Articolo 2 della Legge 28 gennaio 1969, n. 3
Articolo 1Articolo 3
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16 febbraio 1969
Art. 2.
All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: per la quota di lire 1.000 milioni, relativa all'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e per quella di lire 1.000 milioni, relativa all'anno 1969, mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso concernente il fondo, di parte corrente, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1969