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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/10/2024, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 798/2023
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 798/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
[...] RESISTENTE
Oggi 17 ottobre 2024 alle ore 12:34 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MANTOVANI GIUSEPPE;
Parte_1
Per Controparte_1
[...]
ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 798/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 ui stu ciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SCALMANINI PAOLA,
[...] P.IVA_1 ivame , in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 25/11/2023, ha adito Parte_1 il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con
[...]
( , per sentire Controparte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale A) Dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata (Protrusioni discali ampie ad L4- L5 nonché di ernia discalemediana
- paramediana sx espulsa migrata cranialmente ad L5-S1 in contesto non artrosico), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, tenuto conto altresì delle riconosciute preesistenze, previa
C.T.U., e per l'effetto. B) Condannare l' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ex CP_1
Dlgs.38/2000, tenuto conto delle riconosciute preesistenze, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo, con la somma di € 25.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore di C) Con vittoria delle spese e competenze di lite e di C.T.P.”. Parte_1
A sostegno della domanda ha dedotto:
- dell'attività di lavoro svolta come manovale, metalmeccanico, operaio e magazziniere da ultimo, con mansioni consistenti nel sollevamento e movimentazione manuale di carichi;
- dei dolori alla schiena patiti a decorrere dal 2020 e dell'insorgere di una ernia discale ritenuta correlata con le lavorazioni svolte;
- del provvedimento con cui , nel rigettare la domanda amministrativa del ricorrente, ravvisava CP_1
1 l'insussistenza di un rischio lavorativo idoneo a causare la malattia denunciata;
- dell'opposizione presentata dal ricorrente;
- dei referti medici che attestano l'ernia discale lombare dalla quale sarebbe affetto il ricorrente;
- del fatto che la malattia sarebbe ricompresa nelle tabelle delle malattie professionali e del relativo onere della prova gravante su . CP_1
Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando l'origine professionale della malattia, CP_1 contestandone la natura tabellata, per assenza dell'esposizione sistematica e continua al rischio idoneo;
ha contestato i presupposti in fatto e in diritto della domanda per assenza di prova. Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi (udienza del 7 maggio 2024, testimoni escussi e a seguito di C.T.U. a firma dott. . Tes_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Occorre svolgere alcune premesse in materia di riparto dell'onere della prova.
In tema di malattia professionale, l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v.
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 13.12.2021, n. 39751; in argomento, si veda l'autorevole pronuncia delle
Sezioni Unite, del 09.03.1990, n. 1919 in materia, tra le altre cose, di interpretazione estensiva delle tabelle delle malattie professionali;
v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. 04.02.2019, n. 3207; v. Cass. civ. Sez. lavoro,
Ord. 20.06.2018, n. 16248).
Questa presunzione non è tuttavia assoluta ma è superabile con la prova - a carico dell' - che la malattia CP_1
è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro (in termini, v. Cass. civ. Sez. lavoro,
25.09.2004, n. 19312; v. Cass. civ. Sez. lavoro, 26.07.2004, n. 14023).
La prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia.
ha dimostrato, producendo i contratti di lavoro, di essere stato assunto dai diversi Parte_1 datori di lavoro per svolgere mansioni di “apprendista muratore”, di operaio addetto al montaggio, di operaio,
2 di pompista (v. doc. n. 1 ric.).
I testimoni escussi hanno reso deposizioni concordi e precise e per ciò solo attendibili.
I testimoni hanno riferito delle attività di lavoro del ricorrente, dichiarando che lavorava sui macchinari,
“faceva lo stampatore” e faceva il magazziniere (teste teste teste , sollevando pesi Tes_1 Tes_2 Tes_3 ed usando martelli (teste teste teste , spostando manualmente “grandi casse” che Tes_1 Tes_2 Tes_3 contenevano materiale elettrico o bare (teste . Tes_1
Le attività di sollevamento e spostamento manuale dei pesi venivano svolte quotidianamente (teste Tes_1 teste e i materiali pesavano oltre 15 kg. Tes_2
Il teste conferma la circostanza capitolata al n. 2 del ricorso, riferendo altresì: “questi sollevamenti Tes_1 venivano effettuati dal ricorrente manualmente, da solo o in caso di materiale molto pesante con l'aiuto di un collega”.
