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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/09/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 3788/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 23.9.2025
Oggi 23 settembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per , l'avv. Corrado Fiori;
Parte_1 per e per l'avv. Andrea Barbesin;
CP_1 Controparte_2 per la l'avv. Sveva Bernardini, oggi sostituito dall'avv. Laura Controparte_3
Mammucari; per la l'avv. Simone Cicerchia, oggi sostituito dall'avv. Daniele Supino. CP_4
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti e, in particolare, alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 3788/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3788 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2019, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Nettuno, Parte_1 C.F._1 alla via Tevere n. 2, presso lo studio dell'avv. Corrado Fiori, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Simona Sanetti, in virtù di procura allegata all'atto di citazione e alle note conclusive;
Attore
contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Aprilia, alla via Ugo C.F._3
Foscolo n. 6, presso lo studio dell'avv. Andrea Barbesin, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuti
2 e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Sveva Bernardini, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
nonché
p.iva. , quale impresa designata per la gestione dei danni CP_4 P.IVA_2
a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Paolo Emilio n. 28, presso lo studio dell'avv. Simone Cicerchia, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
Oggetto: risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni patiti a seguito della lesione della propria integrità psicofisica, asseritamente cagionata da un sinistro che lo ha visto coinvolto mentre era, in qualità di terzo trasportato, a bordo di un motoveicolo privo di valida copertura assicurativa.
A fondamento delle predette domande, l'attore ha, nella specie, sostenuto:
- che, in data 2.10.2015, alle ore 19.00, si trovava in qualità di trasportato a bordo del motociclo Malaguti Phantom F12, condotto da , privo di valida Controparte_5 copertura assicurativa e targa;
- che il predetto motociclo, mentre percorreva via della Campana, con direzione
Nettuno, località Piscina Cardillo, giunto nei pressi del civico n. 3, è stato urtato da un veicolo Citroen C3 di colore scuro, che proveniva in retromarcia da un accesso privato e
3 non si avvedeva della presenza dello stesso motociclo;
- che il veicolo Citroen ha urtato la parte posteriore del motociclo, colpendo la gamba destra dell'attore, il quale, a causa dell'urto, è stato sbalzato a terra;
- che il conducente del motoveicolo, , non rinvenendo nessuno Controparte_5 che lo potesse comprendere, a causa delle difficoltà linguistiche, si è allontanato per chiamare i soccorsi e che, nel frattempo, è giunta sul luogo del sinistro un'autombulanza;
- che lo stesso attore è stato dapprima trasportato presso il Pronto Soccorso degli
Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno e, successivamente, in prognosi riservata all'Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma;
- che, in seguito agli accertamenti condotti dalla Polizia Municipale, il veicolo coinvolto nel sinistro è stato individuato nel veicolo Citroen C3 di proprietà di
[...]
e di entrambi residenti in [...]; CP_1 Controparte_2
- che la responsabilità per il sinistro in esame deve essere ascritta, in via esclusiva, alla condotta del conducente del veicolo Citroen C3, che, nell'effettuare la manovra di retromarcia, non ha dato la precedenza ai veicoli in transito sulla strada principale;
- che, ove venisse esclusa la responsabilità del conducente del predetto veicolo, il risarcimento competerebbe alla quale impresa designata per il Lazio per la CP_4
gestione dei sinistri di competenza del Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
- che, in conseguenza del sinistro, lo stesso attore ha patito un periodo di inabilità assoluta di 90 giorni e parziale al 50% di 120 giorni e un'invalidità permanente pari al
35%.
L'attore ha, sulla scorta delle predette circostanze, concluso nei seguenti termini: “a) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità dei signori
[...]
e nella loro qualità di comproprietari del veicolo Citroen C3 CP_1 Controparte_2
tg. CK120MH, nella causazione del sinistro del 2.10.2015 in Nettuno ove rimaneva coinvolto il signor e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti, in Parte_1
solido tra loro, con la in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_3 risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti cosi come innanzi specificati e quantificati e, quindi, al pagamento della somma di € 283.349,66 o di quella diversa,
4 maggiore o minore, che il Giudice vorrà riconoscere, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, sugli importi dovuti dal di del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
b) in via gradata, nell'ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità, anche parziale, di un veicolo rimasto non identificato, condannare l' in persona del legale CP_4 rappresentante p.t., n.q. impresa designata dalla Consap alla gestione dei sinistri del
Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, al pagamento in favore dell'attore di tutti i danni subiti così come innanzi specificati e quantificati e, quindi, al pagamento della somma di € 283.349,66 o di quella diversa, maggiore o minore, che il Giudice vorrà riconoscere, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, sugli importi dovuti dal di del sinistro sino all'effettivo soddisfo”.
La costituitasi in giudizio, ha dedotto: CP_4
- che non sussiste la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia, in quanto il veicolo presunto danneggiante è stato identificato e non si è comunque verificato uno scontro fra i veicoli;
- che, infatti, dagli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale non emerge con certezza il verificarsi di alcun contatto o sinistro fra i veicoli considerati;
- che deve essere contestata anche la quantificazione dei danni indicata dall'attore.
