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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/09/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5134/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 5134/2019 r.g. promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Francesco Biazzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in
Ragusa nella Via Picardi n.16;
ATTRICE OPPONENTE
Contro
on socio unico, con sede in Milano, Viale Majno n.45 (P. Controparte_1
IVA , e per essa quale mandataria (P.IVA ) in P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tumino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ragusa, via Ing. Migliorisi n. 16/B, giusta procura generale alle liti prodotta in atti. pagina 1 di 5 CONVENUTA OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha convenuto Parte_1
in giudizio spiegando opposizione avverso il D.I. n. 1941/2019 reso Controparte_1
dal Tribunale di Ragusa in data 22.11.2019 nel procedimento monitorio iscritto al N. R.G.
4229/2019, su ricorso della società opposta, per l'importo di €. 50.104,39 oltre interessi convenzionali, spese e i compensi della fase monitoria, nei confronti della opponente e del garante . Parte_2
Detto credito, originariamente nella titolarità del Banco di Sicilia Spa (e poi della CP_3
, quale importo complessivamente dovuto a titolo di saldo residuo del mutuo chirografario
[...]
denominato stipulato in data 02.05.2007 e di saldo passivo del conto corrente CP_4
affidato n. 10821713, è stato successivamente ceduto, attraverso una operazione di cartolarizzazione, alla società che ha provveduto ad azionarlo Controparte_1
attraverso la procedura monitoria oggi oggetto di opposizione.
A sostegno dell'invocata revoca del d.i. opposto, ha eccepito: a) in via preliminare Pt_1
la prescrizione del credito azionato, essendo la comunicazione di revoca dei rapporti bancari risalente alla data del 26.05.2009, mentre la successiva intimazione di pagamento -validamente notificata- è intervenuta solo in data 18.07.2019, quando la prescrizione decennale era già
maturata; b) nel merito, la mancata erogazione della somma concessa a mutuo. Ha concluso pertanto chiedendo :
” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
pagina 2 di 5 - in via principale, accogliere l'eccezione di prescrizione del credito azionato e per l'effetto ritenere nullo il d.i. opposto;
-in subordine accogliere la presente opposizione ed i motivi su cui si fonda e quindi revocare e dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto ritenendo e dichiarando che l'opposta, ut sopra generalizzata, non vanta alcun credito nei confronti dell'opponente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Salvo ogni diritto.”
Costituitasi in giudizio, la società (a mezzo della sua Controparte_1
mandataria ) ha chiesto il rigetto delle avverse domande, precisando che con la CP_2
missiva a firma dell'avv. (all.to 3 alla memoria di costituzione) datata 03.12.2013 e CP_5
costituente formale diffida ad adempiere, il decorso della prescrizione era stato interrotto e,
pertanto, il credito ingiunto era ancora esigibile al momento della notifica del provvedimento monitorio opposto. Ha altresì contestato le eccezioni di merito, in quanto infondate, chiedendo il rigetto dell'opposizione con salvezza delle spese del giudizio.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'udienza odierna art.281 sexies
c.p.c. e viene quindi decisa come di seguito.
****
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
L'eccezione di prescrizione formulata dalla opponente trova riscontro nelle risultanze processuali, e, conseguentemente, il credito azionato dalla società Controparte_1
deve dichiararsi già estinto alla data di deposito del ricorso monitorio, iscritto al
[...]
n.4229/2019 R.G. del Tribunale di Ragusa.
Risulta infatti agli atti del giudizio che, con lettera raccomandata del 26.05.2009, il Banco di
Sicilia comunicava a la revoca degli affidamenti in conto corrente e la decadenza dal Pt_1
beneficio del termine con riguardo al rapporto di mutuo, diffidandola contestualmente al pagamento di quanto dovuto.
pagina 3 di 5 Successivamente a tale comunicazione, la prima diffida di cui è fornita valida prova in giudizio risale alla data del 19.07.2019, tramite l'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP di Ragusa, a firma dell'avv. Giovanni Giampiccolo.
Quanto alla diffida di pagamento del 26.11.2013, a firma dell'avv. , in tesi interruttiva CP_5
della prescrizione, alla stessa non è acclusa alcuna attestazione di spedizione, né alcuna ricevuta di consegna, essendo dunque tale atto insuscettibile di provare l'interruzione della prescrizione.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento all'ulteriore documento datato
03.12.2013, sempre a firma del medesimo legale, al quale sono sovrapposte nella immagine digitalizzata una ricevuta di mera spedizione con destinatario - Via Carmine Parte_1
n.59 S. Croce NA- e una relazione di notificazione civile dell'UNEP Corte di Appello di
Palermo, destinata a (rispetto al quale nulla è stato invero dedotto Parte_2
dell'opposta in relazione all'interruzione della prescrizione), non potendo dunque conferirsi a tal documento alcuna rilevanza probatoria ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Essendo pertanto decorso il termine previsto dall'art.2946 c.c. il credito azionato dalla opposta deve dichiararsi estinto e il decreto ingiuntivo n.1941/2019 deve dunque essere revocato.
Sono assorbiti gli altri motivi di opposizione.
******
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri del D.M. 55/2014 avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del non elevato livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5134/2019 R.G.;
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il D.I. n. Parte_1
1941/2019 reso il 22.11.2019 dal Tribunale di Ragusa nel procedimento monitorio iscritto al n.
4229/2019;
2. condanna la società e per essa la al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in €. Parte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%.