Il teste iferisce: “i pesi andavano da un kg fino 25Kg erano oculi di vetroresina, c'erano anche pezzi che erano collocati Tes_2 all'interno della macchina nello stampo, questo comportava la necessità di entrare nella macchina piegarsi e togliere il pezzo dallo stampo” ed aggiunge: “i pezzi che venivano lavorati giornalmente variavano da un numero di 40 pezzi a 170 pezzi circa”, precisando: “il ricorrente quale magazziniere movimentava i bancali con il muletto e i pezzi dal bancale al bancone di lavoro, manualmente”.
Il teste conferma quanto riferito dal teste perché riferisce: “i materiali lavorati pesano a Tes_3 Tes_2 secondo degli stampi da 5 a 25KG”.
Alla luce delle emergenze istruttorie, premesso che la contrazione della malattia non è contestata e risulta certificata dalla documentazione medica (doc. n. 6 ric.), il ricorrente ha dimostrato di svolgere attività che comportavano movimentazione manuale di carichi e pesi, anche fino a 25 kg., con frequenza e continuità nell'arco del periodo di lavoro tali da, secondo un giudizio probabilistico, da far ritenere sussistente l'esposizione a rischio. CP_ Prendendo a riferimento la tabella delle malattie professionali per l'Industria vigente al momento dell'esposizione a rischio (in argomento, v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 22.05.2013, n. 12618), prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 1124/1965 e dall'art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 38/2000 ed introdotta dall'art. 1 del
D.M. del 09.04.2008, la patologia risulta avere natura “tabellare”, in quanto sussumibile nel seguente codice:
“77) RN LE RE (M51.2)”, per lavorazioni: “di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”.
È una malattia professionale c.d. “tabellata”, in quanto afferente a codici tabellari descritti dalla tabella del
D.M. del 2008 per le lavorazioni svolte dal ricorrente, la cui origine professionale-lavorativa è presunta.
Nel caso in esame, il ricorrente, oltre ad aver debitamente documentato l'infermità da cui è affetto, ha fornito prova della non occasionale esposizione a rischio, dimostrando quelle che sono state le lavorazioni svolte nell'arco del rapporto di lavoro, oltre all'attività di addetto alla stamperia.
Per contro, non ha richiesto di essere ammesso a provare una differente eziologia. CP_1
3 Il D.V.R. della società Arcaplast s.r.l. in atti (v. doc. n. 3 fasc. res.), evidentemente, descrive quella che è la valutazione del rischio nell'ambito della movimentazione manuale dei carichi (lavorazione svolta dal ricorrente), ma non può essere prova piena di una differente eziologia della patologia, che controparte avrebbe avuto l'onere di allegare in concreto (si veda il paragrafo 5.8. del D.V.R.).
Trattasi, in sostanza, di un documento obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro che il datore deve emanare personalmente (senza possibilità di delega), regolato dagli artt. 28 e ss. del d.lgs. n. 81/2008 contenente le misure di prevenzione del rischio in materia di sicurezza sul lavoro adottabili in base alle valutazioni effettuate applicando i criteri riportati, che riguarda materia differente dalla problematica del rischio assicurato in presenza di una malattia professionale c.d. tabellata.
Ciò che rileva è la concreta lavorazione svolta dal ricorrente, consistente nella movimentazione manuale di carichi molto pesanti per anni e dunque l'esposizione costante, senza pause, al rischio, che l'istruttoria orale ha dimostrato, e da cui, presuntivamente ex d.lgs. n. 38/2000, è originata la malattia, non le astratte previsioni contenute in un documento di valutazione del rischio, che non possono rappresentare prova escludente la esposizione al rischio tipico.
La C.T.U. incaricata in corso di causa ha accertato, con esaustiva motivazione che si condivide per la sua aderenza alle risultanze dell'istruttoria orale ed alla documentazione in atti, e a cui si fa espresso rinvio, che:
“valutata la storia clinica, l'anamnesi lavorativa, visti i vari referti medici (allegati al fascicolo di causa),visitato il Pz., si ritengono sufficienti i criteri medico-legali per il riconoscimento del rischio professionale, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, tale da aver determinato una malattia professionale. Tale quadro patologico risulta causalmente e/o concausalmente in misura rilevante correlabile al tipo di mansioni lavorative svolte” e: “pertanto visto che il carico di lavoro, a cui il Pz. era soggetto e protratto costantemente per diversi anni, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo nell'arco della giornata è stato considerato idoneo (criterio dell'efficienza lesiva-nesso causale e nesso cronologico) ma con limitazioni, orienta verso le conclusioni descritte”.
