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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/09/2025, n. 6866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6866 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 21810/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21810/2021 promossa da:
, con l'avv. RICCARDO CANIATO Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO con l'avv. GERLANDO MANGIONE CP_1
TO IN, in proprio, ed con l'avv. TO IN CP_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza respinta,
In via principale accertare e dichiarare che l'incendio del 26.07.2019 è stato causato dai motocicli tg. DT99376 e
DD89649 rispettivamente di proprietà dei Sig.ri MA IN e entrambi assicurati CP_2 per la r.c.a. con e, per l'effetto, condannare in solido , in persona del l.r.p.t., i CP_1 CP_1
Sig.ri IN MA e , al pagamento in favore di dell'importo di Euro CP_2 Parte_1
60.034,00, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria, onde evitare decadenze nell'eventuale giudizio di gravame, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e non pagina 1 di 8 ammesse.”
Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale, accertato e dichiarato che, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in giudizio,
l'incendio, che ha colpito e coinvolto i due motocicli rispettivamente di proprietà dei convenuti Sig.ri
MA IN e ha avuto origine e natura dolosa, accertata e dichiarata, pertanto, CP_2
l'insussistenza del nesso causale tra la circolazione stradale e l'incendio, tra l'azione dei proprietari dei motocicli e il danno subito dal con conseguente inapplicabilità Controparte_3 dell'art. 2054 c.c. e della normativa in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione, nei successivi scritti difensivi e per quanto emerso in corso di causa, la carenza di legittimazione passiva dell'odierna concludente e, in ogni caso, respingere tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso in quanto non provate;
[...]
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta applicabilità, al caso di specie, dell'art. 2054 c.c. e della normativa in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, accertare e dichiarare, per le ragioni articolate in comparsa di costituzione, nei successivi scritti difensivi e in corso di causa, l'improponibilità della domanda e dell'azione promosse da parte attrice per violazione e inosservanza del combinato disposto degli art. 144, 145 e 148 codice delle assicurazioni e l'improcedibilità dell'azione per il mancato previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, in ogni caso, il difetto dei presupposti della surrogazione azionata dall'attrice nei confronti dell'odierna concludente;
respingere, in ogni caso, tutte le domande formulate nei confronti in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso in quanto non CP_1 provate;
dichiarare, inoltre, la nullità della CTU espletata in giudizio per violazione del principio del contraddittorio, del principio di imparzialità, diligenza e oggettività, per quanto già dedotto in giudizio e per le cause formali e sostanziali che verranno esposte negli atti conclusivi.
In via istruttoria, accertata e dichiarata la nullità della CTU espletata in giudizio, si chiede che codesto ill.mo Sig. Giudice disponga, previa revoca dell'incarico al CTU nominato, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con conferimento di incarico a nuovo CTU o, in subordine, un supplemento di consulenza volto a chiarire tutti i rilievi e le osservazioni messe in evidenza dai consulente di parte e in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre il rimborso forfettario, ex art. 2 D.M.
55/2014, delle spese generali in ragione del 15% sull'importo degli onorari, così come modificato e integrato dal D.M. 37/2018 e dal recente D.M. 147/2022, oltre IVA e CPA.” pagina 2 di 8 Per TO IN ed CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti in fatto e in diritto indicati nella narrativa in atti e da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti, anche per relationem a formare parte integrante e sostanziale delle odierne conclusioni, previa declaratoria di giuridica inammissibilità e nullità della
CTU dell'ing. Imponente e previa rimessione della causa in istruttoria e per disporre la rinnovazione della CTU o, in subordine, un supplemento di indagine volto a chiarire tutte le puntuali obiezioni ed i rilievi messi in evidenza dagli esponenti nelle “note” depositate il 28 ottobre 2024, con ogni declaratoria del caso, anche a modifica dell'ordinanza 29 ottobre 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
Nel merito:
- respingere con miglior formula ogni domanda risarcitoria irritualmente formulata nei confronti degli esponenti siccome nulla, infondata in fatto ed in diritto o comunque totalmente priva di prova, per tutti i motivi indicati nella narrativa in atti, con ogni opportuna e conseguente declaratoria di legge anche in ordine all'assenza di solidarietà tra i comparenti;
In subordine, salvo gravame:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvisasse qualsivoglia responsabilità o soccombenza economica in capo ai comparenti, preliminarmente accertata l'assenza di solidarietà tra i signori
MA IN e nell'ambito della vicenda di cui è causa, dichiarare tenuta e CP_2 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire direttamente CP_1 per quanto eventualmente dovuto, tenendo comunque completamente indenni Parte_1 rispettivamente i signori MA IN e ciascuno per quanto di effettiva competenza, CP_2 da ogni pretesa fosse riconosciuta in favore di (come pure di ogni possibile suo avente Parte_1 causa), per tutti i motivi indicati nella narrativa in atti;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri di legge.
In via Istruttoria:
Si insiste nella declaratoria di nullità dell'elaborato peritale dell'ing. giuste le “note critiche” Per_1 depositate il 28 ottobre 2024 (da intendersi qui espressamente richiamate e ritrascritte), con ogni declaratoria del caso.
Si chiede, per massimo scrupolo difensivo, di voler ammettere la seguente prova per testi:
1) Vero che la mattina del 26 luglio 2019, in seguito all'incendio verificatosi in corrispondenza del civico 20 di Viale delle Rimembranze di Lambrate 20 a Milano, uno dei due motorini (i.e. la carcassa di ciò che rimaneva in seguito alla combustione) risultava riverso esattamente sul cancello d'ingresso pedonale del pagina 3 di 8 sotto la pulsantiera dei citofoni, in una posizione che ostruiva l'apertura del Controparte_4 cancello e l'accesso pedonale al palazzo come da immagini che si mostrano (doc. 13 dei terzi chiamati).
2) Vero che le fotografie che mi si mostrano (doc. 13 dei terzi chiamati) documentano lo stato dei luoghi del civico 20 di Viale delle Rimembranze di Lambrate 20 a Milano, nella prima mattina del 26 luglio 2019.
3) Vero che la mattina del 26 luglio 2019, in seguito all'incendio verificatosi in corrispondenza del civico 20 di Viale delle Rimembranze di Lambrate 20 a Milano, la carcassa del motorino trovata riversa sul cancello d'ingresso pedonale del sotto la pulsantiera dei citofoni, Controparte_4 veniva spostata dal sig. IN con l'aiuto del portiere dello stabile, accanto all'altra carena combusta, in corrispondenza delle lastre di cemento, per consentire di liberare l'accesso pedonale al palazzo.
Si chiede di voler sentire a teste sui predetti capitoli: il signor residente in Milano (MI), Testimone_1 viale delle Rimembranze di Lambrate 20 ed il signor domiciliato in Milano Persona_2
(MI), via Isocrate 25.
4) Vero che i lavori eseguiti nell'estate del 2020 dalla società presso lo stabile del Controparte_5
di Viale delle Rimembranze di Lambrate 20 - Milano hanno interessato, oltre a Controparte_4 tutta la facciata sul lato strada (7 piani fuori terra per la larghezza di tutto lo stabile) anche (i) le pareti interne dell'ingresso carraio, dove sono stati ripuliti i molti graffiti in allora presenti, nonché (ii)
TUTTE le ringhiere di ferro verticali del palazzo sul lato strada e (iii) TUTTI i soffitti dell'androne, anche quelli sul lato opposto a quello strada, soffitti che sono stati tutti preventivamente consolidati nell'intero perimetro del palazzo, come da foto che mi si mostrano (doc. 17 terzi chiamati);
5) Vero che le fotografie che mi si mostrano (doc. 17 dei terzi chiamati) documentano i lavori eseguiti dalla società nell'estate del 2020 presso il di Viale delle Controparte_5 Controparte_4
Rimembranze di Lambrate, 20 a Milano;
6) Vero che l'inizio dei lavori è stato comunicato ai Condomini del palazzo mediante affissione negli ascensori del cartello che mi si mostra in copia (doc. 18) senza alcuna preventiva delibera assembleare autorizzativa degli interventi;
7) Vero che le spese condominiali dell'esercizio 2020 del di Viale delle Controparte_4
Rimembranze di Lambrate 20 – Milano, sono state quelle indicate nel bilancio consuntivo che mi si mostra (doc. 16 terzi chiamati) e che per le spese straordinarie relative all'installazione dell'impianto di video-sorveglianza è stata emessa una rata c.d. straordinaria, mentre nulla si è deliberato in ordine alle spese dei lavori eseguiti nell'estate 2020 dalla società Controparte_5
Si chiede di voler sentire a teste sui predetti capitoli: pagina 4 di 8 - il signor residente in [...]; Testimone_1
- il signor , domiciliato in Milano (MI), via Isocrate 25 (escluso capitolo 7); Persona_2
- il signor , domiciliato presso Edilizia & Dintorni s.n.c. in Rozzano (MI), Via Testimone_2
Ticino 20 (escluso capitolo 7);
- il signor , domiciliato presso Edilizia & Dintorni s.n.c. in Rozzano (MI), Via Testimone_3
Ticino 20 (escluso capitolo 7).
