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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/12/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 3706/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
[...]
C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BONAZZI ELENA, elettivamente domiciliati come in atti,
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Lendinara il
07.01.2006 (iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune al n. 1, Parte I, anno 2006), ordinando all'Ufficiale di Stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni
1. dichiarare il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente, mentre Per_1 CP_1 continuerà ad abitare a settimane alterne presso ciascun genitore, che provvederà a contribuire direttamente al mantenimento ordinario del figlio, con spese straordinarie totalmente a carico del padre;
2. Il signor , a definizione di ogni rapporto patrimoniale esistente tra i coniugi Parte_1
e derivante dalla pregressa vita matrimoniale, si impegna a trasferire senza corrispettivo alla signora
che si impegna ad accettare, ai sensi dell'art. 5 comma 8 Legge 898/1970, il Parte_2 proprio 50% di proprietà sulla casa coniugale con tutti gli arredi sita in Lendinara, Via Vivaldi n. 8, così censito al N.C.E.U. al Foglio 15 mappale 489, piano T-1 cat. A/4, classe 3, vani 6 R.C.L. 366.000 ed al N.C.T al Foglio 15 mappale 489 di are 2.08 Ente Urbano con spese notarili a proprio carico;
3. Spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17.11.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli e , Per_2 CP_1 rispettivamente in data 16.1.2001 e in data 15.11.2003.
Inoltre, hanno precisato che con sentenza n. 883/2023 pubblicata il 13.10.2023, il Tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza presidenziale dell'11.10.2023.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di dodici mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 18.11.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza del 5.12.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
2. La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'11.10.203 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione n. 883/23 di questo Tribunale del 13.10.2023. Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di un figlio non ancora economicamente autosufficiente, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in LENDINARA in data 07/01/2006 tra e trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Parte_1 Parte_2
Comune di LENDINARA nell'anno 2006, al numero 1, parte 1;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 12.12.2025
La Presidente
dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio