CASS
Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2024, n. 9948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9948 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile: lette le conclusioni del difensore della ricorrente Avv. STEFANIA CONSOLI che ha chiesto l'accoglimento del motivo di ricorso, conclusioni ribadite con memoria depositata in data 30/01/2024. ‘m4 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9948 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 16/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato in data 25/09/2023 la sentenza del 23/03/2021 del Tribunale di Torino con la quale AN LA è stata condannata alla pena di giustizia per il reato alla stessa ascritto in rubrica (artt. 81, 110, 640, comma secondo n.
2-bis, 61 n. 5 e 7, cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, AN LA, che con unico motivo di ricorso ha dedotto la assenza sopravvenuta della condizione di procedibilità, rappresentando e documentando l' intervenuta remissione di querela con relativa accettazione in data 02/11/2023. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso in considerazione delle aggravanti contestate. 4. La difesa ha depositato memoria in data 30/01/2024 evidenziando come il giudice di primo grado avesse derubricato il fatto in truffa semplice, escludendo le aggravanti contestate. 5. Il ricorso è fondato. Sulla base di quanto rappresentato e documentato dalla difesa difetta la condizione di procedibilità in ragione della sopravvenuta remissione di querela con relativa accettazione, come emergente dalla documentazione allegata, in relazione a reato per il quale era stata esclusa sin dal primo grado l'aggravante oggetto di contestazione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela con condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 febbraio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile: lette le conclusioni del difensore della ricorrente Avv. STEFANIA CONSOLI che ha chiesto l'accoglimento del motivo di ricorso, conclusioni ribadite con memoria depositata in data 30/01/2024. ‘m4 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9948 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 16/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato in data 25/09/2023 la sentenza del 23/03/2021 del Tribunale di Torino con la quale AN LA è stata condannata alla pena di giustizia per il reato alla stessa ascritto in rubrica (artt. 81, 110, 640, comma secondo n.
2-bis, 61 n. 5 e 7, cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, AN LA, che con unico motivo di ricorso ha dedotto la assenza sopravvenuta della condizione di procedibilità, rappresentando e documentando l' intervenuta remissione di querela con relativa accettazione in data 02/11/2023. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso in considerazione delle aggravanti contestate. 4. La difesa ha depositato memoria in data 30/01/2024 evidenziando come il giudice di primo grado avesse derubricato il fatto in truffa semplice, escludendo le aggravanti contestate. 5. Il ricorso è fondato. Sulla base di quanto rappresentato e documentato dalla difesa difetta la condizione di procedibilità in ragione della sopravvenuta remissione di querela con relativa accettazione, come emergente dalla documentazione allegata, in relazione a reato per il quale era stata esclusa sin dal primo grado l'aggravante oggetto di contestazione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela con condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 febbraio 2024.