Articolo 29 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
Articolo 28Articolo 30
Versione
3 settembre 1862
Art. 29.

La Corte verifica il conto di ciascun ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio.

Verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti particolari di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

Verifica ancora, quando lo reputa necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.
Entrata in vigore il 3 settembre 1862