tali casi, inapplicabile la disposizione ex art. 18, comma 3, e dovendosi, quindi, ricorrere alla regula iuris di cui all'art. 18, comma 1, affrancata perciò dalla clausola di salvezza ivi contenuta (come già si è ritenuto, in caso analogo, da Sez. 3., n. 20505 del 2014, afferente però a fatture emesse in diversi periodi di imposta ma in relazione a luoghi di emissione, per ciascuno di essi, non determinabili). Orbene, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione (Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 — 03; Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, cit., Rv. 260115 - 01). Ciò posto, come si evince dal testo dell'ordinanza impugnata, opera, nel caso in esame, la connessione tra i reati tributari di cui agli artt. 2 ed 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Nel caso in esame, poi, tutti i reati, tranne quello di cui al capo U), sono puniti con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, siccome commessi, come si evince dalle imputazioni trascritte nel testo dell'ordinanza impugnata, dal 29 marzo 2017 al 23 dicembre 2019, ossia prima dell'entrata in vigore dell'art. 39, 8 comma i, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, conv. in legge 19 dicembre 2019, n. 157 la cui disposizione ha modificato la pena edittale, tra gli altri, dei reati ex art. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 da quattro ad otto anni di reclusione e la cui efficacia, ai sensi del terzo comma dell'art. 39 stessa legge, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione avvenuta in G.U. 24/12/2019, n. 301) della legge di conversione del decreto-legge. 3.3. Premesso quindi che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi della competenza per territorio determinata dalla connessione (che, in ogni caso, è stata ritenuta, anche in considerazione delle allegazioni difensive non smentite con il motivo di ricorso, sulla base del criterio di collegamento ex art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.), il reato di cui al capo U) è l'unico reato tributario che è stato commesso dopo il 25 dicembre 2019, con la conseguenza che, essendo il reato più grave (in quanto punito con la pena da quattro ad otto anni di reclusione), è con riferimento ad esso che opera la vis actrattiva degli altri reati per effetto della connessione ex art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. (art. 16, comma 1, cod. proc. pen.). Nondimeno, trattandosi di un reato dichiarativo, il delitto si considera consumato (non nel luogo in cui è presentata la dichiarazione ma) nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, con la conseguenza che la competenza spetta al giudice di detto luogo (ex art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000). Dal ricorso e dal testo dell'ordinanza impugnata nonché dalla consultazione degli atti processuali a disposizione della Corte, non risulta però il luogo del domicilio fiscale della società contribuente, né risulta (circostanza parimenti rilevante e assorbente) se tale luogo dichiarato sia reale o fittizio, con la conseguenza che, in questi casi, la competenza spetta al giudice del luogo di accertamento del reato che, nel caso di specie, coincide, in mancanza di elementi ulteriori, con quello di accertamento del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, che logicamente (anche se non necessariamente) coincide anche con quello ex art. 2 stesso decreto, dovendosi infatti ricordare che tale ultimo reato è a condotta bifasica e ciò può rilevare, a condizioni esatte, ai fini della individuazione del luogo di accertamento, con la conseguenza che, essendo stati i reati ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 accertati a Milano, la competenza, salvo il normale regime della progressione processuale, deve essere fissata presso l'autorità giudiziaria milanese, risultando dagli atti a disposizione della Corte che detta autorità giudiziaria abbia compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza delle violazioni ex artt. 8 e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, operando, in tal modo, per tutti i reati ascritti al ricorrente la vis actattiva, quantomeno ex art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. 9 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/04/2023
lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32115 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. NZ AN impugna l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale della libertà di Milano ha confermato il provvedimento applicativo degli arresti domiciliari emesso dal giudice per le indagini preliminari per i reati di frode fiscale (ex artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). In particolare, al ricorrente sono stati provvisoriamente contestati i reati di cui: al capo Q), ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, che sarebbe stato commesso dal 28 febbraio 2017 (data della prima fattura falsa emessa per conto della Start Up Trade S.r.l. nell'anno) al 29 marzo 2017 (data dell'ultima fattura falsa emessa per conto della Start Up Trade S.r.l. nell'anno); al capo R), ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, che sarebbe stato commesso il 5 ottobre 2018 (data di presentazione della dichiarazione a fini IVA); al capo S), ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, che sarebbe stato commesso dal 30 aprile 2019 (data della prima fattura falsa emessa per conto della Elettronica Italia S.r.l.s nell'anno) al 23 dicembre 2019 (data dell'ultima fattura falsa emessa per conto della Elettronica Italia S.r.l.s nell'anno); al capo T), ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, che sarebbe stato commesso il 4 giugno 2019 (data di presentazione della dichiarazione a fini IVA); al capo U), ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, che sarebbe stato commesso il 29 giugno 2020 (data di presentazione della dichiarazione a fini IVA). 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione per aver il Tribunale del riesame ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato pur essendo la contestata condotta cessata quasi tre anni prima dell'emissione dell'ordinanza impugnata (art. 606, comma 1, lettere c) ed e) cod. proc. pen.), tant'è che le ultime condotte illecite presuntivamente perpetrate dall'indagato erano risalenti al 23 dicembre 2019 (per ciò che concerne la gestione occulta della società Elettronica Italia S.r.l.$) ed al 29 giugno 2020 (per ciò che concerne la gestione occulta della società Start Up Trade S.r.l.). Sostiene di essersi lamentato dell'eccessiva genericità ed approssimazione della motivazione del giudice per le indagini preliminari che faceva perno sulle presunte capacità professionali e personali dell'indagato - del tutto indimostrate - tali da comprovare la sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte illecite analoghe, considerazione ritenuta avvalorata dalla personalità stessa del ricorrente. Aggiunge di aver, al fine di ritenere insussistente il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, allegato la circostanza per cui una delle società (Start Up Trade S.r.l.), di cui l'indagato risulterebbe essere amministratore di fatto, continuava ad essere operativa, esercitando attività d'impresa in questi ultimi due anni e mezzo senza commettere illeciti di natura tributaria e, quindi, senza reiterare le medesime condotte oggetto di procedimento, allegando, sul punto, il bilancio della società in questione all'anno 2021. L'ordinanza impugnata, con motivazione manifestamente illogica, avrebbe superato le argomentazioni difensive in ordine alla incidenza della collocazione temporale delle condotte addebitate all'AN sulla attualità dell'esigenza cautelare, riconducendo il pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose a "plurimi e convergenti fattori di rischio", successivamente individuati in due specifiche vicende richiamate nel provvedimento del GIP ambrosiano. In buona sostanza, Il Tribunale del riesame avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base di supposizioni e congetture, disancorate da elementi di prova, atteso che l'argomentazione utilizzata secondo la quale l'indagato, sulla base di "profondi legami" con gli altri indagati, avrebbe agito, "in modo del tutto sistematico", nel corso del tempo attraverso "diverse società, italiane e estere", che "ha variamente utilizzato per realizzare meccanismi fraudolenti ai danni dell'Erario" sarebbe pacificamente in contrasto con íl contenuto letterale delle contestazioni elevate a carico del ricorrente. Ed invero, nei capi di imputazioni Q), R), S), T) e U): 1) non si opera alcun riferimento a società straniere riconducibili anche indirettamente all'AN; 2) non si evince in alcun modo l'esistenza di un profondo legame tra l'odierno indagato ed i sig.ri MA e TI. Da ciò il ricorrente trae argomento per ritenere che la motivazione dell'ordinanza cautelare (replicata dal Tribunale del riesame, n.d.r.) sia manifestamente illogica, posto che all'indagato sono stati certamente contestati gravi reati tributari ma gli stessi risultano, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, meno gravi rispetto a quelli contestati agli altri indagati nell'ambito del presente procedimento, con la conseguenza che nei confronti del ricorrente poteva essere adottata una misura cautelare meno restrittiva rispetto a quella degli arresti domiciliari, anche in considerazione del suo stato di incensuratezza. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione per aver Tribunale del riesame ritenuto competente per territorio, quanto ai reati di cui ai capi S) e T), il Tribunale di Milano, pur risultando palesemente dagli atti del procedimento che la competenza 2 per territorio determinata dalla connessione appartenesse al Tribunale di Napoli (art. 606, comma 1, lettere c) ed e) cod. proc. pen.). Argomenta di aver sostenuto che i reati di dichiarazione fraudolenta contestati all'indagato, ai capi S) e T) della rubrica, non erano teleologicamente connessi ad alcun reato di emissione di false fatture iscritto nel presente procedimento perché nessuna delle società emittenti risultava riconducibile all'AN o agli altri indagati e non esisteva alcun delitto ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 connesso ai capi di imputazione S) e T). In forza di tali argomentazioni, la difesa aveva pertanto sostenuto che, aderendo al criterio di individuazione della competenza territoriale utilizzato dal GIP di Milano (artt. 12 lett. c) e 16 cod. proc. pen.), il giudice competente per i reati di dichiarazione fraudolenta contestati al ricorrente ai capi S) e T) fosse il Tribunale di Napoli. Il Tribunale del riesame, invece, riteneva infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa e radicava presso il Tribunale di Milano la competenza territoriale per tutti i reati contestati all'indagato, senza però fornire alcuna motivazione in ordine al ritenuto difetto di connessione ex art. 12, comma 1, lett. c) relativamente ai reati di cui ai capi S) e T) della rubrica, incorrendo perciò nel vizio di motivazione denunciato. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile perché non consentito e manifestamente infondato. 2.1. Il Collegio cautelare ha evidenziato come il ricorrente fosse risultato amministratore di fatto tanto della Elettronica Italia SRLS quanto della Start Up Trade S.r.l. (formalmente rappresentate da altri) e ciò in considerazione degli esiti delle attività di perquisizione compiute nel corso delle indagini e in particolare in ragione del contenuto estrapolato dai dispositivi telefonici e informatici sottoposti a sequestro, di cui era stata acquisita la copia forense. Di conseguenza - tenuto conto delle caratteristiche e modalità operative delle due società per come emersi dall'analisi di banche dati, dalla documentazione sottoposta a sequestro, dalle acquisizioni inerenti alle movimentazioni finanziarie, dettagliatamente ripercorsi nell'ordinanza - il Tribunale, nel condividere l'analogo percorso argomentativo del GIP, è giunto alla conclusione che le due società 3 operavano, quali mere interposte, in un sistema di frode carosello, che, peraltro, appariva anche più ampio rispetto a quello risultante dalle contestazioni, avuto riguardo a quanto emerso con riferimento alla società maltese Talocan LTD. Tra i dati indiziari di maggiore rilievo, sono state evidenziate le numerose anomalie nelle fatturazioni e nei documenti di trasporto nonché il ricorso alla vendita sottocosto. Dopo aver riportato l'ampia motivazione contenuta nell'originario provvedimento restrittivo, il Tribunale del riesame, nel condividerla, ha affermato che, contrariamente a quanto evidenziato dalla difesa, emergevano profondi legami, risalenti nel tempo, tra gli indagati e ciò induceva a ritenere estremamente intense le esigenze di cautela connesse al pericolo di recidiva a carico anche del ricorrente e che pertanto non consentivano di ritenere la sua posizione meno grave, dal punto di vista cautelare, di quella dei coindagati TI e MA, nonostante che al ricorrente non fosse stata contestata l'ipotesi di reato di bancarotta. Anche in considerazione delle pendenze specifiche e delle risultanze delle perquisizioni, l'indagato, per come emerge dal testo dell'ordinanza impugnata, aveva, in modo del tutto sistematico, agito, nel corso del tempo, attraverso diverse società, italiane e estere, che aveva variamente utilizzato per realizzare meccanismi fraudolenti ai danni dell'Erario. Per cui era irrilevante che i reati specificamente contestati si collocassero temporalmente, al più tardi, al 29 giugno 2020, in quanto i fattori di rischio, plurimi e convergenti, sono stati ritenuti strettamente connessi alle condotte realizzate dal ricorrente nel corso del tempo attraverso veicoli societari sempre diversi, all'occorrenza costituiti o lasciati estinguere, come ampiamente evidenziato nel provvedimento del GIP che aveva anche rimarcato come fosse emersa evidenza, nel corso delle indagini, di operazioni di carattere illecito del tutto sovrapponibili a quelle in contestazione sino a tempi estremamente recenti, a dimostrazione che il contesto in cui operavano gli indagati, ivi compreso il ricorrente, fosse del tutto rimasto immutato. Altrettanto irrilevante, in considerazione della attitudine degli indagati ad operare contemporaneamente con plurimi veicoli societari, è stata stimata la circostanza che la Start Up Trade S.r.l. avesse continuato ad