Si insiste per il rigetto delle istanze di prova orale articolate dall'attrice, per tutte le ragioni esposte nella terza memoria istruttoria, rinnovando l'eccezione di incapacità a testimoniare dell'unica persona indicata ex adverso. In subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte delle istanze istruttorie avversarie, si domanda di poter sentire il teste avversario anche sui capitoli di prova articolati nella nostra seconda memoria di rito”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, proponendo azione di surrogazione ex art. 1916 c.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 affermando: che in data 26/7/2019 si era propagato un incendio da due motoveicoli, CP_1 rispettivamente di proprietà di TO IN e di assicurati entrambi per la CP_2 con e parcheggiati in prossimità dell'ingresso di un condominio assicurato con CP_6 CP_1
; che l'incendio aveva danneggiato il fabbricato condominiale e che Parte_1 Parte_1 aveva erogato l'ammontare dell'indennizzo in relazione al danno subito dal proprio assicurato;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento della somma indicata. costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree. CP_1
Il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 co. 2 cpc nei confronti dei proprietari dei motoveicoli, litisconsorti necessari in relazione all'azione diretta esercitata dalla parte attorea nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta. TO IN e CP_2 costituitisi in giudizio, hanno contrastato le domande formulate nei loro confronti ed hanno
[...] svolto domanda di manleva nei confronti della loro compagnia assicuratrice.
Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale;
non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata da TO
IN ed nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti CP_2 capitoli relativi a circostanze di carattere documentale, generico e valutativo, ovvero di carattere generico e valutativo;
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla causa dell'incendio ed ai danni che ne sono derivati al fabbricato CP_7
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue: pagina 5 di 8 - tenuto conto che in prima udienza le parti hanno chiesto concordemente la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c., in tal modo ritenendo sostanzialmente superata la questione relativa alla negoziazione assistita, e che il giudice, vista la concorde richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'esame della questione relativa alla negoziazione assistita risulta precluso;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva, tenuto conto che il
CTU ha valutato le osservazioni formulate sulla relazione, come previsto dall'art. 195 cpc- il
CTU ha accertato:
o che erano “intervenuti i VVF per spegnere l'incendio generato da due scooter in fiamme parcheggiati lungo l'inferriata adiacente il cancello pedonale di ingresso al condominio” e che “le parti condominiali investite dai fumi e dalle fiamme allo spegnimento risultavano gravemente danneggiate”;
o che, con riferimento alla causa dell'incendio, risulta “attendibile”, in base alle valutazioni tecniche esposte nella relazione del CTU, “l'ipotesi di autocombustione” e che “non c'è nessuna rilevanza, in atti, di taniche di benzina abbandonate sul luogo o altri elementi che facciano pensare ad un evento doloso, messo in dubbio anche dal report dei VVF”;
o che “l'area investita dai fumi d'incendio, come da rilievo fotografico in atti, è quella della facciata principale” del , “fino a lambire finestre e balconi del terzo CP_4 piano”;
o che l'edificio condominiale “ha subito danni dall'incendio dei due” motoveicoli “che avevano molte parti di scocca in plastica e materiali combustibili”, e che i danni all'edificio condominiale erano “dovuti alla temperatura dei fumi nelle immediate vicinanze, che hanno annerito la cancellata in ferro, fuso il video citofono in ottone con pulsantiera del portone di ingresso, la facciata fino ad oltre il terzo piano, la zoccolatura di n.7 lastre di marmo verticali e n.1 orizzontale, di cui una staccatasi per il calore dell'incendio”, “e tutto l'androne di ingresso”;