Il C.T.U. Dott. ha, infine, concluso: “si può quindi ritenere che l'attività lavorativa tipica di operaio- Tes_4 magazziniere, peraltro gravosa, ripetitiva e continuativa, sia stata una concausa al determinismo di tale situazione clinica da sovraccarico funzionale della colonna, che appare nella normalità di un tale tipo di lavoratore. Tale condizione patologica documentata si configura come Malattia Professionale (tecnopatia tabellata-tabella industria al n° 73) pur nell'esiguità del rischio, pertanto è riconoscibile un grado di invalidità permanente residuato in esito alla malattia per cui è causa, con riferimento ai criteri valutativi della tabella , applicati con criterio analogico comparativo (voci 213 e 306) e per analogia (voce CP_1
204), quantificabile percentualmente nella misura del 12% (DODICI)”.
Tale giudizio ha trovato d'accordo anche i C.T.P., che non hanno mosso censure all'elaborato del consulente.
Alla luce di tali conclusioni – rese al termine di accertamenti complessi ed esaustivi, immuni da vizi logici o di altra natura-, occorre accogliere il ricorso, accertando la natura tabellata della patologia da cui è affetto il ricorrente per effetto della lavorazione tabellata svolta e condannare a pagare l'indennità ex art. 13 CP_1
4 d.lgs. n. 38/2000 corrispondente alla percentuale di inabilità permanente accertata dal CTU nella misura del
12%, con decorrenza dalla domanda, detratto quanto già riconosciuto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le CP_1 previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
Le spese di CTU del presente giudizio, pari ad € 500,00, oltre accessori come richieste dal CTU (cfr. ordinanza datata 30.05.2024), sono poste definitivamente a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che il ricorrente a causa dell'attività lavorativa svolta quale dimostrata dall'istruttoria ha contratto la patologia accertata dal consulente, da qualificarsi quale malattia professionale tabellata,
- accerta e dichiara che il ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psicofisica in misura complessiva pari al 12%, con diritto alle prestazioni indennitarie conseguenti,
- condanna a pagare al ricorrente la prestazione indennitaria con le modalità corrispondenti CP_1 alla misura percentuale di cui sopra;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.400,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
- pone le spese di C.T.U., liquidate in euro 500,00 oltre Iva ed accessori se dovuti, definitivamente a carico di . CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 17 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
5
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 798/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
[...] RESISTENTE
Oggi 17 ottobre 2024 alle ore 12:34 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MANTOVANI GIUSEPPE;
Parte_1
Per Controparte_1
[...]
ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 798/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 ui stu ciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SCALMANINI PAOLA,
[...] P.IVA_1 ivame , in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 25/11/2023, ha adito Parte_1 il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con
[...]
( , per sentire Controparte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale A) Dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata (Protrusioni discali ampie ad L4- L5 nonché di ernia discalemediana
- paramediana sx espulsa migrata cranialmente ad L5-S1 in contesto non artrosico), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, tenuto conto altresì delle riconosciute preesistenze, previa
C.T.U., e per l'effetto. B) Condannare l' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ex CP_1
Dlgs.38/2000, tenuto conto delle riconosciute preesistenze, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo, con la somma di € 25.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore di C) Con vittoria delle spese e competenze di lite e di C.T.P.”. Parte_1
A sostegno della domanda ha dedotto:
- dell'attività di lavoro svolta come manovale, metalmeccanico, operaio e magazziniere da ultimo, con mansioni consistenti nel sollevamento e movimentazione manuale di carichi;
- dei dolori alla schiena patiti a decorrere dal 2020 e dell'insorgere di una ernia discale ritenuta correlata con le lavorazioni svolte;
- del provvedimento con cui , nel rigettare la domanda amministrativa del ricorrente, ravvisava CP_1
1 l'insussistenza di un rischio lavorativo idoneo a causare la malattia denunciata;
- dell'opposizione presentata dal ricorrente;
- dei referti medici che attestano l'ernia discale lombare dalla quale sarebbe affetto il ricorrente;
- del fatto che la malattia sarebbe ricompresa nelle tabelle delle malattie professionali e del relativo onere della prova gravante su . CP_1
Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando l'origine professionale della malattia, CP_1 contestandone la natura tabellata, per assenza dell'esposizione sistematica e continua al rischio idoneo;
ha contestato i presupposti in fatto e in diritto della domanda per assenza di prova. Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi (udienza del 7 maggio 2024, testimoni escussi e a seguito di C.T.U. a firma dott. . Tes_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Occorre svolgere alcune premesse in materia di riparto dell'onere della prova.
