Articolo 2 della Legge 6 ottobre 1998, n. 353
Articolo 1Articolo 3
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29 ottobre 1998
Art. 2. 1. Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e qualsiasi altro bene immobile e mobile di proprieta' dell'ESMAS adibiti ad uso scolastico sono trasferiti in proprieta' ai comuni competenti per territorio e mantengono tale destinazione.
2. I restanti beni patrimoniali mobili ed immobili di proprieta' dell'ESMAS comunque attinenti allo svolgimento delle funzioni di competenza propria o delegata della regione Sardegna, ovvero attribuite agli enti locali, sono trasferiti alla regione Sardegna con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, previa intesa con la regione Sardegna.
3. Tutti gli atti connessi con il trasferimento dei beni di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1998