o che “l'importo totale delle opere di ripristino” effettuate dal condominio dopo l'incendio “ammonta a € 57.671,92”, e ritenendo “la necessità e la congruità delle spese delle opere di rispristino”;
- l'allegazione delle parti convenute di un'origine dolosa dell'incendio è rimasta un assunto indimostrato, avendo il CTU accertato che “non c'è nessuna rilevanza, in atti, di taniche di pagina 6 di 8 benzina abbandonate sul luogo o altri elementi che facciano pensare ad un evento doloso, messo in dubbio anche dal report dei VVF”;
- secondo la giurisprudenza di legittimità, in relazione alla configurazione del concetto di
“circolazione” menzionato dall'art. 2054 c.c. e sotteso alla disciplina del codice delle assicurazioni private -concetto che include anche la posizione di arresto del veicolo- è irrilevante la natura pubblica o privata dell'area di circolazione -che si realizza anche nella fase statica- ed il criterio discretivo ai fini della sussistenza della copertura assicurativa per la r.c.a. si rinviene nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale (Cass. S. U. 21983/2021);
- dagli elementi sopraindicati emerge che delle conseguenze dell'evento dannoso che ha riguardato l'assicurato della compagnia assicuratrice attorea sono tenuti a rispondere sia i proprietari dei motoveicoli TO IN ed ai sensi dell'art. 2054 CP_2
c.c., sia in quanto compagnia assicuratrice per la r.c.a. dei predetti veicoli, ai CP_1 sensi dell'art. 144 cod. ass., non avendo i convenuti assolto l'onere della prova liberatoria sugli stessi gravante;
- tenuto conto del documentato versamento di somme da parte dalla compagnia assicuratrice attorea in favore del proprio assicurato in relazione all'incendio in oggetto, e tenuto CP_4 conto di quanto emerge dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio con riferimento alle spese delle opere di ripristino dall'edificio condominiale che era stato interessato dall'incendio, considerato che il CTU all'esito della stima degli importi delle opere di ripristino effettuate ha ritenuto la congruità dell'ammontare delle fatture prodotte in relazione a tali opere, si riconosce in favore della parte attorea la somma pari ad Euro 57.671,92.
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 57.671,92, oltre accessori come da domanda.
Poiché TO IN ed si sono costituiti in giudizio oltre il termine CP_2 perentorio previsto per la proposizione di domande riconvenzionali (v. il combinato disposto degli artt.
166 e 167 cpc), la domanda di manleva svolta dalle predette parti in via trasversale nei confronti della loro compagnia assicuratrice è inammissibile in quanto tardiva.
In relazione alle spese di lite il Giudice provvede come segue:
- con riferimento al rapporto tra la parte attorea e le parti convenute le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate pagina 7 di 8 in Euro 786,00 per esborsi ed Euro 11.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
- con riferimento al rapporto tra TO IN ed da un lato ed CP_2 all'altro sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra tali parti. CP_1
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
57.671,92, oltre accessori come da domanda;
2. dichiara l'inammissibilità della domanda di manleva svolta in via trasversale da TO
IN ed ei confronti di CP_2 CP_1
3. condanna le parti convenute alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 786,00 per esborsi ed Euro 11.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
4. in relazione al rapporto tra TO IN ed da un lato ed CP_2 CP_1 dall'altro compensa le spese di lite tra tali parti;
[...]
5. pone a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.