Ragusa, 10.9.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 5134/2019 r.g. promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Francesco Biazzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in
Ragusa nella Via Picardi n.16;
ATTRICE OPPONENTE
Contro
on socio unico, con sede in Milano, Viale Majno n.45 (P. Controparte_1
IVA , e per essa quale mandataria (P.IVA ) in P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tumino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ragusa, via Ing. Migliorisi n. 16/B, giusta procura generale alle liti prodotta in atti. pagina 1 di 5 CONVENUTA OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha convenuto Parte_1
in giudizio spiegando opposizione avverso il D.I. n. 1941/2019 reso Controparte_1
dal Tribunale di Ragusa in data 22.11.2019 nel procedimento monitorio iscritto al N. R.G.
4229/2019, su ricorso della società opposta, per l'importo di €. 50.104,39 oltre interessi convenzionali, spese e i compensi della fase monitoria, nei confronti della opponente e del garante . Parte_2
Detto credito, originariamente nella titolarità del Banco di Sicilia Spa (e poi della CP_3
, quale importo complessivamente dovuto a titolo di saldo residuo del mutuo chirografario
[...]
denominato stipulato in data 02.05.2007 e di saldo passivo del conto corrente CP_4
affidato n. 10821713, è stato successivamente ceduto, attraverso una operazione di cartolarizzazione, alla società che ha provveduto ad azionarlo Controparte_1
attraverso la procedura monitoria oggi oggetto di opposizione.
A sostegno dell'invocata revoca del d.i. opposto, ha eccepito: a) in via preliminare Pt_1
la prescrizione del credito azionato, essendo la comunicazione di revoca dei rapporti bancari risalente alla data del 26.05.2009, mentre la successiva intimazione di pagamento -validamente notificata- è intervenuta solo in data 18.07.2019, quando la prescrizione decennale era già
maturata; b) nel merito, la mancata erogazione della somma concessa a mutuo. Ha concluso pertanto chiedendo :
” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
pagina 2 di 5 - in via principale, accogliere l'eccezione di prescrizione del credito azionato e per l'effetto ritenere nullo il d.i. opposto;
-in subordine accogliere la presente opposizione ed i motivi su cui si fonda e quindi revocare e dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto ritenendo e dichiarando che l'opposta, ut sopra generalizzata, non vanta alcun credito nei confronti dell'opponente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Salvo ogni diritto.”
Costituitasi in giudizio, la società (a mezzo della sua Controparte_1
mandataria ) ha chiesto il rigetto delle avverse domande, precisando che con la CP_2
missiva a firma dell'avv. (all.to 3 alla memoria di costituzione) datata 03.12.2013 e CP_5
costituente formale diffida ad adempiere, il decorso della prescrizione era stato interrotto e,
pertanto, il credito ingiunto era ancora esigibile al momento della notifica del provvedimento monitorio opposto. Ha altresì contestato le eccezioni di merito, in quanto infondate, chiedendo il rigetto dell'opposizione con salvezza delle spese del giudizio.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'udienza odierna art.281 sexies
c.p.c. e viene quindi decisa come di seguito.
****
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
L'eccezione di prescrizione formulata dalla opponente trova riscontro nelle risultanze processuali, e, conseguentemente, il credito azionato dalla società Controparte_1
deve dichiararsi già estinto alla data di deposito del ricorso monitorio, iscritto al
[...]
n.4229/2019 R.G. del Tribunale di Ragusa.
Risulta infatti agli atti del giudizio che, con lettera raccomandata del 26.05.2009, il Banco di
Sicilia comunicava a la revoca degli affidamenti in conto corrente e la decadenza dal Pt_1
beneficio del termine con riguardo al rapporto di mutuo, diffidandola contestualmente al pagamento di quanto dovuto.
pagina 3 di 5 Successivamente a tale comunicazione, la prima diffida di cui è fornita valida prova in giudizio risale alla data del 19.07.2019, tramite l'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP di Ragusa, a firma dell'avv. Giovanni Giampiccolo.
Quanto alla diffida di pagamento del 26.11.2013, a firma dell'avv. , in tesi interruttiva CP_5
della prescrizione, alla stessa non è acclusa alcuna attestazione di spedizione, né alcuna ricevuta di consegna, essendo dunque tale atto insuscettibile di provare l'interruzione della prescrizione.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento all'ulteriore documento datato
03.12.2013, sempre a firma del medesimo legale, al quale sono sovrapposte nella immagine digitalizzata una ricevuta di mera spedizione con destinatario - Via Carmine Parte_1
n.59 S. Croce NA- e una relazione di notificazione civile dell'UNEP Corte di Appello di
Palermo, destinata a (rispetto al quale nulla è stato invero dedotto Parte_2
dell'opposta in relazione all'interruzione della prescrizione), non potendo dunque conferirsi a tal documento alcuna rilevanza probatoria ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Essendo pertanto decorso il termine previsto dall'art.2946 c.c. il credito azionato dalla opposta deve dichiararsi estinto e il decreto ingiuntivo n.1941/2019 deve dunque essere revocato.
Sono assorbiti gli altri motivi di opposizione.
******
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri del D.M. 55/2014 avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del non elevato livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5134/2019 R.G.;
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il D.I. n. Parte_1
1941/2019 reso il 22.11.2019 dal Tribunale di Ragusa nel procedimento monitorio iscritto al n.
4229/2019;
2. condanna la società e per essa la al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in €. Parte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%.
Ragusa, 10.9.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Emanuela A. Favara
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