La stessa ha, dunque, così concluso: “In via preliminare: (a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nella qualità e, per l'effetto, CP_4
estrometterla dal presente giudizio, per le causali di cui in narrativa. Nel merito: (a) rigettare le domande spiegate da controparte per assoluta infondatezza, sia sull'an che sul quantum debeatur, per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze onorari di legge”.
e costituitisi in giudizio, hanno evidenziato nel Controparte_2 CP_1
merito:
- che la ricostruzione del sinistro, per come prospettata dall'attore, appare lacunosa e contraddittoria, alla luce dei diversi profili meglio delineati nella comparsa di costituzione e risposta;
- che dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale non emerge la presenza sul
5 luogo del sinistro di altri veicoli interessati o la presenza di tracce evidenti di impatto fra i veicoli;
- che, nel procedimento penale instaurato nei riguardi di è stata CP_1
disposta, proprio su tale scorta, l'archiviazione;
- che la quantificazione dei danni delineata dall'attore risulta comunque eccessiva.
Gli stessi hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 132/2014 conv. in l. n.
162/2014 e, nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'attore perché sfornite di prova oltre che infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
Si è, infine, costituita in giudizio anche la la quale ha dedotto, che Controparte_3
non vi è alcuna evidenza del fatto che l'attore viaggiava sul motoveicolo in qualità di terzo trasportato e che il veicolo assicurato sia stato effettivamente coinvolto nel sinistro, come emerso dagli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, contestando sotto diversi profili la quantificazione dei danni delineata dall'attore.
La medesima ha, dunque, concluso nel senso dell'integrale rigetto della domanda attorea, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.,
è stata svolta l'istruttoria mediante assunzione delle prove orali richieste dalle parti.
Mutata la persona fisica del giudice, da ultimo per effetto del decreto del Presidente del tribunale n. 21 del 9.2.2023, ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si ritiene di precisare, in via pregiudiziale, che l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dai convenuti per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione CP_1 assistita, risulta superata per effetto dell'invio, in pendenza di giudizio, nei confronti di tutte le parti, del relativo invito, vieppiù tenuto conto del fatto che la stessa eccezione non
6 è stata reiterata alle parti interessate.
Appare poi utile ricordare che, secondo la prospettazione della parte attrice, la responsabilità per la causazione del sinistro per cui è causa sarebbe da imputare in via esclusiva al conducente, non identificato, del veicolo Citroen C3 di proprietà dei convenuti, e il quale, nell'effettuare una manovra di Controparte_2 CP_1
retromarcia senza adottare la necessaria prudenza e senza dare la precedenza al motoveicolo che transitava sulla strada principale, ha urtato quest'ultimo, cagionando la caduta dell'attore quale terzo trasportato, tanto che la stessa parte ha, in via principale, agito nei confronti dei proprietari del suddetto veicolo ex art. 2054 c.c. e della compagnia assicuratrice, ai sensi dell'art. 144 cod. ass., e ha invocato, solo in via subordinata, la disciplina del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Rispetto a quest'ultimo profilo, deve, in linea generale, rammentarsi che, come precisato dalla Suprema Corte, il rimedio previsto dall'art. 141 cod. ass. non esclude la possibilità̀ per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all'art. 144 cod. ass., nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena cumulabilità̀ fra l'azione di cui all'art. 141 e quella di cui all'art. 144, citati, di talché alcun problema di ammissibilità si pone, nel caso di specie, in cui l'azione nei riguardi dei responsabili civili e della compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante e quella nei riguardi della quale impresa designata per la CP_4
gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia, sono state proposte in via alternativa
(cfr. Cass., 26 luglio 2024, n. 21021).
Tanto premesso, giova sin d'ora chiarire che le risultanze dell'istruttoria orale svolta, unitamente al contenuto dei documenti di causa, confermano che la responsabilità per la verificazione del sinistro in esame è da attribuire, come sostenuto dalla parte attrice, alla condotta di guida del conducente, non identificato, della Citroen C3, targata CK120MH, di proprietà dei convenuti.
Al riguardo, si osserva, in prima battuta, che il teste , escusso Controparte_5 all'udienza del 7.9.2023, in qualità di conducente non danneggiato del motoveicolo al momento del sinistro, ha dichiarato che la macchina modello Citroen C3, di colore scuro,
7 è uscita da un cancello posto sul lato della via della Campana, in direzione Nettuno, e che la stessa ha urtato unicamente il ginocchio dell'attore, non anche il motoveicolo, il quale è caduto a terra senza subire danni.
Lo stesso ha, inoltre, asserito che entrambi i veicoli procedevano a velocità moderata, ma che il conducente del veicolo, che procedeva in retromarcia, non ha visto il motociclo passare e che, a seguito dell'urto, lo stesso conducente si è subito allontanato, entrando con la macchina in un'abitazione privata e chiudendo il cancello, mentre è arrivata una donna, di circa 35 o 40 anni, che ha chiamato l'ambulanza.
