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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 11979/24
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Michele Rega e dall'avv.to Francesco Palumbo
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario Alfonso Corvino
Resistente
OGGETTO: ratei dell'indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.10.2024 la ricorrente in epigrafe ha dedotto che, con sentenza n. 2878/2024 del 30.05.2024 del Tribunale adìto pronunciata nell'ambito del procedimento recante RG n.
4691/2023, era stata riconosciuta invalida con diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.10.2023; di aver notificato all' , in data 4.06.2024, la predetta sentenza ed il CP_1 modello AP70 senza, tuttavia, ricevere alcun pagamento.
Tanto premesso, l'istante ha agito in giudizio chiedendo la condanna dell'ente previdenziale al pagamento in suo favore dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati e non riscossi, il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L'ente convenuto si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto alla liquidazione integrale come da comunicazione del 14.10.2024, con pagamento avvenuto a novembre 2024.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Con le note di trattazione per la presente udienza, anche parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo ricevuto la corresponsione dei ratei spettanti, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite con attribuzione, avendo CP_1
l'ente provveduto alla liquidazione in data successiva al deposito del presente ricorso.
Per effetto dell'adempimento della prestazione in data successiva al deposito del ricorso (vedi provvedimento di liquidazione del
14.10.2024 e cedolino di pagamento), va pronunciata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999,
n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004,
n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289;
21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861;
28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, le stesse si liquidano secondo il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Ebbene, parte ricorrente ha provato che con sentenza in atti è stata riconosciuta la prestazione oggetto dell'odierna domanda.
Ha, altresì, provato di aver notificato all' la suddetta sentenza CP_1
e l'AP70 tramite pec.
Inoltre, il ricorso risulta essere stato depositato dopo 120 giorni dalla notifica della sentenza.
Le spese, dunque, considerato che la prestazione è stata liquidata dopo il deposito e la notifica del ricorso, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in misura di metà CP_1 che liquida in € 1.305,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa 20.03.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua