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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/05/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6363/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Gerardo Crispo. Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
interna.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere rigettata.
La stessa si fonda unicamente sull'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi ex art.3 comma 9 L.335/1995.
Il termine decorre dalla data stabilita per il pagamento del contributo. Nel caso di specie, risulta documentato che i crediti vantati dall' sono riferiti al CP_1
gennaio 2014, con pagamento in scadenza al 16 febbraio 2014, e ad agosto 2015, con scadenza al 16 settembre 2015. L' ha notificato a mezzo pec CP_1
diffide di pagamento in data 27.10.2018 e 9.8.2024 e l'avviso di addebito è stato notificato il 14.12.2024, entro il termine quinquennale anzidetto. Difatti al suddetto termine quinquennale di prescrizione vanno aggiunti i periodi di sospensione disposti dalla legislazione emergenziale da Covid, pari a 311 giorni complessivi (art.37 comma 2 DL 18/2020, che ha sospeso gli stessi dal
23.2.al 30.6.2020 e dall'art. 11 DL 183/2020 dall'1.1 al 30.6.2021).
L'opposizione è respinta.
Le spese sono interamente compensate tra le parti in considerazione della sopravvenuta sospensione del termine di prescrizione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta l'opposizione; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Nocera Inferiore, 8.5.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Gerardo Crispo. Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
interna.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere rigettata.
La stessa si fonda unicamente sull'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi ex art.3 comma 9 L.335/1995.
Il termine decorre dalla data stabilita per il pagamento del contributo. Nel caso di specie, risulta documentato che i crediti vantati dall' sono riferiti al CP_1
gennaio 2014, con pagamento in scadenza al 16 febbraio 2014, e ad agosto 2015, con scadenza al 16 settembre 2015. L' ha notificato a mezzo pec CP_1
diffide di pagamento in data 27.10.2018 e 9.8.2024 e l'avviso di addebito è stato notificato il 14.12.2024, entro il termine quinquennale anzidetto. Difatti al suddetto termine quinquennale di prescrizione vanno aggiunti i periodi di sospensione disposti dalla legislazione emergenziale da Covid, pari a 311 giorni complessivi (art.37 comma 2 DL 18/2020, che ha sospeso gli stessi dal
23.2.al 30.6.2020 e dall'art. 11 DL 183/2020 dall'1.1 al 30.6.2021).
L'opposizione è respinta.
Le spese sono interamente compensate tra le parti in considerazione della sopravvenuta sospensione del termine di prescrizione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta l'opposizione; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Nocera Inferiore, 8.5.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)