Il teste ha, infine, riconosciuto che la macchina raffigurata nelle fotografie che fanno parte del rapporto di intervento della Polizia Municipale, di proprietà dei convenuti, è proprio quella che ha provocato l'urto (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
D'altro canto, non risultano dirimenti, in senso contrario, le dichiarazioni rese dal teste
, escusso a prova contraria all'udienza del 20.2.2024, in quanto dalle stesse Testimone_1 non emerge con chiarezza in quale abitazione lo stesso si trovasse, mentre dagli atti di causa risulta che e risiedono in due abitazioni contigue, e CP_1 Controparte_2 se lo stesso fosse, nel momento in cui si è verificato il sinistro, sia insieme a
[...] che a e non escludono, in ogni caso, che il veicolo di loro CP_2 CP_1
proprietà, di cui non è stato individuato il conducente, sia stato coinvolto nel sinistro, la cui dinamica appare invece confermata dalle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice.
Deve ulteriormente rilevarsi la sussistenza di una serie di divergenze fra quanto affermato dal teste , il quale ha asserito di trovarsi al momento del sinistro Testimone_1
insieme ai signori e al figlio di e le dichiarazioni rese dallo CP_1 Controparte_2
stesso e dalla moglie , durante le indagini svolte CP_1 Persona_1 dalla Polizia Municipale, da cui emerge che gli stessi erano rientrati nella propria abitazione nel pomeriggio del 2.10.2015, senza però fare riferimento alla presenza di ulteriori soggetti.
Si specifica, peraltro, che l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste
[...]
, ribadita dai convenuti soltanto nelle note conclusive Controparte_5 CP_1
depositate in vista dell'odierna udienza, a prescindere dalla sua fondatezza, non assume
8 alcuna rilevanza, non essendo la stessa stata sollevata all'udienza del 7.9.2023, subito dopo l'escussione dello stesso teste, con la conseguenza che l'eventuale nullità sarebbe sanata, ai sensi dell'art. 157 c.p.c. e in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato anche da parte attrice (cfr. Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9456).
Si rimarca poi che la circostanza, evidenziata dalle parti convenute, secondo cui il conducente del motoveicolo era privo di patente di guida non è di per sé idonea ad assumere alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità degli stessi convenuti nei riguardi dell'attore, che viaggiava sul motociclo in qualità di trasportato, così come il fatto che il danneggiato fosse sprovvisto di adeguati dispositivi di protezione individuale, in quanto non allegato dalle altre parti nel rispetto delle preclusioni assertive.
Si reputa, pertanto, che l'istruttoria orale svolta consenta di ravvisare in capo a
[...]
e a ai sensi dell'art. 2054 c. 3 c.c., una responsabilità per i danni CP_2 CP_1
patiti dall'attore, in qualità di proprietari del veicolo, il cui conducente, non identificato, ha determinato la causazione del sinistro per cui è causa, non concedendo, nel provenire a retromarcia da un accesso privato posto sul margine di via della Campana, la dovuta precedenza al motoveicolo che era in marcia sulla stessa strada.
Né possono valorizzarsi, in senso contrario, le sole circostanze, messe in luce dagli stessi convenuti, dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale, instaurato nei riguardi di procedimento che risponde a regole di giudizio differenti CP_1
rispetto a quelle qui applicabili, e del mancato rilievo di danni materiali evidenti sui due veicoli coinvolti, atteso che il teste di parte attrice escusso ha chiarito che l'urto è avvenuto fra la parte posteriore del veicolo Citroen C3 e il ginocchio del terzo trasportato.
Da tanto discende che deve ritenersi, parimenti, accoglibile l'azione diretta promossa in via principale, ai sensi dell'art. 144 cod. ass., nei riguardi della e che, di Controparte_3
contro, essendo emersa dall'istruttoria svolta, la responsabilità di un veicolo assicurato, rimane assorbita la domanda proposta dall'attore nei riguardi della quale CP_4
impresa incaricata della gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia, che è stata peraltro espressamente qualificata, nelle conclusioni di parte attrice, come domanda subordinata.
9 3. Può proseguirsi con la selezione e la quantificazione delle conseguenze risarcibili lamentate dall'attore, il quale ha, in particolare, dedotto di avere patito, a seguito del sinistro, un danno non patrimoniale derivante dalla lesione della propria integrità psicofisica.
Richiamando sul punto le conclusioni delineate nella relazione tecnica in atti, rispetto a cui le parti non hanno formulato osservazioni critiche, si rileva che, come evidenziato dal consulente nominato, il trauma cranioencefalico con multipli focolai contusivi emorragici cerebrali, frontali e temporali bilaterali, riportato dall'attore, è da mettere in relazione causale, sotto il profilo cronologico, modale, qualitativo e quantitativo, con il sinistro per cui è causa, in quanto le modalità del trauma e le caratteristiche dello stesso, nonché
l'assenza di precedenti morbosi, sono in astratto idonee alla produzione di lesioni del tipo di quelle riportate dall'interessato.
