Articolo 28 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Articolo 27Articolo 29
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1 gennaio 1995
Art. 28. (Norma contro l'elusione) 1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , e' sostituito dal seguente:
" 1. E' consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti o cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta ".
2. Le disposizioni del comma 1, limitatamente alle operazioni di liquidazione, alla valutazione di partecipazioni, alle cessioni di crediti i alle cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1995
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