CASS
Sentenza 11 dicembre 2023
Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2023, n. 49238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49238 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN IA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/10/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA UE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49238 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 26/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava ia decisione di primo grado, emessa all'esito del celebrato giudizio abbreviato, con la quale IA IN era stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestati aggravanti, alla pena principale di quattro anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione per i reati, uniti in continuazione, di tentato omicidio, tentata rapina, evasione e porto ingiustificato di arma impropria. 2. I crimini erano stati consumati a Roma, il 24 agosto 2021. Quel giorno, secondo quanto giudizialmente ricostruito, l'imputato, dopo essersi allontanato dal luogo ove era ristretto agli arresti domiciliari, si era introdotto in un esercizio commerciale di generi alimentari e aveva intimato al titolare, SI DE, sotto minaccia di una forbice, di consegnare l'incasso. La vittima si era, nondimeno, rifiutata di aprire la cassa. L'imputato aveva sferrato alcuni pugni per forzarla, senza riuscirvi;
aveva quindi aggredito la vittima, facendola cadere in terra e poi colpendola con lo strumento da punta e da taglio al collo, al braccio e all'addome; era poi fuggito, anche a seguito dell'intervento di una terza persona che l'aveva infine inseguito e bloccato. 3. Nei fatti occorsi entrambi i giudici di merito avevano riscontrato gli estremi dei delitti all'imputato ascritti, e in particolare dell'omicidio tentato. Quanto a quest'ultimo, la sentenza di appello, nel respingere le obiezioni difensive, rilevava l'idoneità causale degli atti a produrre la morte, stante le caratteristiche dell'arma (dotata di lama di 6 centimetri, di lunghezza sufficiente a penetrare pericolosamente nel corpo della vittima), le zone vitali attinte, la forza dei colpi, la distanza ravvicinata, la condizione di inferiorità dell'aggredito (già rovinato a terra). La sentenza di appello rilevava, altresì, la direzione inequivoca degli atti a provocare la morte, avendo l'agente persistito nella condotta portandola ad un grado di sviluppo prossimo alla consumazione, impedita da cause totalmente indipendenti dalla volontà del reo (la reazione dell'aggredito e l'intervento di un soccorritore). 4. IA IN ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo avere ampiamente ripercorso l'elaborazione giurisprudenziale in tema di identificazione dell'animus necandi, il ricorrente eccepisce che le ferite riportate 2 dalla vittima non fossero, ex post, in grado di provocarne la morte, sicché l'azione avrebbe dovuto, per ciò solo, essere considerata inidonea. Sottolinea, inoltre, come la dinamica dei fatti suggerisse la mancanza di una reale volontà di uccidere, anche solo alternativa al dolo di lesioni, essendo stata l'azione unicamente diretta ad intimorire la vittima e a vincerne la resistenza per sottrarle l'incasso. Se egli, nel suo agire, avesse realmente voluto la morte della vittima, non avrebbe inizialmente indirizzato la violenza verso il registratore di cassa, né si sarebbe volontariamente allontanato lasciando l'antagonista a terra indifeso. La responsabilità del ricorrente doveva, perciò, essere correttamente dimensionata. Sarebbe stata sua intenzione unicamente quella di rapinare il commerciante, a costo di arrecargli lesioni o percosse;
ogni ulteriore sviluppo era frutto solo della repentinità dell'azione e della concitazione del momento, di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto adeguato conto. Sotto altro profilo, la medesima sentenza avrebbe errato nel disconoscere, rispetto al tentativo di omicidio, la desistenza volontaria, viceversa configurabile avendo l'imputato volontariamente arrestato l'ulteriore corso dell'azione, pure utilmente proseguibile (la persona offesa era in condizioni di minorata difesa e costituiva un facile bersaglio). 5. La trattazione del ricorso, in difetto di tempestiva contraria richiesta, è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, giacché l'apprezzamento dei fatti, concordemente effettuato dai giudici di merito, ampiamente sorregge l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al tentato omicidio a lui addebitato, validamente argomentata in ordine ai profili su cui viene sollecitato il sindacato di questa Corte. 