Milano, 13/09/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21810/2021 promossa da:
, con l'avv. RICCARDO CANIATO Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO con l'avv. GERLANDO MANGIONE CP_1
TO IN, in proprio, ed con l'avv. TO IN CP_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza respinta,
In via principale accertare e dichiarare che l'incendio del 26.07.2019 è stato causato dai motocicli tg. DT99376 e
DD89649 rispettivamente di proprietà dei Sig.ri MA IN e entrambi assicurati CP_2 per la r.c.a. con e, per l'effetto, condannare in solido , in persona del l.r.p.t., i CP_1 CP_1
Sig.ri IN MA e , al pagamento in favore di dell'importo di Euro CP_2 Parte_1
60.034,00, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria, onde evitare decadenze nell'eventuale giudizio di gravame, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e non pagina 1 di 8 ammesse.”
Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale, accertato e dichiarato che, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in giudizio,
l'incendio, che ha colpito e coinvolto i due motocicli rispettivamente di proprietà dei convenuti Sig.ri
MA IN e ha avuto origine e natura dolosa, accertata e dichiarata, pertanto, CP_2
l'insussistenza del nesso causale tra la circolazione stradale e l'incendio, tra l'azione dei proprietari dei motocicli e il danno subito dal con conseguente inapplicabilità Controparte_3 dell'art. 2054 c.c. e della normativa in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione, nei successivi scritti difensivi e per quanto emerso in corso di causa, la carenza di legittimazione passiva dell'odierna concludente e, in ogni caso, respingere tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso in quanto non provate;
[...]
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta applicabilità, al caso di specie, dell'art. 2054 c.c. e della normativa in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, accertare e dichiarare, per le ragioni articolate in comparsa di costituzione, nei successivi scritti difensivi e in corso di causa, l'improponibilità della domanda e dell'azione promosse da parte attrice per violazione e inosservanza del combinato disposto degli art. 144, 145 e 148 codice delle assicurazioni e l'improcedibilità dell'azione per il mancato previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, in ogni caso, il difetto dei presupposti della surrogazione azionata dall'attrice nei confronti dell'odierna concludente;
respingere, in ogni caso, tutte le domande formulate nei confronti in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso in quanto non CP_1 provate;
dichiarare, inoltre, la nullità della CTU espletata in giudizio per violazione del principio del contraddittorio, del principio di imparzialità, diligenza e oggettività, per quanto già dedotto in giudizio e per le cause formali e sostanziali che verranno esposte negli atti conclusivi.
In via istruttoria, accertata e dichiarata la nullità della CTU espletata in giudizio, si chiede che codesto ill.mo Sig. Giudice disponga, previa revoca dell'incarico al CTU nominato, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con conferimento di incarico a nuovo CTU o, in subordine, un supplemento di consulenza volto a chiarire tutti i rilievi e le osservazioni messe in evidenza dai consulente di parte e in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre il rimborso forfettario, ex art. 2 D.M.
55/2014, delle spese generali in ragione del 15% sull'importo degli onorari, così come modificato e integrato dal D.M. 37/2018 e dal recente D.M. 147/2022, oltre IVA e CPA.” pagina 2 di 8 Per TO IN ed CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti in fatto e in diritto indicati nella narrativa in atti e da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti, anche per relationem a formare parte integrante e sostanziale delle odierne conclusioni, previa declaratoria di giuridica inammissibilità e nullità della
CTU dell'ing. Imponente e previa rimessione della causa in istruttoria e per disporre la rinnovazione della CTU o, in subordine, un supplemento di indagine volto a chiarire tutte le puntuali obiezioni ed i rilievi messi in evidenza dagli esponenti nelle “note” depositate il 28 ottobre 2024, con ogni declaratoria del caso, anche a modifica dell'ordinanza 29 ottobre 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
Nel merito:
- respingere con miglior formula ogni domanda risarcitoria irritualmente formulata nei confronti degli esponenti siccome nulla, infondata in fatto ed in diritto o comunque totalmente priva di prova, per tutti i motivi indicati nella narrativa in atti, con ogni opportuna e conseguente declaratoria di legge anche in ordine all'assenza di solidarietà tra i comparenti;
In subordine, salvo gravame:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvisasse qualsivoglia responsabilità o soccombenza economica in capo ai comparenti, preliminarmente accertata l'assenza di solidarietà tra i signori
MA IN e nell'ambito della vicenda di cui è causa, dichiarare tenuta e CP_2 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire direttamente CP_1 per quanto eventualmente dovuto, tenendo comunque completamente indenni Parte_1 rispettivamente i signori MA IN e ciascuno per quanto di effettiva competenza, CP_2 da ogni pretesa fosse riconosciuta in favore di (come pure di ogni possibile suo avente Parte_1 causa), per tutti i motivi indicati nella narrativa in atti;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri di legge.