Lo stesso consulente ha poi precisato che, dall'evento dannoso in esame, è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a sessanta giorni e un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari a novanta giorni, e che l'attore ha riportato delle menomazioni permanenti derivanti dal trauma cranio-encefalico con emorragia cerebrale, dal disturbo dell'adattamento e dall'esito cicatriziale da tracheotomia, che possono essere quantificati, globalmente considerati, in una percentuale di invalidità del 21%.
Prima di procedere alla traduzione in termini monetari della menomazione riscontrata, appare opportuno ricordare le difficoltà insite nella quantificazione del danno alla integrità psicofisica, quale quello lamentato da parte attrice, per cui si impone il ricorso ad una valutazione di carattere equitativo, e la necessità di garantire il più possibile, da un lato, l'integralità del risarcimento del danno subito dall'avente diritto, dall'altro, una tendenziale uniformità dei criteri di liquidazione utilizzati sul territorio nazionale, esigenze queste ultime che hanno indotto, come è noto, gli uffici giudiziari ad optare per l'adozione di un sistema tabellare di quantificazione che possa guidare la valutazione equitativa del giudice.
Si ritiene poi di utilizzare, come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, in quanto
10 adeguate a soddisfare l'evidenziato bisogno di uniformità nella liquidazione del danno biologico e a rispettare parimenti il c.d. criterio tabellare, a cui si riferisce costantemente la giurisprudenza di legittimità, oltre che maggiormente aderenti al rinnovato dettato normativo che, fra i criteri indicati dall'art. 138 d.lgs. 209 del 2005, include il principio secondo cui “il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità”, a fortiori evidenziando che l'importo liquidabile nell'ipotesi in disamina, facendo ricorso ai criteri di cui alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, non sarebbe di molto difforme.
Si specifica, infine, che, contrariamente a quanto assunto da parte attrice, non possono trovare applicazione i criteri di liquidazione previsti dalla Tabella Unica Nazionale, adottata con il d.p.r. n. 12 del 2025, in quanto, come previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, le relative disposizioni si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Alla luce dei criteri sopra enunciati, tenendo conto della percentuale di invalidità riscontrata e dell'età dell'attore al momento del sinistro, pari ad anni 29, devono essere liquidate la somma complessiva di euro 78.219,80, a titolo di invalidità permanente, con il riconoscimento di un'oscillazione minima del valore del singolo punto, al fine di ristorare le sofferenze morali patite, e la somma di euro 13.675,80 (pari ad euro 130,25 x 60 +
65,12 x 90), a titolo di inabilità temporanea totale e parziale, per la complessiva somma di euro 91.895,60, già comprensiva di rivalutazione.
Sono, parimenti, da riconoscere all'attore gli importi sostenuti a titolo di spese sanitarie, per la complessiva somma di euro 136,66, ritenuta dal consulente nominato congrua e riconducibile al sinistro per cui è causa, mentre non può accogliersi la richiesta di rimborso delle spese in tesi affrontate per avvalersi di un consulente tecnico di parte, avanzata dall'attore soltanto nelle note conclusive, in quanto le stesse non sono state in alcun modo documentate.
Si reputa, infine, che non sia accoglibile l'ulteriore richiesta di risarcimento del danno da ritardato adempimento, non avendo l'attore soddisfatto l'onere probatorio richiesto sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha, da ultimo, precisato che
11 “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (cfr., in massima, Cass., 10 marzo 2025, n. 6351).
4. Concludendo, la domanda proposta nei riguardi di Controparte_2 CP_1
e deve essere accolta nella misura sopra precisata, mentre rimane Controparte_3
assorbita quella avanzata in via subordinata nei riguardi della CP_4
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e 97 c.p.c., nei rapporti fra l'attore e i convenuti soccombenti, devono essere poste a carico solidale di questi ultimi e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento da individuare in relazione al valore del decisum (causa di valore compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00).
Gli stessi parametri verranno applicati anche per liquidare le spese di lite in favore della che, alla luce del principio di causalità di cui al richiamato art. 91 CP_4
c.p.c., sono da porre a carico dell'attore, con la sola precisazione che si applicheranno i parametri minimi, a mente dell'esito della lite e della minore complessità dell'attività difensiva espletata.
12 Si sottolinea, inoltre, che, data la revoca dell'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato, disposta in data odierna, le spese di lite liquidate in suo favore saranno distratte nei confronti dei difensori, dichiaratisi antistatari nelle note conclusive depositate, e saranno riconosciuti, a titolo di esborsi, il contributo unificato e la marca da bollo applicabili, una volta venuta meno l'esenzione.
Le spese di consulenza, per le stesse ragioni, sono da porre in parti uguali a carico dei convenuti soccombenti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda proposta da nei riguardi di Parte_1 CP_1
e e per l'effetto condanna in solido questi ultimi al Controparte_2 Controparte_3
risarcimento dei danni patiti dal primo, liquidati nella complessiva somma di euro
92.032,26, già rivalutata, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) condanna in solido e alla CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rifusione, in favore di , delle spese di lite, liquidate nella complessiva Parte_1
somma di euro 14.103,00, per compensi, ed euro 786,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
c) condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_4
liquidate nella complessiva somma di euro 7.052,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
d) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate nel corso del giudizio, in parti uguali,
a carico di e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Velletri, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 23.9.2025
Oggi 23 settembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per , l'avv. Corrado Fiori;
Parte_1 per e per l'avv. Andrea Barbesin;
CP_1 Controparte_2 per la l'avv. Sveva Bernardini, oggi sostituito dall'avv. Laura Controparte_3
Mammucari; per la l'avv. Simone Cicerchia, oggi sostituito dall'avv. Daniele Supino. CP_4
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti e, in particolare, alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 3788/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3788 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2019, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Nettuno, Parte_1 C.F._1 alla via Tevere n. 2, presso lo studio dell'avv. Corrado Fiori, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Simona Sanetti, in virtù di procura allegata all'atto di citazione e alle note conclusive;
Attore
contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Aprilia, alla via Ugo C.F._3
Foscolo n. 6, presso lo studio dell'avv. Andrea Barbesin, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuti
2 e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Sveva Bernardini, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
nonché
p.iva. , quale impresa designata per la gestione dei danni CP_4 P.IVA_2
a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Paolo Emilio n. 28, presso lo studio dell'avv. Simone Cicerchia, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
Oggetto: risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni patiti a seguito della lesione della propria integrità psicofisica, asseritamente cagionata da un sinistro che lo ha visto coinvolto mentre era, in qualità di terzo trasportato, a bordo di un motoveicolo privo di valida copertura assicurativa.
A fondamento delle predette domande, l'attore ha, nella specie, sostenuto:
- che, in data 2.10.2015, alle ore 19.00, si trovava in qualità di trasportato a bordo del motociclo Malaguti Phantom F12, condotto da , privo di valida Controparte_5 copertura assicurativa e targa;
- che il predetto motociclo, mentre percorreva via della Campana, con direzione
Nettuno, località Piscina Cardillo, giunto nei pressi del civico n. 3, è stato urtato da un veicolo Citroen C3 di colore scuro, che proveniva in retromarcia da un accesso privato e
3 non si avvedeva della presenza dello stesso motociclo;
- che il veicolo Citroen ha urtato la parte posteriore del motociclo, colpendo la gamba destra dell'attore, il quale, a causa dell'urto, è stato sbalzato a terra;
- che il conducente del motoveicolo, , non rinvenendo nessuno Controparte_5 che lo potesse comprendere, a causa delle difficoltà linguistiche, si è allontanato per chiamare i soccorsi e che, nel frattempo, è giunta sul luogo del sinistro un'autombulanza;
- che lo stesso attore è stato dapprima trasportato presso il Pronto Soccorso degli
Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno e, successivamente, in prognosi riservata all'Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma;
- che, in seguito agli accertamenti condotti dalla Polizia Municipale, il veicolo coinvolto nel sinistro è stato individuato nel veicolo Citroen C3 di proprietà di
[...]
e di entrambi residenti in [...]; CP_1 Controparte_2
- che la responsabilità per il sinistro in esame deve essere ascritta, in via esclusiva, alla condotta del conducente del veicolo Citroen C3, che, nell'effettuare la manovra di retromarcia, non ha dato la precedenza ai veicoli in transito sulla strada principale;
- che, ove venisse esclusa la responsabilità del conducente del predetto veicolo, il risarcimento competerebbe alla quale impresa designata per il Lazio per la CP_4
gestione dei sinistri di competenza del Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
- che, in conseguenza del sinistro, lo stesso attore ha patito un periodo di inabilità assoluta di 90 giorni e parziale al 50% di 120 giorni e un'invalidità permanente pari al
35%.
L'attore ha, sulla scorta delle predette circostanze, concluso nei seguenti termini: “a) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità dei signori
[...]
e nella loro qualità di comproprietari del veicolo Citroen C3 CP_1 Controparte_2
tg. CK120MH, nella causazione del sinistro del 2.10.2015 in Nettuno ove rimaneva coinvolto il signor e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti, in Parte_1
solido tra loro, con la in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_3 risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti cosi come innanzi specificati e quantificati e, quindi, al pagamento della somma di € 283.349,66 o di quella diversa,
4 maggiore o minore, che il Giudice vorrà riconoscere, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, sugli importi dovuti dal di del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
b) in via gradata, nell'ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità, anche parziale, di un veicolo rimasto non identificato, condannare l' in persona del legale CP_4 rappresentante p.t., n.q. impresa designata dalla Consap alla gestione dei sinistri del
Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, al pagamento in favore dell'attore di tutti i danni subiti così come innanzi specificati e quantificati e, quindi, al pagamento della somma di € 283.349,66 o di quella diversa, maggiore o minore, che il Giudice vorrà riconoscere, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, sugli importi dovuti dal di del sinistro sino all'effettivo soddisfo”.
La costituitasi in giudizio, ha dedotto: CP_4
- che non sussiste la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia, in quanto il veicolo presunto danneggiante è stato identificato e non si è comunque verificato uno scontro fra i veicoli;
- che, infatti, dagli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale non emerge con certezza il verificarsi di alcun contatto o sinistro fra i veicoli considerati;
- che deve essere contestata anche la quantificazione dei danni indicata dall'attore.