2. L'integrazione della fattispecie è stata ineccepibilmente basata, anzitutto, sul rilievo dell'idoneità dell'azione, formulato secondo il corretto approccio della prognosi postuma (in proposito, tra le molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339-01) 3 2.1. Il requisito dell'idoneità presuppone infatti che si giudichi se l'azione del reo, retrospettivamente valutata con riferimento al tempo della sua realizzazione, fosse d'intensità e pregnanza tale da riuscire a provocare la morte. Il fatto che, non essendo questa intervenuta, la vittima non si sia a posteriori trovata a rischio di essa, non esclude - di per sé - il requisito stesso, ossia la pericolosità ex ante della condotta rispetto al bene protetto della vita, tenuto presente che la scarsa entità, e finanche l'inesistenza, delle lesioni provocate alla persona offesa sono rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702-01). E' questo l'errore fondamentale di impostazione, in cui il ricorrente incorre. Skíder, la vittima, potrà anche non essersi trovata, a consuntivo, in pericolo di vita, ma la circostanza non esclude l'idoneità iniziale della condotta tenuta dall'imputato a realizzare l'evento incriminato dall'art. 575 cod. pen., essendo stata comprovata, sulla base di adeguati e ben illustrati elementi, la capacità potenziale della condotta medesima rispetto all'evento in discorso. L'azione è sempre idonea, se dotata di oggettiva pericolosità in concreto rispetto all'interesse protetto, e il giudizio di pericolosità è un giudizio probabilistico, da effettuare a priori, con riferimento alla situazione contingente quale si presentava, al momento dell'azione, al soggetto che la compiva. La prognosi è, come si diceva, necessariamente postuma, ma non per ciò essa va calibrata sugli esiti conclusivi dell'azione in discorso, che può avere mancato il suo scopo, come nella specie, per ragioni diverse dalla sua iniziale inadeguatezza. 2.2. Il requisito dell'univocità degli atti, d'altra parte, va indagato -esso stesso- sulla base delle caratteristiche esteriori della condotta, in grado di rivelare l'intenzione dell'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563-01; Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Losurdo, Rv. 259249-01; Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, Musso, Rv. 246620-01; Sez. 1, n. 40058 del 24/09/2008, Cristello, Rv. 241649-01). Assumono, in questo contesto, rilievo significativo e dirimente elementi, quali la potenzialità offensiva dei mezzi usati, le loro modalità d'impiego (numero dei colpi, loro distanza, intensità, direzione), la durata dell'aggressione e ogni altra concomitante circostanza utile ai fini dell'introspezione psicologica. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ricavato la volontà omicida da circostanze di tal genere, ossia dalla reiterazione e violenza dei colpi, dalla natura offensiva dello strumento impiegato, dall'essere state attinte zone vitali del corpo;
circostanze ineccepibilmente valutate come rivelatrici del fine di uccidere. Il ricorrente obietta che il movente ultimo del suo agire fosse il conseguimento del lucro, collegato alla concorrente progettata rapina. Tale movente palesemente non esclude, tuttavia, il dolo omicida, nel momento in cui, per la sua realizzazione, 4 l'agente ha travalicato la violenza e minaccia necessarie a coartare semplicemente la volontà della vittima, e ha direttamente attentato alla sua vita, mediante atti giudicati, per quanto detto, idonei a questo ulteriore scopo (aggiuntivo e strumentale rispetto a quello iniziale) e a ciò chiaramente diretti. Il ricorrente obietta che l'intenzione di uccidere sarebbe smentita dal mancato ulteriore sviluppo dell'azione letifera, in un momento in cui tale progressione sarebbe stata ancora possibile. Tale rilievo urta frontalmente, tuttavia, con la ricostruzione operata dai giudici di merito, secondo cui l'imputato recedette dall'azione stessa solo perché impedito dal proseguirla, causa l'intervento di terzi a sostegno della vittima. A tale ricostruzione si arresta il sindacato demandato a questa Corte, cui è inibito il diretto confronto col materiale probatorio acquisito e che deve limitarsi ai rilievo dell'esistenza, sul punto, di un logico apparato argomentativo a giustificazione degli apprezzamenti di fatto compiuti nei gradi di giudizio anteriori (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez. 6 n. 13442 dell'8/03/2016, De Angelis, Rv. 266924-01; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153-01). 3. Tali ultime notazioni tolgono qualunque fondamento alla tesi della desistenza rispetto al tentato omicidio, autonomamente sviluppata in chiusura di ricorso. Senza contare che una tale censura pone comunque un tema nuovo, inammissibilmente devoluto (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) alla cognizione del giudice di legittimità, in quanto l'appello, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, faceva unicamente questione della desistenza rispetto alla distinta fattispecie della tentata rapina. 