In via Istruttoria:
Si insiste nella declaratoria di nullità dell'elaborato peritale dell'ing. giuste le “note critiche” Per_1 depositate il 28 ottobre 2024 (da intendersi qui espressamente richiamate e ritrascritte), con ogni declaratoria del caso.
Si chiede, per massimo scrupolo difensivo, di voler ammettere la seguente prova per testi:
1) Vero che la mattina del 26 luglio 2019, in seguito all'incendio verificatosi in corrispondenza del civico 20 di Viale delle Rimembranze di Lambrate 20 a Milano, uno dei due motorini (i.e. la carcassa di ciò che rimaneva in seguito alla combustione) risultava riverso esattamente sul cancello d'ingresso pedonale del pagina 3 di 8 sotto la pulsantiera dei citofoni, in una posizione che ostruiva l'apertura del Controparte_4 cancello e l'accesso pedonale al palazzo come da immagini che si mostrano (doc. 13 dei terzi chiamati).
2) Vero che le fotografie che mi si mostrano (doc. 13 dei terzi chiamati) documentano lo stato dei luoghi del civico 20 di Viale delle Rimembranze di Lambrate 20 a Milano, nella prima mattina del 26 luglio 2019.
3) Vero che la mattina del 26 luglio 2019, in seguito all'incendio verificatosi in corrispondenza del civico 20 di Viale delle Rimembranze di Lambrate 20 a Milano, la carcassa del motorino trovata riversa sul cancello d'ingresso pedonale del sotto la pulsantiera dei citofoni, Controparte_4 veniva spostata dal sig. IN con l'aiuto del portiere dello stabile, accanto all'altra carena combusta, in corrispondenza delle lastre di cemento, per consentire di liberare l'accesso pedonale al palazzo.
Si chiede di voler sentire a teste sui predetti capitoli: il signor residente in Milano (MI), Testimone_1 viale delle Rimembranze di Lambrate 20 ed il signor domiciliato in Milano Persona_2
(MI), via Isocrate 25.
4) Vero che i lavori eseguiti nell'estate del 2020 dalla società presso lo stabile del Controparte_5
di Viale delle Rimembranze di Lambrate 20 - Milano hanno interessato, oltre a Controparte_4 tutta la facciata sul lato strada (7 piani fuori terra per la larghezza di tutto lo stabile) anche (i) le pareti interne dell'ingresso carraio, dove sono stati ripuliti i molti graffiti in allora presenti, nonché (ii)
TUTTE le ringhiere di ferro verticali del palazzo sul lato strada e (iii) TUTTI i soffitti dell'androne, anche quelli sul lato opposto a quello strada, soffitti che sono stati tutti preventivamente consolidati nell'intero perimetro del palazzo, come da foto che mi si mostrano (doc. 17 terzi chiamati);
5) Vero che le fotografie che mi si mostrano (doc. 17 dei terzi chiamati) documentano i lavori eseguiti dalla società nell'estate del 2020 presso il di Viale delle Controparte_5 Controparte_4
Rimembranze di Lambrate, 20 a Milano;
6) Vero che l'inizio dei lavori è stato comunicato ai Condomini del palazzo mediante affissione negli ascensori del cartello che mi si mostra in copia (doc. 18) senza alcuna preventiva delibera assembleare autorizzativa degli interventi;
7) Vero che le spese condominiali dell'esercizio 2020 del di Viale delle Controparte_4
Rimembranze di Lambrate 20 – Milano, sono state quelle indicate nel bilancio consuntivo che mi si mostra (doc. 16 terzi chiamati) e che per le spese straordinarie relative all'installazione dell'impianto di video-sorveglianza è stata emessa una rata c.d. straordinaria, mentre nulla si è deliberato in ordine alle spese dei lavori eseguiti nell'estate 2020 dalla società Controparte_5
Si chiede di voler sentire a teste sui predetti capitoli: pagina 4 di 8 - il signor residente in [...]; Testimone_1
- il signor , domiciliato in Milano (MI), via Isocrate 25 (escluso capitolo 7); Persona_2
- il signor , domiciliato presso Edilizia & Dintorni s.n.c. in Rozzano (MI), Via Testimone_2
Ticino 20 (escluso capitolo 7);
- il signor , domiciliato presso Edilizia & Dintorni s.n.c. in Rozzano (MI), Via Testimone_3
Ticino 20 (escluso capitolo 7).