In tema di malattia professionale, l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v.
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 13.12.2021, n. 39751; in argomento, si veda l'autorevole pronuncia delle
Sezioni Unite, del 09.03.1990, n. 1919 in materia, tra le altre cose, di interpretazione estensiva delle tabelle delle malattie professionali;
v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. 04.02.2019, n. 3207; v. Cass. civ. Sez. lavoro,
Ord. 20.06.2018, n. 16248).
Questa presunzione non è tuttavia assoluta ma è superabile con la prova - a carico dell' - che la malattia CP_1
è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro (in termini, v. Cass. civ. Sez. lavoro,
25.09.2004, n. 19312; v. Cass. civ. Sez. lavoro, 26.07.2004, n. 14023).
La prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia.
ha dimostrato, producendo i contratti di lavoro, di essere stato assunto dai diversi Parte_1 datori di lavoro per svolgere mansioni di “apprendista muratore”, di operaio addetto al montaggio, di operaio,
2 di pompista (v. doc. n. 1 ric.).
I testimoni escussi hanno reso deposizioni concordi e precise e per ciò solo attendibili.
I testimoni hanno riferito delle attività di lavoro del ricorrente, dichiarando che lavorava sui macchinari,
“faceva lo stampatore” e faceva il magazziniere (teste teste teste , sollevando pesi Tes_1 Tes_2 Tes_3 ed usando martelli (teste teste teste , spostando manualmente “grandi casse” che Tes_1 Tes_2 Tes_3 contenevano materiale elettrico o bare (teste . Tes_1
Le attività di sollevamento e spostamento manuale dei pesi venivano svolte quotidianamente (teste Tes_1 teste e i materiali pesavano oltre 15 kg. Tes_2
Il teste conferma la circostanza capitolata al n. 2 del ricorso, riferendo altresì: “questi sollevamenti Tes_1 venivano effettuati dal ricorrente manualmente, da solo o in caso di materiale molto pesante con l'aiuto di un collega”.
Il teste iferisce: “i pesi andavano da un kg fino 25Kg erano oculi di vetroresina, c'erano anche pezzi che erano collocati Tes_2 all'interno della macchina nello stampo, questo comportava la necessità di entrare nella macchina piegarsi e togliere il pezzo dallo stampo” ed aggiunge: “i pezzi che venivano lavorati giornalmente variavano da un numero di 40 pezzi a 170 pezzi circa”, precisando: “il ricorrente quale magazziniere movimentava i bancali con il muletto e i pezzi dal bancale al bancone di lavoro, manualmente”.
Il teste conferma quanto riferito dal teste perché riferisce: “i materiali lavorati pesano a Tes_3 Tes_2 secondo degli stampi da 5 a 25KG”.
Alla luce delle emergenze istruttorie, premesso che la contrazione della malattia non è contestata e risulta certificata dalla documentazione medica (doc. n. 6 ric.), il ricorrente ha dimostrato di svolgere attività che comportavano movimentazione manuale di carichi e pesi, anche fino a 25 kg., con frequenza e continuità nell'arco del periodo di lavoro tali da, secondo un giudizio probabilistico, da far ritenere sussistente l'esposizione a rischio. CP_ Prendendo a riferimento la tabella delle malattie professionali per l'Industria vigente al momento dell'esposizione a rischio (in argomento, v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 22.05.2013, n. 12618), prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 1124/1965 e dall'art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 38/2000 ed introdotta dall'art. 1 del
D.M. del 09.04.2008, la patologia risulta avere natura “tabellare”, in quanto sussumibile nel seguente codice:
“77) RN LE RE (M51.2)”, per lavorazioni: “di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”.
È una malattia professionale c.d. “tabellata”, in quanto afferente a codici tabellari descritti dalla tabella del
D.M. del 2008 per le lavorazioni svolte dal ricorrente, la cui origine professionale-lavorativa è presunta.
Nel caso in esame, il ricorrente, oltre ad aver debitamente documentato l'infermità da cui è affetto, ha fornito prova della non occasionale esposizione a rischio, dimostrando quelle che sono state le lavorazioni svolte nell'arco del rapporto di lavoro, oltre all'attività di addetto alla stamperia.