esercitare l'impresa senza incorrere in alcuna segnalazione, in quanto - a tal fine ed anche prescindendo dal fatto, pur di rilievo, che gli indagati avessero operato a mezzo di svariati veicoli societari, collocati anche all'estero - la produzione del bilancio della società al 31 dicembre 2021 fosse, di per sé sola, neutra rispetto alle modalità concrete con cui la società stessa avesse operato, poiché da tale documento non era possibile in alcun modo ricostruire - in termini qualitativi - i rapporti con i 4 soggetti economici (fornitori e clienti) con cui la società si era interfacciata in tale ultimo lasso di tempo. Da ciò il Collegio cautelare ha tratto argomento per ritenere che non fossero emersi elementi utili a fondare una prognosi cautelare più favorevole di quella articolata dal Gip, essendo concreto e attuale il pericolo connesso alla reiterazione di fatti analoghi a quelli in contestazione;
pericolo non cautelabile attraverso l'applicazione di misure meno afflittive rispetto a quella individuata dal GIP, che lascerebbero all'indagato margini di libertà di movimento e comunicazione del tutto incompatibili con l'esigenza di evitare i contatti, in Italia e all'estero, attraverso i quali il ricorrente aveva operato per lungo tempo con modalità illecite. 2.2. Al cospetto di tale motivazione la quale è, all'evidenza, tutt'altro che manifestamente illogica, il ricorrente oppone improbabili argomenti alternativi che, attraverso censure di merito, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. A questo proposito è il caso di ricordare che, a causa dell'inammissibilità delle censure di merito, esula dal controllo di legittimità sulla motivazione nel giudizio di cassazione, anche in materia di impugnazioni cautelari, la doglianza sollevata, come nella specie, attraverso deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari, restando, infatti, escluse dal sindacato di legittimità le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative sugli elementi indiziari e cautelari nonché gli assunti assertori e defatigatori, atteso che questi ultimi elementi restano assorbiti nell'apprezzamento complessivo che il giudice "de libertate" opera quando qualifica il quadro indiziario e cautelare come grave ed in base a tale valutazione applica la misura coercitiva ritenuta più idonea e adeguata a salvaguardare i pericula libertatis individuati nel caso sottoposto al suo esame (v. Sez. 4, n. 34911 del 10/06/2003, Hernandez, Rv. 226289 - 01). Neppure è fondata l'affermazione secondo la quale il Collegio cautelare abbia omesso di tenere conto del tempo trascorso dalla commissione del reato, avendo preso in carico la doglianza e risolvendola con motivazione, in precedenza riassunta, adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità. E' piuttosto il ricorrente che non ha preso alcuna posizione sul collegamento decisivo eseguito dai giudici cautelari e con il quale essi hanno coniugato, a dimostrazione dell'adeguatezza della misura applicata, lo spessore delle esigenze cautelari con le specifiche modalità e circostanze dei fatti, invero molteplici e realizzati mediante plurimi assetti societari, connotandosi, sotto tale profilo, il motivo di ricorso anche per la sua genericità. 5 Manifestamente infondato è poi l'assunto secondo il quale il Tribunale cautelare sarebbe incorso nel vizio di violazione della legge processuale, posto che tale vizio postula l'inosservanza di disposizioni processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, situazioni, nella specie, non sussistenti e neppure ipotizzate con il motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'eccezione di incompetenza, non è fondato. 3.1. Sul punto, il Collegio cautelare ha affermato che sia che si aderisca al criterio della connessione per identità del disegno criminoso in relazione a tutti i reati oggetto di addebito, suggerito dalla difesa, sia che si acceda alla tesi della individuazione di criteri di natura diversa, legati alla connessione teleologica tra due o più delle ipotesi di reato contestate al ricorrente, o nell'ambito del complessivo procedimento (criterio, quest'ultimo, individuato dal GIP in relazione all'emissione di FOI da parte di diversi soggetti giuridici e indagati in favore delle società riconducibili alla gestione del ricorrente che quelle fatture hanno utilizzato nelle dichiarazioni fiscali), resta il fatto che i reati più gravi sono quelli commessi in epoca successiva all'entrata in vigore della nuova cornice edittale di pena prevista per i reati di cui agli articoli 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, tenendo conto del carattere unitario della contestazione in relazione ad ogni periodo di imposta. Sulla base di tali prospettive, il Tribunale cautelare ha ritenuto doversi avere riguardo, ai fini della determinazione della competenza per territorio per ragioni di connessione, in presenza di reati di pari gravità, al reato commesso per primo e, dunque, sul piano logico e cronologico, ai reati di emissione delle fatture per operazioni inesistenti. Rispetto a questi ultimi, il Tribunale distrettuale ha affermato che, in mancanza di elementi univocamente indicativi del luogo di materiale emissione delle fatture, soccorre il criterio residuale del luogo di accertamento ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, in forza del quale correttamente è stata individuata l'A.G. milanese quale autorità competente territorialmente in ragione del luogo di accertamento del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e, dunque, per ragioni di connessione, quale autorità competente territorialmente a conoscere anche delle ulteriori ipotesi di reato oggetto di contestazione all'odierno indagato. 3.2. La soluzione adottata nell'ordinanza impugnata per risolvere la questione della competenza per territorio è, allo stato degli atti, conforme al diritto nel dispositivo ma errata nella motivazione, che va corretta. La Corte, in diverse decisioni, ha precisato che, in tema di determinazione della competenza per territorio nei reati tributari, il decreto legislativo n. 74 del 6 .5c,^ 2000 disciplina esclusivamente le regole attributive della competenza territoriale per il singolo reato tributario (ossia a condotte non formalmente o materialmente concorrenti), mentre, nell'ipotesi di connessione (nel caso di concorso tra reati tributari ovvero tra reati tributari ed altri reati), occorre avere riguardo alle regole fissate dal codice di rito (Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, Piccioni, Rv. 260115 - 01) Orbene, il criterio di carattere generale, per la determinazione della competenza per territorio nei reati tributari, fa leva sui principi delineati dall'art. 8 cod. proc. pen., al quale espressamente rinvia l'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, disponendo infatti che, «(...) se la competenza per territorio (...) non può essere determinata ai sensi dell'art. 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato». Ne consegue che, in siffatta materia, il criterio principale determinativo della competenza per territorio è quello del /ocus commissi delicti, diventando sussidiario il criterio fondato sul luogo dell'accertamento del reato (tributario) ed al quale si ricorrerà soltanto nel caso in cui sia impossibile individuare il luogo di consumazione del singolo reato tributario. Logica conseguenza di tale affermazione è che, con riferimento ai reati di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, va esclusa l'operatività delle regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen. Una prima deroga ai suddetti principi generali, in materia di competenza territoriale per i reati tributari, è tuttavia prevista nel caso dei reati tributari cd. in dichiarazione (art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000) che sono quelli previsti dal capo I del titolo II del decreto legislativo n. 74 del 2000 (tra cui è il caso di sottolineare, venendo in rilievo nel presente procedimento, l'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), per i quali è competente il giudice del luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale poiché in tale luogo, secondo l'espressa previsione dell'art. 18, comma 2, il reato si «considera consumato». Una seconda deroga è prevista nell'ipotesi di emissione plurima di fatture per operazioni inesistenti, fattispecie disciplinata dal decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 8, comma 2, il quale dispone che, ai fini dell'applicazione della fattispecie incriminatrice tipizzata nell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, «l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato». A tale esclusivo proposito, cioè quando nel medesimo periodo di imposta sono state emesse più fatture o rilasciati altri documenti per operazioni inesistenti, l'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 - che mutua, con gli opportuni temperamenti, il criterio suppletivo ordinario previsto rispettivamente all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., e art. 10, comma 2, cod. proc. pen. - dispone che, quando nel 7 medesimo anno di imposta le fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, «è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice di procedura penale». Ne deriva che, con la regula iuris di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 3, il legislatore si è preoccupato di stabilire un criterio legale per disciplinare la competenza nel caso di emissione plurima di fatture nel medesimo periodo d'imposta, con la conseguenza che il criterio del luogo di iscrizione nel registro degli indagati del primo procedimento penale