La stessa ha, dunque, così concluso: “In via preliminare: (a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nella qualità e, per l'effetto, CP_4
estrometterla dal presente giudizio, per le causali di cui in narrativa. Nel merito: (a) rigettare le domande spiegate da controparte per assoluta infondatezza, sia sull'an che sul quantum debeatur, per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze onorari di legge”.
e costituitisi in giudizio, hanno evidenziato nel Controparte_2 CP_1
merito:
- che la ricostruzione del sinistro, per come prospettata dall'attore, appare lacunosa e contraddittoria, alla luce dei diversi profili meglio delineati nella comparsa di costituzione e risposta;
- che dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale non emerge la presenza sul
5 luogo del sinistro di altri veicoli interessati o la presenza di tracce evidenti di impatto fra i veicoli;
- che, nel procedimento penale instaurato nei riguardi di è stata CP_1
disposta, proprio su tale scorta, l'archiviazione;
- che la quantificazione dei danni delineata dall'attore risulta comunque eccessiva.
Gli stessi hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 132/2014 conv. in l. n.
162/2014 e, nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'attore perché sfornite di prova oltre che infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
Si è, infine, costituita in giudizio anche la la quale ha dedotto, che Controparte_3
non vi è alcuna evidenza del fatto che l'attore viaggiava sul motoveicolo in qualità di terzo trasportato e che il veicolo assicurato sia stato effettivamente coinvolto nel sinistro, come emerso dagli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, contestando sotto diversi profili la quantificazione dei danni delineata dall'attore.
La medesima ha, dunque, concluso nel senso dell'integrale rigetto della domanda attorea, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.,
è stata svolta l'istruttoria mediante assunzione delle prove orali richieste dalle parti.
Mutata la persona fisica del giudice, da ultimo per effetto del decreto del Presidente del tribunale n. 21 del 9.2.2023, ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si ritiene di precisare, in via pregiudiziale, che l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dai convenuti per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione CP_1 assistita, risulta superata per effetto dell'invio, in pendenza di giudizio, nei confronti di tutte le parti, del relativo invito, vieppiù tenuto conto del fatto che la stessa eccezione non
6 è stata reiterata alle parti interessate.
Appare poi utile ricordare che, secondo la prospettazione della parte attrice, la responsabilità per la causazione del sinistro per cui è causa sarebbe da imputare in via esclusiva al conducente, non identificato, del veicolo Citroen C3 di proprietà dei convenuti, e il quale, nell'effettuare una manovra di Controparte_2 CP_1
retromarcia senza adottare la necessaria prudenza e senza dare la precedenza al motoveicolo che transitava sulla strada principale, ha urtato quest'ultimo, cagionando la caduta dell'attore quale terzo trasportato, tanto che la stessa parte ha, in via principale, agito nei confronti dei proprietari del suddetto veicolo ex art. 2054 c.c. e della compagnia assicuratrice, ai sensi dell'art. 144 cod. ass., e ha invocato, solo in via subordinata, la disciplina del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Rispetto a quest'ultimo profilo, deve, in linea generale, rammentarsi che, come precisato dalla Suprema Corte, il rimedio previsto dall'art. 141 cod. ass. non esclude la possibilità̀ per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all'art. 144 cod. ass., nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena cumulabilità̀ fra l'azione di cui all'art. 141 e quella di cui all'art. 144, citati, di talché alcun problema di ammissibilità si pone, nel caso di specie, in cui l'azione nei riguardi dei responsabili civili e della compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante e quella nei riguardi della quale impresa designata per la CP_4
gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia, sono state proposte in via alternativa
(cfr. Cass., 26 luglio 2024, n. 21021).
Tanto premesso, giova sin d'ora chiarire che le risultanze dell'istruttoria orale svolta, unitamente al contenuto dei documenti di causa, confermano che la responsabilità per la verificazione del sinistro in esame è da attribuire, come sostenuto dalla parte attrice, alla condotta di guida del conducente, non identificato, della Citroen C3, targata CK120MH, di proprietà dei convenuti.
Al riguardo, si osserva, in prima battuta, che il teste , escusso Controparte_5 all'udienza del 7.9.2023, in qualità di conducente non danneggiato del motoveicolo al momento del sinistro, ha dichiarato che la macchina modello Citroen C3, di colore scuro,
7 è uscita da un cancello posto sul lato della via della Campana, in direzione Nettuno, e che la stessa ha urtato unicamente il ginocchio dell'attore, non anche il motoveicolo, il quale è caduto a terra senza subire danni.
Lo stesso ha, inoltre, asserito che entrambi i veicoli procedevano a velocità moderata, ma che il conducente del veicolo, che procedeva in retromarcia, non ha visto il motociclo passare e che, a seguito dell'urto, lo stesso conducente si è subito allontanato, entrando con la macchina in un'abitazione privata e chiudendo il cancello, mentre è arrivata una donna, di circa 35 o 40 anni, che ha chiamato l'ambulanza.
Il teste ha, infine, riconosciuto che la macchina raffigurata nelle fotografie che fanno parte del rapporto di intervento della Polizia Municipale, di proprietà dei convenuti, è proprio quella che ha provocato l'urto (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
D'altro canto, non risultano dirimenti, in senso contrario, le dichiarazioni rese dal teste
, escusso a prova contraria all'udienza del 20.2.2024, in quanto dalle stesse Testimone_1 non emerge con chiarezza in quale abitazione lo stesso si trovasse, mentre dagli atti di causa risulta che e risiedono in due abitazioni contigue, e CP_1 Controparte_2 se lo stesso fosse, nel momento in cui si è verificato il sinistro, sia insieme a
[...] che a e non escludono, in ogni caso, che il veicolo di loro CP_2 CP_1
proprietà, di cui non è stato individuato il conducente, sia stato coinvolto nel sinistro, la cui dinamica appare invece confermata dalle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice.
Deve ulteriormente rilevarsi la sussistenza di una serie di divergenze fra quanto affermato dal teste , il quale ha asserito di trovarsi al momento del sinistro Testimone_1
insieme ai signori e al figlio di e le dichiarazioni rese dallo CP_1 Controparte_2
stesso e dalla moglie , durante le indagini svolte CP_1 Persona_1 dalla Polizia Municipale, da cui emerge che gli stessi erano rientrati nella propria abitazione nel pomeriggio del 2.10.2015, senza però fare riferimento alla presenza di ulteriori soggetti.
Si specifica, peraltro, che l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste
[...]
, ribadita dai convenuti soltanto nelle note conclusive Controparte_5 CP_1
depositate in vista dell'odierna udienza, a prescindere dalla sua fondatezza, non assume
8 alcuna rilevanza, non essendo la stessa stata sollevata all'udienza del 7.9.2023, subito dopo l'escussione dello stesso teste, con la conseguenza che l'eventuale nullità sarebbe sanata, ai sensi dell'art. 157 c.p.c. e in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato anche da parte attrice (cfr. Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9456).
Si rimarca poi che la circostanza, evidenziata dalle parti convenute, secondo cui il conducente del motoveicolo era privo di patente di guida non è di per sé idonea ad assumere alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità degli stessi convenuti nei riguardi dell'attore, che viaggiava sul motociclo in qualità di trasportato, così come il fatto che il danneggiato fosse sprovvisto di adeguati dispositivi di protezione individuale, in quanto non allegato dalle altre parti nel rispetto delle preclusioni assertive.
Si reputa, pertanto, che l'istruttoria orale svolta consenta di ravvisare in capo a
[...]
e a ai sensi dell'art. 2054 c. 3 c.c., una responsabilità per i danni CP_2 CP_1
patiti dall'attore, in qualità di proprietari del veicolo, il cui conducente, non identificato, ha determinato la causazione del sinistro per cui è causa, non concedendo, nel provenire a retromarcia da un accesso privato posto sul margine di via della Campana, la dovuta precedenza al motoveicolo che era in marcia sulla stessa strada.
Né possono valorizzarsi, in senso contrario, le sole circostanze, messe in luce dagli stessi convenuti, dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale, instaurato nei riguardi di procedimento che risponde a regole di giudizio differenti CP_1
rispetto a quelle qui applicabili, e del mancato rilievo di danni materiali evidenti sui due veicoli coinvolti, atteso che il teste di parte attrice escusso ha chiarito che l'urto è avvenuto fra la parte posteriore del veicolo Citroen C3 e il ginocchio del terzo trasportato.
Da tanto discende che deve ritenersi, parimenti, accoglibile l'azione diretta promossa in via principale, ai sensi dell'art. 144 cod. ass., nei riguardi della e che, di Controparte_3
contro, essendo emersa dall'istruttoria svolta, la responsabilità di un veicolo assicurato, rimane assorbita la domanda proposta dall'attore nei riguardi della quale CP_4
impresa incaricata della gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia, che è stata peraltro espressamente qualificata, nelle conclusioni di parte attrice, come domanda subordinata.
9 3. Può proseguirsi con la selezione e la quantificazione delle conseguenze risarcibili lamentate dall'attore, il quale ha, in particolare, dedotto di avere patito, a seguito del sinistro, un danno non patrimoniale derivante dalla lesione della propria integrità psicofisica.
Richiamando sul punto le conclusioni delineate nella relazione tecnica in atti, rispetto a cui le parti non hanno formulato osservazioni critiche, si rileva che, come evidenziato dal consulente nominato, il trauma cranioencefalico con multipli focolai contusivi emorragici cerebrali, frontali e temporali bilaterali, riportato dall'attore, è da mettere in relazione causale, sotto il profilo cronologico, modale, qualitativo e quantitativo, con il sinistro per cui è causa, in quanto le modalità del trauma e le caratteristiche dello stesso, nonché
l'assenza di precedenti morbosi, sono in astratto idonee alla produzione di lesioni del tipo di quelle riportate dall'interessato.
Lo stesso consulente ha poi precisato che, dall'evento dannoso in esame, è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a sessanta giorni e un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari a novanta giorni, e che l'attore ha riportato delle menomazioni permanenti derivanti dal trauma cranio-encefalico con emorragia cerebrale, dal disturbo dell'adattamento e dall'esito cicatriziale da tracheotomia, che possono essere quantificati, globalmente considerati, in una percentuale di invalidità del 21%.
Prima di procedere alla traduzione in termini monetari della menomazione riscontrata, appare opportuno ricordare le difficoltà insite nella quantificazione del danno alla integrità psicofisica, quale quello lamentato da parte attrice, per cui si impone il ricorso ad una valutazione di carattere equitativo, e la necessità di garantire il più possibile, da un lato, l'integralità del risarcimento del danno subito dall'avente diritto, dall'altro, una tendenziale uniformità dei criteri di liquidazione utilizzati sul territorio nazionale, esigenze queste ultime che hanno indotto, come è noto, gli uffici giudiziari ad optare per l'adozione di un sistema tabellare di quantificazione che possa guidare la valutazione equitativa del giudice.
Si ritiene poi di utilizzare, come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, in quanto
10 adeguate a soddisfare l'evidenziato bisogno di uniformità nella liquidazione del danno biologico e a rispettare parimenti il c.d. criterio tabellare, a cui si riferisce costantemente la giurisprudenza di legittimità, oltre che maggiormente aderenti al rinnovato dettato normativo che, fra i criteri indicati dall'art. 138 d.lgs. 209 del 2005, include il principio secondo cui “il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità”, a fortiori evidenziando che l'importo liquidabile nell'ipotesi in disamina, facendo ricorso ai criteri di cui alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, non sarebbe di molto difforme.
Si specifica, infine, che, contrariamente a quanto assunto da parte attrice, non possono trovare applicazione i criteri di liquidazione previsti dalla Tabella Unica Nazionale, adottata con il d.p.r. n. 12 del 2025, in quanto, come previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, le relative disposizioni si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Alla luce dei criteri sopra enunciati, tenendo conto della percentuale di invalidità riscontrata e dell'età dell'attore al momento del sinistro, pari ad anni 29, devono essere liquidate la somma complessiva di euro 78.219,80, a titolo di invalidità permanente, con il riconoscimento di un'oscillazione minima del valore del singolo punto, al fine di ristorare le sofferenze morali patite, e la somma di euro 13.675,80 (pari ad euro 130,25 x 60 +
65,12 x 90), a titolo di inabilità temporanea totale e parziale, per la complessiva somma di euro 91.895,60, già comprensiva di rivalutazione.
Sono, parimenti, da riconoscere all'attore gli importi sostenuti a titolo di spese sanitarie, per la complessiva somma di euro 136,66, ritenuta dal consulente nominato congrua e riconducibile al sinistro per cui è causa, mentre non può accogliersi la richiesta di rimborso delle spese in tesi affrontate per avvalersi di un consulente tecnico di parte, avanzata dall'attore soltanto nelle note conclusive, in quanto le stesse non sono state in alcun modo documentate.
Si reputa, infine, che non sia accoglibile l'ulteriore richiesta di risarcimento del danno da ritardato adempimento, non avendo l'attore soddisfatto l'onere probatorio richiesto sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha, da ultimo, precisato che
11 “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (cfr., in massima, Cass., 10 marzo 2025, n. 6351).
4. Concludendo, la domanda proposta nei riguardi di Controparte_2 CP_1
e deve essere accolta nella misura sopra precisata, mentre rimane Controparte_3
assorbita quella avanzata in via subordinata nei riguardi della CP_4
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e 97 c.p.c., nei rapporti fra l'attore e i convenuti soccombenti, devono essere poste a carico solidale di questi ultimi e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento da individuare in relazione al valore del decisum (causa di valore compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00).
Gli stessi parametri verranno applicati anche per liquidare le spese di lite in favore della che, alla luce del principio di causalità di cui al richiamato art. 91 CP_4
c.p.c., sono da porre a carico dell'attore, con la sola precisazione che si applicheranno i parametri minimi, a mente dell'esito della lite e della minore complessità dell'attività difensiva espletata.
12 Si sottolinea, inoltre, che, data la revoca dell'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato, disposta in data odierna, le spese di lite liquidate in suo favore saranno distratte nei confronti dei difensori, dichiaratisi antistatari nelle note conclusive depositate, e saranno riconosciuti, a titolo di esborsi, il contributo unificato e la marca da bollo applicabili, una volta venuta meno l'esenzione.
Le spese di consulenza, per le stesse ragioni, sono da porre in parti uguali a carico dei convenuti soccombenti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda proposta da nei riguardi di Parte_1 CP_1
e e per l'effetto condanna in solido questi ultimi al Controparte_2 Controparte_3
risarcimento dei danni patiti dal primo, liquidati nella complessiva somma di euro
92.032,26, già rivalutata, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) condanna in solido e alla CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rifusione, in favore di , delle spese di lite, liquidate nella complessiva Parte_1
somma di euro 14.103,00, per compensi, ed euro 786,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
c) condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_4
liquidate nella complessiva somma di euro 7.052,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
d) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate nel corso del giudizio, in parti uguali,
a carico di e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Velletri, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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