Si insiste per il rigetto delle istanze di prova orale articolate dall'attrice, per tutte le ragioni esposte nella terza memoria istruttoria, rinnovando l'eccezione di incapacità a testimoniare dell'unica persona indicata ex adverso. In subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte delle istanze istruttorie avversarie, si domanda di poter sentire il teste avversario anche sui capitoli di prova articolati nella nostra seconda memoria di rito”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, proponendo azione di surrogazione ex art. 1916 c.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 affermando: che in data 26/7/2019 si era propagato un incendio da due motoveicoli, CP_1 rispettivamente di proprietà di TO IN e di assicurati entrambi per la CP_2 con e parcheggiati in prossimità dell'ingresso di un condominio assicurato con CP_6 CP_1
; che l'incendio aveva danneggiato il fabbricato condominiale e che Parte_1 Parte_1 aveva erogato l'ammontare dell'indennizzo in relazione al danno subito dal proprio assicurato;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento della somma indicata. costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree. CP_1
Il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 co. 2 cpc nei confronti dei proprietari dei motoveicoli, litisconsorti necessari in relazione all'azione diretta esercitata dalla parte attorea nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta. TO IN e CP_2 costituitisi in giudizio, hanno contrastato le domande formulate nei loro confronti ed hanno
[...] svolto domanda di manleva nei confronti della loro compagnia assicuratrice.
Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale;
non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata da TO
IN ed nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti CP_2 capitoli relativi a circostanze di carattere documentale, generico e valutativo, ovvero di carattere generico e valutativo;
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla causa dell'incendio ed ai danni che ne sono derivati al fabbricato CP_7
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue: pagina 5 di 8 - tenuto conto che in prima udienza le parti hanno chiesto concordemente la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c., in tal modo ritenendo sostanzialmente superata la questione relativa alla negoziazione assistita, e che il giudice, vista la concorde richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'esame della questione relativa alla negoziazione assistita risulta precluso;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva, tenuto conto che il
CTU ha valutato le osservazioni formulate sulla relazione, come previsto dall'art. 195 cpc- il
CTU ha accertato:
o che erano “intervenuti i VVF per spegnere l'incendio generato da due scooter in fiamme parcheggiati lungo l'inferriata adiacente il cancello pedonale di ingresso al condominio” e che “le parti condominiali investite dai fumi e dalle fiamme allo spegnimento risultavano gravemente danneggiate”;
o che, con riferimento alla causa dell'incendio, risulta “attendibile”, in base alle valutazioni tecniche esposte nella relazione del CTU, “l'ipotesi di autocombustione” e che “non c'è nessuna rilevanza, in atti, di taniche di benzina abbandonate sul luogo o altri elementi che facciano pensare ad un evento doloso, messo in dubbio anche dal report dei VVF”;
o che “l'area investita dai fumi d'incendio, come da rilievo fotografico in atti, è quella della facciata principale” del , “fino a lambire finestre e balconi del terzo CP_4 piano”;
o che l'edificio condominiale “ha subito danni dall'incendio dei due” motoveicoli “che avevano molte parti di scocca in plastica e materiali combustibili”, e che i danni all'edificio condominiale erano “dovuti alla temperatura dei fumi nelle immediate vicinanze, che hanno annerito la cancellata in ferro, fuso il video citofono in ottone con pulsantiera del portone di ingresso, la facciata fino ad oltre il terzo piano, la zoccolatura di n.7 lastre di marmo verticali e n.1 orizzontale, di cui una staccatasi per il calore dell'incendio”, “e tutto l'androne di ingresso”;