4. Alla conclusiva declaratoria di inammissibilità del ricorso, in conseguenza della sua manifesta infondatezza, oltre che della parziale novità del devoluto, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni poste, si stima equo determinare in tremila euro. 5 _51«,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA UE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49238 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 26/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava ia decisione di primo grado, emessa all'esito del celebrato giudizio abbreviato, con la quale IA IN era stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestati aggravanti, alla pena principale di quattro anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione per i reati, uniti in continuazione, di tentato omicidio, tentata rapina, evasione e porto ingiustificato di arma impropria. 2. I crimini erano stati consumati a Roma, il 24 agosto 2021. Quel giorno, secondo quanto giudizialmente ricostruito, l'imputato, dopo essersi allontanato dal luogo ove era ristretto agli arresti domiciliari, si era introdotto in un esercizio commerciale di generi alimentari e aveva intimato al titolare, SI DE, sotto minaccia di una forbice, di consegnare l'incasso. La vittima si era, nondimeno, rifiutata di aprire la cassa. L'imputato aveva sferrato alcuni pugni per forzarla, senza riuscirvi;
aveva quindi aggredito la vittima, facendola cadere in terra e poi colpendola con lo strumento da punta e da taglio al collo, al braccio e all'addome; era poi fuggito, anche a seguito dell'intervento di una terza persona che l'aveva infine inseguito e bloccato. 3. Nei fatti occorsi entrambi i giudici di merito avevano riscontrato gli estremi dei delitti all'imputato ascritti, e in particolare dell'omicidio tentato. Quanto a quest'ultimo, la sentenza di appello, nel respingere le obiezioni difensive, rilevava l'idoneità causale degli atti a produrre la morte, stante le caratteristiche dell'arma (dotata di lama di 6 centimetri, di lunghezza sufficiente a penetrare pericolosamente nel corpo della vittima), le zone vitali attinte, la forza dei colpi, la distanza ravvicinata, la condizione di inferiorità dell'aggredito (già rovinato a terra). La sentenza di appello rilevava, altresì, la direzione inequivoca degli atti a provocare la morte, avendo l'agente persistito nella condotta portandola ad un grado di sviluppo prossimo alla consumazione, impedita da cause totalmente indipendenti dalla volontà del reo (la reazione dell'aggredito e l'intervento di un soccorritore). 4. IA IN ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo avere ampiamente ripercorso l'elaborazione giurisprudenziale in tema di identificazione dell'animus necandi, il ricorrente eccepisce che le ferite riportate 2 dalla vittima non fossero, ex post, in grado di provocarne la morte, sicché l'azione avrebbe dovuto, per ciò solo, essere considerata inidonea. Sottolinea, inoltre, come la dinamica dei fatti suggerisse la mancanza di una reale volontà di uccidere, anche solo alternativa al dolo di lesioni, essendo stata l'azione unicamente diretta ad intimorire la vittima e a vincerne la resistenza per sottrarle l'incasso. Se egli, nel suo agire, avesse realmente voluto la morte della vittima, non avrebbe inizialmente indirizzato la violenza verso il registratore di cassa, né si sarebbe volontariamente allontanato lasciando l'antagonista a terra indifeso. La responsabilità del ricorrente doveva, perciò, essere correttamente dimensionata. Sarebbe stata sua intenzione unicamente quella di rapinare il commerciante, a costo di arrecargli lesioni o percosse;
ogni ulteriore sviluppo era frutto solo della repentinità dell'azione e della concitazione del momento, di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto adeguato conto. Sotto altro profilo, la medesima sentenza avrebbe errato nel disconoscere, rispetto al tentativo di omicidio, la desistenza volontaria, viceversa configurabile avendo l'imputato volontariamente arrestato l'ulteriore corso dell'azione, pure utilmente proseguibile (la persona offesa era in condizioni di minorata difesa e costituiva un facile bersaglio). 5. La trattazione del ricorso, in difetto di tempestiva contraria richiesta, è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, giacché l'apprezzamento dei fatti, concordemente effettuato dai giudici di merito, ampiamente sorregge l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al tentato omicidio a lui addebitato, validamente argomentata in ordine ai profili su cui viene sollecitato il sindacato di questa Corte. 