Per contro, non ha richiesto di essere ammesso a provare una differente eziologia. CP_1
3 Il D.V.R. della società Arcaplast s.r.l. in atti (v. doc. n. 3 fasc. res.), evidentemente, descrive quella che è la valutazione del rischio nell'ambito della movimentazione manuale dei carichi (lavorazione svolta dal ricorrente), ma non può essere prova piena di una differente eziologia della patologia, che controparte avrebbe avuto l'onere di allegare in concreto (si veda il paragrafo 5.8. del D.V.R.).
Trattasi, in sostanza, di un documento obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro che il datore deve emanare personalmente (senza possibilità di delega), regolato dagli artt. 28 e ss. del d.lgs. n. 81/2008 contenente le misure di prevenzione del rischio in materia di sicurezza sul lavoro adottabili in base alle valutazioni effettuate applicando i criteri riportati, che riguarda materia differente dalla problematica del rischio assicurato in presenza di una malattia professionale c.d. tabellata.
Ciò che rileva è la concreta lavorazione svolta dal ricorrente, consistente nella movimentazione manuale di carichi molto pesanti per anni e dunque l'esposizione costante, senza pause, al rischio, che l'istruttoria orale ha dimostrato, e da cui, presuntivamente ex d.lgs. n. 38/2000, è originata la malattia, non le astratte previsioni contenute in un documento di valutazione del rischio, che non possono rappresentare prova escludente la esposizione al rischio tipico.
La C.T.U. incaricata in corso di causa ha accertato, con esaustiva motivazione che si condivide per la sua aderenza alle risultanze dell'istruttoria orale ed alla documentazione in atti, e a cui si fa espresso rinvio, che:
“valutata la storia clinica, l'anamnesi lavorativa, visti i vari referti medici (allegati al fascicolo di causa),visitato il Pz., si ritengono sufficienti i criteri medico-legali per il riconoscimento del rischio professionale, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, tale da aver determinato una malattia professionale. Tale quadro patologico risulta causalmente e/o concausalmente in misura rilevante correlabile al tipo di mansioni lavorative svolte” e: “pertanto visto che il carico di lavoro, a cui il Pz. era soggetto e protratto costantemente per diversi anni, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo nell'arco della giornata è stato considerato idoneo (criterio dell'efficienza lesiva-nesso causale e nesso cronologico) ma con limitazioni, orienta verso le conclusioni descritte”.
Il C.T.U. Dott. ha, infine, concluso: “si può quindi ritenere che l'attività lavorativa tipica di operaio- Tes_4 magazziniere, peraltro gravosa, ripetitiva e continuativa, sia stata una concausa al determinismo di tale situazione clinica da sovraccarico funzionale della colonna, che appare nella normalità di un tale tipo di lavoratore. Tale condizione patologica documentata si configura come Malattia Professionale (tecnopatia tabellata-tabella industria al n° 73) pur nell'esiguità del rischio, pertanto è riconoscibile un grado di invalidità permanente residuato in esito alla malattia per cui è causa, con riferimento ai criteri valutativi della tabella , applicati con criterio analogico comparativo (voci 213 e 306) e per analogia (voce CP_1
204), quantificabile percentualmente nella misura del 12% (DODICI)”.
Tale giudizio ha trovato d'accordo anche i C.T.P., che non hanno mosso censure all'elaborato del consulente.
Alla luce di tali conclusioni – rese al termine di accertamenti complessi ed esaustivi, immuni da vizi logici o di altra natura-, occorre accogliere il ricorso, accertando la natura tabellata della patologia da cui è affetto il ricorrente per effetto della lavorazione tabellata svolta e condannare a pagare l'indennità ex art. 13 CP_1
4 d.lgs. n. 38/2000 corrispondente alla percentuale di inabilità permanente accertata dal CTU nella misura del
12%, con decorrenza dalla domanda, detratto quanto già riconosciuto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le CP_1 previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
Le spese di CTU del presente giudizio, pari ad € 500,00, oltre accessori come richieste dal CTU (cfr. ordinanza datata 30.05.2024), sono poste definitivamente a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che il ricorrente a causa dell'attività lavorativa svolta quale dimostrata dall'istruttoria ha contratto la patologia accertata dal consulente, da qualificarsi quale malattia professionale tabellata,
- accerta e dichiara che il ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psicofisica in misura complessiva pari al 12%, con diritto alle prestazioni indennitarie conseguenti,
- condanna a pagare al ricorrente la prestazione indennitaria con le modalità corrispondenti CP_1 alla misura percentuale di cui sopra;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.400,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
- pone le spese di C.T.U., liquidate in euro 500,00 oltre Iva ed accessori se dovuti, definitivamente a carico di . CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 17 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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