o che “l'importo totale delle opere di ripristino” effettuate dal condominio dopo l'incendio “ammonta a € 57.671,92”, e ritenendo “la necessità e la congruità delle spese delle opere di rispristino”;
- l'allegazione delle parti convenute di un'origine dolosa dell'incendio è rimasta un assunto indimostrato, avendo il CTU accertato che “non c'è nessuna rilevanza, in atti, di taniche di pagina 6 di 8 benzina abbandonate sul luogo o altri elementi che facciano pensare ad un evento doloso, messo in dubbio anche dal report dei VVF”;
- secondo la giurisprudenza di legittimità, in relazione alla configurazione del concetto di
“circolazione” menzionato dall'art. 2054 c.c. e sotteso alla disciplina del codice delle assicurazioni private -concetto che include anche la posizione di arresto del veicolo- è irrilevante la natura pubblica o privata dell'area di circolazione -che si realizza anche nella fase statica- ed il criterio discretivo ai fini della sussistenza della copertura assicurativa per la r.c.a. si rinviene nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale (Cass. S. U. 21983/2021);
- dagli elementi sopraindicati emerge che delle conseguenze dell'evento dannoso che ha riguardato l'assicurato della compagnia assicuratrice attorea sono tenuti a rispondere sia i proprietari dei motoveicoli TO IN ed ai sensi dell'art. 2054 CP_2
c.c., sia in quanto compagnia assicuratrice per la r.c.a. dei predetti veicoli, ai CP_1 sensi dell'art. 144 cod. ass., non avendo i convenuti assolto l'onere della prova liberatoria sugli stessi gravante;
- tenuto conto del documentato versamento di somme da parte dalla compagnia assicuratrice attorea in favore del proprio assicurato in relazione all'incendio in oggetto, e tenuto CP_4 conto di quanto emerge dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio con riferimento alle spese delle opere di ripristino dall'edificio condominiale che era stato interessato dall'incendio, considerato che il CTU all'esito della stima degli importi delle opere di ripristino effettuate ha ritenuto la congruità dell'ammontare delle fatture prodotte in relazione a tali opere, si riconosce in favore della parte attorea la somma pari ad Euro 57.671,92.
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 57.671,92, oltre accessori come da domanda.
Poiché TO IN ed si sono costituiti in giudizio oltre il termine CP_2 perentorio previsto per la proposizione di domande riconvenzionali (v. il combinato disposto degli artt.
166 e 167 cpc), la domanda di manleva svolta dalle predette parti in via trasversale nei confronti della loro compagnia assicuratrice è inammissibile in quanto tardiva.
In relazione alle spese di lite il Giudice provvede come segue:
- con riferimento al rapporto tra la parte attorea e le parti convenute le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate pagina 7 di 8 in Euro 786,00 per esborsi ed Euro 11.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
- con riferimento al rapporto tra TO IN ed da un lato ed CP_2 all'altro sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra tali parti. CP_1
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
57.671,92, oltre accessori come da domanda;
2. dichiara l'inammissibilità della domanda di manleva svolta in via trasversale da TO
IN ed ei confronti di CP_2 CP_1
3. condanna le parti convenute alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 786,00 per esborsi ed Euro 11.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
4. in relazione al rapporto tra TO IN ed da un lato ed CP_2 CP_1 dall'altro compensa le spese di lite tra tali parti;
[...]
5. pone a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.
Milano, 13/09/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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