opera unicamente in tale ipotesi e presuppone: a) che, nel medesimo periodo di imposta, siano state emesse più "fatture" in luoghi rientranti in circondari diversi e b) che detti luoghi siano processualmente certi (quantomeno due di essi nello stesso periodo di imposta) perché, qualora detti luoghi non siano, in tutto o in parte, determinabili, occorre allora avere riguardo al luogo di accertamento del reato (se nessuno di essi sia conosciuto) o al luogo di consumazione (se uno solo di essi invece lo sia), essendo, in tali casi, inapplicabile la disposizione ex art. 18, comma 3, e dovendosi, quindi, ricorrere alla regula iuris di cui all'art. 18, comma 1, affrancata perciò dalla clausola di salvezza ivi contenuta (come già si è ritenuto, in caso analogo, da Sez. 3., n. 20505 del 2014, afferente però a fatture emesse in diversi periodi di imposta ma in relazione a luoghi di emissione, per ciascuno di essi, non determinabili). Orbene, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione (Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 — 03; Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, cit., Rv. 260115 - 01). Ciò posto, come si evince dal testo dell'ordinanza impugnata, opera, nel caso in esame, la connessione tra i reati tributari di cui agli artt. 2 ed 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Nel caso in esame, poi, tutti i reati, tranne quello di cui al capo U), sono puniti con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, siccome commessi, come si evince dalle imputazioni trascritte nel testo dell'ordinanza impugnata, dal 29 marzo 2017 al 23 dicembre 2019, ossia prima dell'entrata in vigore dell'art. 39, 8 comma i, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, conv. in legge 19 dicembre 2019, n. 157 la cui disposizione ha modificato la pena edittale, tra gli altri, dei reati ex art. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 da quattro ad otto anni di reclusione e la cui efficacia, ai sensi del terzo comma dell'art. 39 stessa legge, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione avvenuta in G.U. 24/12/2019, n. 301) della legge di conversione del decreto-legge. 3.3. Premesso quindi che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi della competenza per territorio determinata dalla connessione (che, in ogni caso, è stata ritenuta, anche in considerazione delle allegazioni difensive non smentite con il motivo di ricorso, sulla base del criterio di collegamento ex art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.), il reato di cui al capo U) è l'unico reato tributario che è stato commesso dopo il 25 dicembre 2019, con la conseguenza che, essendo il reato più grave (in quanto punito con la pena da quattro ad otto anni di reclusione), è con riferimento ad esso che opera la vis actrattiva degli altri reati per effetto della connessione ex art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. (art. 16, comma 1, cod. proc. pen.). Nondimeno, trattandosi di un reato dichiarativo, il delitto si considera consumato (non nel luogo in cui è presentata la dichiarazione ma) nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, con la conseguenza che la competenza spetta al giudice di detto luogo (ex art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000). Dal ricorso e dal testo dell'ordinanza impugnata nonché dalla consultazione degli atti processuali a disposizione della Corte, non risulta però il luogo del domicilio fiscale della società contribuente, né risulta (circostanza parimenti rilevante e assorbente) se tale luogo dichiarato sia reale o fittizio, con la conseguenza che, in questi casi, la competenza spetta al giudice del luogo di accertamento del reato che, nel caso di specie, coincide, in mancanza di elementi ulteriori, con quello di accertamento del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, che logicamente (anche se non necessariamente) coincide anche con quello ex art. 2 stesso decreto, dovendosi infatti ricordare che tale ultimo reato è a condotta bifasica e ciò può rilevare, a condizioni esatte, ai fini della individuazione del luogo di accertamento, con la conseguenza che, essendo stati i reati ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 accertati a Milano, la competenza, salvo il normale regime della progressione processuale, deve essere fissata presso l'autorità giudiziaria milanese, risultando dagli atti a disposizione della Corte che detta autorità giudiziaria abbia compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza delle violazioni ex artt. 8 e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, operando, in tal modo, per tutti i reati ascritti al ricorrente la vis actattiva, quantomeno ex art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. 9 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/04/2023