2. L'integrazione della fattispecie è stata ineccepibilmente basata, anzitutto, sul rilievo dell'idoneità dell'azione, formulato secondo il corretto approccio della prognosi postuma (in proposito, tra le molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339-01) 3 2.1. Il requisito dell'idoneità presuppone infatti che si giudichi se l'azione del reo, retrospettivamente valutata con riferimento al tempo della sua realizzazione, fosse d'intensità e pregnanza tale da riuscire a provocare la morte. Il fatto che, non essendo questa intervenuta, la vittima non si sia a posteriori trovata a rischio di essa, non esclude - di per sé - il requisito stesso, ossia la pericolosità ex ante della condotta rispetto al bene protetto della vita, tenuto presente che la scarsa entità, e finanche l'inesistenza, delle lesioni provocate alla persona offesa sono rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702-01). E' questo l'errore fondamentale di impostazione, in cui il ricorrente incorre. Skíder, la vittima, potrà anche non essersi trovata, a consuntivo, in pericolo di vita, ma la circostanza non esclude l'idoneità iniziale della condotta tenuta dall'imputato a realizzare l'evento incriminato dall'art. 575 cod. pen., essendo stata comprovata, sulla base di adeguati e ben illustrati elementi, la capacità potenziale della condotta medesima rispetto all'evento in discorso. L'azione è sempre idonea, se dotata di oggettiva pericolosità in concreto rispetto all'interesse protetto, e il giudizio di pericolosità è un giudizio probabilistico, da effettuare a priori, con riferimento alla situazione contingente quale si presentava, al momento dell'azione, al soggetto che la compiva. La prognosi è, come si diceva, necessariamente postuma, ma non per ciò essa va calibrata sugli esiti conclusivi dell'azione in discorso, che può avere mancato il suo scopo, come nella specie, per ragioni diverse dalla sua iniziale inadeguatezza. 2.2. Il requisito dell'univocità degli atti, d'altra parte, va indagato -esso stesso- sulla base delle caratteristiche esteriori della condotta, in grado di rivelare l'intenzione dell'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563-01; Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Losurdo, Rv. 259249-01; Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, Musso, Rv. 246620-01; Sez. 1, n. 40058 del 24/09/2008, Cristello, Rv. 241649-01). Assumono, in questo contesto, rilievo significativo e dirimente elementi, quali la potenzialità offensiva dei mezzi usati, le loro modalità d'impiego (numero dei colpi, loro distanza, intensità, direzione), la durata dell'aggressione e ogni altra concomitante circostanza utile ai fini dell'introspezione psicologica. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ricavato la volontà omicida da circostanze di tal genere, ossia dalla reiterazione e violenza dei colpi, dalla natura offensiva dello strumento impiegato, dall'essere state attinte zone vitali del corpo;
circostanze ineccepibilmente valutate come rivelatrici del fine di uccidere. Il ricorrente obietta che il movente ultimo del suo agire fosse il conseguimento del lucro, collegato alla concorrente progettata rapina. Tale movente palesemente non esclude, tuttavia, il dolo omicida, nel momento in cui, per la sua realizzazione, 4 l'agente ha travalicato la violenza e minaccia necessarie a coartare semplicemente la volontà della vittima, e ha direttamente attentato alla sua vita, mediante atti giudicati, per quanto detto, idonei a questo ulteriore scopo (aggiuntivo e strumentale rispetto a quello iniziale) e a ciò chiaramente diretti. Il ricorrente obietta che l'intenzione di uccidere sarebbe smentita dal mancato ulteriore sviluppo dell'azione letifera, in un momento in cui tale progressione sarebbe stata ancora possibile. Tale rilievo urta frontalmente, tuttavia, con la ricostruzione operata dai giudici di merito, secondo cui l'imputato recedette dall'azione stessa solo perché impedito dal proseguirla, causa l'intervento di terzi a sostegno della vittima. A tale ricostruzione si arresta il sindacato demandato a questa Corte, cui è inibito il diretto confronto col materiale probatorio acquisito e che deve limitarsi ai rilievo dell'esistenza, sul punto, di un logico apparato argomentativo a giustificazione degli apprezzamenti di fatto compiuti nei gradi di giudizio anteriori (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez. 6 n. 13442 dell'8/03/2016, De Angelis, Rv. 266924-01; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153-01). 3. Tali ultime notazioni tolgono qualunque fondamento alla tesi della desistenza rispetto al tentato omicidio, autonomamente sviluppata in chiusura di ricorso. Senza contare che una tale censura pone comunque un tema nuovo, inammissibilmente devoluto (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) alla cognizione del giudice di legittimità, in quanto l'appello, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, faceva unicamente questione della desistenza rispetto alla distinta fattispecie della tentata rapina. 4. Alla conclusiva declaratoria di inammissibilità del ricorso, in conseguenza della sua manifesta infondatezza, oltre che della parziale novità del devoluto, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni poste, si stima equo determinare in tremila euro. 5 _51«,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2023